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PubblicatoDafne Riccio Modificato 10 anni fa
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La Responsabilità professionale per il Pediatra territoriale
Antonio D’Avino Pediatra di famiglia FIMP Napoli Congresso regionale SIP Campania Napoli, 25 ottobre 2013
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Contenuti della presentazione
Sentenza n. 159/11, emessa dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, il 18/1/2011 e depositata il 13/6/2011 Sentenza n. 2997/12, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, sezione III Penale, il 25/10/2012 e depositata il 9/1/2013 Legge 8 novembre 2012 n. 189, Art. 3 comma 1 (Decreto Sanità) “Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie” La cui Rubrica recita
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Analisi “critica”dei seguenti punti
l’errore di diagnosi effettuata, peraltro, solo per via telefonica rapporto tra pediatra sostituito e sostituto (responsabilità sul piano civilistico del primo per gli errori commessi dal secondo professionista) Il “boom” della medicina difensiva
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La sentenza, strumento di studio e conoscenza dei rischi, affronta uno dei più tipici casi di responsabilità professionale nei quali può incorrere un pediatra di famiglia 4
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Dott. G. M. Magistrato monocratico Sezione distaccata di Pontassieve Tribunale di Firenze La responsabilità civile riguarda anche la pediatra titolare, che era in ferie e non è stata contattata !!!!!
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E., undicenne di Molin del Piano, nel comune fiorentino di Pontassieve, muore il 30 aprile 2008, dopo più di un mese di ricovero, per una insufficienza multi organo provocata dal gravissimo stato di sepsi generalizzata, in conseguenza di un’appendicite non diagnosticata tempestivamente e degenerata in peritonite. 6
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Alla piccola era stata diagnosticata (e da due degli imputati solo per telefono) una banale gastroenterite. Neanche la seconda dottoressa di guardia medica, pur visitando personalmente la bambina, aveva compreso appieno la gravità della situazione.
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Due medici condannati per omicidio colposo, un terzo assolto e risarcimenti che arrivano a sfiorare i tre milioni di Euro. 8
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Condannati per omicidio colposo
Assolto E. B., 35 anni primo medico di guardia Condannati per omicidio colposo a 8 mesi V. M., 50 anni, secondo medico di guardia a 1 anno L. M., 35 anni, pediatra sostituta
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Per entrambi i condannati, il giudice ha disposto che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento di un’elevatissima provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili costituite: 950mila Euro a testa ai genitori, 600mila al fratello e 250mila a testa ai tre nonni
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Provvisionale Pena pecuniaria inflitta con sentenza di condanna penale quale misura disposta in ambito civile Art. 24 Legge 24 dicembre 1969 , n. 990
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Aspetto civile Il giudice ha previsto che la responsabilità civile oltre che dei due medici condannati si estenda all’ASL e ad un terzo sanitario: M. L. G., la pediatra sostituita, che quando la bambina si sentì male si trovava all´estero in ferie!! La magistratura ha in questo caso creato un profilo di responsabilità nuovo.
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Tra il paziente e il pediatra si stabilisce un rapporto di tipo fiduciario-contrattuale, per cui quest’ultimo risponde “oggettivamente”anche dell’operato dei terzi di cui si è avvalso.
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Art. 1228 c.c. “Responsabilità per fatto degli ausiliari”
“Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento di un’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
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Motivo dell’appello del responsabile civile M. L. G.
“L’art riguarda la responsabilità del debitore per le azioni compiute dai suoi ausiliari, mentre il fatto imputato è stato commesso e svolto nella funzione di medico sostituto, prevista dall’ ACN e dall’AIR vigenti”.
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La Corte di Cassazione ritiene il “contatto sociale” presupposto minimo necessario per assumere quell’obbligazione diretta di cura da cui discende poi la responsabilità del Sanitario sub specie contrattuale (1) Cass. Civ. sent. n. 9085/06 (2) Sezioni Unite Civili della Suprema Corte sent. n. 577/08
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Il giudizio della Corte
“L’appello è fondato. La M., in base alla normativa nazionale e regionale, aveva sostituito la G. durante la sua legittima assenza e non era dunque un ausiliario del debitore, cioè un terzo della cui opera il debitore si vale nell’adempimento dell’obbligazione …. (omissis) Revoca la condanna al risarcimento dei danni disposta nei confronti della responsabile civile”.
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Renato Balduzzi Ministro della Salute (novembre 2011-aprile 2013)
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute
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Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie
L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Art. 3 c. 1 Legge 8 novembre 2012 n. 189
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Art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
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Onorevole Barani, relatore della legge di conversione
“Con questa scelta, modernissima, si è dato un duro colpo ai guasti della medicina cosiddetta difensiva stimolando un percorso virtuoso che porterà il professionista ad essere più attento all’adempimento, con beneficio per i pazienti e per l’intero sistema-sanità” Onorevole Barani, relatore della legge di conversione
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La Medicina difensiva costa quanto l’Imu
Dieci miliardi di euro, lo 0,75% del Pil la stessa cifra incassata dallo Stato nel 2012 con l'Imposta Municipale Unificata (Imu). Poco meno di quanto investito in ricerca e sviluppo nel nostro Paese. 22 gennaio 2013 Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari (aprile 2009-dicembre 2012)
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“CASO” CAMPANIA In Campania la Commissione ha individuato 383 incarichi manageriali ricoperti senza aver partecipato a concorsi pubblici presso molte aziende sanitarie locali. I commissari parlano di «gravissimi elementi» a carico della sanità campana, di «logiche anomale», con la «sussistenza di evidenti legami familiari» anche per incarichi e concorsi nei Policlinici universitari.
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Antonio Urbino Direttore S.C. Pediatria d’Urgenza
Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant’Anna (Torino)
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Conclusioni Cosa si può fare ?
Rimanere sempre critici rispetto alle ipotesi di diagnosi effettuate inizialmente, soprattutto quando il contatto con la richiesta di cura è avvenuto solo per telefono Ridurre le “procedure” non necessarie, che pesano anche sui costi del SSN
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Grazie per l’attenzione davinoant@libero.it
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