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Lart.13, introduce lo strumento tecnico-giuridico degli accordi di programma, regolati dallart.27 della legge 142/90 (Legge relativa allautonomia degli.

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Presentazione sul tema: "Lart.13, introduce lo strumento tecnico-giuridico degli accordi di programma, regolati dallart.27 della legge 142/90 (Legge relativa allautonomia degli."— Transcript della presentazione:

1 Lart.13, introduce lo strumento tecnico-giuridico degli accordi di programma, regolati dallart.27 della legge 142/90 (Legge relativa allautonomia degli Enti Locali) Si tratta di contratti pubblici, promossi dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione per concordare con lAmministrazione Scolastica, le USL e altri Enti pubblici i flussi finanziari erogabili, i servizi attivabili, i modi, i tempi e i luoghi per la fornitura coordinata dei diversi interventi.

2 Limportanza del nuovo strumento tecnico-giuridico è data anche dal fatto che, una volta sottoscritti, gli accordi sono recepiti in atti amministrativi cogenti per i sottoscrittori (Ordinanza del Sindaco o del Presidente della Provincia o Decreto del Presidente della Regione pubblicato sulla G.U. della Regione) Allinterno dello stesso accordo deve essere previsto un comitato di vigilanza, che è munito addirittura di poteri sostitutivi (possibilità di emanare gli atti non posti in essere dai sottoscrittori inadempienti)

3 Per supportare concretamente gli accordi, lo stesso art. 13 prevede fornitura di sussidi didattici anche tecnologicamente avanzati, sperimentazione di nuove metodologie didattiche, assegnazione di ins. specializzati (a carico dellAmministrazione P.I.) e di assistenti per lautonomia e la comunicazione per alunni con minorazioni fisiche o psichiche(a carico dei Comuni) e per alunni con minorazioni sensoriali (a carico delle Province) Liniziativa per la stipula degli accordi di programma deve essere assunta dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o della Regione. Viene indetta una conferenza dei servizi al fine di raggiungere il consenso unanime sulla bozza di accordo, predisposta - solitamente - dal GLIP (si veda appresso). Come già detto, una volta raggiunto laccordo, esso deve essere recepito in un solenne e formale atto amministrativo avente vigore cogente per i sottoscrittori

4 modalità di collegamento tra progetto educativo, riabilitativo e di socializzazione organizzazione flessibile dellattività educativa e didattica sperimentazione continuità educativa dagli asili-nido alle superiori collegamenti con le attività extracolastiche Interventi specifici per la scuola secondaria superiore risorse aggiuntive per iniziative di sperimentazione attrezzature, sussidi, ausili interventi per favorire la frequenza iniziative di aggiornamento superamento barriere architettoniche innovazioni didattiche Interventi a favore di tutti gli alunni in situazione di handicap istituzione di ludoteche, centri di documentazione,... addestramento alluso di ausili anche informatici anche presso le famiglie inserimento in attività culturali, ricreative, sportive orientamento e formazione professionale

5 In ogni caso si deve mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe - E NON SOLO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP- anche quando gli interventi vengono svolti fuori dellambiente scolastico, fatte salve le competenze del Consiglio di Circolo / Istituto Interventi prioritari per gli alunni in situazione di handicap grave Per gli alunni con handicap in situazione di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dellintegrazione nella scuola territoriale di competenza I MOTIVI DEL DIFFICILE «DECOLLO» DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA


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