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PubblicatoFioralba Di pietro Modificato 10 anni fa
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La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna
Lo stato dell’arte A cura di Katia Pedretti Servizio Lavoro
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Le radici della nuova normativa
Linee Guida in materia di tirocini Legge “Fornero” (92/2012) Legge n. 148/2011, art. 11 Legge regionale n. 17/2005 Passando per la sentenza Corte Costituzionale n.287/2012
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Finalità Tirocini (legge regionale n. 17/2005 art. 24, comma 1)
= modalità formative finalizzate a: sostenere le scelte professionali favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro Per i beneficiari tipologia c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità: inclusione sociale cittadinanza attiva
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Principali novità Tipologie di tirocini (dal DL 138/2011)
Obbligo di erogazione di indennità Una UC di una qualifica del SRQ come obiettivo formativo Quota di formazione aggiuntiva tip. b) Impianto sanzionatorio
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Tipologie Tirocini formativi e di orientamento
B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento per determinati beneficiari
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Beneficiari tirocini tipologia C)
Persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999 persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 ( invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998
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Tipologie escluse Tirocini curriculari
periodi di pratica professionale/di accesso alle professioni ordinistiche tirocini transnazionali (per es. progetti europei) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso
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Durate a) sei mesi b) dodici mesi
Durata massima, comprensiva delle eventuali proroghe: a) sei mesi b) dodici mesi c1) dodici mesi soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 c2) ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità
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Soggetti promotori Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione istituzioni scolastiche statali e paritarie università statali e non statali azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO Centri per l’Impiego provinciali aziende sanitarie locali e comuni o Unioni di Comuni (cui sono assimilate le Aziende Speciali di cui all’art. art. 114 del TUEL), comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali e ASP (Aziende pubbliche Servizi alla Persona) - comuni, soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di intermediazione
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Obblighi dei soggetti/1 soggetto promotore
Invio convenzione e progetto nei termini previsti divieto di promuovere più volte lo stesso tirocinio (stesso progetto per stesso tirocinante) rispetto delle previsioni di convenzione e progetto
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Obblighi dei soggetti/2 soggetto ospitante
Invio CO erogazione indennità solo 1 tirocinio con lo stesso tirocinante rispetto dei limiti numerici di tirocinanti essere in regola con Legge n.68/99, Decreto legislativo 81/2008 non aver effettuato licenziamenti (salvo giusta causa e giustificato, motivo soggettivo e fatti salvi accordi di deroga) nei 12 mesi precedenti non fruire di CIG/contratti di solidarietà per attività equivalenti a quella del tirocinio nell’unità produttiva
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Sanzioni a carico di: Soggetto ospitante
Mancato/tardivo CO = art. 19 Decreto legislativo 273/03 (da 100 a 500 €) mancato rispetto obblighi art. 26 bis = divieto di ospitare tirocini per i 12 mesi successivi mancata corresponsione dell'indennità = sanzione amministrativa da a € (Legge “Fornero”)
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Sanzioni a carico di: Soggetto promotore
Mancato/tardivo convenzione+progetto = art. 19 Decreto legislativo n. 273/03 (da 100 a 500 €) mancato rispetto di convenzione progetto, mancata individuazione tutor, mancata assicurazione del tirocinante = divieto di promuovere tirocini per i 12 mesi successivi
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Attuato e da attuare La legge regionale n. 7/2013 prevede atti della Giunta per: approvare i modelli di convenzione e progetto attuare le deroghe possibili per i tirocini tip. C) definire le modalità di attuazione del SRFC
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Attuato Modelli di convenzione e progetto (DG 1256/2013)
Deroghe per tipologia c) (DG 1472/2013)
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013 Convenzione
Sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante costituisce anche una autodichiarazione per quanto riguarda l’ottemperanza degli obblighi posti dalla legge regionale deve essere sottoscritta una nuova convenzione per ogni tirocinio (o gruppo di tirocini) promosso
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013 Progetto individuale
Format unico per tutte le tipologie di tirocinio sottoscritto dai 3 soggetti ha come obiettivo formativo il raggiungimento di una UC di una qualifica del SRQ
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013
Attuazione delle deroghe previste dalla legge regionale n. 7/2013 per la tipologia c): - deroghe ai limiti numerici - ripetibilità - corresponsione e ammontare dell’indennità
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Limiti numerici
I tirocini di tipologia C) sono esclusi dal computo dei tirocini che un soggetto promotore può ospitare
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Ripetibilità
Beneficiari > 79% invalidità; invalidità psichica: 1 ripetizione automatica N. ripetizioni a richiesta di soggetto promotore e beneficiario Altri tipologia c: 1 ripetizione a richiesta di soggetto promotore e beneficiario
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Indennità
Tirocini progettati per < 10 ore settimanali = L’indennità può non essere corrisposta Tirocini progettati per ore settimanali = almeno 200 € mensili L’indennità può essere erogata da un soggetto diverso dall’ospitante
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Deliberazione di Giunta Regionale n
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/1 Collocato presso i Servizi per l’Impiego Costituito da: 1 esperto di lavoro 1 esperto di salute 1 esperto di politiche sociali
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Deliberazione di Giunta Regionale n
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/2 Competente su: Ripetibilità Deroga all’obbligo di erogazione della indennità da parte del soggetto ospitante
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Deliberazione di Giunta Regionale n
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/2 2 Province (PR, RA) hanno attivato gli OTV a livello distrettuale 7 Province a livello provinciale Tutti gli OTV si sono insediati, in alcuni casi sono già stati espressi pareri sulle tematiche di competenza
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471/2013
Estende il regime transitorio (art. 10 della legge regionale n. 7/2013), oltre che ai tirocini già avviati, anche a progetti o operazioni di finanziamento di tirocini già approvati al momento dell’entrata in vigore della legge Chiarisce che l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale
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Da attuare Modalità di attuazione del SRFC
Formazione aggiuntiva tip. B)
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Fine Grazie per l’attenzione
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina
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