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PubblicatoLucrezia Boni Modificato 8 anni fa
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova Corso per mediatori Organizzato dall’ Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova 2012 Avv. Prof. Valentina Di Gregorio
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 3 Il d. lgs. n°28/2010, nell’art.1 ha introdotto due fasi: Fase facilitativa Fase valutativa Nella fase facilitativa le parti, con l’aiuto del mediatore, trovano un accordo amichevole per la composizione della controversia Nella fase valutativa, il mediatore può formulare una proposta. Art. 1 decreto: Ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia Formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia: fase di mediazione aggiudicativa o valutativa L’art. 1 della Relazione illustrativa specifica che la mediazione abbraccia contemporaneamente forme sia facilitative che aggiudicative, con preferenza per quelle facilitative
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 4 La Direttiva n°52/2008 non prevede nessun meccanismo assimilabile a quello della proposta. Il legislatore italiano ha invece previsto il sistema della proposta già nella legge delega, n. 69 /2009, art. 60, lett. p) riguardo alle conseguenze processuali dell’accordo proposto che si riveli corrispondente interamente al provvedimento conclusivo del giudizio. Il principio è stato recepito dal combinato disposto degli artt. 11 e 13 del decreto n°28/2010 (oltre che nell’art.91, 1° comma, c.p.c.). La previsione della proposta risponde alla finalità deflattiva della mediazione, sottolineata anche nel commento all’art. 11 contenuto nella Relazione illustrativa. Meccanismo proposta: rinvio
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 5 Possibili esiti: 1.Constatazione della mancata partecipazione e chiusura del procedimento 2.Mancato accordo e chiusura del procedimento (entro quattro mesi, salvo proroga art. 6 d. legs. 28/2010 e art.12 Reg. Avvocati) 3.Accordo amichevole a seguito della fase facilitativa 4.Formulazione della proposta con adesione delle parti. Raggiungimento dell’accordo 5.Formulazione della proposta senza adesione delle parti. Mancato raggiungimento dell’accordo
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 6 1.Constatazione della mancata partecipazione e chiusura del procedimento. Sembra potersi dedurre dall’ultima parte del 4° comma dell’art.11, dove si dice che il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione. Le conseguenze della mancata partecipazione sono previste dall’art. 8, 5° comma del d. lgs: valutazione ex art. 116 c.p.c. Nella domanda di mediazione da comunicare all’altra parte deve essere contenuto l’avvertimento di cui all’art.8 circa le conseguenze della mancata partecipazione (art.3 comma 4°, lett. g) Reg. di procedura Organismo Avvocati). L’organismo di mediazione comunica alla parte istante la mancata adesione dell’altra al tentativo di mediazione (art.3 comma 7 Regolamento organismo Ordine Avv. Genova)
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 7 È importante tale indicazione in quanto il giudice, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, 2° comma c.p.c. (art.8 comma 5). Ai sensi dell’art. 35 sexies della manovra correttiva 148/2011, la mancata partecipazione comporta anche il pagamento di una sanzione pari al contributo unificato. La norma recita: All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 7 La norma dell’art. 8 nella parte in cui rinvia al 116 c.p.c. è di dubbia costituzionalità. Infatti: Non c’è nulla del genere nella legge delega e la norma sovverte il principio della irrilevanza dei comportamenti anteriori al processo. L’illegittimità costituzionale potrebbe fondarsi sulla violazione degli artt.24 ( tutela dei diritti in giudizio e diritto alla difesa nel processo), 111 (giusto processo), oltre che dell’art. 3 (principio di uguaglianza), della Costituzione, posto che non esiste analoga previsione nel caso della mancata partecipazione al processo.
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 8 Il verbale (c.d.negativo) dovrà dare atto: -della controversia che ha originato il procedimento -della presenza della parte comparsa -della mancata partecipazione o dell’assenza di un parte (eventuale motivo comunicato all’organismo) al procedimento - dell’intenzione del mediatore di non procedere alla formulazione della proposta (posto che si può fare, in alcuni casi, anche quando una delle parti non abbia aderito) -della chiusura del procedimento
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 9 2. Mancato accordo che conclude il procedimento Il mediatore dà atto nel verbale: -della controversia che ha originato il procedimento -della presenza delle parti -dello svolgimento dell’attività di mediazione -del mancato accordo -dell’intenzione di non procedere alla formulazione della proposta -della chiusura del procedimento
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 10 Anche in questa seconda ipotesi la norma di riferimento – che richiama la proposta, anche se essa è solo eventuale – è l’art. 11, 4° comma del decreto 28/2010. Se la conciliazione non riesce, nonostante l’incontro delle parti e il regolare svolgimento della procedura, il mediatore forma quindi processo verbale negativo, sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia.
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 12 Il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere Art. 11, comma 3 Accordo “amichevole” sottoscritto dalle parti Verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore Il mediatore certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti solo nel verbale. L’accordo è sottoscritto dalle parti e non dal mediatore. La firma del mediatore, secondo alcuni, potrebbe essere replicata sull’accordo solo ai fini della certificazione dell’autografia.
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Forma contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 13 Il mediatore, nel verbale con cui si è raggiunto l’accordo amichevole, dà atto: -della controversia che ha dato origine al procedimento; -della presenza delle parti -dello svolgimento dell’attività di mediazione -del raggiungimento dell’accordo amichevole -della chiusura del procedimento
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 15 Il sistema della proposta è previsto nella legge delega, n. 69 /2009, art. 60, lett. p) riguardo alle conseguenze processuali dell’accordo proposto che si riveli corrispondente interamente al provvedimento conclusivo del giudizio. Il principio è espresso negli artt. 11 e 13 del decreto n°28/2010. La previsione della proposta risponde alla finalità deflattiva della mediazione, sottolineata anche nel commento all’art. 11 contenuto nella Relazione illustrativa. Il D.m.180/2010 regola nell’art.7 e nell’art.8 la proposta. L’art.7 lett. b) prevede la proposta contumaciale; l’art.8, 3° comma regola la trasmissione della proposta al giudice ai sensi dell’art.13 del d. lgs. 28/2010
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 15 La ratio della normativa in tema di proposta è quella di responsabilizzare le parti nello svolgimento della mediazione Estremizzazione del dovere di comportarsi secondo buona fede Rischio: accettazione della proposta sotto la minaccia delle conseguenze negative del successivo giudizio
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 15 La proposta di conciliazione del mediatore trasforma la mediazione in “aggiudicativa” o “valutativa” ed è -facoltativa. Se le parti non la richiedono, la formulazione è rimessa alla discrezionalità del mediatore: egli può formularla (nella prima versione del decreto era obbligatoria, ma snaturava la procedura della mediazione e la necessaria neutralità del mediatore). La relazione illustrativa sull’art.11 spiega le ragioni della facoltatività della proposta ( in contrasto con la conciliazione societaria d. lgs.5/2003 art.40, proposta facoltativa solo con il consenso di tutte le parti) - può compiersi in qualsiasi momento del procedimento di mediazione
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 16 Quando formula la proposta, il mediatore: informa le parti delle conseguenze derivanti dal rifiuto della proposta ai fini delle future spese processuali (art.13) v. anche l’art.91 c.p.c. Art.11, comma 1 Il problema può essere l’accertamento dell’intera corrispondenza del contenuto della proposta al dispositivo giudiziario. comunica la proposta a ciascuna delle parti per iscritto tramite la Segreteria (art.12 Reg. Avvocati) Art. 11, comma 2
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 17 E’ ammissibile la proposta contumaciale. L’art. 11 non contiene norme che la vietino, anzi la necessità della comunicazione per iscritto induce a ritenere che sia prevista una garanzia per la parte assente. L’art. 7, 2° comma lett. b) chiarisce espressamente che la proposta “può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione”. Reg. Avvocati Genova: art.8, comma 4 non ammette proposta contumaciale. (Si può ritenere ammissibile nei casi di quantificazione di un danno, ma si snatura la mediazione).
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 18 La proposta deve essere formulata in modo sintetico, senza riferimenti alle motivazioni che hanno condotto il mediatore ad elaborala, né alle dichiarazioni e alle informazioni emerse nel corso della mediazione. Necessità di cautela del mediatore: valutazione sull’opportunità della proposta, viste le conseguenze ai fini dell’art.13 del decreto. correttezza nella formulazione, sia sotto il profilo della semplicità e sintesi dei contenuti, sia della riservatezza.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 19 Rilevanza della proposta ai fini dell’art.13 d. lgs. 28/2010 All’interno della fase aggiudicativa o valutativa, si può ulteriormente distinguere tra: o Proposta facilitativa, che si discosta dall’applicazione delle norme di diritto, tenendo conto degli interessi sostanziali sottesi alle posizioni giuridiche delle parti o Proposta aggiudicativa, che invece si basa sulle posizioni giuridiche delle parti e viene formulata alla luce delle norme di diritto, come, ad esempio nel caso in cui si provveda alla quantificazione di un danno in una controversia con l’assicurazione.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 20 La proposta facilitativa ha scarso rilievo ai fini dell’art.13 L’aggiudicativa potrà essere comparata con il dispositivo della sentenza, quindi è opportuno formularla solo quando il quadro sia talmente chiaro e scontato da far emergere la ragionevolezza della pretesa di una delle parti e la responsabilità dell’altra Ai sensi dell’art. 14, lett. c) il mediatore formula le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 21 Se la proposta è accettata, l’iter procedimentale successivo è quello dell’accordo raggiunto direttamente dalle parti (accordo amichevole) Le parti devono far pervenire al mediatore l’accettazione o il rifiuto entro sette giorni dal ricevimento della proposta. Anche l’accettazione (come il rifiuto) deve essere manifestata e comunicata per iscritto. La mancata risposta equivale al rifiuto. La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. Art. 11, 2 comma che richiama l’art. 9, 1° e 2° comma.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 22 La legge nulla dice circa l’obbligo del mediatore o dell’organismo di informare circa il rifiuto o l’accettazione della proposta. Il regolamento dell’organismo può prevedere che sia l’organismo stesso ad informare le parti dell’avvenuta adesione o del rifiuto una volta scaduto il termine. Si ritiene che l’organismo, dovendo informare della proposta, provveda anche per accettazione e rifiuto. Se la proposta non è stata accettata o è stata rifiutata (e quindi non si è raggiunto un accordo): le parti sottoscrivono il verbale negativo cui è allegata la proposta del mediatore (dopo il decorso dei 7 gg. richiesti per l’accettazione o il rifiuto).
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 23 Oltre all’allegazione della proposta, nel verbale si può fare menzione della eventuale dichiarazione di rifiuto della proposta. È importante perché la copia del verbale che contiene la proposta potrà essere prodotta nel successivo giudizio per essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 28/2010 (la domanda può essere posta dal giudice direttamente all’organismo). Dopo il decorso del termine dei 7 giorni, l’iter è identico a quello mancato accordo: il verbale negativo successivo alla proposta rifiutata deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità di sottoscrivere (e dagli avvocati). Sono ammesse negoziazioni successive rispetto alla proposta che quindi può essere modificata o integrata
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 24 Problemi: 1) Le parti o la parte accettano la proposta, ma tardivamente L’accettazione tardiva dovrebbe essere ammessa, essendo la norma di natura dispositiva, purché tempestiva. 2) La parte inizialmente rifiuta e poi accetta Anche l’accettazione successiva al rifiuto deve essere presa in considerazione nell’ottica del raggiungimento dell’accordo 3) La parte accetta, ma non si presenta all’incontro per la redazione del verbale
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 26 Il mediatore deve dare atto della mancata comparizione, dopo l’accettazione della proposta. In questo caso l’accordo deve considerarsi concluso? Si ritiene di sì. Vale come scrittura privata, ma deve essere redatto verbale negativo, in quanto l’impossibilità di sottoscrivere riguarda casi diversi dall’assenza. La mancata sottoscrizione del verbale di una delle parti preclude l’omologazione del verbale che non potrebbe essere ottenuta in assenza della relativa sottoscrizione.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 25 La proposta, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. b) del regolamento di attuazione (decreto ministeriale 18.10.2010 n°180) e Rel. illustrativa, art. 11, potrebbe essere formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 29 Quesiti: Se si tratta di fallita conciliazione senza proposta, è possibile inserire nel verbale eventuali dichiarazioni, previo consenso della parte? (art.9, 2° comma sembra consentirlo) Esse assumono valore ai fini dell’applicabilità dell’art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese? La legge prevede la conseguenza prevista dall’art.13 solo nel caso della formulazione della proposta. Dipende quindi dall’interpretazione che si vuole dare all’art. 91 c.p.c. cioè se essa riguardi solo le proposte o offerte formulate nel processo o anche quelle stragiudiziali, come nel caso della mediazione
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 29 Conseguenze del rifiuto della proposta Art. 11, 1° comma: “Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art.13”. Art. 13, 1° comma: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente alla proposta” il giudice: “esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta (riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa)”. “condanna la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta “al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo” condanna la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta “al versamento somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto”. Applicabilità artt. 92 e 96 c.p.c. Le disposizioni si applicano anche alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art.8, 4° comma
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 29 Art. 13, 2° comma “Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art.8, 4° comma” Il giudice deve indicare le ragioni di cui al provvedimento sulle spese
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 32 Art. 11, 5° comma. Il processo verbale deve essere depositato presso la segreteria dell’Organismo di mediazione e ne viene rilasciata copia alle parti che la richiedono. Firmata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 33 Il processo verbale di cui parla l’art.11 si distingue nettamente dal verbale di causa del processo civile. È un atto del mediatore e si distingue anche dall’accordo amichevole che è invece atto delle parti. Si tratta infatti di un documento redatto per iscritto dove il mediatore che lo redige indica:
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 34 Caratteri comuni al verbale positivo e negativo 1)Nomi delle parti ed eventuale qualifica 2)Premessa sull’esistenza di una controversia tra le parti in merito a (sintetica descrizione il più oggettiva possibile della controversia) 3)Data, sottoscrizione delle parti e del mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 35 Se si tratta di un verbale positivo (le parti hanno raggiunto l’accordo), deve contenere inoltre: Contenuto specifico del verbale positivo La dichiarazione che le parti, a seguito dell’incontro di mediazione svoltosi presso l’Organismo, hanno deciso di conciliare la lite come da allegato accordo oppure come da accordo contenuto nel verbale. Eventuali previsioni del pagamento di somme di denaro per violazione o inosservanza o ritardo nell’adempimento di quanto stabilito nell’accordo (art.11, 3° comma). rinvio
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 36 Se si tratta di un verbale negativo (le parti non hanno raggiunto l’accordo) Deve contenere anche: (contenuto specifico del verbale negativo) La dichiarazione del mediatore del fallimento della mediazione. Se c’è stata una proposta non accettata, occorre indicare gli estremi della proposta. Se la mediazione è fallita per mancata partecipazione di una delle parti deve esserne dato atto.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 38 Caratteri dell’accordo: -specifico: risolve il conflitto -equilibrato: tiene conto degli interessi di tutte le parti -realistico: le parti sono in grado di mantenere gli impegni presi -preciso: indicazioni sufficientemente dettagliate -duraturo: destinato a risolvere la questione nel tempo Meccanismi di controllo e modifica, quindi con un nuovo incontro di mediazione Monitoraggio se si tratta di esecuzione continuata da parte di uno dei litiganti
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 38 bis Natura giuridica dell’accordo: non è un lodo arbitrale, né è equiparabile ad una sentenza, ma è un fenomeno negoziale. La sua qualificazione, naturalmente, dipende dal contenuto che viene dato all’accordo. Il codice parla del contratto come “accordo” di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art.1321 c.c.). Quindi l’accordo potrebbe essere un contratto, ma potrebbe anche trattarsi di un atto unilaterale (o negozio giuridico unilaterale) (es. testamento, promessa al pubblico)
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 39 Varie ipotesi Transazione: art. 1965, anche su rapporti diversi da quelli oggetto di lite. Art. 1969 c.c. non ammesso l’annullamento per errore di diritto, art. 1970 c.c. non ammessa la rescissione per lesione Negozio di accertamento, non determina spostamenti patrimoniali, ma chiarisce situazioni giuridiche preesistenti es. contratti ricognitivi di diritti e obblighi delle parti. Si usa anche in assenza di lite, come nel caso dell’interpretazione di una clausola (c.d. convenzione interpretativa) Rinuncia o riconoscimento diritto Contratto atipico
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 40 L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può contenere l’obbligo del pagamento di una somma di denaro per Violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti Ritardo nell’adempimento Art. 11, comma 3
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 41 Sono le parti e non il giudice a determinare la somma a titolo di sanzione pecuniaria per l’inadempimento o per il ritardo Può essere anche definita una “pena privata”, con funzione sanzionatoria e non risarcitoria, quindi diversa dalla clausola penale di cui all’art. 1382 c.c. che stabilisce in via preventiva la prestazione dovuta. Ma c’è chi dice che si tratta di una vera e propria clausola penale: in tal caso si applicherebbero le disposizioni per essa stabilite, quindi anche la riduzione ad equità ex art. 1384 c.c.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 42 Si può anche definire una sanzione civile, destinate a svolgere una funzione di deterrenza, di prevenzione dell’inadempimento, disposta a tutela del corretto adempimento dell’accordo. Sanzioni punitive private o pene private, studiate già negli anni Ottanta e ritenute ammissibili in dottrina (Busnelli, Di Majo) Ma v. contra, (nel campo della responsabilità civile): Cass., n°1183/2007 che ha ritenuto inammissibili le finalità punitivo-deterrenti per contrasto con la clausola generale dell’ordine pubblico. (si impedisce ai privati di sostituirsi allo stato nello stabilire una sanzione).
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 43 L’ordinamento conosce altri casi di danni punitivi, come ad esempio, l’art. 614 bis c.p.c. in tema di attuazione deli obblighi di fare infungibili o di non fare. l’art. 709 ter, 2° comma c.p.c. in materia di famiglia Art.125 codice proprietà industriale, nella legge di protezione del diritto di autore, nella disciplina delle intercettazioni telefoniche dl 2006 (n°281/2006) Rafforza l’esito della conciliazione attraverso il meccanismo di coazione indiretta e può anch’essa essere soggetta all’efficacia esecutiva del verbale ex art. 12 La sanzione prevista può essere utilizzata laddove l’esecutorietà ex art. 12 non avrebbe effetto, come nel caso degli obblighi infungibili.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 44 Con l’accordo di conciliazione le parti, possono Concludere un contratto Compiere un atto previsto dall’art.2643 c.c. (atti soggetti a trascrizione) per la relativa trascrizione la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. Art.11 comma 3, d. lgs. 28/2010
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 45 Equiparazione scritture private autenticate ad atti pubblici: l. n.246/2005. in conformità alla novellazione dell’art. 474 c.p.c. che inserisce tra i titoli esecutivi, al n.2. le scritture private autenticate. È esteso il divieto per il notaio di rogare atti a pena di nullità (per violazioni norme imperative, ordine pubblico e buon costume) anche per le scritture private autenticate. Modifica art. 28 legge notarile. v. art. 2703 c.c. la scrittura privata autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale si ha per riconosciuta e fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta (art. 2702 c.c.)
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 46 ATTENZIONE: La certificazione dell’autografia delle parti da parte del mediatore nel verbale riguarda la verità della firma e non è equiparabile al riconoscimento della sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato secondo l’art. 2703 c.c. Infatti, se si tratta di atto soggetto a trascrizione occorre un pubblico ufficiale a ciò autorizzato per la sottoscrizione del processo verbale. Sicché il mediatore non è un pubblico ufficiale
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 49 1° comma, art.12. Il contenuto del verbale di accordo non può essere contrario all’ordine pubblico o alle norme imperative L’accordo è valido, indipendentemente dall’omologazione, quale scrittura privata, essendo destinata l’omologazione a far conseguire all’accordo il valore di titolo esecutivo. con l’omologazione di cui all’art. 411 c.p.c., dettato in materia di lavoro, considerato che il giudice svolge anche un controllo di merito sulla conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Competenza per omologazione: Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione (rigetto per incompetenza se presentato ad altro tribunale), decreto reclamabile in Corte d’appello
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 50 Il controllo in sede di omologazione riguarda non solo la presenza dei requisiti di carattere formale (sottoscrizione certificazione, indicazione dell’organismo e del mediatore), la cui inosservanza determinerà l’invalidità del verbale, ma anche: il rispetto dei principi di ordine pubblico e le norme imperative nell’accordo, la cui violazione determina il rifiuto dell’omologazione del verbale.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 52 L’accordo, se contrario alle norme imperative o all’ordine pubblico, naturalmente, ex art. 1418 c.c., è nullo (v. anche art. 1343 c.c.). Se il giudice omologa, la nullità può essere fatta valere anche successivamente all’omologazione? Sì, poiché l’omologazione non preclude l’opposizione all’esecuzione verso un titolo nullo, quindi attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. L’esecutività ex art. 12 è ammessa anche per ottenere l’esecuzione forzata delle somme dovute a titolo di sanzione privata di cui all’art.11, comma 3.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 53 Il giudice svolge funzione di controllo e non decisoria, nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione. Oltre al reclamo per il caso di diniego dell’omologa, si potrà proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) Vizi formali del verbale omologatoInvalidità per contrarietà all’o.p. o alle norme imperative e vizi propri dell’accordo
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 44 Il comma 2 dell’art. 12 stabilisce che: Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale La norma trova il suo precedente nell’art. 40 del d. lgs. 5/2003 in tema di conciliazione stragiudiziale in materia societaria (il verbale di accordo è soggetto all’omologazione del presidente del tribunale e acquista efficacia di titolo esecutivo).
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 55 La norma ha destato perplessità perché: trattasi di uno dei pochi casi di titolo esecutivo stragiudiziale L’esecuzione specifica è di solito limitata alle sentenze di condanna ex art. 612 c.p.c. La figura in esame integra l’elenco dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c. In realtà, se si tratta di un’ipotesi di cui all’art. 2643 c.c., essendo un atto equiparato all’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, dovrebbe avere efficacia di titolo esecutivo, già ai sensi dell’art. 474 c.p.c., senza necessità di omologa.
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Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione 56 Espropriazione forzata: Trova giustificazione in rapporto all’art.474, 2° comma, n°2. scritture private autenticate per obblighi di pagamento in esse contenute Esecuzione in forma specifica: Superamento del limite di cui all’art. 612 c.p.c. alle sole sentenze di condanna, in un’ottica di apertura inaugurata dalla Corte cost. che con sentenza n.336 del 2002 ha dato una lettura interpretativa della norma, ammettendo l’efficacia esecutiva per l’esecuzione in forma specifica del verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c.
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