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Salute e sicurezza sul lavoro

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Presentazione sul tema: "Salute e sicurezza sul lavoro"— Transcript della presentazione:

1 Salute e sicurezza sul lavoro

2 L’infortunio sul lavoro La malattia professionale - il disagio
INTRODUZIONE La sicurezza sul lavoro La salute del lavoro (igiene) L’infortunio sul lavoro La malattia professionale - il disagio

3 INTRODUZIONE Il rischio R = F * M Misure di prevenzione Misure di protezione

4 R = F * M

5 Legislazione italiana
Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori DPR 547/55 Sicurezza DPR 303/56 Salute (igiene) DLgs 626/94 DPR 164/56 Cantieri DLgs 494/96 Cantieri

6 Costituzione della Repubblica
ART. 32 La Repubblica tutela salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. ART. 35 Cura la formazione e l’elevazione professionale e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. ART. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

7 Codice civile ART. 2043 - RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. ART RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

8 Codice civile ART. 2087 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

9 Codice penale ART RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

10 Codice penale ART OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

11 Legge 300/70 - Statuto dei lavoratori
ART. 9 I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

12 D.Lgs 626/1994 89/391/CEE Direttiva quadro (principi generali)
90/269/CEE Movimentazione manuale dei carichi 89/655/CEE Attrezzature di lavoro 89/656/CEE Protezione individuale 90/270/CEE Uso di videoterminali 90/394/CEE Protezione agenti cancerogeni 90/679/CEE Protezione da agenti biologici 97/42/CE Protezione agenti cancerogeni (modifica) 93/88/CEE Protezione agenti biologici (modifica) 1999/38/CE Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 89/654/CEE Luoghi di lavoro

13 Caratteristiche principali
La legislazione precedente non viene abrogata Nuova gestione della sicurezza in azienda Ulteriori fattori di rischio specifico: videoterminali movimentazione manuale dei carichi agenti cancerogeni e biologici rischio chimico (nuovo approccio)

14 RUOLI E RESPONSABILITA’
Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Addetti alle squadre di emergenza, lotta agli incendi, primo soccorso Responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

15 Lavoratore Dipendente a tempo indeterminato e determinato (esclusi addetti ai servizi domestici; per i servizi di portierato solo ove citati – informazione), compresi gli “interinali” Soci lavoratori di società e cooperative Stagisti Allievi di istituti di istruzione, università, corsi in genere in cui si utilizzino laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici Contratti a progetto (DLgs 276/2006 “Legge Biagi”)

16 Lavoratore Esclusioni Collaboratori familiari (Circolare 154/1996)
Lavoratori autonomi ex art c.c. e seg. (Circolare 172/1996) Lavoratori con rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (id.) Associati in partecipazione ex art c.c. (id.) Soci di società o cooperative che non prestino attività lavorativa (id.)

17 Lavoratore Somministrazione di lavoro (interinali) ex DLgs 276/2003 Somministratore: informa i lavoratori sui rischi, li forma ed addestra; informa il lavoratore se ci sono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria Utilizzatore: osserva obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti, è responsabile per la violazione degli obblighi di legge e contrattuali. Possibili accordi tra le parti per formazione e sorveglianza sanitaria.

18 RSPP D.Lgs. 195/2003 – Provvedimento 26 gennaio 2006
Diploma scuola secondaria superiore Modulo A e Modulo B – RSPP e ASPP Modulo C – RSPP Aggiornamenti quinquennali

19 Obblighi del datore di lavoro
Designare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Valutare i rischi e redigere il relativo documento Designare il medico competente Designare gli addetti alle squadre di emergenza, prevenzione incendi, primo soccorso Adottare adeguate misure di emergenza

20 La valutazione dei rischi
Individuazione delle fonti di rischio e dei rischi connessi Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi dispositivi di protezione individuali Programma di attuazione di opportune misure che garantiscano il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

21 Le conseguenze della valutazione dei rischi
Completamento delle misure individuate Esecuzione del programma di miglioramento dei livelli di sicurezza Predisposizione delle azioni informative, formative e di sorveglianza sanitaria Procedure di lavoro, manutenzione e controllo

22 Il ruolo della partecipazione dei lavoratori
Eventuali componenti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Componenti delle squadre per la prevenzione incendi, la gestione delle emergenze, il primo soccorso Rappresentante dei lavoratori Partecipazione alle azioni informative e formative Ruolo attivo nel sistema sicurezza

23 Gli obblighi per i lavoratori
Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze, attrezzature, dispositivi di protezione Segnalare immediatamente le deficienze di attrezzature e dispositivi e tutte le altre condizioni di pericolo

24 Gli obblighi per i lavoratori
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o segnalazione e controllo Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute

25 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Modalità di elezione Attribuzioni principali: diritto di consultazione; accesso ai luoghi ed alla documentazione aziendale; formazione adeguata; promuove e controlla l’individuazione ed attuazione di misure; diritto di formulare osservazioni e pareri. Accordi quadro (CCNL)

26 La riunione periodica Partecipanti: Convocazione:
il datore di lavoro o un suo rappresentante RSPP il medico competente (ove previsto) RLS Convocazione: annuale per aziende con più di 15 dipendenti In occasione di significative variazioni del ciclo produttivo Per aziende fino a 15 dipendenti su richiesta dell’RLS

27 La riunione periodica valutazione dei rischi idoneità D.P.I
Ordine del giorno minimo: valutazione dei rischi idoneità D.P.I programmi di informazione e formazione comunicazioni del medico competente sui risultati degli accertamenti Verbale: è redatto dal datore di lavoro ed è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

28 L’informazione e la formazione
Generale Rischi specifici: rumore, amianto, vibrazioni, ATEX movimentazione manuale dei carichi videoterminali D.P.I. attrezzature agenti cancerogeni, agenti biologici, agenti chimici Rappresentante dei lavoratori Squadre antincendio, emergenza, primo soccorso

29 LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite mediche, esami di laboratorio, radiografie, ecc. eseguite dal medico competente. Le visite vengono effettuate tenendo conto dei rischi a cui il lavoratore va incontro nella sua attività La legge stabilisce quali sono i lavoratori esposti a rischi specifici per cui è obbligatoria una visita medica e con quale periodicità deve essere effettuata.

30 Gli obblighi collaterali
Obblighi per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori Il coordinamento richiesto dall’articolo 7 per i contratti d’appalto o d’opera

31 I destinatari delle sanzioni
Datore di lavoro Datore di lavoro e dirigenti Preposti Progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori Medico competente Lavoratori

32 Gli organismi di controllo
A.S.L. Direzione Provinciale del Lavoro Vigili del fuoco Polizia Giudiziaria in genere Organismi per enti specifici


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