La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

1 IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE D.LGS…………) a cura di Franco Ricca.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "1 IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE D.LGS…………) a cura di Franco Ricca."— Transcript della presentazione:

1 1 IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE D.LGS…………) a cura di Franco Ricca

2 2 LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI Committente privato Committente soggetto passivo PAESE DEL PRESTATORE PAESE DEL COMMITTENTE - Obbligo Intrastat se loperazione è effettuata nellUe fra due soggetti passivi ivi stabiliti

3 3 PrestazioneDisposizioneRegole PRESTAZIONI GENERICHE Art. 7-ter DPR 633/72 TERRITORIALI IN ITALIA SE: - rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi. Definizioni Per soggetto passivo stabilito si intende: - il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato, oppure ivi residente che non abbia stabilito il domicilio allestero - la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Ai fini in esame, si considerano soggetti passivi, per le prestazioni ricevute: a)i soggetti esercenti imprese, arti o professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute nellesercizio dellattività) b)gli enti, le associazioni ed organizzazioni di cui allart. 4, quarto comma, anche quando agiscono fuori dalle attività commerciali o agricole c)gli enti, le associazioni e le organizzazioni non soggetti passivi, se identificati ai fini dell'Iva F. Ricca OBBLIGO INTRASTAT PER LE PRESTAZIONI SCAMBIATE TRA SOGGETTI PASSIVI UE

4 DEROGHE OGGETTIVE (art. 7-quater e 7-quinquies) - servizi su immobili - trasporto di passeggeri - ristorazione e catering - noleggio a breve termine di veicoli - attività culturali, scientifiche, sportive, artistiche, ricreative, educative PARTICOLARITA SOGGETTIVE (artt. 7-sexies e 7- septies) a cura di Franco Ricca4 LUOGO DI ALCUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI

5 PrestazioneDisposizioneRegola SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI COMPRESE PERIZIE, AGENZIA, PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI IMMOBILIARI Art. 7-quater TERRITORIALI SE LIMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO DELLO STATO Sono espressamente incluse anche: - fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanza, terreni attrezzati per campeggio) - concessione di diritti di utilizzazione di immobili 5F. Ricca CRITERIO OGGETTIVO

6 a cura di Franco Ricca6 PrestazioneDisposizioneRegola TRASPORTO DI PASSEGGERI Art. 7-quaterTERRITORIALI IN PROPORZIONE ALLA DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO CRITERIO OGGETTIVO

7 a cura di Franco Ricca7 PrestazioneDisposizioneRegola SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING (diversi da quelli di cui alla slide successiva) Art. 7-quater TERRITORIALI SE MATERIALMENTE ESEGUITE NEL TERRITORIO DELLO STATO CRITERIO OGGETTIVO

8 a cura di Franco Ricca8 PrestazioneDisposizioneRegola SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING A BORDO DI NAVI, TRENI O AEREI NEL CORSO DI UNA PARTE DI UN TRASPORTO DI PASSEGGERI EFFETTUATA ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ Art. 7-quater TERRITORIALI SE IL LUOGO DI PARTENZA E SITUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO Definizioni (art. 7) Si considera: - parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri - luogo di partenza il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità - luogo di arrivo l'ultimo punto di sbarco nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità CRITERIO OGGETTIVO

9 a cura di Franco Ricca9 PrestazioneDisposizioneRegola LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO Art. 7-quater TERRITORIALI SE: - (i) IL MEZZO DI TRASPORTO E MESSO A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO (ii) ED E UTILIZZATO NELLA COMUNITA - (i) IL MEZZO DI TRASPORTO E MESSO A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO FUORI DELLA COMUNITA (ii) ED E UTILIZZATO NEL TERRITORIO DELLO STATO Definizione Per locazione, noleggio, ecc. a breve termine si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo massimo di trenta giorni, elevato a novanta giorni per i natanti. CRITERIO OGGETTIVO

10 a cura di Franco Ricca10 PrestazioneDisposizioneRegola SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVI E SIMILI, NONCHE SERVIZI ACCESSORI Art. 7-quinquies TERRITORIALI SE LE ATTIVITA SONO MATERIALMENTE ESEGUITE NEL TERRITORIO DELLO STATO Sono espressamente menzionate anche: - fiere ed esposizioni - prestazioni rese dagli organizzatori delle attività - prestazioni di servizi per laccesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, e accessorie CRITERIO OGGETTIVO

11 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) INTERMEDIAZIONI IN NOME E PER CONTO Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se loperazione principale è ivi eseguita 11F. Ricca Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

12 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) TRASPORTI NON INTRACOMUNITARI DI BENI Si considerano effettuati nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa 12F. Ricca Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

13 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI Si considerano effettuati nel territorio dello Stato se hanno inizio nel territorio stesso 13F. Ricca Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

14 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) LAVORAZIONI E PERIZIE RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso 14F. Ricca Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

15 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) OPERAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI (CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E SIMILI) Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso 15F. Ricca Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

16 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da prestatori ivi stabiliti, salvo che siano utilizzate fuori del territorio della Comunità. Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da prestatori extraUE, se utilizzate nel territorio dello Stato. Per locazione, noleggio, ecc. non a breve termine si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo superiore a trenta giorni, ovvero a novanta giorni per i natanti. 16F. Ricca Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

17 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE TRAMITE MEZZI ELETTRONICI DA IMPRESE EXTRAUE Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è ivi domiciliato o residente. Nozione di servizi elettronici (c.d. e-commerce diretto) -Allegato II alla direttiva 2006/112/CE: - fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature - fornitura di software e relativo aggiornamento - fornitura di immagini, testi, informazioni e messa a disposizione di basi di dati - fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o dazzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento - fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza Si vedano inoltre gli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 1777 del 17/10/2005. 17F. Ricca Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato, e alla condizione che il prestatore sia unimpresa extracomunitaria. Se il committente è soggetto passivo, oppure il prestatore è unimpresa comunitaria (IT o altro SM), vale la regola generale.

18 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (artt. 7-sexies e 7-septies) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TELERADIODIFFUSIONE Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: - quando sono rese da soggetti stabiliti in Italia a committenti stabiliti nellUe (IT o altro SM), salvo che siano utilizzate fuori della Comunità -quando sono rese da prestatori ovunque stabiliti a committenti extraUE, se utilizzate nel territorio dello Stato - quando sono rese da prestatori extraUe a committenti ovunque stabiliti, se utilizzate nel territorio dello Stato. 18F. Ricca Ricordare che questi criteri valgono solo quando il committente è un privato.

19 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI EXTRAUE (art. 7-septies) Le prestazioni di servizi a fianco indicate non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti privati stabiliti fuori dellUe - OPERAZIONI RELATIVE AI DIRITTI IMMATERIALI - PRESTAZIONI PUBBLICITARIE - CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, ELABORAZIONE E FORNITURA DATI E SIMILI - OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE, COMPRESE LE RIASSICURAZIONI, AD ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI DI CASSEFORTI - MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE - LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMLI DI BENI MOBILI MATERIALI DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO - CONCESSIONE DELLACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE E DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO DI TRASPORTO O TRASMISSIONE DEI BENI STESSI E FORNITURA DI SERVIZI DIRETTAMENTE COLLEGATI - TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE, ESCLUSI QUELLI UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO (vedi slide precedente) - SERIVI DI E-COMMERCE - PRESTAZIONI INERENTI ALLOBBLIGO DI NON ESERCITARE LE ATTIVITA O I DIRITTI PRECEDENTI 19F. Ricca Ricordare che questi criteri valgono solo quando il committente è un privato stabilito fuori dellUe


Scaricare ppt "1 IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE D.LGS…………) a cura di Franco Ricca."

Presentazioni simili


Annunci Google