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PubblicatoOrfeo Mereu Modificato 10 anni fa
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La Sicurezza sul Lavoro in relazione al Rapporto Lavorativo Le Sanzioni La Sicurezza sul Lavoro in relazione al Rapporto Lavorativo Le Sanzioni
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TABELLA DELLE SANZIONI AL DdL
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Art. 301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dellarresto o dellammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. 1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dellarresto o dellammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
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Art. 301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere lillecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dallorgano di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. 1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere lillecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dallorgano di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
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Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto, il giudice può, su richiesta dellimputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui allarticolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto, il giudice può, su richiesta dellimputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui allarticolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
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2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato lincapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato lincapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto
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3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che limputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui allarticolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente allipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue. 3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che limputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui allarticolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente allipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
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Allegato I Gravi violazioni ai fini delladozione del provvedimento di sospensione dellattività Imprenditoriale Gravi violazioni ai fini delladozione del provvedimento di sospensione dellattività Imprenditoriale
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Art. 9 - lgs, 231/01 Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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