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BREVE STORIA (tratto da WIKIPEDIA)
“Le cinture di sicurezza sono un'invenzione più che secolare: il primo a brevettarle fu il francese Gustave Desirè Liebau (che le aveva denominate "bretelle di sicurezza") nel Tuttavia le velocità non altissime delle vetture di quei tempi e i rischi di soffocamento che esse davano (all'epoca si usavano materiali piuttosto grezzi) causarono la mancata diffusione dell'accorgimento. Nel 1957, facendo seguito all'esperienza degli sport automobilistici, nei quali rivestivano anche un carattere di ausilio nel sostegno del corpo per le accelerazioni laterali, esse furono però introdotte in qualche automobile, anche se furono usate più come test che per reale convinzione nei confronti dell'utilità dell'oggetto. I risultati della sperimentazione furono comunque ritenuti molto positivi e nel 1960 furono lanciate in commercio le prime cinture di sicurezza di serie. In particolare si sostenne che le cinture, se montate in maniera corretta, avrebbero ridotto drasticamente la pericolosità dell'impatto del torace col volante in caso di brusca frenata. Nel 1973 la Francia dichiarò le cinture obbligatorie per legge. In seguito tutte le nazioni occidentali, Italia compresa, seguirono la legislazione transalpina (negli Stati Uniti d'America il primo stato a dichiararle obbligatorie fu il Massachusetts nel 1975, anche se attualmente non in tutti gli stati è obbligatorio il loro uso). La prima nazione a renderle obbligatorie al mondo fu l'Australia nel 1971.” In Italia - uno degli ultimi Paesi europei ad adottare la norma- le cinture di sicurezza sono diventate obbligatorie nel 1993 con il Nuovo Codice della Strada.
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CODICE DELLA STRADA, ART. 172
L’uso dei sistemi di ritenuta è obbligatorio sui sedili anteriori e posteriori di qualsiasi veicolo. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della efficienza dei sistemi di ritenuta. La frase di apertura sull’obbligatorietà delle cinture sui sedili anteriori e posteriori può apparire scontata e conosciuta, ma ha ancora delle potenzialità di discussione ed interesse su un vasto pubblico. Infatti se le percentuali di allacciamento sui sedili anteriori sono aumentate negli ultimi anni, raggiungendo in alcuni contesti urbani risultati discretamente soddisfacenti, la situazione sui sedili posteriori è molto diversa. Spunti di riflessione/discussione: a fronte di alte percentuali di allacciamento sui sedili anteriori abbiamo basse/inferiori percentuali sui sedili posteriori sui sedili posteriori non sono obbligatorie? servono meno? Perché allora non le indossiamo/le indossiamo molto meno rispetto ai sedili anteriori? utilizzo in città/percorsi brevi frequenza di utilizzo dei sedili posteriori utilizziamo più raramente i sedili posteriori (numero di occupanti per veicolo, soprattutto gli adulti e i conducenti), l’utilizzo sporadico ci porta a non considerare necessario allacciare la cintura. Questi elementi possono essere usati come inizio di discussione, anticipando che verranno approfonditi in seguito. In questo modo l’uditorio ha già un’idea degli argomenti che verranno trattati e si crea un’aspettativa verso il proseguimento della presentazione. Ricordarsi di specificare con esempi l’affermazione “qualsiasi veicolo”. In Italia, l’introduzione di questa obbligatorietà nel 1993 ha richiesto l’adeguamento dei veicoli circolanti, mentre i produttori di automobili hanno via via inserito la cintura di sicurezza fra gli accessori non optional, superando il problema dei costi iniziali. Il tempo trascorso tra l’approvazione della norma e le incertezze della sua applicazione non ha favorito un approccio positivo dei cittadini verso il rispetto di questa prescrizione. In quel periodo la prevalenza d’uso delle cinture, stimata dall’Istituto Superiore di Sanità in valori inferiori al 5% nel 1989, è salita intorno al 10% poco prima dell’introduzione della legge, per raggiungere, con legge in vigore, livelli intorno all’80%. Tale incremento però non si è stabilizzato e molto rapidamente si è attestato intorno al 30% d’uso. Nel 2003 (luglio) -con l’introduzione della patente a punti- l’art. 172 è riformulato con maggiore articolazione, specificando meglio l’obbligatorietà dell’allacciamento sui sedili posteriori, oltre all’ accentuazione delle sanzioni in caso di omesso uso. L’attenzione dei cittadini viene progressivamente indirizzata verso comportamenti di sicurezza, contribuendo ad accrescere la sensibilità al problema. Infine la Circolare N. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006, avente per oggetto “Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 – Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE. Nuove disposizioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli” dettaglia le novità riguardanti la protezione dei bambini in automobile. Il testo integrale di questa Circolare è rinvenibile nel file allegato. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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CODICE DELLA STRADA, ART. 172 LA PROTEZIONE DEI BAMBINI
fino a tre anni di età non possono viaggiare sui veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta; fino a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso e di tipo omologato; è vietato l’uso del sedile anteriore in tutte le auto munite di airbag per il passeggero (è ammesso ma sconsigliato sulle auto con airbag disattivato o assente). Menzionare: - il (relativamente) recente cambiamento normativo (2006) e la conseguente scarsa conoscenza da parte della popolazione; - la complessità della normativa che la rende più difficile da memorizzare; - la scarsa attenzione dedicata all’argomento da parte dei produttori/venditori di auto; esempio di domanda: “A quanti tra i presenti è capitato, al momento dell’acquisto di un’autovettura, di sentirsi descrivere come caratteristica dell’auto la possibilità di disattivazione dell’air bag per il trasporto del bambino sul sedile anteriore?” Nota: anticipare che successivamente (diapositiva n. 19) l’argomento verrà ripreso in modo più approfondito, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche dell’omologazione. Un obiettivo del Codice della Strada riguarda la tutela dell’incolumità delle persone circolanti, comprese le fasce più deboli come i bambini, affidati alla cura delle persone adulte. Spesso però gli adulti non sono attenti al rispetto delle regole del Codice stradale neanche per se stessi, senza rendersi conto che nel momento della trasgressione di semplici regole comportamentali, espongono se stessi e gli altri al pericolo. Secondo recenti statistiche, ogni anno in Italia vengono coinvolti circa bambini sotto i 13 anni in incidenti stradali a bordo di autovetture: per circa 100 di essi le lesioni riportate risultano mortali. I bambini, a causa della loro struttura corporea, sono più esposti degli adulti a traumi provocati da incidenti originati da varie cause: nell’infortunistica stradale l’energia cinetica dei passeggeri è determinata dalla massa del corpo moltiplicata per il quadrato della velocità. Nonostante l’evidente vulnerabilità del piccolo passeggero, nei viaggi in automobile si tende a privilegiare il comfort a scapito della sicurezza: ogni giorno capita di osservare bambini trasportati in automobile liberi di muoversi fra i sedili oppure apparentemente al sicuro fra le braccia del genitore a pochi centimetri dal cruscotto. Spesso sono proprio i genitori a sottovalutare la pericolosità di tali situazioni, ignorando norme di sicurezza basilari come quelle previste dall’art.172. Tratto da Quaderni di Aggiornamento per la Polizia Locale, N. 38 Parte Seconda, Commento al Nuovo Codice della Strada Titoli IV, V, VI, VII, pagg : “Nel caso di bambini di statura inferiore ad 1,50 metri, questi devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, omologato ed adeguato al loro peso, e sui veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta non possono viaggiare i bambini inferiori a tre anni; quelli superiori a tre anni possono viaggiare sul sedile posteriore e su quello anteriore solo se superino in altezza il m. 1,50. Se viene utilizzato un seggiolino di sicurezza su sedile passeggeri protetto da airbag frontale, questo deve essere posizionato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo, salvo che l’airbag sia stato disattivato. La violazione di questa norma, tuttavia non comporta l’applicazione di sanzioni amministrative nonostante l’attribuzione di responsabilità per il conducente. Se, invece, i piccoli viaggiano a bordo di autoveicoli per trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o adibiti a noleggio con conducente, possono anche non utilizzare i sistemi di ritenuta per bambini, purché occupino sedili posteriori e siano accompagnati da un passeggero non inferiore a sedici anni. Sui veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3, cioè quelli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, tutti gli occupanti, adulti e bambini, devono utilizzare i sistemi di ritenuta presenti sul veicolo, debitamente omologati e devono essere informati di tale obbligo mediante figure o cartelli conformi ai modelli CEE, applicati su ogni sedile in modo ben visibile. SISTEMI DI RITENUTA E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER BAMBINI I dispositivi di sicurezza per bambini devono essere di tipo omologato (pena la confisca: v. art. 172, c. 10). Nel talloncino che riporta il numero di omologazione sono indicati anche la marca e il paese di produzione. Sono in uso dispositivi omologati sia secondo la vecchia normativa (sigla R44), sia secondo la nuova, in vigore dal 1995 (sigle .R44-02 o R44-03). Nella vecchia normativa erano previste le seguenti 4 classi di dispositivi: classe 0: per neonati o infanti inferiori ai 9 kg di peso (sempre seggiolini), classe 1: per infanti da 9 a 18 kg di peso (sempre seggiolini), classe 2: per bambini da 18 a 25 kg di peso (seggiolini o adattatori), classe 3: per bambini da 25 a 35 kg di peso (seggiolini o adattatori). Nella più recente, invece, si hanno i seguenti gruppi: -gruppo 0: per bimbi fino a 9 mesi o di peso < 10 kg. e vanno montati in senso contrario a quello di marcia o in avanti se il bambino pesa almeno 6 kg e pertanto non utilizzabili se il veicolo è dotato di airbag frontale e non sia stato disattivato; -gruppo 0+: per bambini fino a 13 kg. Stesse caratteristiche del gruppo 0 ma migliore protezione. -gruppo 1 : per bambini fino a 4 anni o di peso compreso fra 4 e 18 kg. Vanno montati sul sedile posteriore nel. senso di marcia e fissati con la cintura dl sicurezza del veicolo; -gruppo 2: per bambini fino a 6 anni o di peso compreso tra 15 e 25 kg. Cuscini con braccioli omologati, fissati con le cinture del veicolo e I'aggiunta di un dispositivo di aggancio nel punto in cui la cintura incrocia la spalla; -gruppo 3: per bambini dai 6 ai 12 anni e di peso compreso tra 22 e 36 kg. Cuscini ma senza braccioli, da utilizzare sui sedili posteriori per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza.” Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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CONSEGUENZE DI LEGGE PER IL MANCATO USO
chi non utilizza le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini è soggetto ad una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma da 70,00 euro a 285,00 euro e la riduzione di 5 punti dalla patente di guida; chi viola per due volte in due anni questa regola, incorre nella sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi; chi usa i dispositivi di sicurezza ma ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto al pagamento di una somma da 35,00 euro a 143,00 euro. RICORDARE che dal primo gennaio 2009 entreranno in vigore gli aggiornamenti delle somme delle sanzioni. NOTA: anticipare che in questa diapositiva viene presentata la normativa e in quella seguente si esamineranno insieme le domande più frequenti, da utilizzare come base di discussione. Tratto da Quaderni di Aggiornamento per la Polizia Locale, N. 38 Parte Seconda, Commento al Nuovo Codice della Strada Titoli IV, V, VI, VII, pagg : “Il mancato uso dei dispositivi di ritenuta comporta una sanzione amministrativa il cui pagamento in misura ridotta si concreta nella somma di € 70,00, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente. Se il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza se presente. Qualora si incorra in tali violazioni nell’arco di due anni per due volte, si dovrà soggiacere alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se i detti dispositivi sono utilizzati, ma ne viene alterato od ostacolato il normale funzionamento, la sanzione in misura ridotta è di € 35,00, oltre alla decurtazione di cinque punti.. Se infine, tali dispositivi vengono importati, prodotti o commercializzati sul territorio dello Stato privi della prescritta omologazione, di cui si riportano di seguito alcuni esempi, il trasgressore verrà sanzionato col pagamento della somma in misura ridotta di € 742,00 e col sequestro, ai fini della relativa confisca, dei dispositivi non omologati.” Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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DOMANDE FREQUENTI CINTURE E PASSEGGERI
Sono un conducente, ho in auto con me un passeggero maggiorenne non allacciato; vengo fermato dalle Forze dell’Ordine: chi viene sanzionato per il mancato allacciamento? Mi vengono detratti i punti dalla patente? Se trasporto in auto un bambino che non usa i sistemi di ritenuta, chi viene sanzionato? Se a seguito di un incidente un passeggero non allacciato riporta danni, a chi viene attribuita la responsabilità? In questa diapositiva vengono riportate alcune delle domande più frequenti sulle conseguenze legate all’inosservanza dell’art Nel corso degli incontri può succedere di ricevere domande di questo tipo, magari con taglio polemico e non solo informativo. È buona pratica prepararsi non solo la risposta tecnica, ma anche la strategia di risposta a seconda dell’argomento. Tra i presenti succede spesso di avere persone che vorrebbero porre delle domande, ma non osano iniziare la discussione, soprattutto durante una presentazione in power point, che per sua caratteristica espositiva e dettagliata non agevola l’interazione. Le “domande frequenti” costituiscono un buon metodo per agevolare l’inizio di una discussione o lo spunto per affrontare in modo più approfondito un argomento specifico. Se la platea è “fredda” e non reagisce, o il relatore non ha dimestichezza nella gestione delle domande/obiezioni, le “domande frequenti” possono essere comunque utilizzate con diverse modalità: ad es. il relatore pone la domanda al pubblico e chiede chi conosce la risposta; oppure condivide la domanda con il pubblico e commenta la risposta. Tratto da Quaderni di Aggiornamento per la Polizia Locale, N. 38 Parte Seconda, Commento al Nuovo Codice della Strada Titoli IV, V, VI, VII, pagg : “Il conducente deve sempre assicurarsi dell’efficienza dei suddetti dispositivi ed è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura, a prescindere dalla sanzione a suo carico, potendo giungere a rifiutarne il trasporto. Si fa rilevare che al passeggero che non allaccia la cintura viene applicata soltanto la sanzione pecuniaria, senza decurtazione di punti dalla patente. Quindi, se il passeggero risponde della sola sanzione pecuniaria, deriva che il conducente, quando risponda della sanzione del passeggero, risponde della sola pena pecuniaria. Se il conducente non assicuri il minore mediante sistema di ritenuta, risponderà anche con la decurtazione dei punti, in quanto, in tal caso, è responsabile di una sua diretta condotta o missiva. Altro caso si presenta se a bordo vi sia diversa persona tenuta alla sorveglianza del minore: in tal caso, essendo il medesimo un passeggero, la regola generale impone che nei suoi confronti non si applichi la decurtazione dei punti, anche se venga violato l’obbligo di assicurare il minore. La Cass. Pen. sez. IV, con sent. del 20/11/96 n ha stabilito che: “Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l’imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causadell’omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza”. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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LE CINTURE DI SICUREZZA SERVONO DAVVERO?
Note tecniche: power point è un programma abbastanza semplice ed è raro che possa causare difficoltà di lettura su qualsiasi computer, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato e dal fatto che il pc sia più o meno recente. Quando si utilizzano animazioni e proiezione di filmati le probabilità di incorrere in qualche problema di lettura aumentano: è buona norma controllare PRIMA di iniziare la presentazione che sul computer in uso i filmati partano correttamente. Nel caso i filmati non dovessero funzionare, si possono commentare le immagini statiche con la medesima procedura (possibilità: inserire foto in sequenza non filmata in un power point alternativo). CONTENUTI Presentare il titolo di questa diapositiva come una domanda vera e propria. Anticipare verbalmente che si assisterà alla visione di un breve filmato con la simulazione di un impatto condotta attraverso l’uso di manichini altamente tecnologici, dotati di sensori. Commentare le tre diapositive e filmati. Nota: vivendo nella cosiddetta società dell’immagine l’attesa di foto/immagini/filmati da parte dell’audience è quasi scontata. Questa aspettativa deve però essere colta ed utilizzata come mezzo e non come fine: infatti il compito del relatore non deve limitarsi a presentare immagini e filmati, ma deve utilizzare le immagini e i filmati come stimolo per arrivare a riflessioni e considerazioni condivise con l’uditorio. Nel nostro caso abbiamo tre filmati di crash test: impatto frontale con cintura ed air bag impatto frontale con air bag senza cintura i due precedenti filmati in parallelo. Durante la proiezione dei filmati (che, data la loro brevità, possono essere proiettati più volte) il relatore può iniziare a stimolare nel pubblico le domande e gli argomenti che verranno affrontati in dettaglio nelle diapositive successive (ad es. utilità della cintura, ruolo della cintura, interazione cintura e air bag, conseguenze air bag senza cintura). I filmati infatti hanno la caratteristica di attirare molto l’attenzione, ma questa può svanire velocemente: i filmati dovranno quindi essere utilizzati per catalizzare l’attenzione sugli argomenti che verranno subito successivamente affrontati. Nota: Il fatto di esser riusciti ad attirare l’attenzione dell’audience con i filmati non deve essere considerato un risultato soddisfacente: la successiva discussione sui punti focali di interesse (cinture di sicurezza) deve essere presa in considerazione come parametro di valutazione. Richiamare l’attenzione sul movimento del capo al momento dell’impatto. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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LE CINTURE DI SICUREZZA SERVONO DAVVERO?
Richiamare l’attenzione sul movimento del capo al momento dell’impatto; confronto con la sequenza precedente. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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LE CINTURE DI SICUREZZA SERVONO DAVVERO?
In questa sequenza è possibile cogliere le differenze fra cintura allacciata / non allacciata. Evidenziare l’efficacia protettiva della cintura di sicurezza. Sottolineare anche le conseguenze negative del mancato allacciamento della cintura. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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A COSA SERVE LA CINTURA DI SICUREZZA?
La cintura di sicurezza allacciata non serve ad impedire l’incidente ma RIDUCE LA GRAVITA’ delle conseguenze E’ UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA PASSIVA Specificare la differenza tra DISPOSITIVI DI SICUREZZA ATTIVA (es: ABS; ESP, controllo di stabilità), che contribuiscono ad EVITARE l’incidente e DISPOSITIVI DI SICUREZZA PASSIVA (airbag, cinture di sicurezza) che contribuiscono a RIDURRE le conseguenze dell’incidente. Spesso si sente parlare di sicurezza attiva e passiva (ad es. negli spot pubblicitari delle auto) però il concetto è ancora fumoso e poco chiaro alla maggior parte della gente. La trattazione attira in genere interesse da parte dell’uditorio, anche perché alcuni fraintendimenti su questo argomento possono provocare ricadute negative sulla sicurezza stradale. Il fraintendimento maggiore è la presunta interazione tra la qualità e la quantità di dispositivi di sicurezza passiva e la probabilità di incidente. Spesso quando si acquista un’autovettura dotata dei più moderni sistemi di sicurezza (anche passiva) l’acquirente e probabile futuro conducente dell’auto, tende a sentirsi “più sicuro” e quindi ad ipotizzarsi con una minor probabilità di essere coinvolto in un incidente. Importante spiegare che la probabilità di incidente non è influenzata dalla quantità e qualità dei dispositivi di sicurezza passiva. Questo equivoco, se pur ovvio e banale dopo la spiegazione, è frequente e diffuso nella popolazione. Importante rinforzare il concetto che il problema della sicurezza non si risolve al momento dell’acquisto dell’autovettura; se da un lato è importante acquistare autovetture moderne e più sicure rispetto a quelle del passato, questo non ci deve far abbassare la soglia di attenzione verso tutti gli aspetti della sicurezza stradale che ogni giorno ci riguardano sulla strada. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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EFFICACIA delle CINTURE
è calcolata una riduzione di circa il 50% di traumi gravi e decessi nei casi di forte impatto con cintura allacciata (Evans, 1990); in caso di impatto, la probabilità di perdere i sensi in seguito alle eventuali lesioni è molto elevata se non si è cinturati (Taggi, 2005); per urti a bassa velocità (che sono i più comuni) la cintura è in grado di proteggere il viso (sorriso, occhi), può evitare lesioni deturpanti del viso e del maxillo-facciale (fratture della mandibola, perdita traumatica di denti); la cintura allacciata dal passeggero sul sedile posteriore, in caso di forte impatto, evita che il passeggero venga proiettato contro l’occupante il sedile anteriore; Uno dei luoghi comuni più diffusi tra gli automobilisti italiani è che la cintura di sicurezza serva solo o serva maggiormente sulle lunghe percorrenze ad alta velocità, come ad esempio in autostrada: sono i casi in cui si registrano le maggiori percentuali di allacciamento. L’allacciamento delle cinture e l’utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini in città vengono considerati dalla maggior parte degli automobilisti come “meno importante” o “meno utile”. Le obiezioni più frequentemente fornite dagli automobilisti sono in realtà determinate da pregiudizi, ad esempio: “In città le cinture servono di meno perché le velocità sono inferiori a quelle autostradali” oppure: “In città gli spostamenti sono più frequenti e brevi, si sale e scende dall’auto continuamente e le cinture sono scomode da allacciare/slacciare”. La presente diapositiva si pone l’obiettivo di chiarire questi equivoci. Il 75% degli incidenti avviene in città, il % circa su strade extraurbane e il rimanente 5 - 8% circa in autostrada. Quindi: QUANTITATIVAMENTE la probabilità di essere coinvolto in un incidente è maggiore in città rispetto all’ autostrada. QUALITATIVAMENTE il discorso è molto delicato: si deve evitare la possibilità di creare nuovi equivoci (ad es. che la cintura di sicurezza non serva alle alte velocità). Però va sottolineato che la cintura riesce ad “esprimere il suo massimo potenziale” alle basse e medie velocità. Infatti in città, dove gli incidenti sono più frequenti e le velocità sono mediamente più basse, indossare o non indossare la cintura di sicurezza, nel medesimo incidente, può portare a conseguenze molto diverse tra di loro (da lievi o quasi nulle a gravi conseguenze per il viso e per la colonna vertebrale). In autostrada, dove le velocità in questione sono decisamente più elevate, la cintura di sicurezza può svolgere ancora un ruolo determinante nel ridurre le conseguenze di danni fisici e decessi; però considerate le velocità, le dinamiche dell’incidente e la tipologia di veicoli coinvolti, la percentuale di incidenti mortali in autostrada in cui la cintura non ha potuto svolgere il suo ruolo salvifico è abbastanza elevata. NOTA: nel 1998 e nel 2006 il Settore Polizia Locale della Regione Piemonte ha proposto il progetto “U.R.C.A.!, Uso Regolare delle Cinture, anche da parte degli Agenti”, finalizzato a raggiungere l’uso abitudinario delle cinture di sicurezza fra gli Operatori di Polizia Municipale, come rispetto di una regola che non ammette eccezioni o discussioni, ma solo accettazione ovvia o al massimo una dimenticanza da colmare subito: l’esclamazione “urca!” è appunto tipica di quando ci si è dimenticati di qualcosa di essenziale. La cintura deve essere allacciata dal personale della Polizia Municipale durante il servizio anche nei tragitti urbani e nelle brevi percorrenze caratterizzate da frequenti interruzioni per la consegna di documenti in vari uffici, come modello di comportamento esemplare per il cittadino. Allacciare la cintura di sicurezza durante l’espletamento del servizio corrisponde all’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art.5 Legge 626/94 che impone a tutti i lavoratori il rispetto delle norme di sicurezza), oltre a riferirsi alla specifica normativa di settore: - una prima Circolare del Ministero dell’Interno del , che interpretava in senso chiaramente restrittivo l’esenzione per i servizi di emergenza (comma 3 art. 172 Codice della strada); - la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. 559/A/1/ORG./DIP.GP/4937 del 16 settembre 2003, oggetto “Uso delle cinture di sicurezza da parte delle Forze di Polizia”, che recita: “Con circolare del 1996 venivano impartite dettagliate disposizioni interpretative in materia di esenzione per le Forze di Polizia e per i Corpi di Polizia Municipale dell’uso delle cinture di sicurezza alla luce della specifica normativa. In tal contesto veniva chiarito che il concetto di “servizio di emergenza” non era certamente assimilabile “tout court” al servizio di istituto ma doveva essere inteso come fase di “stato di pericolo concreto ed attuale” nel più generale contenuto del servizio. Le recenti modifiche al Codice della strada nulla hanno mutato in materia. L’accentuazione delle sanzioni in caso di omesso uso, l’accresciuta sensibilità al problema e le concrete conseguenze determinatesi in campo risarcitorio e sanitario inducono, tuttavia, a richiamare l’attenzione sull’assoluta esigenza di una scrupolosa, generalizzata, permanente e corretta applicazione della norma, in modo che diventi, oltre che costante abito mentale degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, anche indispensabile fattore di esempio e veicolo promozionale per la crescita dei principi di legalità e sicurezza. Da ciò discende la necessità che l’equipaggiamento protettivo in argomento venga sempre indossato sia in occasione di mobilità non operativa che nell’esecuzione dei servizi d’istituto prevedendo , solo per questo ultimo caso, la deroga in situazione di emergenza e sempre che, anche in tali situazioni, proprio per la accresciuta velocità veicolare, non sia ritenuto opportuno continuare a tenere allacciate le cinture al fine di limitare le eventuali conseguenze nella malaugurata ipotesi di inconvenienti.” - la successiva Circolare N. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006, avente per oggetto “Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 – Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE. Nuove disposizioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli” al comma 3, Esenzioni dall’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta, nella quale si legge: “Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda l’impiego dei dispositivi da parte degli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nonché dei conducenti e degli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario, per i quali l’esenzione dall’impiego dei dispositivi di ritenuta opera solo in presenza di interventi in servizio di emergenza. L’esenzione è stata, peraltro, estesa anche ai corpi ed ai servizi di polizia provinciali.” Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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CINTURE ED AIRBAG L’efficacia dell’airbag è assicurata solo se in contemporanea è utilizzata la cintura di sicurezza la quale, in caso di urto: impedisce alla persona di essere sballottata all’interno della vettura o sbattuta fuori dall’abitacolo consente all’airbag di aprirsi completamente senza impattare contro la persona. Questa diapositiva è utile per confutare un luogo comune abbastanza diffuso che coincide con la sensazione di sicurezza indotta dalla presenza dell’air bag sull’auto (“…tanto ho l’airbag”). Tale concetto è già stato introdotto nella diapositiva n. 9 sulla sicurezza attiva e passiva; la diapositiva 11 riprende lo stesso concetto illustrandolo tramite un esempio pratico (interazione cintura ed air bag) ed ampliandolo con l’ elenco dei benefici indotti dall’interazione tra i due dispositivi, oltre ad esemplificare le conseguenze negative nel caso di utilizzo del solo air bag in assenza delle cinture. Tra gli utilizzatori delle auto è molto diffusa l’immagine dell’air bag come una specie di cuscino, morbido, sul quale “appoggiarsi”. L’obiettivo in questa diapositiva è ristabilire la corretta percezione della natura traumatica di un impatto anche a basse velocità. Infatti per quanto “morbido” sia l’air bag, contro il nostro “cuscino d’aria” l’impatto è sempre di natura traumatica e può lasciare dei segni sia sul viso sia sul corpo. Così come la cintura di sicurezza lascia segni evidenti della sua azione (ad es. escoriazioni sulla clavicola, nel basso ventre). Segni che sono indice della violenza dell’impatto (anche a basse velocità) e che forniscono un’idea delle potenziali conseguenze dell’impatto senza questi dispositivi (contro il volante, contro il parabrezza). Inoltre la cintura protegge dai danni provocati direttamente dallo stesso air bag che in caso di incidente scoppia impattando contro il viso; è utile riflettere con gli ascoltatori sulle conseguenze dell’esplosione dell’air bag su eventuali oggetti attinenti al conducente o al passeggero: ad es. per chi porta gli occhiali / la dentiera, per chi tiene la pipa / la sigaretta tra le labbra. Anche in un impatto a bassa velocità, non costituisce una possibilità remota il fatto di essere proiettati contro il parabrezza e impattare con la propria testa: in questi casi la cintura protegge il viso; un successivo intervento di chirurgia estetica potrà riparare i danni, ma spesso in un viso danneggiato non tutto torna come prima: l’espressione personale, il sorriso, si basano su un intreccio complicato che coinvolge oltre 200 muscoli facciali! A questo proposito si può eventualmente ampliare l’esempio descrivendo le conseguenze di materiale vitreo (occhiali / bottiglia se si sta bevendo) che si infrange contro l’air bag e le relative conseguenze sulla persona (lacerazioni facciali, danni permanenti estetici e funzionali). Spesso si incontrano consumatori abituali di sigarette, cibo e/o bevande durante la guida: comportamenti che oltre ad impegnare almeno una delle due mani (che dovrebbero invece essere ferme sul volante), costituiscono pericolo di soffocamento in caso di impatto. Osservazioni analoghe valgono per il passeggero. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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CINTURA E POGGIATESTA Quando si sale in auto: occorre controllare subito la posizione del poggiatesta e, se necessario, regolarla: deve essere posizionato all’altezza giusta e più ravvicinato possibile al capo. In caso di incidente, l’allacciamento della cintura abbinato al poggiatesta mal regolato può avere conseguenze molto gravi sulla colonna vertebrale. Il poggiatesta è spesso considerato un dispositivo per aumentare il comfort di viaggio e raramente un dispositivo di sicurezza. Ne consegue che coloro che non ne percepiscono l’utilità non avvertono la necessità di regolarlo sia sulla propria autovettura sia su eventuali autovetture (utilizzate ad es. come passeggero saltuario). L’obiettivo di questa diapositiva è di chiarire il ruolo del poggiatesta come dispositivo di sicurezza in caso di incidente. NOTA: l’uso promiscuo delle autovetture è molto comune in diverse situazioni. Ad es. un’autovettura di proprietà di un genitore può essere affidata in uso saltuario ad un figlio. Difficilmente la statura di un genitore sarà uguale a quella del figlio (ad. es madre-figlio). Scambi di questo tipo richiederebbero l’aggiustamento del poggiatesta a seconda dell’utilizzatore. Seguono foto in sequenza: posizione scorretta e posizione corretta poggiatesta. Posizione scorretta poggiatesta – testa non appoggiata Posizione scorretta poggiatesta – testa/collo appoggiati Posizione corretta poggiatesta – testa non appoggiata Posizione corretta poggiatesta – testa/nuca appoggiata Nota: anche questo argomento, una volta illustrato, può sembrare semplice e scontato. Un buon esempio da sottoporre alla platea è l’osservazione su strada: se ci posizioniamo a lato strada ed osserviamo anche per un tempo limitato (10-15 minuti) le autovetture in transito, ci accorgiamo che molte di queste non hanno il poggiatesta regolato correttamente. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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Posizione scorretta poggiatesta – testa non appoggiata
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2) Posizione scorretta poggiatesta – testa/collo appoggiati
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3) Posizione corretta poggiatesta – testa non appoggiata
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4) Posizione corretta poggiatesta – testa/nuca appoggiata
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CINTURE E VELOCITA’ In caso di impatto, la probabilità di morte aumenta all’aumentare della velocità. “Data una certa velocità, se il rischio relativo (RR) è per esempio uguale a 4, chi non porta la cintura ha quattro volte la possibilità di morire rispetto a chi non la porta” (Taggi, Istituto Superiore di Sanità, 2005) Grosso modo, si può dire che per velocità di impatto tra 20 e 40 km/h chi è senza cintura rischia due volte o più di morire rispetto a chi la porta; se la velocità è tra km/h, rischia addirittura dieci volte” (UPI, Ufficio Prevenzione incidenti della Svizzera, 2005) Riprendere il concetto di utilità relativa dei sistemi di ritenuta nei tragitti urbani a velocità ridotte (quantitativo e qualitativo) già trattato nella diapositiva n. 10. Qui trattare la differenza tra il ruolo della cintura per: salvare la vita ridurre le conseguenze di danni gravi. Ad alta velocità salva la vita, a bassa velocità riduce le conseguenze di ferite gravi e lesioni permanenti. Un fraintendimento viene fornito dalla sottovalutazione della velocità orizzontale, che non viene percepita come potenzialmente pericolosa, come avviene invece per la velocità verticale. L’essere umano da sempre ha sviluppato una sorta di “predilezione” per la velocità orizzontale. Ma la velocità orizzontale raggiungibile da un uomo senza l’ausilio di mezzi è inferiore ai 40 km/h, velocità ampiamente superabile dalla maggior parte dei mezzi motorizzati. Ne consegue una sottovalutazione delle conseguenze di un impatto in velocità orizzontale; mentre è facilmente percepibile il timore della velocità (anche non elevata) verticale insita nella natura umana (es. montagne russe). Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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IL SEGGIOLINO PER BAMBINI
deve essere omologato e riportare il marchio europeo al momento dell’acquisto, verificare se è adatto alla sagomatura della propria auto deve essere correttamente installato ed assicurato all’auto Nota: per poter collocare il seggiolino sul sedile anteriore in posizione contraria al senso di marcia (fino ai 9 kg di peso del bambino) l’air bag deve poter essere disattivato. Vi sono tre possibilità: vettura che esce dalla casa costruttrice con l’interruttore on/off dell’air bag di serie; vettura che esce dalla casa costruttrice senza l’interruttore on/off dell’air bag: questo interruttore può essere installato successivamente (come optional); vettura che esce dalla casa costruttrice senza l’interruttore on/off dell’air bag: questo interruttore non può essere installato successivamente. La diapositiva n. 14 è mirata ad informare e sensibilizzare i genitori di bambini sui sistemi di ritenuta per i propri figli in auto. Questo argomento è spesso sottovalutato e/o posseduto con informazioni frammentate ed insufficienti: lo riconferma una recente indagine di una nota compagnia assicuratrice secondo la quale due genitori su tre non conoscono la normativa di riferimento sui seggiolini di ritenuta per bambini. Può esser utile esortare i presenti a controllare la propria auto (adesivi collocati su portellone anteriore destro, come da foto che seguono). Nota: su questo argomento si può rimandare come spunto alla diapositiva n. 3 per spiegare quanto previsto dal codice in fatto di altezza (1,50 m). Le diapositive successive mostrano le tre situazioni sopra descritte. Codici che compaiono sulla targhetta dell’omologazione: Universal = modello universale adattabile su qualunque autovettura E = omologata secondo le disposizioni del regolamento ECE/ONU 4 = paese in cui è stata rilasciata l'omologazione (in codice) (4= Olanda) 9 kg = adatto per bambini fino a 9 kg di peso (0) = classe. Indica per quale fascia di età e di peso è adatto il seggiolino ECE R 44 = regolamento ECE/ONU n. 44 secondo le cui direttive è stato omologato il seggiolino = numero omologazione ECE/ONU. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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Adesivo disposto su un’autovettura dotata di dispositivo on/off dalla casa costruttrice: si vede sia l’interruttore in basso sia la raffigurazione per il suo corretto utilizzo: “off” con seggiolino in direzione opposta al senso di marcia; “on” senza seggiolino. Nota: queste autovetture hanno solitamente una specifica spia per indicare se l’air bag lato passeggero è disattivato.
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Adesivo disposto su un’autovettura NON dotata di dispositivo “on/off” dalla casa costruttrice: in questo caso la raffigurazione indica l’impossibilità di montare i seggiolini in posizione contraria al senso di marcia.
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Autovettura con interruttore di disattivazione air bag installato successivamente (come optional – costo intorno ai 100,00 euro). Come si può vedere dalla fotografia l’adesivo riportato sulla autovettura vieta ancora l’utilizzo del seggiolino in posizione opposta al senso di marcia, mentre ora questo può essere collocato con l’interruttore “on/off” dell’air bag su posizione “off”.
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CINTURE NON ALLACCIATE
Nonostante sia riconosciuta l’efficacia dell’uso delle cinture di sicurezza un italiano su tre continua a non allacciarla. In caso di incidente, se le cinture non sono allacciate, le assicurazioni tendono a non risarcire tutti i danni alle persone. Anche la magistratura, nel definire i risarcimenti in caso di incidente, penalizza il mancato allacciamento delle cinture. Ci si avvia verso la conclusione; rimarcare alcuni concetti già incontrati in precedenza: - anche se il Codice della Strada definisce in modo chiaro l’obbligatorietà dell’allacciamento delle cinture sui sedili anteriori e posteriori, - anche se le sanzioni e soprattutto la perdita dei punti della patente potrebbero costituire un deterrente, - anche se i crash test spiegano in modo inequivocabile l’efficacia delle cinture allacciate, … … in Italia la percentuale di allacciamento non ha ancora raggiunto livelli ottimali. Eventualmente citare che si registrano differenze di allacciamento fra le varie regioni, specialmente per i sedili posteriori. Ricordare le conseguenze nei rapporti con la propria assicurazione ed accennare agli interventi della magistratura. Tratto da ASAPS, agosto 2007: “Non indossava la cintura di sicurezza quando morì? La cassazione riduce il risarcimento assicurativo. Una sentenza destinata a pesare enormemente sulla sicurezza stradale. ROMA, 31 agosto 2007 – Questa è una delle sentenze che faranno davvero parlare di sé: “Concorso di colpa della vittima perché non portava le cinture di sicurezza al momento dell’incidente automobilistico”. In effetti, si tratta di un rarissimo esempio di “pronunciamento” da parte di un Tribunale che potrebbe contribuire in maniera determinante all’educazione stradale. In soldoni, se l’utente non indossa la cintura, ed è facilissimo verificarlo in sede di ricostruzione del sinistro, se in caso d’impatto (dovuto a terzi) riporterà lesioni sarà come se avesse concorso, aiutando la controparte, nel procurarsele. Quindi, l’assicurazione potrà pagare un rimborso meno consistente, ed il magro ristoro del danno contribuirà a rendere ancora più amare le conseguenze di un sinistro. Lo ha deciso la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n /2007, ha confermato il pronunciamento della Corte d’Appello de L’Aquila nel precedente grado di giudizio. I giudici abruzzesi avevano infatti ridotto l’entità del danno derivato dalla morte di un giovane (figlio e fratello degli eredi), avvenuta in un incidente stradale. I togati avevano stabilito a carico del defunto, a bordo nel veicolo in qualità di passeggero, una responsabilità del 25% in ordine alle lesioni da lui stesso patite, facendo scendere al 75% il grado di responsabilità del conducente. Quest’ultimo, aveva sì la responsabilità del sinistro – al quale era sopravvissuto – ma la vittima non aveva indossato le cinture di sicurezza, evidenziando che “la mancata adozione di misure di sicurezza da parte del passeggero può costituire un’ipotesi di cooperazione colposa, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno”. I magistrati di piazza Cavour hanno precisato che i colleghi del precedente grado hanno fatto bene ad attenersi “ai principi secondo i quali la quantificazione del danno morale viene effettuata anche applicando l’art del Codice Civile in tema di concorso di fatto colposo del danneggiato”. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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allacciarla sempre quando si sale in auto.
Allacciare la cintura di sicurezza è un comportamento abitudinario, non richiede di rinunciare a nessuna comodità: basta ricordarsi di allacciarla sempre quando si sale in auto. Concludere con una esortazione ad adottare un comportamento così importante per la propria incolumità. Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura Settore Polizia Locale
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grazie per l’attenzione
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