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Piano Formativo AVS/112/08II S.I.CO.TUR.
Sistema Integrato di Competenze per il settore Turistico Corso: Normativa nazionale e regionale Docente: Avv. Gianluca Ciurnelli
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. I villaggi- albergo sono alberghi che, in unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. Le residenze turistico alberghiere o alberghi residenziali forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Le residenze della salute – beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici, caratterizzate dalla centralizzazione in unico edificio di servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in più edifici separati, con una distanza massima determinate dalla legge regionale.
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Le residenze d’epoca sono strutture ricettive inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Sono case per ferie le strutture ricettive gestite al di fuori di canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o familiari. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione, esercitato in modo anche saltuario all’interno dell’abitazione, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione. Gli esercizi di affittacamere sono le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati, nei quali vengono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Gli alloggi agrituristici sono i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli Le country house sono imprese turistiche dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Sono case ed appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi
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(fino al d. lgs. di attuazione della “direttiva servizi”)
AUTORIZZAZIONE (fino al d. lgs. di attuazione della “direttiva servizi”) L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Il rilascio abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati ….. alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e sanità.
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(dopo il d. lgs. di attuazione della “direttiva servizi”)
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE
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(definita “direttiva servizi”)
DIRETTIVA 2006/12/CE DEL (definita “direttiva servizi”) Servizi nel mercato interno Libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi Cancellazione degli ostacoli all’esercizio delle attività economiche e professionali Semplificazione amministrativa Qualità dei servizi e diritti degli utenti
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(definita “direttiva servizi”)
DIRETTIVA 2006/12/CE DEL (definita “direttiva servizi”) Istituzione degli sportelli unici Espletamento delle procedure amministrative in via elettronica Obbligo di riformare le procedure di autorizzazione semplificando i regimi restrittivi non giustificati da interesse pubblico Divieto di imporre regimi discriminatori
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DIRETTIVA “SERVIZI” (stato di attuazione) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (pubbl. in G.U , n. 94, Suppl. n. 75/L) Nelle materie di competenza esclusiva regionale l’attuazione spetta alle regioni Lo stato può intervenire subordinando la normativa alla c.d. “clausola di cedevolezza”
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DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
DIRETTIVA “SERVIZI” D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 STRUTTURE RICETTIVE L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio viene sostituita dalla DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ Tutte le altre disposizioni di cui all’art. 9 della l. n. 135 del 2001 restano in vigore La norma rimane in vigore fino all’approvazione della normativa regionale
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Attuazione della direttiva “servizi” DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
STRUTTURE RICETTIVE Sono intervenute con specifica legge regionale: Umbria (l. r. n. 15 del 2010) Piemonte (l. r. n. 28 del 2009) Emilia Romagna (l. r. n. 4 del ) L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio viene sostituita dalla DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
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Attuazione della direttiva “servizi” DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
AGENZIE DI VIAGGIO Sono intervenute con specifica legge regionale: Umbria (l.r. n. 15 del 2010) Piemonte (l.r. n. 38 del 2009) Emilia Romagna (l.r. n. 4 del ) Abruzzo (l.r. n. 5 del ) L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio viene sostituita dalla DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
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Attuazione della direttiva “servizi” DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
L’interessato presenta la DIA all’ente competente La DIA è corredata di tutta la documentazione richiesta L’interessato può iniziare l’attività dalla data di presentazione L’ente competente è obbligato ad effettuare i controlli entro 30 gg. In caso di mancanza dei requisiti l’ente vieta la prosecuzione dell’attività (salvo termine di adeguamento di ulteriori trenta gg.)
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Decreto Legislativo 23 novembre 1991 n. 392
art. 2 (definizione) Sono AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l’assistenza e l’accoglienza ai turisti.
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…le attività turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente
DPCM …si definiscono ATTIVITA’ DI TOUR OPERATOR e di AGENZIA DI VIAGGIO …le attività turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing.
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REGIME AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO DELEGA AGLI ENTI LOCALI
DELL’ADV DELEGA AGLI ENTI LOCALI PROVINCE (ad es. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria) COMUNI (ad es. Piemonte, Marche)
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ATTO AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ADV
PRIMA DELL’ATTUAZIONE DELLA “DIRETTIVA SERVIZI”: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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ATTO AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ADV
DOPO L’ATTUAZIONE DELLA “DIRETTIVA SERVIZI”: DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
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REGIME AMMINISTRATIVO PER LE FILIALI
Sentenza Corte Cost., 6 novembre 1998, n. 392: illegittimità costituzionale dell’autorizzazione per le filiali. (attualmente alcune leggi regionali prevedono la dichiarazione di inizio attività). Sentenza Corte Cost., 30 dicembre 2003, n. 375: legittima la previsione di una comunicazione.
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GARANZIE FINANZIARIE PER L’ESERCIZIO
Esigenza di tutela del consumatore Deposito cauzionale (ancora in molte regioni), oltre all’obbligo assicurativo previsto dal Codice del consumo. In alcune regioni: solo obbligo assicurativo
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DIRETTORE TECNICO ADV Obbligatorio per ogni adv (non per le filiali) Esame di abilitazione (delega alle province in molte regioni) Materie previste dalle leggi regionali o dai singoli bandi Commissioni di esame (funzionari, adv, esperti)
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DIRETTORE TECNICO ADV Abilitazione valida su tutto il territorio nazionale Iscrizione nell’ albo regionale dove si esercita In alcune regioni: abilitazione a seguito di pratica professionale (3 anni) aggiunta a formazione professionale (3 anni)
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LIBERTA’ DI STABILIMENTO
D. Lgs. n. 392 del 1991 Adv comunitarie: esercizio sulla base della pratica professionale oppure della formazione professionale certificata nel paese di origine. Adv extracomunitarie: autorizzazione specifica regionale (in alcun regioni nulla osta)
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DENOMINAZIONE ADV (dpcm 12 settembre 2002)
Denominazioni non confondibili con altre Adv Divieto di denominazioni coincidenti con comuni e regioni italiane ELENCHI REGIONALI PER LE ADV Sono indicate denominazione, ubicazione, direttore tecnico
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MODALITA’ DI ESERCIZIO
Indipendenza dei locali da altre attività Legittimità costituzionale (sentenza n. 392 del 1998) per il principio della tutela del consumatore Possibilità di distaccamenti presso la clientela (denominati in plant-office) Comunicazione dei programmi di viaggio (rimane disciplinato in alcune regioni)
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SOGGETTI DIVERSI DALLE ADV ABILITATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
Associazioni senza scopo di lucro (per gli associati e famiglie) Consorzi di albergatori (in qualità di mandatari dei consorziati) Organizzazione turistica pubblica (ipotesi limitate ed eccezionali in Emilia Romagna, Toscana, prov. Trento, Prov. Bolzano)
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ART. 5 - SISTEMI TURISTICI LOCALI
Legge 29 marzo 2001, n. 135 ART. 5 - SISTEMI TURISTICI LOCALI 1. Si definiscono SISTEMI TURISTICI LOCALI i contesti turistici omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
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(segue art. 5 sistemi turistici locali)
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
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(segue art. 5 sistemi turistici locali)
3. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono …….. a riconoscere i sistemi turistici locali
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Riordino del sistema termale
L. 24 ottobre 2000, n. 323 Riordino del sistema termale Acque termali: acque utilizzate a fini terapeutici Cure termali: cure che utilizzano acque, fanghi, ecc., per patologie individuate dal decreto Min. Salute Stabilimenti termali: Stabilimenti, anche annessi ad alberghi, dove si svolgono cure termali Aziende termali: aziende formate da uno o più stabilimenti Territori termali: ambiti territoriali ove sono presenti una o più concessioni per acque termali Terme, thermae o spa: termini riservati esclusivamente alle fattispecie aventi efficacia terapeutica
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L. 24 ottobre 2000, n. 323 STABILIMENTI TERMALI Atto di concessione mineraria Autorizzazione amministrativa regionale ai sensi della l. n. 833 del 1978 Utilizzazione per finalità terapeutiche di acque minerali, termali, fanghi, vapori, ecc. Presenza di personale medico specializzato
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L. 24 ottobre 2000, n. 323 TERRITORI TERMALI Area comprendente territori a vocazione turistico termale cui vengono destinate adeguate risorse dallo Stato e dalle regioni. Iniziative di promozione specifica nei piani dell’Enit Marchi di qualità rilasciati dal Ministero dell’ambiente di concerto con il Min. Sviluppo economico
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Disciplina regionale in materia di utilizzazione di acque minerali e termali
Rilascio dell’autorizzazione agli stabilimenti termali Direttore sanitario all’interno dello stabilimento termale Controlli sanitari e di sicurezza Regime dei prezzi Marchi dei territori termali
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BEAUTY FARM Sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamento terapeutici, dietetici ed estetici (l.r. Veneto n. 33 del 2002; l.r. Umbria n. 18 del 2006) Possono assumere tale specificazione gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici ( l.r. E. Romagna, n. 16 del 2004)
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BEAUTY FARM Disciplina giuridica in materia di strutture ricettive Per ogni attività che si vuole intraprendere è necessaria l’autorizzazione specifica e le figure professionali di riferimento (medici, fisioterapisti, dietisti, ecc.)
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ALBERGO - CENTRO BENESSERE
Sono alberghi centro benessere le strutture dotate di impianti di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato per il relax, benessere e rigenerazione fisica (l.r. Piemonte n. 14 del 1995; l.r. Lombardia n. 15 del 2007) …..a cicli di trattamento di tipo terapeutico, dietetico, estetico e di relax (l.r. Puglia n. 11 del 1999)
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CENTRO BENESSERE Si tratta di una definizione che attualmente si utilizza per qualsiasi struttura che abbia per oggetto la cura del corpo, trattamenti di medicina naturale, estetici, fitness, wellness, centri di abbronzatura, ecc. E’ stato presentato un disegno di legge, ma in assenza di una sua approvazione, in materia esiste una notevole confusione
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L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
AGRITURISMO L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali Nozione di impresa agricola ex art c.c. coltivazione del fondo allevamento selvicoltura attività connesse (trasformazione, commercializzazione dei prodotti, agriturismo)
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L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
AGRITURISMO L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali Attività agrituristiche: ospitalità in alloggi o spazi aperti somministrazione alimenti e bevande degustazioni di prodotti aziendali attività ricreative, culturali, didattiche, escursionistiche, ecc., anche all’esterno dell’impresa agricola
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L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
AGRITURISMO L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali Iscrizione all’albo regionale degli imprenditori agrituristici Dichiarazione inizio attività al posto della vecchia autorizzazione Divieto di esercizio a coloro che hanno riportato condanne per reati in materia di igiene e sanità degli alimenti o frode alimentare
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L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali
AGRITURISMO L. 20 febbraio 2006, n. 96 e leggi regionali Somministrazione alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o della zona. Utilizzazione del patrimonio edilizio già esistente Limiti massimi al numero delle camere (leggi regionali) Minima unità di coltivazione (leggi regionali)
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