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LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “A” - Ore: 4 Presentazione del corso La normativa vigente I “concetti” della Valutazione dei Rischi Infortuni, Incidenti ed infortuni mancati Le figure della sicurezza
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “B” - Ore: 4 Rischio Elettrico Rischio Rumore Rischio Microclima Videoterminali Stress Lavoro - Correlato Movimentazione Manuale dei carichi
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “B” - Ore: 4 Ambienti di Lavoro Rischio Chimico Rischio Incendio Segnaletica Procedure di Esodo Procedure organizzative per il Primo Soccorso; Verifica Finale dell’apprendimento
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SULLA SALUTE E SICUREZZA
LA NORMATIVA VIGENTE TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D. L. vo 9 Aprile 2008, n°81
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LA NORMATIVA VIGENTE
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RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legislazione precedente al T.U. Costituzione (art. 32) D.P.R. 547 (prevenzione infortuni) D.P.R. 303 (igiene del lavoro) L. 300 (statuto dei lavoratori) D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore) D.Lgs. 626 D.P.R (sicurezza delle macchine) D.Lgs (sicurezza nei cantieri) D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti) D.P.R. 689 (prevenzione incendi)
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PREMESSA
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Ogni 15.000 errori si verificano: 3.000 incidenti 29 infortuni
UN PO’ DI STATISTICHE… Ogni errori si verificano: 3.000 incidenti 29 infortuni 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità ) fonte: banca dati INAIL
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente RISCHIO: concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale In sintesi: il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Insieme delle azioni che il datore di lavoro mette in atto per conoscere quali rischi sono presenti nell’ambiente di lavoro e per fare una stima di quanto possano essere di danno ai lavoratori.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tutte le misure atte a prevenire un infortunio o a proteggere un lavoratore da un rischio di infortunio.
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LE FIGURE DELLA SICUREZZA
Datore di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente SPP (- RSPP) (- ASPP) Addetti all’emergenza Addetti al primo soccorso RLS
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IL DATORE DI LAVORO (DL)
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
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OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO
redazione del Documento Valutazione Rischi riduzione dei rischi in azienda istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nomina del medico competente designazione degli addetti all’emergenza formazione e informazione dei dipendenti
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SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.)
In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro: ammenda da a € arresto fino a 18 mesi
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I DIRIGENTI persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
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IL PREPOSTO persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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IL LAVORATORE è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale è assimilato al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE
osservare le disposizioni aziendali utilizzare correttamente le macchine segnalare i difetti di funzionamento usare correttamente i DPI. ridurre i rischi, nei limiti delle proprie possibilità e competenze Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria (Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)
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DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)
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IL MEDICO COMPETENTE (MC)
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA
è obbligatoria in presenza di : lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc. videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali) esposizione ad agenti chimici e/o biologici serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo! ha come obiettivi: assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva) ridurre o eliminare i fattori di rischio monitorare la salute del lavoratore
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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (SPP)
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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(RSPP) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
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ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
Addetto alla prevenzione incendi: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di prevenzione incendi evacuazione e gestione dell’emergenza.
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Addetto al Primo Soccorso: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS)
e’ designato dalla RSU, se esiste partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza di tutti può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR, DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari Il RLS viene normalmente consultato: sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza sulla valutazione dei rischi sulle necessita’ di formazione sulle nuove tecnologie da introdurre il RLS non ha alcuna specifica responsabilità : 35
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GLI ORGANI DI VIGILANZA
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze: ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell’edilizia Comune: per il regolamento di igiene pubblica VVF: si occupa della prevenzione incendi
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RISCHIO ELETTRICO Effetti sull’uomo Concetti da conoscere
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RISCHIO RUMORE
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MICROCLIMA
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VIDEOTERMINALI
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STRESS LAVORO-CORRELATO
Cosa è, chi colpisce, come si valuta, come si riduce Scuola Rischi Psicosociali emergenti
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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RISCHIO CHIMICO Vediamo come comportarsi nei confronti delle sostanze o preparati pericolosi: Prima di tutto conosciamole: Simboli di rischio; Frasi di rischio; Frasi di sicurezza;
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
EVENTI: INCENDIO TERREMOTO ALLUVIONE INQUINAMENTO
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
EMANAZIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE: Viene dato dal dirigente scolastico o da un suo incaricato
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE: VIENE DIFFUSO UN SEGNALE ACUSTICO CHE DA IL VIA ALLA PROCEDURA DI EVACUAZIONE
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE ATA
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE DOCENTE
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI ALUNNI
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
LA CHIAMATA DI SOCCORSO
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LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI:
NORME DI COMPORTAMENTO INDIVIDUAZIONE APRI-FILA E CHIUDI-FILA COMPITI DELL’APRI-FILA E DEL CHIUDI-FILA ILLUSTRAZIONE DELLA PLANIMETRIA DELL’ESODO
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
LA “DOTAZIONE” DI CLASSE: PLANIMETRIA DELLE VIE DI FUGA ASSEGNAZIONE INCARICHI ALUNNI MODULO DI EVACUZIONE
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
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