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VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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Presentazione sul tema: "VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI"— Transcript della presentazione:

1 VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico Via Rieti n PESCARA Tel Fax VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Docente: Prof. Dante Recchia dottore commercialista in Chieti ImMat/1

2 SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A A CREDITI VERSO SOCI PATRIMONIO NETTO B FONDI PER RISCHI E ONERI B IMMOBILIZZAZIONI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO C ATTIVO CIRCOLANTE D DEBITI RATEI E RISCONTI D E RATEI E RISCONTI ImMat/2

3 STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO ATTIVITA’ B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni Finanziarie Totale Immobilizzazioni C) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze Crediti Attività finanziarie Disponibiltà liquide Totale Attivo circolante E) RATEI E RISCONTI CAPITALE NETTO E PASSIVITA’ PATRIMONIO NETTO: I. Capitale sociale II. Riserva Sovrapprezzo III. Riserva rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserva per azioni proprie VI. Riserva statutaria VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) d’esercizio B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI ImMat/3

4 LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono beni di consumo durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese mercantili ed industriali. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa. Fabbricati industriali e commerciali Impianti generici e specifici Macchinari Attrezzature industriali e commerciali Automezzi Arredamento Terreni BENI STRUMENTALI Fabbricati civili Investimenti accessori ImMat/4

5 Modalità di acquisizione delle Immobilizzazioni materiali
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Modalità di acquisizione delle Immobilizzazioni materiali Acquisto presso altre imprese con ricevimento di una fattura da cui risultano il costo, le spese accessorie e l’I.V.A.; Apporto: in sede di costituzione della società. Si tratta di apporti in natura per i quali si richiede la perizia giurata di un perito al fine della determinazione del suo valore; Costruzione in economia: tale necessità comporta una temporanea destinazione dei fattori produttivi alla produzione interna di beni strumentali necessari all’impresa; Locazione o noleggio; Leasing finanziario ______________________ data ______________________ | | | # a debiti v/ fornitori | | | Acquisto di beni strumentali come da fattura n. | | | Macchinari | | | I.V.A. ns. credito | | | ImMat/5

6 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Rilevazione Un bene può essere rilevato tra gli immobili, impianti e macchinari quando soddisfa due requisiti: a. è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene saranno goduti dall'impresa; b. il costo del bene può essere determinato in modo attendibile. I costi sostenuti per i cespiti acquistati per motivi di sicurezza o ragioni ambientali possono essere capitalizzati se necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, come per esempio per i beni acquisiti per rispettare prescrizioni di legge per ridurre l'inquinamento ambientale. I pezzi di ricambio vanno iscritti tra le rimanenze e rilevati come costo al momento dell'utilizzo. Tuttavia i pezzi di ricambio di ammontare significativo e le attrezzature in dotazione tenute a disposizione come scorta vanno capitalizzati e iscritti tra gli immobili, impianti e macchinari, se si prevede di utilizzarli per più di un esercizio. ImMat/6

7 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Valutazione iniziale La valutazione iniziale del cespite deve essere effettuata al costo, che include: a. il prezzo di acquisto, al netto di sconti commerciali e abbuoni, inclusi eventuali dazi all'importazione e imposte non recuperabili; b. i costi direttamente imputabili sostenuti per la messa in funzione del bene (predisposizione del luogo di installazione, costi di installazione, costi di collaudo ecc.); c. la stima dei costi da sostenere per la rimozione del cespite e il ripristino del luogo di installazione. Nel caso dei beni prodotti in economia, il costo verrà determinato con gli stessi criteri, tenendo conto dei seguenti elementi: a. costo della manodopera diretta; b. costo dei materiali impiegati; c. costi indiretti; d. oneri finanziari (in base a quanto previsto dal principio IIAS 23). _______________________ data ____________________ | | | Impianti a Costruzioni interne | | | ImMat/7

8 Valutazione successiva a quella iniziale
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Valutazione successiva a quella iniziale Successivamente alla prima iscrizione del bene, la valutazione può essere effettuata adottando uno dei due modelli alternativi previsti: a. il criterio del costo; b. il metodo del fair value. Lo stesso criterio di valutazione deve essere adottato per l'intera classe di beni.  Criterio del costo Con il criterio del costo, il bene è iscritto in bilancio al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite durevoli di valore. Corrisponde quindi al trattamento previsto dal codice civile.   Metodo del fair value Con il metodo del fair value, il bene viene invece iscritto in bilancio al fair value alla data in cui è effettuata la valutazione, al netto dei successivi ammortamenti e delle eventuali perdite durevoli di valore. Per applicare questo metodo, le valutazioni devono essere effettuate con sufficiente regolarità, in determinati casi anche con cadenza annuale, al fine di garantire che il valore contabile non differisca in modo sostanziale con il fair value del bene alla chiusura del bilancio. Se le oscillazioni del fair value non sono significative, è sufficiente effettuare una nuova valutazione entro un lasso temporale più lungo (3-5 anni). Il fair value di terreni ed edifici viene determinato attraverso apposita perizia, che deve considerare il mercato immobiliare di riferimento. ImMat/8

9 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia fair value : corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili in un'operazione fra terzi. Il fair value di impianti e macchinari corrisponde generalmente al loro valore di mercato, anche in questo caso preferibilmente determinato attraverso una perizia. Se per la natura del bene il riferimento al mercato non è possibile, il fair value può essere determinato attraverso una stima basata sui flussi di reddito attesi o sul costo di sostituzione ammortizzato. Nel momento in cui il valore di un bene viene rideterminato, gli ammortamenti accumulati fino a quella data possono essere: a. rideterminati in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del bene, di modo che il "nuovo" valore contabile corrisponda al valore rideterminato; b. eliminati a fronte del valore contabile lordo del bene, di modo che il valore netto corrisponda al valore rideterminato. ImMat/9

10 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia fair value: esempio Esempio Costo storico bene: euro ; fondo ammortamento: euro 3.000; valore contabile: euro 7.000; fair value: euro Rideterminazione proporzionale: Se dall'applicazione del metodo del fair value deriva un incremento del valore, l'incremento va imputato a patrimonio nell'ambito di una Riserva di rivalutazione. L'incremento va invece imputato a conto economico fino a "compensare" un precedente decremento rilevato a conto economico. Se dall'applicazione del metodo del fair value deriva un decremento del valore, il decremento va imputato a conto economico. Specularmente a quanto avviene per gli incrementi, il decremento va invece imputato a patrimonio fino a "compensare" un precedente incremento rilevato a patrimonio. ImMat/10

11 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia IL LEASING Il leasing consente di utilizzare un bene strumentale versando all’impresa concedente un canone periodico e avendo inoltre la possibilità, alla scadenza del contratto, di divenire proprietari del bene pagando un prezzo di acquisto operativo LEASING Leasing agevolato finanziario Sale and lease back ImMat/11

12 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Classi di beni Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di simile natura e utilizzo per la società. Esempi di classi distinte sono i seguenti: a. terreni; b. terreni e fabbricati; c. macchinari; d. navi; e. aerei autoveicoli; f. mobili e attrezzature; g. macchine d'ufficio. Come stabilito dallo IAS 15 non esiste un prospetto rigido di stato patrimoniale da osservare e di conseguenza ciascuna impresa potrà determinare autonomamente le classi da indicare in bilancio. ImMat/12

13 Classi di beni secondo l’art. 2424 del c.c.
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Classi di beni secondo l’art del c.c. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati; impianti e macchinario; attrezzature industriali e commerciali; altri beni; immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. ImMat/12bis

14 Terreni e fabbricati (Voce B.II.1)
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Terreni e fabbricati (Voce B.II.1) Terreni (quali pertinenze fondiarie degli stabilimenti, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari , sorgenti); Fabbricati civili (quali immobilizzazioni destinati ad uso di abitazione civile o ad uso alberghiero turistico, termale, sportivo, balneare, terapeutico; comprendono, inoltre, i collegi, le colonie, gli asili nido, le scuole materne e gli edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); Fabbricati industriali (quali fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie); Costruzioni leggere (quali tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili). ImMat/13

15 Impianti e macchinario (Voce B.II.2)
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Impianti e macchinario (Voce B.II.2) Impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); Impianti specifici; Altri impianti (quali forni e loro pertinenze); Macchinario automatico e macchinario non automatico. ImMat/14

16 Attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3)
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3) Attrezzature (quali di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciali e di mensa); Attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili. ImMat/.15

17 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Altri beni (Voce B.II.4) Mobili (quali mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali); Macchine d'ufficio (quali macchine ordinarie di ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, comprese le apparecchiature dei Centri Elaborazione Dati e i sistemi telefonici elettronici); Automezzi (quali autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni); Migliorie a beni di terzi ; Imballaggi da riutilizzare; Beni gratuitamente devolvibili. ImMat/16

18 Immobilizzazioni in corso e acconti (voce B.II.5)
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Immobilizzazioni in corso e acconti (voce B.II.5) Immoblizzazioni materiali in corso di realizzazione; Anticipi a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. I terreni possono essere esposti insieme ai fabbricati con la dizione terreni e fabbricati. Sono possibili altre descrizioni più rappresentative delle immobilizzazioni dell'impresa. Dalla predetta classificazione si desume che le immobilizzazioni materiali includono sia i valori delle immobilizzazioni che alla data di bilancio concorrono alla formazione del reddito, sia le costruzioni in corso e gli anticipi a fornitori per l'acquisizione di tali beni. ImMat/17

19 D.II.b) Costruzioni in economia
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia D.II.b) Costruzioni in economia   1. Il valore originario deve comprendere tutti quei costi relativi alle costruzioni che l'impresa deve sostenere perché l'immobilizzazione possa essere utilizzata .   2. I cespiti totalmente o parzialmente costruiti in economia dall'impresa che svolge tale attività in modo continuativo con un apposito reparto vanno valutati al costo di fabbricazione inclusi dei costi diretti (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, costi per forniture esterne, ecc.) e di una quota parte delle spese generali di fabbricazione, la quale è soggetta alle stesse regole per la determinazione della quota attribuibile alle rimanenze di magazzino. Nel caso in cui l'attività di costruzione in economia abbia carattere occasionale, è accettabile escludere dalla valutazione le spese generali di produzione. Nel caso in cui l'attività di costruzione in economia abbia il detto carattere occasionale e venga capitalizzata in quota di spese generali di produzione, detta quota va determinata in modo da includere solo la parte dei costi che vengono sostenuti proprio in conseguenza del lavoro di costruzione, escludendo i normali costi o spese di periodo che verrebbero comunque sostenuti dall'impresa indipendentemente dalla costruzione in economia.   3. I costi di natura straordinaria, quali quelli relativi a scioperi, incendi o eventi connessi a calamità naturali (quali ad esempio: le alluvioni, i terremoti, ecc.), sostenuti durante la costruzione dei cespiti, non costituiscono costi capitalizzabili, bensì vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui si sono verificati.   4. I cespiti costruiti in economia solitamente rappresentano impianti speciali di cui non esiste mercato. Se i cespiti sono anche disponibili sul mercato la valutazione si effettua al minore tra costo e prezzo di mercato ImMat/18

20 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia D.III) Ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione I costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione, incluse, quindi, le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa era stata acquisita, sono capitalizzabili se essi si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e conseguentemente addebitati al conto economico. Variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti a seguito delle predette operazioni comportano un'attenta valutazione dei costi ad esse relativi per determinare la parte che va capitalizzata e quella che va invece considerata manutenzione. In alcuni casi, tale valutazione può essere complessa e richiedere, quindi, l'ausilio di una perizia tecnica. Inoltre, le variazioni apportate a cespiti già esistenti possono comportare l'eliminazione di una parte significativa del cespite originario. In tal caso, si rende necessario effettuare lo storno del relativo costo e ammortamento per evitare una duplicazione di valori. Anche in questo caso, l'idenfificazione della parte eliminata e del relativo costo possono presentare difficoltà e richiedere, quindi, l'ausilio di una perizia tecnica. Il valore risultante del cespite, se esso è destinato a far parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, non può eccedere il valore recuperabile tramite l'uso , come definito per le imprese in funzionamento. ImMat/19

21 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Oneri finanziari (D.V) Gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell'esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui maturano. Poiché le immobilizzazioni materiali costituiscono beni destinati all'organizzazione permanente delle imprese e producono redditi solo quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro acquisizione (acquisto e costruzione) possano essere capitalizzato nel valore da attribuire alle immobilizzazioni materiali nelle fattispecie e con i limiti che seguono. Va sottolineato che la capitalizzazione degli oneri finanziari non costituisce un mezzo di differimento di perdite e pertanto deve essere effettuata con oculatezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti qui di seguito indicati: a) La capitalizzazione si riferisce agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificamente per l'acquisizione di immobilizzazioni. b) Gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il " periodo di costruzione".Tale termine viene quindi usato per designare il periodo che va dall'esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; tale periodo include anche il tempo di montaggio e messa a punto, sempre che tali tempi siano normali. Se scioperi, inefficienza od altre cause protraggono la costruzione oltre il periodo normale, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non possono essere capitalizzati, ma costituiscono costi del periodo in cui sono stati sostenuti. Il tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il cespite è pronto per l'uso, deve ovviamente essere significativo. Gli interessi relativi all'acquisizione di routine dei cespiti vanno di solito esclusi dalla capitalizzazione poiché il " periodo di costruzione" è relativamente breve. Se la costruzione di un cespite viene effettuata a stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il " periodo di costruzione" di ciascuno stadio considerato separatamente dagli altri. c) Il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisto dei cespiti. Nel caso in cui per il pagamento di immobilizzazioni materiali vengano utilizzati finanziamenti a breve, i quali di solito sono usati per finanziare le operazioni correnti, la determinazione della quota di finanziamento utilizzata per il pagamento dei cespiti si presenta complessa, in quanto non è possibile cogliere con immediatezza la relazione tra investimenti e relativi finanziamenti. In tal caso, l'impresa deve determinare con ragionevole approssimazione tramite appositi strumenti amministrativi, tra i quali i prospetti finanziari di flussi, l'ammontare di tali finanziamenti a breve utilizzati per il pagamento dei cespiti. ImMat/20

22 COSTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia COSTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE sono rappresentati da tutte le spese relative a lavori eseguiti per mantenere o ripristinare l’efficienza dei beni strumentali, allo scopo di permettere la conservazione della loro produttività originaria Costi di manutenzione e riparazione sono costi d’esercizio, imputati interamente al Conto economico del periodo nel quale sono sostenuti ImMat/21

23 D.VI) Manutenzioni e riparazioni
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia D.VI) Manutenzioni e riparazioni Devono essere effettuate chiare distinzioni fra oneri che costituiscono costi capitalizzabili come immobilizzi e spese che, pur collegate con gli immobilizzi, rappresentino specie di periodi, come la riparazione e manutenzione ordinaria. Costi di " manutenzione" sono quelli sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali onde garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie; costi di " riparazione" sono quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture. Le manutenzioni possono essere oggetto di programmazione in dipendenza dei programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni. Le riparazioni non possono essere programmata, ma, entro certi limiti, possono essere ragionevolmente previste. Le manutenzioni e riparazioni, da un punto di vista pratico, costituiscono un'unica classe di costi afferenti le immobilizzazioni, identificate con il nome di " manutenzioni",che, congiuntamente alle quote di ammortamento, concorrono ad esprimere il contributo che le immobilizzazioni offrono al raggiungimento dei risultati d'esercizio. In pratica, si fa spesso riferimento alla distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima è quella costituita dalle manutenzioni e riparazioni menzionate nei paragrafi precedenti, che rappresentano spese di natura ricorrente che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc., spese, cioè, che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute. ImMat/22

24 Le spese di manutenzione ordinaria
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Le spese di manutenzione ordinaria  Le spese di manutenzione ordinaria sono sostenute per mantenere inefficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantire la loro vita utile prevista e la loro capacità produttiva originaria. Tali spese rappresentano dei costi di periodo da imputare integralmente al conto economico dell'esercizio di competenza. Sotto il profilo fiscale, il comma 6 dell'art. 102 del Tuir stabilisce che le spese in questione:    - sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;   - l'"eccedenza" è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.  Nel caso di "eccedenza" deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non trova applicazione la deduzione extracontabile prevista dall'art. 109, comma 4,del Tuir, trattandosi di spese già imputate al conto economico dell'esercizio nel quale sono state sostenute. ImMat/23

25 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia 2. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione  La manutenzione sui beni patrimoniali può essere distinta tra:    - le spese di manutenzione straordinaria, che hanno lo scopo di accrescere la vita utile o la funzionalità del bene;   - le spese di manutenzione ordinaria, cui sono assimilati i costi di riparazione, hanno lo scopo di garantire la capacità produttiva originaria dei cespiti o la loro vita utile prevista.  La dottrina, la giurisprudenza ed i principi contabili concordano che:    1) le spese di manutenzione straordinaria devono essere imputate ad incremento del costo del bene al quale si riferiscono e successivamente ammortizzate;   2) le spese di manutenzione ordinaria, invece, sono costi di esercizio e devono essere imputate al conto economico nell'esercizio di competenza.  L'ammortamento delle manutenzioni incrementative  Le spese di manutenzione incrementative (o spese di manutenzione straordinarie) determinano un incremento significativo o misurabile di produttività ovvero prolungano la vita utile del bene. Sotto il profilo contabile, tali spese determinano un aumento del costo originario del cespite.  Esempio:  Costo originario del bene Costi incrementativi Nuovo costo del bene 1.111 ImMat/24

26 D.VIII) Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia D.VIII) Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo richiedano o lo permettano. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione di leggi speciali . I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale in base alla quale la rivalutazione viene effettuata. Se la legge speciale non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi debbono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale trova il suo limite massimo nel valore d'uso dell'imMobilizzazione stessa che non può in nessun caso essere superato. Il valore d'uso delle immobilizzazioni oggetto di rivalutazione deve essere oggettivamente determinato, con le medesime modalità applicabili all'accertamento della congruità del costo originario. La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non può avere l'effetto di modificare la stimata residua vita utile del bene cui viene applicata, che prescinde dal valore economico del bene (D.XI.3). L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata deve continuare ad essere determinato coerentemente con i criteri precedentemente applicati al costo originario della medesima. L'effetto netto della rivalutazione (ad esempi, la rivalutazione del costo originario dell'immobilizzazione materiale dedotto l'importo della corrispondente rivalutazione degli ammortamenti) non costituisce elemento di ricavo e, pertanto, viene accreditato in apposita voce delle riserve di patrimonio netto, alla voce A.III " Riserve di rivalutazione". ImMat/25

27 L’AMMORTAMENTO: ELEMENTI DI RIFERIMENTO
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia L’AMMORTAMENTO: ELEMENTI DI RIFERIMENTO Valore da ammortizzare Elementi di riferimento Durata dell’ammortamento Criteri di ripartizione del valore da ammortizzare ImMat/26

28 L'ammortamento: definizione
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia L'ammortamento: definizione L'ammortamento è un'operazione contabile, tipica della fase di chiusura del bilancio, attraverso la quale viene iscritta in conto economico la quota di competenza di ogni esercizio del costo dei beni ad utilità pluriennale iscritti in stato patrimoniale. Con la riforma civilistica e tributaria l'ammortamento dei beni materiali ed immateriali segue la metodologia del "doppio binario", poiché la norma fiscale non richiede più la preventiva iscrizione degli ammortamenti in contabilità ai fini della deduzione fiscale. Ciò non significa, però, che la norma fiscale non influisca sugli aspetti contabili, poiché, in caso di valutazione civilistica degli ammortamenti differente dalla valutazione fiscale, emergono delle differenze temporanee tra risultato d'esercizio e reddito imponibile che richiedono l'iscrizione della fiscalità differita. Nella prassi generalmente l'ammortamento viene calcolato sul costo storico del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione,secondo un piano di ammortamento a quote costanti.  ImMat/27

29 fattori che influenzano la durata dell’ammortamento
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Segue: L’ammortamento ammortamento esprime la partecipazione del costo delle immobilizzazioni alla formazione del reddito di ciascun esercizio in cui sono utilizzate per l’attività produttiva la quota di ammortamento esprime la quota parte del costo di una immobilizzazione e risulta dalla ripartizione del costo stesso tra gli esercizi della stimata vita utile del bene fattori che influenzano la durata dell’ammortamento grado di utilizzo e politiche di manutenzione e riparazione logorio fisico (senescenza) logorio economico (obsolescenza) rispondenza del bene (adeguatezza) alle dimensioni e alle funzioni produttive che l’azienda conta di sviluppare in futuro fattori ambientali, economici o legali che impongono limiti all’uso del cespite ImMat/28

30 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia L’AMMORTAMENTO Ammortamento: ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo la sua vita utile. Valore ammortizzabile: costo (o valore sostitutivo del costo) meno valore residuo. Costo: importo monetario o il fair value del corrispettivo non monetario pagato per acquisire il bene. Fair value: corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili in un'operazione fra terzi. Valore residuo: importo stimato ottenibile dalla cessione del bene al termine della sua vita utile, dedotti i costi di realizzo. Vita utile: a. periodo di tempo nel quale ci si attende di utilizzare un bene; b. quantità di produzione o numero di unità che ci si attende di ottenere dal suo utilizzo. Valore contabile: importo al quale un bene è rilevato nello stato patrimoniale, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore. Perdite durevoli di valore: importo per il quale il valore contabile di un'attività supera il valore di recupero. Valore di recupero: valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso di un'attività. Valore d'uso: valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi dall'uso permanente e dalla dismissione di un'attività al termine della sua vita utile. ImMat/29

31 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Ammortamento Il processo di ammortamento rappresenta la ripartizione "sistematica" del valore ammortizzabile di un bene lungo la sua vita utile. Il valore ammortizzabile è al netto del valore residuo del bene, che, se di scarsa rilevanza, può non essere considerato. La vita utile di un bene non coincide necessariamente con la sua vita economica, ma dipende dall'utilizzo che verrà effettuato da parte della società (vanno considerati fattori quali l'obsolescenza tecnica, le politiche di manutenzione e di sostituzione dei beni, eventuali limiti di carattere legale ecc.). La vita utile e il valore residuo dei beni devono essere verificati almeno al termine di ciascun esercizio. Se dalla verifica emerge la necessità di effettuare delle modifiche alle stime precedenti, queste vanno fatte applicando le indicazioni del principio IAS 8. ImMat/30

32 Esempio di ammortamento
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Esempio di ammortamento Viene acquistato un bene a , con valore residuo di e periodo di ammortamento di 10 anni. Al termine del terzo anno di vita, viene ridotta la stima della vita utile a 5 anni. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui il bene è disponibile per l'uso (e non al momento in cui viene effettivamente utilizzato, come per esempio previsto dalla normativa fiscale). L'ammortamento termina nel momento in cui un bene è: a. destinato alla dismissione (in base a quanto previsto dal principio IFRS 5); b. eliminato contabilmente. Va invece continuato anche in caso di inutilizzo del bene. Per i cespiti che sono costituiti da parti distinte di importo significativo e con vite utili differenziate, l'ammortamento va effettuato separatamente per le parti che lo compongono (il principio contabile fa l'esempio dell'aereo e del motore, che vengono ammortizzati separatamente in considerazione delle diverse vite utili). Per quel che concerne terreni ed edifici, vanno contabilizzati separatamente anche quando vengono acquistati congiuntamente. I terreni non vanno ammortizzati, tranne nei casi in cui, in virtù dell'utilizzo fattone, hanno una vita limitata, come per esempio nel caso dei terreni utilizzati come discariche. ImMat/31

33 L’ammortamento secondo i principi IAS
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia L’ammortamento secondo i principi IAS Lo IAS n. 16 afferma infatti, sostanzialmente, che il valore ammortizzabile di un cespite deve essere determinato al netto del valore residuo, tranne il caso in cui questo sia trascurabile, precisando che il valore residuo, quando sia significativo, deve essere stimato alla data dell'acquisto e non essere successivamente rettificato, in considerazione della dinamica dei prezzi. La stima deve riflettere, quindi, il valore residuo prevalente, nel momento in cui la si effettua, per beni simili giunti al termine della loro vita economica utile, che abbiano operato in analoghe condizioni di utilizzo. Nel caso in cui fossero prevedibili, al termine della vita utile del bene, significativi costi di rimozione e smobilizzo, conclude lo IAS, di essi andrebbe tenuto conto in sede di determinazione del valore residuo del bene.4 ImMat/32

34 L’ammortamento secondo l’O.I.C.
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia L’ammortamento secondo l’O.I.C. Anche il principio contabile nazionale (doc. n. 16) afferma che "... il valore da ammortizzare è la differenza tra il valore dell'immobilizzazione ... e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile. Il valore residuo dell'immobilizzazione al termine del periodo di vita utile deve essere aggiornato periodicamente dopo essere stato stimato al momento della preparazione del piano di ammortamento, in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili, sia per le loro caratteristiche tecniche, sia per il processo di utilizzazione cui sono state sottoposte. Tale valore va considerato al netto delle spese di rimozione. Detto valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto ..." precisando infine che "... nei casi in cui il costo di rimozione superi il prezzo di realizzo, l'eccedenza, se rilevante, dovrebbe essere accantonata lungo la vita utile del cespite". Con l'unico temperamento della significatività (IAS n. 16) o della esiguità rispetto al valore da ammortizzare (doc. n. 16 principi nazionali), nonché del periodico aggiornamento del valore residuo previsto dal solo documento n. 16 e non dal citato IAS, i principi contabili concordano dunque nell'affermare che il valore residuo vada portato a decurtazione del costo di acquisto; sulla medesima linea interpretativa si colloca la dottrina civilistica. Con riferimento ai terreni su cui insistono i fabbricati dell'impresa e ai terreni pertinenziali, che presentino comunque un valore residuo al termine della vita utile, pari al valore del terreno "nudo" (al netto degli oneri di demolizione del fabbricato, ove necessario), sarà pertanto applicazione del principio generale suesposto concludere che il processo di ammortamento dovrà interessare il valore del fabbricato con esclusione del valore residuo del terreno, così come sopra determinato. ImMat/33

35 L’ammortamento dei terreni di pertinenza
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia L’ammortamento dei terreni di pertinenza Tali conclusioni trovano peraltro conferma nel doc. n. 16, il quale stabilisce che "nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime. In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato". Un diverso comportamento condurrebbe infatti alla violazione non già del principio di prudenza, posto che le quote di ammortamento vengono computate su un valore più elevato, comprimendo quindi, a parità delle altre condizioni, il risultato degli esercizi di vita utile, bensì del principio di competenza, attribuendo agli esercizi successivi al termine della vita utile del bene il componente positivo di reddito (plusvalenza), espresso dalla differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile (pari a zero, essendo il bene interamente ammortizzato). Sarà peraltro necessario, a nostro avviso, porre la massima attenzione anche alla determinazione del valore residuo, preferibilmente con l'ausilio di stime o perizie tecniche, onde evitare di attribuire agli esercizi interessati dall'ammortamento utili soltanto sperati, risultanti dall'adozione di un valore residuo non veritiero, in quanto troppo elevato, violando in tal modo il principio della prudenza. ImMat/34

36 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Costo fiscale delle aree di pertinenza L'art. 36, commi 7 e 8, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, (testo coordinato in "il fisco" n. 32/2006, fascicolo n. 2, pag. 4795) dispone quanto segue: "7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo La norma si applica a tutte le imprese:   - sia che adottino i principi contabili internazionali IAS/IFRS;  - sia che applichino i principi civilistici nazionali (art del codice civile). La norma fiscale individua il seguente procedimento per il calcolo del costo fiscale delle "aree":   1) il costo delle "aree" è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili;   2) in ogni caso, il valore fiscale delle "aree" non può essere inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo. Lo schema è il seguente: ImMat/35

37 La disciplina civilistica: ammortamento economico-tecnico
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia La disciplina civilistica: ammortamento economico-tecnico  L'ammortamento è disciplinato dal comma 1, n. 2), dell'art del codice civile che prevede che "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa". Le immobilizzazioni oggetto di ammortamento devono presentare i seguenti requisiti:    - devono essere utilizzate (non è possibile iniziare a stanziare gli ammortamenti prima dell'entrata in funzione del bene);   - l'utilizzazione deve essere limitata nel tempo (non sono quindi soggette all'ammortamento le immobilizzazioni di durata illimitata quali,ad esempio, i terreni). L'ammortamento deve essere effettuato in modo "sistematico", deve cioè essere determinato facendo riferimento ad un piano di ammortamento economico-tecnico ed in caso di variazione dei coefficienti applicati è necessario illustrare le motivazioni di tale modifica in nota integrativa. I principi contabili nazionali (documento n. 18, in banca dati "ilfiscovideo") prevedono che il valore da ammortizzare sia pari alla differenza tra il costo dell'immobilizzazione ed il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile. In particolare, il valore residuo deve essere "aggiornato periodicamente dopo essere stato stimato al momento della preparazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per le loro caratteristiche tecniche sia per il processo di utilizzazione cui sono state sottoposte. Tale valore va considerato al netto delle spese di rimozione. Detto valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto . ImMat/36

38 La disciplina fiscale: ammortamento ordinario, anticipato, accelerato
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia La disciplina fiscale: ammortamento ordinario, anticipato, accelerato  La disciplina fiscale degli ammortamenti è contenuta nei seguenti articoli del Tuir:    - art. 102 (1): ammortamento delle immobilizzazioni materiali;   - art. 109, comma 4: norme generali sui componenti del reddito d'impresa.  L'art. 102 del Tuir prevede che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa siano deducibili:    - a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene;   - attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.  L'ammortamento è deducibile secondo le seguenti modalità:    - ammortamento ordinario: per un ammontare non superiore a quello risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (D.M. 31 ottobre 1988), ridotti alla metà per il primo esercizio. ImMat/37

39 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia ammortamento anticipato: ammortamento accelerato: ammortamento di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro   - ammortamento anticipato: la misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione;   - ammortamento accelerato: la misura massima può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi;   - ammortamento di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro:è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. ImMat/38

40 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Ammortamento economico-tecnico inferiore all'ammontare massimodeducibile  L'iscrizione di ammortamenti inferiori all'ammontare massimo deducibile può essere connesso alle seguenti scelte in sede di dichiarazione dei redditi:    1) deduzione del maggiore ammortamento deducibile (o anche soltanto di una parte) in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione dell'apposito prospetto;   2) non vengono effettuate ulteriori deduzioni in sede di dichiarazione dei redditi (tale scelta viene effettuata, ad esempio, in situazioni di imponibili negativi che non comportano il pagamento dell'imposta).  Nel caso sub 1) si genera una differenza temporanea imponibile che richiede l'iscrizione della fiscalità differita passiva, mentre nel caso sub 2) non si generano differenze tra valutazione civilistica e fiscale.  ImMat/39

41 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Ammortamento economico-tecnico superiore all'ammontare massimodeducibile  L'iscrizione di ammortamenti superiori all'ammontare massimo deducibile(pari all'ammortamento ordinario più l'ammortamento anticipato per i primi tre esercizi e pari all'ammortamento ordinario a partire dal quarto esercizio) richiede l'effettuazione di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari all'ammontare di ammortamento iscritto non deducibile. Tale differenza tra valutazione civilistica e valutazione fiscale determina il sorgere di una differenza temporanea deducibile, poiché le maggiori imposte dovute si tradurranno in minori imposte negli esercizi successivi al completamento del processo di ammortamento contabile. Tale differenza temporanea deducibile richiede l'iscrizione della fiscalità anticipata, qualora ne ricorrano le condizioni di iscrizione, ovvero la ragionevole certezza di ottenere, negli esercizi successivi, redditi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento. ImMat/40

42 Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Ammortamento economico-tecnico coincidente con l'ammontare massimo deducibile  La coincidenza tra ammortamento economico-tecnico e ammontare massimo deducibile non determina il sorgere di differenze tra valutazione civilistica e fiscale.  ImMat/41

43 LA DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia LA DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI Vendita a terzi Assegnazione ai soci Dismissione dei beni strumentali Cessione a terzi a titolo gratuito Eliminazione o radiazione ImMat/42

44 Un bene deve essere eliminato contabilmente a. alla dismissione;
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia Un bene deve essere eliminato contabilmente a. alla dismissione; b. quando nessun beneficio economico è atteso dal suo utilizzo o dismissione. L'utile o la perdita, determinati come differenza fra l'eventuale corrispettivo e il valore contabile, vanno imputati a conto economico.   Prima applicazione (IFRS 1) Al momento della transizione agli IAS/IFRS, il principio IFRS 1, Prima adozione dei principi contabili internazionali, prevede un'applicazione retroattiva dei principi stessi: l'impresa si deve quindi comportare come se avesse sempre applicato i principi contabili internazionali. Per quel che concerne le immobilizzazioni materiali, i principali motivi di divergenza rispetto ai comportamenti sino a esso attuati possono essere i seguenti: a. applicazione retroattiva del component approach; b. stima degli eventuali costi di rimozione del bene e di ripristino del sito; c. neutralizzazione eventuali ammortamenti dei terreni. Il principio IFRS 1 prevede una deroga alla regola generale della prima iscrizione al costo, consentendo l'utilizzo del fair value come sostituto del costo alla data di transizione (senza che debba essere applicato il fair value per l'intera classe di appartenenza, come vale, a regime, per le valutazioni successive) o l'applicazione del fair value dei beni determinato in occasioni quali la quotazione in borsa o l'acquisizione dell'azienda. _____ ImMat/43

45 I beni ceduti o acquistati in corso d'esercizio
Fondazione per la promozione della cultura professionale -Valutazione delle Immobilizzazioni materiali - Appunti del Dr. D.Recchia I beni ceduti o acquistati in corso d'esercizio  Per i beni ceduti nel corso dell'esercizio, la deducibilità delle spese i manutenzione spetta in proporzione alla durata del possesso, cioè:    - in capo al cedente: la deduzione deve essere commisurata al costo all'inizio dell'esercizio, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili;   - in capo al cessionario: la deduzione va commisurata al costo di acquisizione.  Tale disposizione recepisce l'orientamento ministeriale (2) secondo il quale la deduzione delle spese di manutenzione, per la parte sostenuta nell'esercizio in cui è avvenuto l'atto di trasferimento e rientrante nella quota ordinaria del 5 per cento, può essere effettuata:    - proporzionalmente alla durata di rispettivo possesso dei beni;   - sia dalla società cedente che da quella acquirente, tenendo conto per quest'ultima del costo dei beni acquisiti.  Nel caso di cessione dei beni, l'Amministrazione finanziaria ha anche precisato che i cosiddetti "quinti pregressi" (ovvero la parte delle spese,sostenute in esercizi precedenti in eccedenza al 5 per cento) non ancora dedotti al momento della cessione "sono da ritenere fiscalmente svincolati dai singoli beni ai quali ineriscono, dovendo fare riferimento, ai fini della determinazione della quota deducibile nell'esercizio, al costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili esistenti all'inizio del periodo d'imposta, e cioè anche di quelli per i quali non si è reso necessario alcun costo di manutenzione" (3). Conseguentemente, la deduzione dei "quinti pregressi" continua ad essere di competenza della "società cedente". Anche per i beni strumentali comunque acquistati nel corso dell'esercizio, la percentuale di deduzione va commisurata al costo di acquisizione in proporzione alla durata del possesso. ImMat/44


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