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PubblicatoViviana Stefani Modificato 9 anni fa
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La “FAMIGLIA DI FATTO” E La famiglia legittima Tra società e diritto
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Dott. Mariafrancesca Cocuccio Università di Messina Famiglia legittima Si fonda su un atto giuridico solenne (matrimonio), da cui discendono diritti e doveri regolamentati dal legislatore, stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi.
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Art. 29 Cost. “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come SOCIETA’ naturale fondata sul matrimonio”.
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Art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle FORMAZIONI SOCIALI ove l’individuo svolge la sua personalità...”
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Famiglia naturale (o di fatto) DEFINIZIONE “ Abitare sotto lo stesso tetto in una comunione spirituale e materiale costruita ad imitazione del matrimonio”.
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LA PRIMA SENTENZA Cass. 23 aprile 1966 n. 1041 “La convivenza more uxorio (o famiglia di fatto) si concreta in quella consuetudine di vita comune fra due persone di sesso diverso, che abbia il requisito subiettivo del trattamento reciproco delle persone analogo, per contenuto e forma, a quello normalmente nascente dal vincolo coniugale e che abbia, altresì, il requisito oggettivo della notorietà esterna del rapporto stesso quale rapporto coniugale, inteso in relazione alle condizioni sociali ed al cerchio di relazioni dei conviventi, anche se sempre con un certo carattere di stabilità”.
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Oggi Elementi caratterizzanti la convivenza (senza limitazioni in relazione all’orientamento sessuale) Comunità di vita Stabilità Durata
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Rapporto singolo e non plurimo, tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, continuità e serietà nell’impegno, effettiva, stabile e duratura comunanza di vita spirituale e materiale…
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…una convivenza duratura, stabile e consolidata, vale a dire assimilabile, per profondità di vincoli affettivi e continuità di reciproca assistenza, alla convivenza coniugale. (Cass. 29 aprile 2005 n. 8976)
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CASO GIURISPRUDENZIALE
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Un operaio, impegnato ad eseguire lavori edili presso un cantiere, precipitava nella tromba del vano montacarichi, riportando gravissime lesioni. Il tutto, alla presenza della fidanzata (poi divenuta moglie), convivente della vittima, trovatasi occasionalmente sul cantiere.
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A seguito di ciò la donna agiva in giudizio chiedendo alla ditta il risarcimento del danno.
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I Giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno riconosciuto (seppure in concorso con il lavoratore) la responsabilità del datore di lavoro.
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Dopo alterne vicende giudiziarie la questione è giunta in Cassazione. Quale la decisione?
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Secondo i Giudici di legittimità “si deve riconoscere rilevanza giuridica all’esistenza di un rapporto affettivo, non necessariamente assimilabile ad un rapporto di coniugio, purché già instaurato alla data di verificazione dell’illecito ed avente caratteri di serietà e stabilità” (nel caso in esame, “peculiare rilievo”, è stato attribuito, ai fini probatori, al “successivo matrimonio” contratto tra il lavoratore infortunato e la sua fidanzata “ed alla creazione di una famiglia legittima”).
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In particolare, il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima quali soggetti danneggiati, deve essere inteso nel senso che, “in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.
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Non solo, affinché si configuri la lesione “la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Si ritiene che i riferimenti costituzionali non siano gli artt. 29 e 30 Cost., quanto piuttosto l’art. 2 della Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale”.
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Ne consegue che colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza delle lesioni gravissime subite dalla persona a cui è legato da relazione affettiva, “dovrà allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di tale rapporto, ma anche la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del momento di verificazione dell’illecito”.
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Cass. 21 marzo 2013 n. 7128 Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 c. c., giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2 Cost., il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti …
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Uno “sguardo” sul MONDO…
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Nordamericana La regolamentazione della convivenza è rimessa all’autonomia negoziale delle parti
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Brasile Il legislatore nazionale equipara la convivenza che sia stabile e continua al matrimonio
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A Panama la convivenza se protratta per almeno dieci anni e se espressamente prevista dalle parti, può convertirsi in matrimonio
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In Bolivia la convivenza se protratta per almeno due anni produce gli effetti propri del matrimonio
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… e sull’Europa
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Gran Bretagna Belgio Spagna Francia
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Gran Bretagna I conviventi stipulano appositi accordi (cohabitation contracts) nei quali si prevedono reciproci diritti e doveri (modalità di sostentamento reciproco, regime di comunione o separazione dei beni, cura e mantenimento dei figli)
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Belgio Le parti dichiarano per iscritto all’anagrafe competente la loro intenzione di coabitare legalmente. Regolamentano i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un atto notarile che viene segnalato nei Registri di Stato Civile. In mancanza di un accordo si applica la legge.
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Spagna (Catalogna) La legislazione Catalana attribuisce rilevanza giuridica alla convivenza che duri da più di due anni. Rimette alle parti la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, fermo restando l’osservanza di alcuni principi (obbligo alimentare e inderogabilità del regime successorio)
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Francia Concubinage: unione di fatto caratterizzata da una vita comune che presenta un carattere di stabilità e continuità tra due persone di sesso diverso o uguale che conducono “vita di coppia”
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Francia PACS devono essere scritti ed essere depositi nella cancelleria del Tribunale del luogo di residenza ai fini dell’iscrizione nel registro. “I compagni legati da un patto civile … si apportano un aiuto mutuo e materiale” Ciascuna delle parti, in ragione della sottoscrizione assume un obbligo di contribuzione, giuridicamente sanzionabile se non rispettato.
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ITALIA
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Rapporti personali e patrimoniali famiglia di fatto: problematiche
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Prestazioni eseguite da uno dei due conviventi nei confronti dell’altro Beni acquistati durante la convivenza Diritti successori Obbligo di risarcimento in caso di scioglimento del rapporto
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Una possibile soluzione alle problematiche… potrebbe essere la stipula…
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Dott. Mariafrancesca Cocuccio Università di Messina Il “contratto di convivenza”
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I conviventi possono regolare i loro rapporti con un contratto di convivenza
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E’ bene stipulare il contratto per iscritto, in forma di atto pubblico (ossia un atto stilato dal notaio) o di scrittura privata autenticata (in questo caso la coppia stessa predispone il testo del contratto, eventualmente con l’assistenza di un legale ed il notaio si limita all’autentica delle firme).
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Il contratto può riguardare esclusivamente gli aspetti patrimoniali. In particolare, è opportuno regolare alcuni aspetti, sia per il periodo di convivenza sia per l’eventuale scioglimento della stessa.
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Abitazione È bene specificare a quale membro della coppia verrà assegnata la casa in caso di separazione. Spese comuni La coppia può aprire un conto corrente bancario cointestato, ove ciascuno verserà nella misura concordata parte dei propri redditi, destinata alle spese comuni.
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Lavoro nell’impresa familiare Il convivente, a differenza del coniuge, è considerato un “terzo estraneo” all'impresa familiare del compagno. È quindi consigliabile stipulare un contratto di lavoro subordinato o diventare socio dell'impresa. Trattamento di fine rapporto Il convivente non ha diritto a percepire una quota del TFR del compagno. È possibile, però, mediante contratto, prevedere questo diritto, sottoforma di versamento periodico o una tantum.
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Diritti di successione Non è possibile fare un contratto che prevede diritti successori (questi accordi sono vietati dalla legge, e, ove stipulati, sono nulli). L’unico strumento per attribuire al convivente dei diritti successori è il testamento, nel rispetto della quota di legittima spettante al coniuge, ai figli e, in assenza di figli, agli ascendenti.
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“Rilevanza” della “Famiglia di fatto” La l. n. 184 del 1983, prevede che il minore “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo “ possa essere affidato ad un’altra famiglia, senza distinguere tra famiglia legittima o di fatto
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La stessa legge sull’adozione, come modificata dalla l. 28 marzo 2001 n.149, prevede all’art. 6 che il requisito della stabilità della coppia degli aspiranti adottanti è soddisfatto altresì quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di almeno tre anni
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La l. 149 del 2001 ha modificato gli artt. 330 e 333, comma 2, c. c., disponendo “l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore” Parimenti gli art. 342 bis e 342 ter, c. c., introdotti dalla l. 154 del 2001, in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, contemplano la condotta “del coniuge o di altro convivente”
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La l. n. 9 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, inserisce il CONVIVENTE, al pari del coniuge, tra quei soggetti che possono promuovere istanza di interdizione o inabilitazione
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La l. n. 54 del 2006 all’art. 4.2. dispone che le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati
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TRAPIANTI (art. 3, comma 2, l. 91/1999) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti: informazione al convivente “sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto, nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo” CONGEDI PARENTALI (art. 4. l. 53/2000) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità (Congedi per eventi e cause particolari) purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica
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INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (art. 5 l. n. 194/1978): permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato “padre del concepito”; CONSULTORI FAMILIARI (art. 1 L. n. 405/1975): comprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le “coppie”; RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO, l. n. 354/1975 art. 30 attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente
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La TUTELA del coniuge, dei familiari e del CONVIVENTE nello stalking (Atti persecutori)
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L. 23 aprile 2009 n. 38 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori Art. 9 (Modifiche al codice di procedura penale) stabilisce che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter.),il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.
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L. 10 dicembre 2012 n. 219 (Riforma della filiazione) Riscrive l'art. 315 c. c. affermando il principio ispiratore dell’intero provvedimento, ovvero che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”
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“La FAMIGLIA DI FATTO non è solo il ‘CONVIVERE’ come coniugi, è prima di tutto FAMIGLIA, portatrice di quei valori di solidarietà, per l’arricchimento e lo sviluppo di ogni persona che la compone”.
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