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PubblicatoAchille Barone Modificato 10 anni fa
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“PIANO CASA” La legge 14/2009 Comune di Montecchio Maggiore
incontro del La legge 14/2009 “PIANO CASA”
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 1 QUESITO N. 1 l’art. 9, comma 4 stabilisce che gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento, ad esclusione degli interventi sulla prima casa di abitazione. Considerato che la circolare sul punto non approfondisce, si chiede se debbano essere reperiti anche gli standard considerato che nelle definizioni date dalla vigente normativa sono anch’essi opere di urbanizzazione. QUESITO N. 1 bis L’art. 9, comma 2 stabilisce che con l’applicazione degli articoli 2, 3 e 4 non possa essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, fatti salvi i casi di cui all’art. 2, comma 2. Non si capisce a quali altri casi concreti , oltre a quello di cui all’art. 2, comma 2, si riferisce l’art. 9 comma 2.
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 2 Il quesito riguarda un'azienda agricola il cui aggregato abitativo risulta insediato ai confini di due comuni con presenza di abitazione e annessi rustici in reciproca relazione funzionale. Si pensa di interpretare in maniera corretta la LR 14/2009, anche in relazione alla definizione di aggregato abitativo della ex legge 24/85, calcolando l'ampliamento concesso dalla legge sommando le volumetrie degli edifici presenti nell'aggregato abitativo e realizzando il volume concesso di ampliamento solo su uno dei due comuni, mantenendo l'unitarietà dell'aggregato abitativo e in contiguità di uno dei fabbricati esistenti. La natura derogatoria della legge 14/2009 e a maggior ragione la congruenza con i precedenti quadri normativi si ritiene non possano dare adito ad interpretazioni diverse.
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 3 Un mio cliente esercita la sua attività in un edificio produttivo di proprietà che insiste su di un’area di pertinenza dello stesso destinata dal vigente Piano Regolatore Generale parte in zona industriale e parte in zona agricola. Si ha la necessità di ampliare l’immobile adottando le normative della legge PIANO CASA costruendo l’ampliamento nell’area destinata a zona agricola non avendo nella zona industriale alcuna possibilità di farlo per mancanza di superficie disponibile. L’area agricola è posta tra l’area a destinazione produttiva ed una strada già identificata . Attualmente, detta area con destinazione agricola, che verrebbe utilizzata per l’ampliamento, non ha alcuna vocazione agricola essendo in parte già utilizzata come piazzale e il rimanente come area incolta della superficie di mq 6.000,00 circa, quindi insufficiente per essere classificata azienda agricola vitale. Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 3 QUESITO N. 3, continua Vi sarei grato se nella delibera di recepimento della L.R. 14/09 che state predisponendo venisse chiarito se in casi simili è possibile usufruire delle possibilità previste dalla L.R. 14/09 specificando quindi cosa si intende per “area con destinazione compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare”(art. 9 comma 2). La dizione “area con destinazione compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare”(art. 9 comma 2) è interpretabile come “area di pertinenza dell’edificio” a prescindere dalla destinazione urbanistica dell’area. Tale interpretazione trova conferma nel fatto che in questo caso il legislatore non ha utilizzato la dizione “zona territoriale propria” così come invece ha fatto nell’art.3 comma 2 dove acconsente determinate agevolazioni purché sia rispettata la destinazione urbanistica dell’area.
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N°4 L’art.9 comma 6 della L.R. 14/2009 afferma che “per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa”. L’art.44 comma 5 della L.R. 11/2004 consente l’ampliamento di abitazioni in zona agricola fino ad un massimo di mc 800 e la circolare regionale n.2 del 15 gennaio 2009 ha chiaramente specificato che “l’ampliamento è ammesso a favore di tutti coloro che possiedono una casa in zona agricola, a prescindere dall’essere o meno imprenditore agricolo a titolo”. Ne deriverebbe, ad esempio, che un’abitazione sita in zona agricola di mc 500, qualificabile come prima casa, potrebbe essere ampliata fino a mc 960 (800mc + 20% 800mc). La recente sentenza del TAR Veneto (n.911/2009 ) riguardante il Comune di Cortina D’Ampezzo ha però affermato, nelle motivazioni, che l’ampliamento di cui all’art’44 comma 5 della L.R. 11/2004 è consentito, sulla base di un piano aziendale esclusivamente all’imprenditore agricolo; secondo tale interpretazione il volume di ampliamento possibile per un richiedente non imprenditore agricolo sarebbe, quindi, il 20% dell’esistente e non oltre. SI chiede un parere in merito.
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N°5 Con la presente, si formulano i seguenti quesiti, in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 14/2009 e successivi n. 2 atti d'indirizzo e successiva circolare (che verrà pubblicata nel B.U.R. del 06/10/2009): 1) E' ammissibile l'applicazione di quanto previsto all'art. 5 della Legge, ovvero la realizzazione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici in zona A - centro storico? Può il Consiglio Comunale deliberare di escludere alcune zone, aventi pregio di carattere storico-architettonico-ambientale, quali ad esempio la zona A? Le tettoie così realizzate sono soggette ad accatastamento? 2) Si chiedono precisazioni in merito all'accoglimento di istanze presentate in Comune entro il termine di validità della L.R. n. 14/2009 (entro il 11/07/2011) e incomplete della documentazione necessaria, prevista dall'art. 6 comma 3; il Consiglio Comunale può stabilire un termine massimo antro il quale presentare la documentazione mancante o sono sempre valide le istanze presentate, anche se integrate successivamente alla scadenza della Legge? Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N°5 QUESITO N. 5, continua 3) E' ammissibile l'ampliamento del 20% dell'abitazione del custode, posta all'interno di un fabbricato artigianale? O è da ritenere che tale unità abitativa ricada in zona impropria? 4) Mediante applicazione dell'ampliamento del 20% di un fabbricato residenziale esistente in zona agricola, e' ammissibile, la realizzazione di una nuova abitazione all'interno di un annesso rustico esistente, staccato dall'abitazione esistente (posto all'interno del cortile), se l'ampliamento in aderenza al fabbricato esistente non possa essere realizzato in quanto lo stesso comprometerebbe l'armonia estetica del complesso? Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N°5 QUESITO N. 5, continua 5) Premettendo che, in zona agricola: - ai sensi dell'art. 48 comma 7 ter e) della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni, in regime "ordinario" le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente P.r.g., ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. n. 1404/1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente; - la Circolare Regionale n. 2 del 15/01/2009 ha precisato che la ricostruzione può avvenire solamente in area esterna alla fascia di rispetto; Si chiede se, mediante applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 14/2009, sia ammissibile l'intervento di integrale demolizione di un fabbricato esistente, ricostruzione dello stesso con aumento di volume/superficie e spostamento di sedime, tale per cui il nuovo fabbricato sia posto ad una distanza maggiore dalla strada rispetto alla distanza esistente. Può il Consiglio Comunale stabile che per tutti i fabbricati ricadenti nelle fasce di rispetto, la ricostruzione con ampliamento possa anche prevedere lo spostamento del sedime, in modo che sia aumentata la distanza dal bene oggetto di tutela? Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N°5 QUESITO N. 5, continua 6) In riferimento a quanto stabilito all'art. 10 della L.R. N. 14/2009, si chiedono precisazioni in merito all'ultimo periodo "purchè la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente"; con la dicitura "all'interno", si intende anche avente sagoma più piccola dell'esistente?
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N°6 Quesito sull’art. 9, comma 8 della L.r. 14/2009 Nel caso di richiesta di edificazione, tramite il Piano-casa, di un corpo edilizio in ampliamento, situato su un lotto edificato confinante con un lotto che risulta completamente privo di edificazione, è possibile derogare alla distanza minima di 5 metri dai confini (arrivando, al limite, con l’edificazione anche a confine) presentando un atto di vincolo registrato con il quale la ditta confinante concede deroga all’edificazione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dagli strumenti urbanistici, assumendo l’impegno, nel caso di eventuale futura edificazione sul proprio lotto, a rispettare le distanze minime tra fabbricati e tra pareti finestrate antistanti prescritte dalla normativa statale vigente (10 mt.)?
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N°7 Quesito sull’art. 9, comma 8 della L.r. 14/2009 Nel caso di richiesta di edificazione, tramite il Piano-casa, di un corpo edilizio in ampliamento, situato su un lotto edificato confinante con un lotto che risulta completamente privo di edificazione, è possibile derogare alla distanza minima di 5 metri dai confini (arrivando, al limite, con l’edificazione anche a confine) presentando un atto di vincolo registrato con il quale la ditta confinante concede deroga all’edificazione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dagli strumenti urbanistici, assumendo l’impegno, nel caso di eventuale futura edificazione sul proprio lotto, a rispettare le distanze minime tra fabbricati e tra pareti finestrate antistanti prescritte dalla normativa statale vigente (10 mt.)?
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 8 Sono l'ing. XY Mi sono riletto la Legge e le note esplicative della circolare; non riesco ad inquadrare il problema degli annessi agricoli esistenti in zona agricola su terreno non facente parte di azienda agricola vitale condotta da imprenditore agricolo professionale. Mia moglie, non imprenditrice agricola professionale, è proprietaria di un fondo agricolo di Ha (due ettari di terreno) sul quale abbiamo costruito, con regolare permesso a costruire, un annesso agricolo. E' possibile avvalersi dell'ampliamento ex Piano Casa e se no, per quale motivo? Miei clienti (coppia di sposi e coppia di genitori) possiedono una bifamiliare divisa in verticale in zona agricola; ciascuna della due unità comprende una stanza autorizzata ad annesso agricolo. E' possibile con il piano casa utilizzare la volumetria offertaci in ampliamento per cambiare d'uso detta stanza e con il resto ampliare ciascuna delle due unità? e se no, perchè? Mi sembrava di aver capito che per questo tipo di annessi agricoli non è possibile alcun intervento se non con il PAT: dove è scritto?
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 10
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 12
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 13
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 14
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 15 Dubbi di costituzionalità della legge: mancanza di una legge statale compressione dell’autonomia comunale (quanto alla prima casa – ma che cos’è la prima casa – e davvero la prima casa è sottratta alla facoltà dei Comuni di limitare il piano casa? Problemi di due tipi: come si interpretano le norme della L.R. 14/2009 (come le si applicano, visto anche che già sono immediatamente applicabili per la prima casa) b) come deve essere il recepimento comunale (per risolvere almeno qualcuno dei problemi posti dalla legge) Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 15 QUESITO N. 5, continua Problemi di tipo a) non si capisce come si computa l’ampliamento consentito dalla L.R. 14. E’ in più, oltre all’edificio esistente e all’ampliamento già consentito dal P.R.G. vigente? Ma un edificio può divenire esistente dopo l’entrata in vigore della L.R., nei due anni della sua operatività? Ma, se così fosse, allora cosa significa che l’istanza dev’essere presentata entro il 31/3/2009 (ex art. 9 co. 6)? E insomma, qual è il senso della legge: un premio indiscriminato di cubatura? non si capisce cosa significa in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici (ex 2co.1). Significa anche in deroga alle distanze dai confini poste dagli strumenti? E, se sì, possono essere reintrodotte le distanze in sede di delibera comunale? non si capisce se l’ampliamento può comportare un aumento di unità abitative. Non è detto da nessuna parte, perché dovrebbe essere escluso? Ma qualcuno può pensare che la nozione stessa di ampliamento escluda l’incremento di unità? non si capisce se la procedura semplificata (dia) sia utilizzabile anche se viene chiesto un ampliamento consentito dal P.R.G., senza applicazione del piano casa, e rientrante nei limiti di ampliamento del piano casa non si capisce se, in zona agricola, l’ampliamento prescinde dai requisiti soggettivi. Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 15 QUESITO N. 5, continua Problemi di tipo b) Il potere comunale di recepimento del piano-casa è statico? Dopo il (o comunque, dopo averlo esercitato), nulla è più modificabile? Si può prescrivere che venga richiesto il p.d.c. (anziché la d.i.a.) per determinati interventi, o in determinate zone, per consentire una valutazione del progetto in Commissione edilizia? Quali contenuti sono più opportuni? ad es.: Si può prevedere che per i condomini è necessario un piano guida votato in assemblea condominiale? Si può chiarire la nozione di edifici abusivi soggetti a demolizione (ex art. 9, co. 1, lett. e)? Se c’è un PAT, è opportuno ragionare in base agli Ato già individuati, escludendo determinati interventi per alcuni di essi, o ponendo limiti volumetrici agli incrementi ammessi? In che modo porre limiti alle sopraelevazioni? Pua: in che modo prevedere che abbiano un senso (riguardando più edifici)? In quali zone può specificatamente essere escluso il piano-casa? Zone di centro storico pur non comprese in Z.T.O. A, riserve di ruralità, corridoi ecologici, zone prive di pregio ma sature, ecc.
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 16 La possibilità di ampliamento concessa in questa legge è definibile come un "bonus" dato al fabbricato e quindi di fatto slegato dalla proprietà. Ampliamento del 20% del fabbricato A su proprietà B consensuale fra le parti Nel caso il proprietario dell'immobile che ha diritto a questo "bonus" non fosse intenzionato a sfruttarlo mentre il vicino ne avesse la necessità, è possibile, previo accordo tra le parti, presentare un progetto a firma di entrambi dove, sfruttando il Bonus dal fabbricato su proprietà A, venga costruito l'ampliamento su proprietà B ? Proprietà A: il fabbricato gode del diritto 20% di ampliamento Proprietà B: Terreno agricolo privo di vincoli, ma senza possibilità edificatoria confine
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 17 all’art. 1, 1° comma della L.R. 14/09, tra le finalità della legge vi è “ ……nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.” All’art. 2, 1° comma viene citato che “Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga alle previsioni …….., è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume….”, quindi si chiede, come sembra desumersi dalla semplice lettura della norma, se nell’ampliamento del 20% debba essere anche dimostrato l’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili. 2) Nel caso di richiesta di ampliamento di un’abitazione, l’Ufficio verifica che solo per uno dei comproprietari costituisce prima abitazione, mentre per i restanti altri non lo è (per es. marito e moglie con casa in comproprietà), è ancora possibile rilasciare il permesso di costruire ai sensi della L.R. 14/09?
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 18 Quesito su esclusione degli edifici schedati. L’art.9 comma 1 lett.c) della L.R. 14/2009 esclude dal campo di applicazione gli edifici oggetto di specifica tutela del PRG (i cosiddetti edifici schedati). La circolare esplicativa (pag.14) precisa che tale tutela, per comportare l’esclusione, “deve essere tale da rendere incompatibile l’intervento edilizio ammesso dalla legge regionale”. Ne deriverebbe che solo gli edifici schedati con grado di protezione 1, per i quali è possibile intervenire con restauro e risanamento conservativo ma non con ristrutturazione, resterebbero esclusi dal campo di applicazione della legge, mentre gli edifici con grado di protezione 2, 3 e 4 potrebbero usufruire dell’ampliamento previsto dall’art.2 della L.R. 14/2004. Si chiede se tale interpretazione sia corretta.
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 19 a)- la circolare approvata con DGRV nr del commenta l'art. 9 comma 1 della legge precisando che " La lettera a) esclude dall’ambito di applicazione della legge gli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/68, come individuati dagli atti di pianificazione comunale. Si considerano centri storici quelle porzioni di territorio che risultino propriamente classificate “centro storico” o “Z.T.O. A” dagli atti di pianificazione comunale. Qualora gli atti dipianificazione non individuino il centro storico o la ZTO A i Comuni potranno, in sede di deliberazione, di cui al comma 5 del presente articolo, precisarne i limiti riconducendoli alla definizione di cui al D.M. citato." Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 19 QUESITO N. 19 / a , continua Il PRG del Comune di Cornedo prevede una suddivisione della ZTO A in quattro sottozone A1 centri storici soggetti a Piano di Recupero, A2 nuclei storici con individuazione di edifici soggetti a gradi di protezione e A3 ville e complessi monumentali e A4 parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico: "a) A/1 - CENTRO STORICO Comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, antecedente alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano. b) A/2 - NUCLEI STORICI Comprendono i nuclei minori di valore ambientale, antecedenti alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo. Sono costituiti dagli edifici più le relative aree di pertinenza individuati e già regolati da apposita normativa. c) A/3 - VILLE E COMPLESSI MONUMENTALI Comprendono gli edifici isolati di valore architettonico, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata. d) A/4 - VERDE PRIVATO Comprendono i parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, annessi ad edifici privi di valore formale." Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 19 QUESITO N. 19 / a , continua Si chiede se in questo caso (zona A1, A2, A3, A4) la normativa esclude dall'applicazione, tutte le Zone A anche le parti di zone A non comprese nei perimetri dei centri storici come definiti nel PRG e se comunque le sottozone A2, A3 e A4 possono ricadere nella nell’esclusione contemplata alla lettera c), del comma 1 art .9 edifici “oggetto di specifiche norme di tutela”che derivino dagli “strumenti urbanistici e territoriali” - quali i piani regolatori, i piani territoriali provinciali, il PTRC, piani d’area ecc. La tutela posta da tali strumenti deve essere tale da rendere incompatibile l’intervento edilizio ammesso della legge regionale. Rientrano tra le specifiche forme di tutela anche i cd. “gradi di protezione” imposti dagli strumenti urbanistici su edifici di pregio architettonico o di valore storico - testimoniale. Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 19 QUESITO N. 19 / b-c , continua b)- possibilità dei Comuni prevista dall'art. 9 comma 5 della Legge di introdurre limiti e modalità nell'applicazione della stessa. In relazione a tale possibilità si chiede se per alcune tipologie di ZTO (D1 e D2 in carenza di standards e sature) può essere introdotto l'obbligo di presentare piano urbanistico attuativo con reperimento degli standards urbanistici e se con tale piano può essere consentita anche la monetizzazione parziale delle aree per urbanizzazione non reperibili. c)- possibilità dei Comuni prevista dall'art. 9 comma 5 della Legge di introdurre limiti e modalità nell'applicazione della stessa. In relazione a tale possibilità si chiede se per le ZTO E può essere imposto un limite volumetrico massimo per l'ampliamento delle unità immobiliari sia per la destinazione residenziale e quella non residenziale e se pùò essere introdotto un limite percentuale inferiori di ampliamento diversi da quelli previsti dalla norma Segue
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incontro QUESITI PIANO CASA Quesito N° 19 QUESITO N. 19 / d - e , continua d)- Se nelle esclusioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge, rientrano le ZTO F, in particolare le zone con vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso le Zone F non siano già escluse dalla legge, se tale esclusione può essere inserita con la facoltà prevista dall'art. 9 comma 5. e)- Nelle esclusioni previste dall'art. 9 comma 1 della legge, rientrano gli edifici " ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni. Si chiede se per gli edifici ricadenti in aree in dissesto idrogeologico di recente formazione, pertanto ancora formalmente non "dichiarate", deve essere prevista una esplicita esclusione nella delibera consiliare che richiami per le individuazioni le perizie geologiche allegate agli strumenti urbanistici;
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