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Pisa, 15 gennaio 2016 Presentazione domande dal 31/07 al 29/10 Data Inizio 24/11/2015 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA in collaborazione con MASTER IN INTERNET.

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1 Pisa, 15 gennaio 2016 Presentazione domande dal 31/07 al 29/10 Data Inizio 24/11/2015 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA in collaborazione con MASTER IN INTERNET ECOSYSTEM: GOVERNANCE E DIRITTI MODULO I: Internet Governance I. Il Regolamento sulla risoluzione delle dispute nel Registro.it II. La procedure di opposizione. III. Le procedure di verifica, sospensione e revoca di un nome a dominio. IV.Le procedure alternative di risoluzione delle dispute: arbitrato e procedura di riassegnazione

2 Pisa, 15 gennaio 2016 Master in Internet Ecosystem: governance e diritti  Il Regolamento sulla risoluzione delle dispute e le linee guida.  La procedure di opposizione.  Le procedure di verifica, sospensione e revoca di un nome a dominio.  Le procedure alternative di risoluzione delle dispute: arbitrato e procedura di riassegnazione.  Cenni alle procedure di risoluzione alternativa delle dispute implementate da ICANN (UDRP) e dal Registro.eu (ADR) Rita Rossi

3 Pisa, 15 gennaio 2016 I riferimenti del Registro italiano

4 Pisa, 15 gennaio 2016 Contratto Registro/Registrar Validità fino al 30/04/2016 http://www.nic.it/registrar/di ventare-registrar-1

5 Pisa, 15 gennaio 2016 Distribuzione Registrar italiani

6 Pisa, 15 gennaio 2016 Distribuzione Registrar Stranieri

7 Pisa, 15 gennaio 2016 Regolamenti e Linee guida

8 Pisa, 15 gennaio 2016 Regolamenti e Linee guida La registrazione e il mantenimento dei domini.it avviene in base a quanto stabilito dal Regolamento. La risoluzione delle dispute è disciplinata in un distinto Regolamento. A corredo del Regolamento, il Registro ha elaborato le linee guida tecniche al fine di offrire un supporto più efficace ai Registrar. E' parte integrante delle norme anche il regolamento per la risoluzione delle dispute, corredato dalle Linee guida legali.

9 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di opposizione  La procedura di opposizione può essere introdotta da chi ritenga che la registrazione del nome a dominio da parte dell’attuale Registrante abbia leso un suo diritto e dalla stessa riceva un pregiudizio.  A seguito dell’opposizione il Registro, svolti gli opportuni controlli, appone al nome a dominio lo stato di “challenged”.  Un nome a dominio opposto non può essere sottoposto ad una operazione di modifica del Registrante.  L’attivazione di un’opposizione è condizione necessaria per l’introduzione della procedura di riassegnazione di un nome a dominio presso un PSRD.  Il Registro non prende parte alla procedura di opposizione.

10 Pisa, 15 gennaio 2016 Andamento opposizioni 1998 - ottobre 2014

11 Pisa, 15 gennaio 2016 Natura e definizione del nome a dominio: il Regolamento di assegnazione del ccTLD.it  Art. 1.2.1 Nomi a dominio Internet del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it:  Nella sua funzione tecnica, un nome a dominio è un codice mnemonico che facilita l'accesso a risorse della rete Internet, di per sé caratterizzate da un indirizzo numerico.

12 Pisa, 15 gennaio 2016 La definizione contenuta nel Regolamento CE 733/2002  “I domini di primo livello costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'interoperabilità del World Wide Web ("WWW "o "Web ") su scala mondiale. Grazie al collegamento e alla presenza consentiti dall'assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete. I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di posta elettronica. ”

13 Pisa, 15 gennaio 2016 Codice della Proprietà Industriale, Unitarietà dei segni distintivi, art. 22  Il Codice sulla P.I. vieta di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica, o altro segno distintivo, un nome simile all'altrui marchio, se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o i servizi per cui il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.  Il divieto si estende all’adozione dei suddetti segni anche per prodotti e servizi non affini se il marchio gode di rinomanza e se l’uso del segno consente di trarne vantaggio o reca pregiudizio agli stessi.

14 Pisa, 15 gennaio 2016 Le cause ricorrenti nelle procedure di opposizione  I diritti che più spesso vengono in considerazione attengono:  i segni distintivi dell’attività d’impresa  il diritto al nome, (“alessiamerz.it; art. 7 c.c. tutela gli abusi commessi a danno del nome e cognome. In sede di merito è stato stabilito che il nome di un dominio, pur rispondendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico… non può essere considerato come un mero indirizzo telematico, ma assume una funzione distintiva del soggeto a cui viene assegnato)  al diritto d’autore, anche correlato a pubblicazioni su siti web.

15 Pisa, 15 gennaio 2016 Presupposti per attivare la procedura di opposizione I concetti di “pregiudizio” e di “diritto” devono discendere dall’esistenza di un “diritto assoluto” in titolarità di chi rivendica l’assegnazione del nome a dominio.  art. 1.2 delle Linee Guida per la per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it “A titolo esemplificativo il pregiudizio può derivare dal fatto che il nome a dominio sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, od altro segno distintivo dell’opponente, che il nome a dominio sia identico al proprio nome cognome ecc. …”. Nell’ipotesi che l’opposizione sia fondata sul “diritto di marchio” è necessario indicare il numero di registrazione, od allegare la documentazione afferente detta registrazione.

16 Pisa, 15 gennaio 2016 Soggetti che possono richiedere l’opposizione Una opposizione può essere avanzata da chiunque anche se il vigente Regolamento consente la registrazione di un nome a dominio soltanto a soggetti che abbiano cittadinanza, residenza o sede nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e nella Confederazione Svizzera.

17 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di opposizione come si realizza (1)  È necessario inviare al Registro una comunicazione formale contenente:  le generalità del mittente;  il nome a dominio oggetto dell’opposizione;  le generalità del Registrante come risultanti dall’interrogazione del Data Base Whois;  i motivi e una descrizione del pregiudizio subito e/o del proprio diritto che questi assume leso.  Il Registro, ove venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento giudiziario o arbitrale relativo ad un nome a dominio, può d’ufficio può aggiungere al nome a dominio stesso lo stato di “CHALLENGED”

18 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di opposizione come si realizza (2)  In presenza di una valida instaurazione della procedura di opposizione, sia sotto il profilo formale che del merito, il Registro:  aggiunge al nome a dominio lo stato di “CHALLENGED”;  entro 10 giorni lavorativi, comunica via posta elettronica, all’indirizzo del Registrant (l’assegnatario), l’inizio dell’opposizione;  trasmette una specifica raccomandata alle parti oggetto dell’opposizione

19 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di opposizione come si realizza  Diversamente, se l’opposizione non risulta formalmente corretta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, il Registro comunica all’opponente, mediante l’invio di specifica comunicazione via posta elettronica, la mancanza degli elementi necessari alla valida instaurazione della stessa.  In tal caso il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi rimane sospeso per il periodo compreso tra la comunicazione e la regolarizzazione della richiesta di opposizione.

20 Pisa, 15 gennaio 2016 Modello indicativo di opposizione La procedura può essere avanzata anche da soggetto delegato dall’interessato. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da entrambi i soggetti, oppure il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la relativa procura.

21 Pisa, 15 gennaio 2016 Problematiche relative all’opposizione  Mancata o insufficiente indicazione del diritto sulla cui base si richiede l’attivazione dell’opposizione.  Mancata o insufficiente evidenza dell’esistenza di una correlazione tra il nome a dominio e il presupposto fondante.  Errori formali quali la mancata sottoscrizione del documento, mancato invio della delega o dell’apposizione della firma sia del delegato che del delegante.

22 Pisa, 15 gennaio 2016 Rinnovo procedura di opposizione (1)  In pendenza di opposizione, la parte che l’ha proposta è tenuta a confermare al Registro ogni 180 (centottanta) giorni lavorativi la propria volontà di mantenere pendente l’opposizione e il proprio interesse per il nome a dominio oggetto della procedura. In mancanza di conferma il Registro riterrà risolta l’opposizione rimuovendo quindi lo stato di “CHALLENGED”, salvo che abbia ricevuto notifica, nelle forme di legge, dell’esistenza di un procedimento giudiziario, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale nome a dominio.  La richiesta di opposizione non può essere rinnovata per più di due volte fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, in assenza dell’avvio di una procedura di riassegnazione o dell’instaurazione di un arbitrato o di una causa presso la competente sede giudiziaria.

23 Pisa, 15 gennaio 2016 Rinnovo procedura di opposizione (2) Ricevuta la comunicazione di rinnovo opposizione il Registro ne verifica il contenuto formale.  Se la richiesta è conforme il Registro considera rinnovata la procedura di opposizione dandone comunicazione all’opponente, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di opposizione, e al Registrante, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel DBNA.

24 Pisa, 15 gennaio 2016 Rinnovo procedura di opposizione (3)  Diversamente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, il Registro comunica all’opponente le eventuali difformità riscontrate nonché i termini entro i quali questi è tenuto ad integrare la richiesta di rinnovo, mediante l’invio di specifica comunicazione trasmessa via posta elettronica all’indirizzo riportato nella lettera di opposizione o altro indirizzo comunicato al Registro.

25 Pisa, 15 gennaio 2016 Opposizione Risolta (1) Il Registro considera una opposizione come risolta nel momento in cui: 1) riceva, nelle forme di legge, notifica di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o lodo arbitrale relativi al nome a dominio in questione; oppure 2) riceva dalla parte che ha attivato l’opposizione comunicazione della sua volontà di abbandonarla; oppure 3) il Registrar provveda, su richiesta del Registrante, alla cancellazione del nome a dominio oggetto dell’opposizione o il Registro riceva dal Registrante una richiesta di cancellazione del nome a dominio oggetto dell’opposizione; oppure 4) una delle due parti offra prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure

26 Pisa, 15 gennaio 2016 Opposizione Risolta (2) 5) siano trascorsi 180 (centottanta) giorni lavorativi dal momento in cui è stata attivata o rinnovata l’opposizione (nei termini di cui al terzo comma dell’art. 5.1.2 del Regolamento di assegnazione), senza che la parte interessata abbia ribadito la propria volontà di mantenerla attiva, salvo che il Registro non abbia avuto conoscenza dell’esistenza di un giudizio, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale nome a dominio; 6) riceva da uno degli PSRD l’esito positivo di una procedura di riassegnazione relativa al nome a dominio oggetto di opposizione; oppure 7) riceva da uno degli PSRD l’esito di una procedura di riassegnazione che respinga la richiesta di riassegnazione del nome a dominio oggetto dell’opposizione; oppure 8) proceda alla revoca d’ufficio del nome a dominio.

27 Pisa, 15 gennaio 2016 Opposizione Risolta (2)  Una opposizione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti e per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia avvenuta con una procedura di riassegnazione e siano emersi fatti nuovi rispetto a quelli dedotti nella procedura di riassegnazione.  Una opposizione può essere invece riproposta fra le stesse parti, per lo stesso nome a dominio, nel caso in cui le stesse introducano un procedimento giudiziario relativamente alla titolarità del nome a dominio già sottoposto ad opposizione

28 Pisa, 15 gennaio 2016 Risoluzione dell’opposizione Effetti (1)  Qualora l’opposizione si risolva a favore del Registrante, il Registro provvede a rimuovere dal DBNA lo stato di “Challenged” al nome a dominio opposto, dandone comunicazione alle parti interessate con specifica raccomandata sia all’opponente che al Registrante.  Nel caso in cui la procedura si risolva a favore dell’opponente, il Registro entro 10 (dieci) giorni lavorativi invita l’opponente ad attivare la procedura di registrazione mediante invio di specifica raccomandata.

29 Pisa, 15 gennaio 2016 Risoluzione dell’opposizione Effetti (2)  Nei caso in cui l’opposizione si risolva a favore dell’opponente questi, al fine di avviare la procedura di registrazione, dovrà inviare al Registro il “Modello per la registrazione di un nome a dominio in seguito ad una procedura di opposizione e/o riassegnazione: http://www.nic.it/legale/registrare-un-dominio-in-stato-di-inactive- tobereassigned/ http://www.nic.it/legale/registrare-un-dominio-in-stato-di-inactive- tobereassigned/  Esistono due modelli di riassegnazione uno per persona fisica e uno per soggetto diverso da persona fisica.

30 Pisa, 15 gennaio 2016 Risoluzione dell’opposizione Effetti (3)  La procedura di registrazione deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di invito alla registrazione.  Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni senza che l’opponente abbia portato a termine la procedura di registrazione, il nome a dominio torna disponibile per libera assegnazione.

31 Pisa, 15 gennaio 2016 Cancellazione di un nome a dominio sottoposto ad opposizione (1)  Il Registrante di un nome a dominio può effettuare la richiesta di cancellazione attraverso il proprio Registrar o direttamente mediante l’utilizzo dell’apposito modulo.  A seguito della cancellazione del nome a dominio tramite il Registrar, questo non diverrà immediatamente disponibile per la successiva assegnazione all'opponente, ma rimarrà per 30 (trenta) giorni nello stato di "redemption" prima di passare nello stato di "inactive / to-be-reassigned" divenendo nei fatti registrabile dal soggetto che ha attivato l’opposizione.  A seguito della cancellazione da parte del Registrante il nome a dominio passerà direttamente nello stato di "inactive / to-be- reassigned" e quindi assegnabile all’opponente.

32 Pisa, 15 gennaio 2016 Risoluzione delle dispute

33 Pisa, 15 gennaio 2016 La procedura di verifica di un nome a dominio  Il Registro, in qualunque momento ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta di una terza parte per la tutela dei diritti, provvede a verificare che il Registrante di un nome a dominio soddisfi i requisiti soggettivi che hanno determinato, a suo tempo, l’assegnazione del nome a dominio.  La richiesta è trasmessa dal Registro al Registrante per raccomandata AR, e al Registrar che gestisce il nome a dominio, via email.  Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il Registrante deve rispondere inviando copia di un documento che confermi i dati a suo tempo rilasciati.  Nel periodo in esame il nome a dominio è posto in stato di serverTransferProhibited/serverUpdateProhibited/serverDeleteProhibited e qualsiasi operazione su di esso è inibita.  Se, entro il termine di 10 giorni, il Registrante non invia opportuna documentazione, si procede alla revoca d’ufficio (vedi slide successiva).

34 Pisa, 15 gennaio 2016 Sospensione di un nome a dominio  Su richiesta dell’Autorità competente:  a fronte di notifica, nelle forme di legge, di uno specifico provvedimento con cui venga inibito al Registrante l’uso del nome a dominio;  in tal caso il nome a dominio è posto nello stato di “inactive/serverHold” e sono inibite tutte le operazioni ad esso relative.  Su richiesta dell'assegnatario:  il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso.

35 Pisa, 15 gennaio 2016 Revoca di un nome a dominio  Su richiesta dell’Autorità competente:  la revoca di un nome a dominio può avvenire a seguito di un provvedimento giudiziario, ovvero altro provvedimento emesso da un’autorità competente, notificati al Registro.  I nomi a dominio revocati sono posti nello stato di “inactive/revoked” e restano in tale stato per 30 (trenta) giorni. Trascorso questo termine, sono definitivamente cancellati dal DBNA”.  D’ufficio:  Per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancata presentazione dei documenti richiesti al Registrante.  In tale ipotesi il nome a dominio già in stato di ServerTransferProhibited/serverUpdateProhibited/serverDelet eProhibited passa in stato di “inactive/revoked” e rimarrà in tale stato per 30 (trenta) giorni decorsi i quali sarà cancellato”.

36 Pisa, 15 gennaio 2016 Arbitrato Adesione all’arbitrato mediante l’utilizzo dell’apposito modello reperibile sul sito web del Registro al momento della registrazione, o successivamente Costituzione del Collegio Arbitrale la scelta dell’arbitro che si intende nominare deve farsi all’interno dell’elenco degli arbitri nominati dal Registro e riportati nell’elenco reperibile sul sito web del Registro Composizione del Collegio Arbitrale composto da tre arbitri di cui due scelti da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte, come sopra nominati Tempi della decisione gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale La decisione è inappellabile nel merito il Registro attua la decisione nel termine di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del lodo con la decisone gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del Collegio

37 Pisa, 15 gennaio 2016 Decisione del Collegio arbitrale  Sulla base di quanto contenuto nel Regolamento sulla risoluzione delle dispute nel ccTLD.it “Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente “Regolamento dispute” e delle norme dell'Ordinamento italiano”.  Un solo caso nel Registro Italiano: cybersearch.it

38 Pisa, 15 gennaio 2016 La procedura di riassegnazione di un nome a dominio

39 Pisa, 15 gennaio 2016 La procedure di riassegnazione di un nome a dominio  Costituisce una procedura alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria che permette al legittimo titolare del nome a dominio, in presenza di determinati presupposti previsti dal Regolamento, di poterlo registrare utilizzando una procedura economica e veloce.  Nel Registro italiano è in essere da circa quindici anni con buoni risultati.  E’ ampiamente diffusa nei vari gTLD e nei ccTLD, compreso il Registro europeo.eu.

40 Pisa, 15 gennaio 2016 deve essere stata attivata una procedura di opposizione deve essere esplicitamente richiesta da colui che ha introdotto l’opposizione è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il.it Condizioni di avvio Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

41 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione non ha natura giurisdizionale e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato. ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e che lo stesso non sia stato registrato e mantenuto in mala fede se nel corso della procedura viene disposto il ricorso alla magistratura ordinaria essa si estingue. Natura della procedura

42 Pisa, 15 gennaio 2016 Viene condotta da apposite organizzazioni, persone giuridiche pubbliche o private o studi professionali costituite nell’Unione Europea, definite “Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD)” e rispondenti ai requisiti predisposti dal Registro previo parere del Comitato di Indirizzo del Registro. Da chi viene condotta Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

43 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione  Accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute nel Registro italiano:  I soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Registro che decide, previo parere del Comitato Consultivo di Indirizzo, in ordine all’ammissibilità della domanda.  La domanda deve essere redatta sulla base del modello reperibile alla URL http://www.nic.it/documenti/Modalita-accreditamento- psrd.pdf  Attualmente i PSRD accreditati sono 5; l’elenco è consultabile sul sito del Registro http://www.nic.it/legale/riassegnazione/elenco-psrd

44 Pisa, 15 gennaio 2016 Elenco PSRD

45 Pisa, 15 gennaio 2016 Scelta del PSRD La scelta spetta a chi ha attivato la procedura di opposizione sul nome a dominio Le spese sono ad esclusivo carico del ricorrente Il collegio può essere unipersonale o composto da tre saggi a scelta del ricorrente Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

46 Pisa, 15 gennaio 2016 a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome b) l'attuale assegnatario ( “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Presupposti per il trasferimento Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova, a sua volta, di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

47 Pisa, 15 gennaio 2016 Elementi a difesa delle ragioni del resistente prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale, senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

48 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione: Circostanze indicative della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede  Se il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;  ove il nome a dominio sia stato registrato per impedire al titolare del diritto di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;

49 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione: Circostanze indicative della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede  la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente.

50 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione: Circostanze indicative della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede  la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;  il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

51 Pisa, 15 gennaio 2016 Reclamo PSRD Verifica che le parti della procedura di riassegnazione coincidano con quelle oggetto dell’opposizione. Se le parti non coincidono il Registro comunica immediatamente l’incongruenza al PSRD La procedura di riassegnazione si considera iniziata Ha 25 giorni dalla data di inizio della procedura per inviare la replica al PSRD Entro 25 giorni si procede alla nomina dell’esperto anche in assenza della replica il nome/i a dominio i riferimenti del ricorrente la composizione del collegio il segno distintivo i motivi del reclamo indicare eventuali altri procedimenti legali allegare ogni documento o prova a supporto recare copia della raccomandata di opposizione e della ricevuta di ritorno contenere l’autorizzazione al trattamento dati Resistente Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

52 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione Contenuto e forma del reclamo (1)  Il reclamo deve essere inoltrato al PSRD in duplice copia cartacea e in forma elettronica e deve: indicare quale sia il nome di dominio (o i nomi di dominio) oggetto del reclamo ed il loro attuale assegnatario; contenere l'espressa richiesta che il dominio sia sottoposto alla procedura di riassegnazione; indicare il nome, l'indirizzo postale ed elettronico, il numero di telefono e di fax del ricorrente e dell'eventuale soggetto autorizzato a rappresentarlo nella procedura amministrativa; indicare se il ricorrente richiede la nomina di un collegio di tre valutatori o di un esperto unico per la decisione del procedimento e, nel caso di scelta di un collegio di tre valutatori, indicare il nominativo di tre candidati tra cui selezionare uno dei componenti del collegio (i nominativi dei candidati devono necessariamente essere inclusi nella lista dei valutatori accreditati presso il PSRD prescelto);

53 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione Contenuto e forma del reclamo (2) specificare il segno distintivo, il nome e cognome o il marchio su cui è basato il reclamo e, per ciascun segno distintivo, o marchio, descrivere i beni o servizi, se esistenti contraddistinti dal segno distintivo o marchio medesimo (il ricorrente può anche descrivere separatamente i beni o i servizi che intende contraddistinguere per il futuro con il suddetto segno distintivo o marchio); specificare i motivi di reclamo ivi inclusi, in particolare: i motivi per cui il nome di dominio (o i nomi di dominio) sono identici o si possono confondere con un segno distintivo, un nome o un marchio rispetto al quale il ricorrente vanta diritti di esclusiva; se conosciuti, i motivi per cui il resistente titolare del nome a dominio oggetto di opposizione non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo; e le circostanze da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede secondo quanto riportato all’articolo “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede”; indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in relazione al nome di dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;

54 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione Contenuto e forma del reclamo (3) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal ricorrente o dal suo procuratore: “Il ricorrente dichiara che le sue pretese ed i richiesti provvedimenti riguardo la registrazione del nome a dominio, la presente controversia e la risoluzione della controversia medesima sono rivolti esclusivamente nei confronti del titolare del nome a dominio e rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti: a) del PSRD della procedura amministrativa e delle persone che saranno nominate a far parte del collegio, fatta salva l'ipotesi di comportamento doloso; b) del Registro, ivi compresi i loro amministratori, dipendenti e preposti. Il ricorrente dichiara e garantisce che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni contenute nel presente reclamo sono complete e veritiere, che il reclamo non è promosso per scopi illeciti.”; recare in allegato, in duplice copia, ogni documento o altra prova a supporto del reclamo, ivi inclusa, se del caso, la prova della registrazione del segno distintivo o del marchio cui il reclamo si riferisce. Unitamente agli allegati dovrà essere prodotto un indice degli allegati medesimi; recare in allegato copia della raccomandata di opposizione ai sensi dell'art 5.6 del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it””e della relativa ricevuta di ritorno; contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nel reclamo.

55 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione Contenuto e forma della replica (1)  La replica deve:  controbattere a tutte le affermazioni e allegazioni contenute nel reclamo ed includere tutti i motivi per cui il resistente (titolare del nome a dominio) ritiene di poter mantenere la registrazione e di poter utilizzare il nome a dominio oggetto di opposizione;  indicare il nome, l'indirizzo postale e l'e-mail, il numero di telefono e di fax del resistente (titolare del nome a dominio) e di ogni persona autorizzata a rappresentarlo nella procedura di riassegnazione;  se il ricorrente ha richiesto che la controversia sia decisa da un Collegio di tre esperti, fornire il nominativo di tre candidati tra cui selezionare uno dei componenti del Collegio (i nominativi dei candidati devono necessariamente essere nominativi inclusi nella lista degli esperti accreditati presso il PSRD prescelto);

56 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione Contenuto e forma della replica (2)  indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in relazione al nome a dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;  concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal resistente o dal suo procuratore: “Il sottoscritto resistente dichiara e garantisce che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente replica sono complete e veritiere.”  recare in allegato i documenti o altre prove che il resistente intende sottoporre al Collegio, corredati da un indice.  contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nel reclamo.  Su istanza del resistente, in casi eccezionali, il PSRD può prorogare il termine per il deposito della replica. Se ricorrente e resistente concordano per iscritto la proroga del termine, il PSRD è tenuto a concederla.  Non appena ricevuta la replica via e-mail, il PSRD la comunica al ricorrente. Se il resistente non invia alcuna replica, il Collegio decide la controversia sulla base del solo reclamo, salvo che ricorrano circostanze eccezionali.

57 Pisa, 15 gennaio 2016 PSRD Il collegio dispone la riassegnazione Il collegio rigetta il ricorso darà attuazione al provvedimento salvo che riceva, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione, la notizia dell’introduzione di un giudizio ordinario o di un arbitrato. la comunicazione deve essere integrata, nei dieci giorni successivi, dall’invio di fotocopia della copia notificata dell’atto introduttivo del giudizio. Sono previste eccezioni per la notifica da effettuarsi in paese estero provvederà a rimuovere dal nome a dominio l’annotazione “CHALLANGED”. Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione

58 Pisa, 15 gennaio 2016 Art. 4.18 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it. “Estinzione della procedura” (1)  L’estinzione può essere pronunciata esclusivamente dal PSRD:  se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio;  se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio;  se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura;  se emerge nel corso della procedura di riassegnazione che era già in corso fra le stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione.

59 Pisa, 15 gennaio 2016 Art. 4.18 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it “Estinzione della procedura” (2)  Se questi motivi di estinzione si verificano prima della nomina del Collegio, il PSRD procede alla nomina del Collegio perché provveda all’estinzione della procedura.  Se il motivo di estinzione della procedura è stato comunicato o confermato al PSRD da entrambe le parti, o se è documentato per iscritto, il Collegio pronuncia l'estinzione del procedimento entro 10 giorni dal momento in cui il Collegio stesso ha avuto la prova documentata o la conferma da entrambe le parti dell'esistenza del motivo di estinzione.

60 Pisa, 15 gennaio 2016 Art. 4.18 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it “Estinzione della procedura” (3)  Negli altri casi, il PSRD comunica senza indugio alle parti l'esistenza del motivo di estinzione e fissa loro un termine di 10 giorni per l'eventuale opposizione all'estinzione.  Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione, il Collegio:  se ritiene l'opposizione infondata o se nessuna delle parti ha proposto opposizione nel relativo termine, dichiara estinta la procedura;  se ritiene l'opposizione fondata, dispone la prosecuzione del procedimento. In questo caso, i termini per la decisione di cui all'art. 4.15 “Decisione”, secondo comma, decorrono dal giorno dell'accoglimento dell'opposizione.

61 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione  Collegio “unipersonale”:  Un nome a dominio € 1.100,00  Due nomi a dominio € 1.700,00  Collegio di “Tre esperti”:  Un nome a dominio € 2.700,00  Due nomi a dominio € 4.300,00 Costo medio della procedura di riassegnazione

62 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione Dati aggiornati a ottobre 2014

63 Pisa, 15 gennaio 2016 Rapporto opposizioni riassegnazioni Dati aggiornati a dicembre 2015

64 Pisa, 15 gennaio 2016 Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione Pubblicazione decisione L'elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul web dei PSRD cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.

65 Pisa, 15 gennaio 2016 La procedura stragiudiziale di ICANN  La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy èstata adottata il 24 ottobre 1999 dall’ ICANN.  Riguarda tutti i Registrars accreditati ICANN per i gTLDs(.com.net.org.biz.info.name) ed è efficace dal 1 dicembre 1999.  La UDRP è stata in seguito adottata anche da numerosi ccTLDs.  Consente anche la sola cancellazione del nome dominio.

66 Pisa, 15 gennaio 2016 List of Approved Dispute Resolution Service Providers  World Intellectual Property Organization (WIPO)Geneva, (CH)  The National Arbitration Forum (NAF) Minneapolis, USA  Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) Beijing / Hong Kong / Seoul  The Czech Arbitration Court (CAC)  Arab Center for Domain Dispute Resolution (ACDR)

67 Pisa, 15 gennaio 2016 Condizioni per l’introduzione di una procedura ADR nella UDRP di ICANN  Le condizioni per l ʼ attivazione della procedura sono simili a quelli previsti per il.it  Infatti:  i) the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and  ii) the holder of the domain name has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and  iii) the domain name has been registered and is being used in bad faith.  Le circostanze idonee a mantenere l’assegnazione del nome a dominio al registrante e gli elementi di mala fede, nonché quelle inerenti le modalità per la presentazione del reclamo e della replica, sono simili a quelli del.it le cui procedure sono state mutuate da quelle implementate da ICANN

68 Pisa, 15 gennaio 2016 Risoluzione stragiudiziale delle controversie nell’ambito del ccTLD.eu  Arbitration Center for.EU Disputes - Czech Arbitration Court (http://www.adr.eu/)  La procedura ADR è disciplinata dal:  Regulation (EC) No. 733/2002 of the European Parliament and of the Council of 22 April 2002 on the implementation of the.euTop Level Domain  Regulation (EC) No. 874/2004 of 28 April 2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the.eu Top Level Domain and principles governing registration  Procedural Rules:  ADR Rules  ADR Supplemental Rules

69 Pisa, 15 gennaio 2016 Regolamento (CE) n. 874/2004 Registrazioni speculative e abusive Articolo 21 (1)  Un nome a dominio registrato è revocabile a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 (ossia marchi nazionali e comunitari, indicazioni geografiche o denominazioni di origine e, nella misura in cui sono protetti sotto le leggi nazionali degli Stati membri dove sono registrati, anche: marchi di fatto, segni distintivi name di persone,titoli di riviste e lavori artistici), e ove tale nome di dominio:  a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure  b) sia stato registrato o sia usato in malafede.

70 Pisa, 15 gennaio 2016 Regolamento (CE) n. 874/2004 Registrazioni speculative e abusive Articolo 21 (2)  Gli elementi che giustificano l’esistenza di un legittimo interesse al mantenimento del nome a dominio.eu come le circostanze di mala fede, rispettivamente spiegate al punti 2. e 3. del Regolamento 874/2004 ricalcano quanto già detto per il Registro.it.

71 Pisa, 15 gennaio 2016  Domande?  Grazie dell’attenzione


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