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Salute e sicurezza sul lavoro
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L’infortunio sul lavoro La malattia professionale - il disagio
INTRODUZIONE La sicurezza sul lavoro La salute del lavoro (igiene) L’infortunio sul lavoro La malattia professionale - il disagio
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INTRODUZIONE Il rischio R = F * M Misure di prevenzione Misure di protezione
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R = F * M
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Legislazione italiana
Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori DPR 547/55 Sicurezza DPR 303/56 Salute (igiene) DLgs 626/94 DPR 164/56 Cantieri DLgs 494/96 Cantieri
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Costituzione della Repubblica
ART. 32 La Repubblica tutela salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. ART. 35 Cura la formazione e l’elevazione professionale e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. ART. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
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Codice civile ART. 2043 - RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. ART RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
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Codice civile ART. 2087 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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Codice penale ART RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
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Codice penale ART OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.
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Legge 300/70 - Statuto dei lavoratori
ART. 9 I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
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D.Lgs 626/1994 89/391/CEE Direttiva quadro (principi generali)
90/269/CEE Movimentazione manuale dei carichi 89/655/CEE Attrezzature di lavoro 89/656/CEE Protezione individuale 90/270/CEE Uso di videoterminali 90/394/CEE Protezione agenti cancerogeni 90/679/CEE Protezione da agenti biologici 97/42/CE Protezione agenti cancerogeni (modifica) 93/88/CEE Protezione agenti biologici (modifica) 1999/38/CE Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 89/654/CEE Luoghi di lavoro
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Caratteristiche principali
La legislazione precedente non viene abrogata Nuova gestione della sicurezza in azienda Ulteriori fattori di rischio specifico: videoterminali movimentazione manuale dei carichi agenti cancerogeni e biologici rischio chimico (nuovo approccio)
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RUOLI E RESPONSABILITA’
Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Addetti alle squadre di emergenza, lotta agli incendi, primo soccorso Responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Lavoratore Dipendente a tempo indeterminato e determinato (esclusi addetti ai servizi domestici; per i servizi di portierato solo ove citati – informazione), compresi gli “interinali” Soci lavoratori di società e cooperative Stagisti Allievi di istituti di istruzione, università, corsi in genere in cui si utilizzino laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici Contratti a progetto (DLgs 276/2006 “Legge Biagi”)
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Lavoratore Esclusioni Collaboratori familiari (Circolare 154/1996)
Lavoratori autonomi ex art c.c. e seg. (Circolare 172/1996) Lavoratori con rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (id.) Associati in partecipazione ex art c.c. (id.) Soci di società o cooperative che non prestino attività lavorativa (id.)
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Lavoratore Somministrazione di lavoro (interinali) ex DLgs 276/2003 Somministratore: informa i lavoratori sui rischi, li forma ed addestra; informa il lavoratore se ci sono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria Utilizzatore: osserva obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti, è responsabile per la violazione degli obblighi di legge e contrattuali. Possibili accordi tra le parti per formazione e sorveglianza sanitaria.
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RSPP D.Lgs. 195/2003 – Provvedimento 26 gennaio 2006
Diploma scuola secondaria superiore Modulo A e Modulo B – RSPP e ASPP Modulo C – RSPP Aggiornamenti quinquennali
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Obblighi del datore di lavoro
Designare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Valutare i rischi e redigere il relativo documento Designare il medico competente Designare gli addetti alle squadre di emergenza, prevenzione incendi, primo soccorso Adottare adeguate misure di emergenza
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La valutazione dei rischi
Individuazione delle fonti di rischio e dei rischi connessi Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi dispositivi di protezione individuali Programma di attuazione di opportune misure che garantiscano il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
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Le conseguenze della valutazione dei rischi
Completamento delle misure individuate Esecuzione del programma di miglioramento dei livelli di sicurezza Predisposizione delle azioni informative, formative e di sorveglianza sanitaria Procedure di lavoro, manutenzione e controllo
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Il ruolo della partecipazione dei lavoratori
Eventuali componenti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Componenti delle squadre per la prevenzione incendi, la gestione delle emergenze, il primo soccorso Rappresentante dei lavoratori Partecipazione alle azioni informative e formative Ruolo attivo nel sistema sicurezza
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Gli obblighi per i lavoratori
Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze, attrezzature, dispositivi di protezione Segnalare immediatamente le deficienze di attrezzature e dispositivi e tutte le altre condizioni di pericolo
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Gli obblighi per i lavoratori
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o segnalazione e controllo Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute
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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Modalità di elezione Attribuzioni principali: diritto di consultazione; accesso ai luoghi ed alla documentazione aziendale; formazione adeguata; promuove e controlla l’individuazione ed attuazione di misure; diritto di formulare osservazioni e pareri. Accordi quadro (CCNL)
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La riunione periodica Partecipanti: Convocazione:
il datore di lavoro o un suo rappresentante RSPP il medico competente (ove previsto) RLS Convocazione: annuale per aziende con più di 15 dipendenti In occasione di significative variazioni del ciclo produttivo Per aziende fino a 15 dipendenti su richiesta dell’RLS
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La riunione periodica valutazione dei rischi idoneità D.P.I
Ordine del giorno minimo: valutazione dei rischi idoneità D.P.I programmi di informazione e formazione comunicazioni del medico competente sui risultati degli accertamenti Verbale: è redatto dal datore di lavoro ed è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione
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L’informazione e la formazione
Generale Rischi specifici: rumore, amianto, vibrazioni, ATEX movimentazione manuale dei carichi videoterminali D.P.I. attrezzature agenti cancerogeni, agenti biologici, agenti chimici Rappresentante dei lavoratori Squadre antincendio, emergenza, primo soccorso
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite mediche, esami di laboratorio, radiografie, ecc. eseguite dal medico competente. Le visite vengono effettuate tenendo conto dei rischi a cui il lavoratore va incontro nella sua attività La legge stabilisce quali sono i lavoratori esposti a rischi specifici per cui è obbligatoria una visita medica e con quale periodicità deve essere effettuata.
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Gli obblighi collaterali
Obblighi per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori Il coordinamento richiesto dall’articolo 7 per i contratti d’appalto o d’opera
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I destinatari delle sanzioni
Datore di lavoro Datore di lavoro e dirigenti Preposti Progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori Medico competente Lavoratori
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Gli organismi di controllo
A.S.L. Direzione Provinciale del Lavoro Vigili del fuoco Polizia Giudiziaria in genere Organismi per enti specifici
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