Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoElisabetta Salvatori Modificato 10 anni fa
1
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
I l s i s t e m a p e n a l e s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
2
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
Funzione Funzione rispetto regole sociali strumenti strutture Il sistema penale svolge una funzione primaria: assicura il rispetto delle regole della vita associata all’interno di un territorio (lo Stato). Senza tale forma di controllo, ci sarebbe una società selvaggia, in preda alle spinte più egoistiche. Per svolgere la sua funzione, il sistema penale si avvale di un apparato che amministra la giustizia, che emette un giudizio (il tribunale) e gestisce la sanzione (il carcere). Per fare ciò nel rispetto della legge, il sistema penale utilizza due strumenti di garanzia per i cittadini: il diritto penale e il processo penale. La trasgressione delle regole sociali prevede delle sanzioni che di norma vengono eseguite all'interno della struttura carceraria ma che prevede anche misure alternative al carcere. Sistema giudicante Sistema carcerario Diritto penale; Processo penale s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
3
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
Fasi del procedimento Procedimento penale fasi: 1. Indagine preliminare; 2. Udienza preliminare; 3. Dibattimento; 4. Esecuzione pena Il procedimento penale in Italia si compone di una serie di azioni secondo una progressione logica. L’atto iniziale è la notifica del reato alla magistratura inquirente che verifica se sussistono gli estremi del reato. Da lì in poi inizia un percorso che prevede diverse fasi secondo una progressione procedurale secondo le leggi vigenti. E’ possibile che il procedimento segua tutto l’iter giudiziario. Così come è possibile il contrario, cioè che il procedimento sia archiviato per l’intervenuto accertamento dell’insussistenza del reato. Le fasi del procedimento penale sono: 1. L’indagine preliminare, tendente ad accertare, tramite la raccolta di informazioni, l’effettiva esistenza del reato. In caso affermativo, in questa fase viene individuato il possibile responsabile. 2. L'udienza preliminare: deve valutare se esistono o meno gli estremi per proseguire nell’azione penale (in caso affermativo si ‘procede a giudizio’). 3. Il giudizio vero e proprio, cioè il dibattimento in aula, basato sul contraddittorio tra le parti. In tale fase si accertano le responsabilità e si può esprimere, da parte della magistratura giudicante, una condanna in caso di colpevolezza accertata. 4. L'esecuzione della pena comminata nella fase precedente. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
4
I soggetti istituzionali
Soggetti in ordine di apparizione: 1. Polizia giudiziaria; 2. Magistratura (inquirente e giudicante); 3. Amministrazione penitenziaria In ognuna delle fasi del procedimento prima descritte entra in gioco un attore. In ordine di apparizione sono: 1. La Polizia giudiziaria. E’ costituita da membri della polizia amministrativa (polizia, carabinieri, guardia di finanza) che, coordinati da magistrati, svolgono le indagini connesse ai casi giudiziari. 2. La magistratura è un potere indipendente (anche dal potere politico) secondo il concetto di divisione dei poteri dello Stato democratico. Si distingue in: magistratura inquirente e magistratura giudicante. La prima nel processo penale rappresenta la pubblica accusa esercitata da magistrati chiamati pubblici ministeri o procuratori della Repubblica. La seconda è un organo ‘terzo’ (cioè al di sopra delle parti) che garantisce sul corretto andamento del processo. La magistratura giudicante è chiamata ad emettere la sentenza, di innocenza o di colpevolezza, e in quest’ultimo caso di comminare la pena sulla base delle leggi vigenti. 3. L’Amministrazione penitenziaria, organo che risponde al ministro della Giustizia, è responsabile della gestione della pena adottando misure restrittive della libertà personale del condannato (di norma il carcere). s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
5
I gradi di giudizio Tre gradi ad ogni grado un diverso organo giudicante 3° grado: Corte di Cassazione In Italia il sistema penale prevede tre gradi di giudizio. L’articolazione in 3 diversi gradi e il coinvolgimento, per ogni grado, di organi giudicanti diversi serve a garantire l’imputato sulla massima trasparenza dell’azione penale. I gradi di giudizio sono i seguenti: 1. Il giudizio di primo grado che compete al Tribunale. Il territorio italiano attualmente è suddiviso in 164 circondari giudiziari, ognuno dei quali dispone di un Tribunale. Di norma il tribunale presenta una composizione monocratica, cioè prevede il giudice unico. Per i reati abbastanza gravi invece (quelli che prevedono pene superiori ai 10 anni) il tribunale è composto da più giudici. Nel caso di reati molto gravi (es. l’omicidio) è competente un tribunali speciale: la Corte d’Assise. Nel caso di reati compiuti da minori, è competente un altro tribunale speciale: il Tribunale per i minori. 2. Il giudizio di secondo grado compete alla Corte d’Appello. La diffusione sul territorio è minore: in Italia attualmente ci sono 26 distretti con altrettante Corti d’Appello. L’organo è collegiale e giudica sui ricorsi in appello, cioè su quei casi in cui la sentenza di primo grado sia stata contestata da una delle parti in causa. 3. La Corte di Cassazione ha una sede unica sul territorio nazionale (a Roma). La Corte non rifà ex novo il processo, ma giudica sulla base delle carte processuali già prodotte dai gradi precedenti. In particolare, essa è chiamata ad esprimere un giudizio (su richiesta di una delle parti) sul corretto svolgimento del processo di 2° grado. 1°grado: Tribunale 2° grado: Corte d’Appello s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
6
Le fasi del procedimento la notizia criminis
Quando nasce il reato per sistema penale? notitia criminis 1ª tappa comunicazione ad autorità competente Quando nasce il reato per il sistema penale? Nasce con la cosiddetta notizia criminis, cioè quando un soggetto (un privato cittadino ma anche un poliziotto o un medico, cioè chiunque sia a conoscenza di un reato) segnala formalmente il fatto all’autorità competente. Il medico del pronto soccorso per es. può segnalare l’ipotetico reato tramite un referto che rilevi inconfutabilmente l’esistenza di lesioni unitamente alla dichiarazione della vittima circa la causa di quelle lesioni. Infine, può essere il magistrato stesso che, sulla base di indagini in corso (es. tramite intercettazioni telefoniche), si imbatte in un reato. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
7
Le fasi del procedimento le indagini preliminari
2ª tappa iscrizione registro indagati Indagini preliminari Il magistrato non può ignorare la notitia criminis. L’obbligatorietà dell’azione penale gli impone di dare un seguito alla notizia di reato. Acquisita la quale, il magistrato registra il reato in un apposito registro. Se esiste già un presunto colpevole, l’iscrizione del soggetto nel registro degli indagati costituisce l’ingresso dello stesso nel sistema di giustizia penale, in qualità di indagato. E’ ovviamente necessario verificare la sussistenza del reato: pertanto vengono avviate le indagini preliminari richieste dal caso. L’indagine è coordinata dal magistrato inquirente (il pubblico ministero o pm) e gestite materialmente dalla polizia giudiziaria (polizia, carabinieri, guardia di finanza). Contestualmente la medesima indagine viene condotta dall’avvocato difensore dell’imputato. In questa fase può intervenire anche un altro soggetto, il giudice per le indagini preliminari (GIP), un magistrato terzo che può autorizzare o meno alcune indagini particolarmente delicate di cui il PM ravvede la necessità. GIP PM Difesa s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
8
3ª tappa in base a indagini, due possibilità per PM:
Le fasi del procedimento il rinvio a giudizio 3ª tappa in base a indagini, due possibilità per PM: 2. Richiesta rinvio a giudizio Esaurita la fase delle indagini preliminari, sulla scorta degli elementi di cui dispone, il PM ha può: 1. Chiedere l'archiviazione del caso perché gli elementi di cui dispone non sono sufficienti per confermare l’ipotesi di reato; 2. Chiedere il rinvio a giudizio, perché gli elementi raccolti confermano l’ipotesi. In questo caso, il PM è tenuto a comunicare formalmente all’indagato, tramite un avviso di garanzia, la richiesta di rinvio a giudizio. Viene inoltre richiesta un’udienza preliminare in cui le parti discuteranno davanti a un giudice terzo se esistono o meno gli estremi per procedere in giudizio. Avviso di garanzia 1. Archiviazione Udienza preliminare s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
9
Le fasi del procedimento l’udienza preliminare
4ª tappa udienza preliminare - a porte chiuse; - attori: parti + GUP - terzietà del GUP a garanzia dell’imputato L’udienza preliminare si tiene a porte chiuse. Sentite le parti in causa, il giudice per l'udienza preliminare (GUP) deve decidere se procedere con l’azione penale o, diversamente, se l’azione debba interrompersi a questa fase per mancanza di elementi (sentenza di non luogo a procedere). Quindi l'indagato: 1. nel caso del non luogo a procedere uscirà dal sistema penale. 2. Nel caso contrario, dovrà affrontare il processo. Un aspetto importante è la terzietà del giudice, grazie alla quale l’udienza preliminare si configura come un elemento di garanzia per l’imputato perché scongiura un’eventuale azione arbitraria da parte del PM. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
10
Le fasi del procedimento il dibattimento
5ª tappa fasi processo: - istruzione dibattimentale acquisizione prove; - testimonianze vanno riconfermate in dibattimento; - conclusioni; - sentenza Il dibattimento si tiene a porte aperte, in forma pubblica. Le parti (l’accusa e la difesa) espongono le rispettive ragione davanti al giudice monocratico (o davanti al collegio giudicante, composto da 3 giudici nei casi di reati più gravi). Un passaggio importante è l"istruzione dibattimentale", ovvero l’assunzione delle prove. Per garantire la neutralità del giudice, l'esposizione degli elementi di prova avviene in forma orale: es. le testimonianze possono entrare nel processo a condizione che vengano confermate in sede dibattimentale. Cioè una testimonianza resa nelle indagini preliminari non può costituire una prova senza quella riconferma. Dopo l'assunzione delle prove, c'è la discussione finale (con arringa del PM e della difesa). Successivamente c’è la sentenza. Che può essere di proscioglimento o di condanna. Il proscioglimento comporta l’uscita dell’imputato dal sistema penale. La condanna prevede invece l’obbligo di scontare una pena. assoluzione uscita condanna pena s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
11
Le fasi del procedimento la pena
Forme di pena carcere; misure alternative; 3. sanzioni sostitutive; 4. sospensione per piccoli reati L’esecuzione della pena non comporta l’automatica reclusione in carcere ma può prevedere anche altre forme: 1. Conversione della pena in misure alternative (es. la libertà condizionale, gli arresti domiciliari); 2. Conversione della pena in sanzioni sostitutive (es. la libertà controllata, la pena pecuniaria); 3. Sospensione della pena e ricorso a misure alternative: questa possibilità è stata introdotta dalla legge Simeone (27 maggio 1998 numero 165) relativamente alle condanne per piccoli reati che prevedono pene inferiori 3-4 anni (es. riguarda i tossicodipendenti). s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
12
procedimenti speciali
Procedimenti che derogano dalla norma: 1. giudizio immediato; 2. giudizio direttissimo; 3. patteggiamento; 4. giudizio abbreviato. Non tutti i procedimenti si svolgono secondo le modalità canoniche appena descritte. Esistono alcune forme che derogano dalla norma: 1. Si procede con il giudizio immediato quando, in ragione delle prove evidenti sulla colpevolezza dell'imputato, si passa direttamente dalle indagini preliminari al dibattimento, senza passare attraverso l’udienza preliminare. 2. Analogamente, il giudizio direttissimo si applica a quanti sono stati sorpresi in flagranza di reato: anche in questi casi si by-passa l’udienza preliminare. 3. Il patteggiamento è un accordo che interviene tra le parti e consiste sostanzialmente in uno scambio: l’imputato riconosce di essere colpevole e così ottiene uno sconto di pena. La ratio è quella che, a fronte dell’esubero di lavoro pendente sul sistema penale, si accorda all’imputato una riduzione della pena se egli ammette la sua responsabilità prima del dibattimento (esattamente prima del termine dell’udienza preliminare). Con ciò favorendo una riduzione dei tempi processuali. 4. Il giudizio abbreviato offre all'imputato la possibilità di essere giudicato direttamente dal GUP con le prove raccolte fino a quella fase del procedimento: anche in questo caso è previsto uno sconto della pena. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
13
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
Il giudice di pace Finalità Alleggerire carico lavoro gravante su sistema penale; 2. Conciliazione vs. contraddittorio Al fine di alleggerire il carico di lavoro pendente sull’organizzazione giudiziaria, con decreto legislativo 28 agosto 200, è stato introdotto il procedimento davanti al giudice di pace. Si tratta di un giudice ‘non togato’, che cioè non ha seguito l’iter previsto dalla carriera giudiziaria ma a cui si riconoscono comunque delle competenze tecniche sufficienti per poter amministrare la giustizia. Egli giudica su reati minori quali: percosse, lesioni personali non gravi, omissione di soccorso non grave, ingiuria, diffamazione semplice, minaccia non grave, furti punibili a querela dell'offesa, sottrazione di cose comuni, guida in stato di ubriachezza. Il procedimento tende a privilegiare la conciliazione tra le parti piuttosto che il contraddittorio largamente prevalente nel procedimento penale ordinario. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
14
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
Il diritto penale Definizione parte del diritto pubblico regola rapporti cittadini/Stato ruolo del PM Il diritto penale fa parte del diritto pubblico perché non regola, come potrebbe sembrare, i rapporti tra i cittadini, ma quelli tra i cittadini e lo Stato. Il ruolo dello Stato è chiaro se si pensa alla figura del PM come soggetto che sostiene l’accusa nel dibattimento. Più esattamente il diritto penale regola le azioni che costituiscono reato e applica flessibilmente delle sanzioni nella forma di pene detentive (la reclusione o altre pene limitative della libertà personale) o pene pecuniarie (le multe e le ammende). Queste ultime, significativamente, vengono pagate non già alla persona offesa ma allo Stato. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
15
teorie sulla sanzione penale
Giustificazione sanzione penale. Due teorie prevalenti: 1. Teoria retributiva 2. Teoria preventiva Che il diritto penale debba essere considerato parte del diritto pubblico, viene confermato anche dal dibattito scientifico sul significato della pena. Le teorie che, sia con diversi accenti, giustificano la sanzione penale sono: 1. La teoria retributiva: la punizione è strettamente rapportata al reato e non persegue altro fine che quello di punire il colpevole; 2. La teoria preventiva: la punizione deve avere un senso più ampio, prevedendo l’aspetto dei possibili vantaggi futuri. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
16
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
1. teoria retributiva Nelle società antiche ruotano intorno a valore v e n d e t t a Nelle società moderne ruotano intorno a valore p r o p o r z i o n a l i t à tra pena e gravità reato colpa individuale e non ‘sociale’ Il termine ‘retribuzione’ sta a significare un risarcimento per un danno subito. Questa concezione affonda nel lontano passato e richiama un concetto profondamente radicato nelle società antiche: quello di vendetta. Questa era utilizzata per ripristinare l’ordine sociale gravemente turbato dall’atto trasgressivo: l’ordine poteva essere riaffermato solo attraverso un atto vendicativo nei confronti del colpevole. Oggi, nell’accezione moderna, il concetto di retribuzione è immune da qualsiasi riferimento alla vendetta. Le teorie neo-retribuzionistiche ruotano intorno al concetto di just desert (giusta punizione) che prevede un adeguamento della pena alla gravità del reato commesso. Le teorie retributive si basano su alcuni presupposti: 1. la società è giusta ed equilibrata; 2. le persone che fanno parte della società sono tutte uguali; 3. quelle che commettono i reati lo fanno non per colpa della società ma per una loro libera scelta individuale. Just desert s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
17
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
2. teoria preventiva Centrali concetti come: - deterrenza; - pena come riabilitazione La teoria preventiva sostiene invece che gli individui possono essere influenzati nel compiere reati. La pena ha innanzitutto una funzione preventiva, di deterrenza, scoraggia il soggetto dal comportamento criminale. Inoltre può avere una funzione riabilitativa: inibisce il reo dal commettere altri reati e questo può avvenire solo dopo che il reo si sia reso consapevole di aver pagato un prezzo per l’errore commesso. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
18
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
2. teoria preventiva Cesare Beccaria (1774) abolizione pena di morte; - proporzionalità pena/reato - certezza della pena uomo razionale se delinque, lo fa calcolando possibili effetti La concezione moderna della pena nasce con l’Illuminismo, in particolare con il saggio di Cesare Beccaria ‘Dei delitti di e delle pene’ pubblicato nel Beccaria introduce nel diritto penale principi nuovi come la proporzionalità delle pene e l'abolizione della pena di morte, in polemica con i contenuti repressivi dell'ancien régime. Prima di Beccaria, la pena si giustificava in base alle idee vetero - retribuzionistiche: essa si configurava come un’azione vendicativa del re contro coloro che sfidavano l’autorità sua o della Chiesa. Per questo l’esecuzione si teneva, in forma spettacolare, sulla pubblica piazza: in tal modo veniva pubblicamente vendicata l’offesa e insieme ripristinata l’autorità del re. Secondo Beccaria una pena così amministrata era inutilmente crudele, sproporzionata al reato e non in grado di limitare il comportamento criminale. Per Beccaria la deterrenza è tanto più efficace quanto più le persone sono consapevoli della ‘certezza della pena’, cioè siano preventivamente consapevoli degli effetti dei loro eventuali atti devianti. L’uomo moderno va visto come un essere razionale capace di utilizzare il libero arbitrio e quindi di calcolare preventivamente gli effetti delle sue azioni. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
19
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
Dall’uomo razionale All’uomo malato Passaggio avviene con scuola positivistica Teoria lombrosiana devianza come inclinazione individuale riabilitazione in luogo separato carcere Ma l’idea dell'uomo "calcolatore" viene contestata dalla scuola positivistica. Cesare Lombroso in ‘L'uomo delinquente' (1876) chiarisce la nuova teoria: non esiste la libera scelta e l’uomo deviante non è un freddo calcolatore capace di valutare pro e contro delle sue azioni. Al contrario, l’uomo devia perché agisce in lui una naturale inclinazione a delinquere. ‘Naturale’ nel senso che le cause affondano in presunti problemi biologici. La pena quindi serve a curare la malattia, a riabilitare l’uomo deviante. Il luogo della pena deve essere separato dalla ‘società sana’, riservato, così da consentire la cura attraverso la forte disciplina. Da questo momento la piazza pubblica cessa di essere il luogo della pena e viene sostituita dal carcere. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
20
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
La sanzione penale Cos’è? È una forma di controllo della persona. forma fortemente invasiva gravi limitazioni alla libertà personale fino a privazione vita umana 1. pene detentive; 2. pene pecuniarie Rispetto agli altri controlli sociali, la sanzione penale prevede una forte limitazione della libertà personale. La vita carceraria non è minimamente paragonabile alla vita ‘fuori’ proprio in relazione a queste restrizioni. E’ talmente pressante la pressione dell’istituzione carceraria da fargli meritare la definizione di ‘istituzione totale’. In casi estremi, come la pena di morte, la restrizione della libertà personale coincide con la perdita della vita. In Italia la pena di morte è stata abolita (come nella maggior parte dei Paesi del mondo). Quindi le pene previste dal sistema penale italiano sono: 1. Pene detentive (ergastolo, reclusione e pene alternative); 2. Pene pecuniarie (multe e ammende). s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
21
alcune sanzioni penali
Ergastolo pena detentiva perpetua, ma con possibilità di conversione a 26 anni di reclusione; Arresto pena temporanea (min. 5 giorni; max. 3 anni); Interdizione pena accessoria (si somma alla principale): condanna a non esercitare più una certa funzione (es interdizione dai pubblici uffici); Decadenza pena accessoria, quando viene meno una specifica autorità prima esercitata (es. decadenza della potestà genitoriale) Semi-detenzione pena sostitutiva: obbligo di trascorrere almeno ore/giorno in carcere s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
22
La pena di morte Società antica nasce come applicazione legge del taglione: omicida perde diritto alla vita, altri ne assumono la titolarità prima un soggetto privato: l’offeso poi un soggetto pubblico: lo Stato Prima dell’istituzione del carcere (metà ‘800), la pena di morte era lo strumento punitivo largamente più utilizzato. Nelle società antiche vigeva la legge del taglione: l’omicidio causava il trasferimento del diritto alla vita dall’omicida alla persona offesa (la famiglia). Solo una pena proporzionata al reato, la morte, poteva sanare l’offesa e ricostituire l’equilibrio sociale. In società più recenti, titolare della pena di morte è divenuto lo Stato, l’unico soggetto autorizzato ad esercitare la violenza. Lo Stato ha poi esteso la pena di morte ad altri reati che turbano gravemente l'ordine sociale. La ratio è che lo Stato deve garantire la coesione sociale ed esercita questa funzione in forma impersonale e utilizzando mezzi idonei. La estende ad altri reati gravi s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
23
La pena di morte Società contemporanea detenzione sostituisce pena di morte come mezzo più utilizzato. Effetto: pena di morte tende a scomparire. - 76 Stati l’hanno abolita; - 14 la applicano solo in casi eccezionali; - 20 la prevedono ma non la applicano da anni. La società moderna, tra le altre novità, ha introdotto la detenzione come pena più largamente utilizzata. Ciò ha provocato una progressiva scomparsa della pena capitale tanto che essa oggi sopravvive in pochi paesi occidentali. Tra questi: 76 l’hanno abolita; 14 la applicano solo per casi gravissimi come i crimini di guerra; 20 la prevedono nei propri ordinamenti ma non la utilizzano da almeno 10 anni. Tuttavia essa non è mai venuta meno del tutto e continua ad essere applicata in almeno 85 paesi, fra i quali anche gli Stati Uniti. Nel 2000 sono state eseguite 1457 condanna a morte e l'88% delle medesime è avvenuto in Cina, Iran, Arabia Saudita e negli Stati Uniti. Le ragioni che hanno portato all’abolizione della pena di morte vanno cercate soprattutto nella della dubbia efficacia deterrente di tale strumento. Lo studio condotto per le Nazioni Unite nel 1990 e aggiornato nel 1996, conclude che non vi sono prove scientifiche sulla capacità della pena di morte di scoraggiare la criminalità. OCCIDENTE 2° motivo: non ci sono prove scientifiche su deterrenza pena di morte s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
24
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
La pena di morte Oggi la pena di morte è scomparsa? Questi dati incoraggianti che riguardano l’Occidente non ci devo indurre in facili illusioni. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
25
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
La pena di morte Oggi Paesi applicano pena di morte (nel 2000: 88% esecuzioni in USA, Cina, Arabia Saudita e Iran) motivo simbolico più che strumentale con pena di morte: Stato vuole affermare propria autorità Oggi sono ancora molti (85) i Paesi che nel mondo applicano la pena di morte. Paesi dalle caratteristiche politiche molto diverse tra loro. Sorprende che tra questi ci sia una democrazia avanzata come gli Stati Uniti; sorprende un po’ meno che ci sia un paese illiberale come la Cina nonostante lo sforzo di modernizzazione da tempo avviato. Non sorprende invece che ci siano paesi come l’Iran caratterizzato da un regime dittatoriale fortemente repressivo. Come detto, non ci sono prove scientifiche sul carattere deterrente della pena di morte. In alcuni paesi, al contrario, l'abolizione della pena di morte ha coinciso con una riduzione della criminalità. E allora? Come spiegare questa permanenza? Tra le varie ragioni, ne emerge una dal carattere fortemente simbolico: con la pena di morte lo Stato afferma la propria autorità sui cittadini, in particolare sui soggetti devianti. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
26
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
Il carcere Società pre-moderne carcere come luogo di passaggio Società moderna Mutano sistemi società La società moderna si caratterizza per la velocità e la profondità dei cambiamenti: un nuovo modello di produzione, un nuovo modello politico, un processo accelerato di urbanizzazione, ecc.. Il cambiamento interessa anche l’organizzazione del sistema penale: una nuova società richiede un nuovo sistema penale. Abbiamo già detto come, a metà dell’800, nasce l’istituzione carceraria. Prima di allora il carcere era un luogo di passaggio per il detenuto che qui aspettava il giorno dell’esecuzione capitale. Quindi il carcere inteso come principale strumento sanzionatorio è un portato della modernità, l’effetto di un mutamento generale della società che investe anche i suoi sottosistemi, in particolare quello penale. Mutano anche sotto-sistemi: es. sistema penale Pena di morte reclusione s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
27
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
La pena di morte Istituzioni moderne devono rappresentare nuovi valori (della società borghese) carcere: esprime volontà non di sopprimere ma di recuperare Il clima culturale dell’Illuminismo, i valori umanitari della Rivoluzione francese, di cui la borghesia si fa portatrice, modella le nuove istituzioni. La pena di morte è inefficace ma soprattutto non è coerente con i principi fondamentali dell’uomo e in quanto tale va abolita. La detenzione diventa la sanzione penale per eccellenza perché consente di recuperare un valore perduto, di educare l’uomo deviante e reinserirlo, rigenerato, nel corpo della società. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
28
La popolazione carceraria
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
29
La popolazione carceraria
Carcere tuttora importante: nel detenuti in tutto il mondo (metà negli USA, Russia e Cina). Tasso di detenzione: rapporto reclusi/ abitanti Es. Tasso Stati Uniti 0, (700 reclusi per abitanti) Es. Tasso Italia 0,009 (90 reclusi per abitanti) Il carcere nonostante che venga messo in discussione da diverse teorie politico-criminologiche, gode ancora di ottima salute. Nell’anno 2002 erano i reclusi nelle carceri di tutto il mondo, metà dei quali negli Stati Uniti, in Russia e in Cina che si confermano come i Paesi più inclini ad utilizzarlo. Per calcolare le differenze tra Paese e Paese, si calcola il relativo tasso di detenzione (valore percentuale che indica il rapporto tra il numero di detenuti per abitanti). Stati Uniti e Russia sono i Paesi con il più alto tasso di detenzione. . s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
30
La popolazione carceraria
Tasso di detenzione varia nel tempo. Es. I t a l i a : Il tasso di detenzione varia non solo nello spazio ma anche nel tempo. 150 anni fa il paese europeo con il maggiore tasso di detenzione era l'Italia. Questo tasso è sceso da 217 detenuti (per abitanti) nel 1863 a 40 nel 1970 e a 45 nel Il grafico mostra una graduale discesa del tasso di detenzione che sta a significare, in generale, una progressiva diminuzione del tasso di criminalità. A partire dagli anni ‘70 il tasso denuncia una lieve tendenza a risalire. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
31
La popolazione carceraria
Come si spiega tendenza ad aumento tasso? Problema principale sovraffollamento es. Italia: capienza posti; detenuti 2011: ) Incide su sovraffollamento numero detenuti in attesa di giudizio; 2. numero condannati per piccoli reati problema VIVIBILITA’ La tendenza alla crescita del tasso di detenzione si spiega principalmente con il sovraffollamento delle carceri. Oggi si entra in carcere più di ieri (i piccoli reati connessi alla detenzione e spaccio della droga contribuiscono in tal senso). Ma soprattutto si allungano i tempi della detenzione, in particolare per coloro che sono in attesa di giudizio. I lunghi tempi processuali e il frequente ricorso alla carcerazione preventiva costituiscono una causa strutturale del sovraffollamento. La soluzione al problema pertanto non sta nella costruzione di nuovi penitenziari (non farebbero che riprodurre il problema su una scala più grande) né in misure una tantum come l’indulto. La soluzione vera sta in un ricorso meno frequente alla custodia cautelare, nella velocizzazione dell’iter processuale e nell’individuazione di pene alternative al carcere nel caso dei piccoli reati. Quest’ultima soluzione avrebbe anche il vantaggio di non far incontrare il deviante con il grande criminale: in carcere la promiscuità tra piccoli e grandi criminali impedisce qualsiasi programma di recupero, soprattutto dei primi. Il sovraffollamento acuisce i problemi organizzativi e pone seriamente il problema della vivibilità: l’elevato numero di suicidi costituisce un chiaro segnale d’allarme. Link: sulla questione della vivibilità v. documento ‘Giustamente. Viaggio nelle carceri italiane’ su: Possibili soluzioni s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
32
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
Misure alternative Alternative a cosa? 1° esempio alternativa a processo pen messa in prova del minore (in Italia) Al carcere Al processo penale Il termine suggerisce l’esistenza di misure diverse da quelle ordinariamente adottate che, di fatto, sono il processo penale e il carcere. Misure tuttavia in grado di dare una risposta efficace al problema posto dal reato. Quindi il termine ‘misure alternative’ sta a significare che esse sono alternative sia al processo penale che al carcere. Per es. in Italia la messa in prova del minore va considerata come una misura alternativa. In che senso? Essa consiste nell’attivare un percorso di recupero del giovane che ha commesso un reato. L’intento è quello di evitargli il trauma del processo penale (che viene sospeso) al fine di verificare se il giovane risponde al programma di recupero. In caso affermativo, il processo penale viene abbandonato in via definitiva . s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
33
s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a 2 0 1 1 – 2 0 1 2
misure alternative 2° esempio alternativa a processo penale: mediazione penale (composizione conflitti in sede extra processuale) - Il caso canadese (1974) - L’esperienza italiana del giudice di pace Un’altra misura alternativa può essere vista nella mediazione penale. Si tratta di un istituto che consente di risolvere i conflitti (tra colpevole e parte lesa) in sede extra processuale. A titolo di esempio si può citare un esperimento condotto in Canada nel 1974 laddove il giudice condannò i responsabili di alcuni reati ad incontrarsi con le parti offese e cercare di spiegare, per quanto possibile, i motivi delle loro azioni criminose. L’esperienza italiana del giudice di pace rientra in questa fattispecie: il giudice funge da soggetto mediatore e favorisce una composizione della controversia fuori dalle aule dei tribunali. Si presuppone che un clima più informale possa facilitare la soluzione delle controversie. Parimenti si sgrava il sistema penale di una parte del lavoro. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
34
misure alternative Misure alternative alla detenzione basate su:
SI su tentativo di pieno recupero NO su misure repressive Esaminiamo ora le misure alternative alla detenzione. La filosofia che le sostiene porta ad intervenire non tanto sulla capacità di delinquere del soggetto, quanto sul tentativo di recuperarlo socialmente, di farne un cittadino rispettoso delle norme. In particolare le misure alternative alla detenzione possono essere: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova per i tossicodipendenti, la semilibertà, la detenzione domiciliare, le libertà vigilate, i permessi premio. In Europa ci sono altre sanzioni alternative alla detenzione come per es. il monitoraggio elettronico o il lavoro di pubblica utilità. s o c i o l o g i a d e l l a d e v i a n z a –
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.