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“ Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro “

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Presentazione sul tema: "“ Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro “"— Transcript della presentazione:

1 “ Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro “
gestire e vivere la sicurezza è un dovere di TUTTI “ D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 “ “ Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro “ “ La comparazione “ Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta >>

2 Igiene e sicurezza sul di lavoro
La normativa italiana in materia di Igiene e sicurezza sul di lavoro ha subito, negli anni, una profonda evoluzione, passando da una concezione impositiva dei tradizionali metodi di prevenzione tecnica, delineati nei D.P.R. n. 547 /55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale, identificato nel D. Lgs. n Alle norme che disciplinano il singolo rischio specifico si affiancano disposizioni che puntano sulla prevenzione globale dei rischi connessi allo svolgimento di un insieme di attività produttive. Il recepimento delle direttive comunitarie, intese ad armonizzare le varie leggi degli Stati membri dell’EU ha portato in parte a compimento la dolorosa gestione della sicurezza. <<< << >>

3 Il Decreto Legislativo n. 626/94 e n. 494/96,
superando la logica della frammentarietà degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del sistema prevenzionale il principio della “ partecipazione e collaborazione tra il datore di lavoro e lavoratore”, soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “. <<< << >>

4 La NOVITA’ FARE SINERGIA La CULTURA PREVENZIONE, Lavoratori “
Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando all’ Imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza. Il legislatore, per la prima volta nel nostro paese,ha inteso disciplinare compiutamente l’intero sistema della PREVENZIONE, dove le parti del rapporto di lavoro “ Datore di lavoro e Lavoratori “ sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento del- l’obiettivo comune della sicurezza nei luoghi di lavoro. La NOVITA’ Con il D. Lgs. 626/94 il Legislatore vuole che la prevenzione venga organizzata dal basso e non più impostata dall’ alto. FARE SINERGIA La CULTURA <<< << >>

5 Come implementare le procedure previste dal D. Lgs. n. 626.94
Si valuta lo stato di applicazione della normativa antinfortunistica, il cui rispetto, oltre a evitare pesanti sanzioni, è prerequisito all'applicazione del D.Lgs. 626/94; nell'ambito dell'analisi vengono proposti gli eventuali interventi di adeguamento necessari. Conformità legislativa E’ l'adempimento fondamentale previsto dal D.Lgs. 626/94, consiste nell'esame sistematico dei processi produttivi aziendali individuando e valutando i rischi ad esso connessi, sia di tipo tecnologico (macchine, impianti) sia di tipo sanitario che organizzativo. La metodologia di valutazione tiene conto anche di quanto previsto dalle linee guida emanate dagli enti di controllo per i diversi settori produttivi, l'analisi viene riportata nel Documento di valutazione previsto dall’ art. 4 del D.Lgs. 626/94, che costituisce la base e il cardine per ogni successivo adempimento gestionale. Analisi del rischio <<< << >>

6 Come implementare le procedure previste dal D. Lgs. n. 626.94
Viene definito un piano di intervento mirato alla riduzione del livello di rischio, o al suo mantenimento se considerato residuo. Il piano è parte integrante del Documento di valutazione previsto dall’ art. 4 del D.Lgs. 626/94 e costituisce una linea guida aziendale nell'ottica del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Definizione del piano di sicurezza Il D.Lgs. 626/94 impone la formazione per i lavoratori, che non deve essere limitata ad un generico intervento iniziale, ma deve essere continua e capillare, così da far crescere la “Cultura della Sicurezza”, riconosciuta come valido mezzo di prevenzione. Formazione permanente Il D.Lgs. 626/94 impone un continuo aggiornamento e manutenzione del sistema di gestione della sicurezza, prevedendo l'obbligo di revisioni periodiche del documento di valutazione (riunioni periodiche, indicazioni del medico competente, corretta applicazione del piano di sicurezza). Manutenzione del sistema <<< << >>

7 Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
In risposta alla vasta emanazione di norme in materia antinfortunistica, spesso complesse nelle fasi di analisi del rischio, le aziende sono ricorse all’utilizzo volontario di “ sistemi di gestione della sicurezza – SGS –” strumenti risultati più efficaci nel soddisfare i molteplici dispositivi-requisiti di legge. Indirettamente si è creata una convergenza tra la legislazione cogente ed una normativa volontaria. Un fenomeno ben presente non soltanto nella sicurezza sul lavoro, ma anche in ambiti differenti. Sistema gestione - Parte di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e/o di qualità e/o di salute e sicurezza sul lavoro. <<< << >>

8 I sistemi gestionali SGQ SGA SGS
Sistema di Gestione per la Qualità: Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti, per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi, che l’azienda ha istituito per guidare e tenere sotto controllo la propria organizzazione con riferimento alla qualità. SGQ Sistema di Gestione Ambientale: Parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. SGA Sistema di Gestione della sicurezza (e della Salute): rappresenta lo strumento gestionale con cui un’azienda si prefigge l’obiettivo di mitigare i potenziali effetti dei rischi per la salute dei lavoratori e per l’ambiente circostante derivanti dall’impiego di sostanze e processi produttivi pericolosi. Il pilastro portante di un SGS si basa sull’organizzazione strutturata delle attività svolte all’interno aziendale, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti aziendali. SGS <<< << >>

9 I sistemi gestionali SGQ SGA SGS migliora l’immagine aziendale
la economicità aziendale con la - razionalizzazione del ciclo produttivo - riduzione degli sprechi - l’aumento della soddisfazione del cliente SGQ Qualità migliora l’immagine ambientale dell’azienda strumenti per “ ottimizzare l’utilizzo delle materie prime “ - ridurre le emissioni - realizzare risparmi energetici SGA Ambiente l’immagine aziendale per il rispetto della persona e permette di - prevenire i rischi cui sono esposti i lavoratori - diminuire infortuni sul lavoro - diminuire le malattie professionali, - ridurre i premi assicurativi SGS Salute Sicurezza <<< << >>

10 Il sistema gestionale integrato
L’insieme del personale, delle responsabilità, delle risorse e delle procedure impiegate dall’azienda per raggiungere e mantenere gli obiettivi in termini di qualità, sicurezza degli impianti, salute dei lavoratori e rispetto ambientale Ambiente Pur avendo scopi diversi, tuuti prevedono: Una responsabilizzazione dell’impresa; Un impegno di miglioramento continuo; L’autocontrollo; La conformità ad impegni assunti SGA Qualità SGI SGQ Il ciclo PDCA si conclude e si riavvia per tutti e tre i sistemi con il riesame della direzione Salute SGS Tutti i sistemi: Si basano sul concetto di miglioramento continuo; Adottano un approccio fondato sul ciclo PDCA; Prevedono un’analisi di partenza. Sicurezza Esso permette di gestire in un unico sistema gli aspetti di: Qualità, Sicurezza, Ambiente. <<< << >>

11 Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
Legislazione Normative Cogenti Volontarie UNI-INAIL “Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” D.Lgs D.Lgs D.M Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza D.Lgs OHSAS 18001:99 “Occupational Health and Safety” D.Lgs ISO e succ.ve “Sistemi di gestione ambientale” D.Lgs ISO 9000: 2000 e succ.ve - Sistemi di gestione della qualità - D.Lgs UNI 10617 “ ha fatto nascere in Italia il concetto del SGSL” (applicabile per i rischi di incidenti rilevanti) D.P.R D.P.R BS 8800 (utilizzata fino agli anni ’90) Igiene e sicurezza <<< << >>

12 SGSL Di seguito alcune indicazioni su:
Igiene e Sicurezza - Evoluzione normativa in Italia D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 (articoli per la comparazione) Il “ Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro “ (descrizione) OHSAS Occupational Health (salute) and Safety (sicurezza) Assessment Series (punti di comparazione con il D.Lgs ) UNI-INAIL: “ Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro “ (passaggi significativi del documento e punti di comparazione con il D.Lgs ) SINCERT - IL REGOLAMENTO TECNICO RT-12 <<< <<

13 Evoluzione normativa continuo ! Costituzione Italiana Codice civile
art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. … Art.41: L’iniziativa privata economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla: sicurezza, alla libertà, alla dignità umana …. Codice civile art.2060: Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali. art. 2087: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Miglioramento continuo ! <<< <<< >>

14 attribuzioni e competenze: D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956:
Evoluzione normativa D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955 : Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 4 - I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956: Norme generali per l’igiene del lavoro Art.4 - I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. <<< <<< << >>

15 Evoluzione normativa Legge n. 833, del 23 dicembre 1978 : Istituzione del Servizio sanitario Nazionale. Art. 2 - Gli obiettivi Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante: 2) La prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; 5) La promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro; Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue: b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari; <<< <<< <<

16 Evoluzione normativa articoli per la comparazione D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 : Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Comma 1 - Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro (1). comma 2/ c) - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. (1) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L. 1° marzo 2002, n. 39. <<< <<< >>

17 Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Evoluzione normativa D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 articoli per la comparazione Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto comma 4 - Il datore di lavoro:   a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; comma 5 – Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:   a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; <<< <<< << >>

18 Art. 5 -Obblighi dei lavoratori
Evoluzione normativa D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 articoli per la comparazione Art. 5 -Obblighi dei lavoratori Comma 1 - Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera Comma 1 - Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione comma 2 - Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. <<< <<< << >>

19 Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Evoluzione normativa D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 articoli per la comparazione Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione comma 4 - Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Art Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi comma 1 - Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. Comma 2 - Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. <<< <<< << >>

20 Art. 17 - Medico competente
Evoluzione normativa D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 articoli per la comparazione Art Medico competente comma 1/q) - comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; Art Informazione dei lavoratori comma 1 - Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: i rischi, … sulle misure di protezione adottate, … sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori … Art Formazione dei lavoratori comma 1 - Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. <<< <<< << >>

21 Formazione continua Evoluzione normativa
D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 articoli per la comparazione Art Formazione ed addestramento comma 1 - Il datore di lavoro si assicura che: b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. Formazione continua Art Obblighi del datore di lavoro comma 5 - In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. <<< <<< <<

22 SGS - Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
Gli infortuni sul lavoro rappresentano da sempre un grande problema sociale e un significativo costo per la collettività e per le aziende: in questo contesto si inquadra l’emanazione di nuove norme che, superata una fase di solo prevenzione infortuni, tende a “ organizzare “ la gestione della sicurezza. I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro sono considerati strumenti determinanti per creare ambienti di lavoro qualitativamente più sani e sicuri. Per migliorare le condizioni di sicurezza, in ogni processo e attività aziendale si dovrebbero determinare non solo i rischi e le conseguenti misure di prevenzione da attuare, ma anche l’influenza che l’applicazione di queste azioni ha sulle problematiche di sicurezza residue di tutti i processi correlati, sull’efficienza del SGS adottato e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, per porre in atto eventuali rimedi o nuovi obiettivi. La gestione della sicurezza dei lavoratori viene pertanto considerata un’attività integrata alla produzione e strettamente connessa ai risultati da raggiungere, compresa l’immagine che l’azienda vuole dare di sé. <<< <<< >>

23 SGS - Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro
Adottare un SGS significa disporre di uno strumento per: Conoscere e mantenere sotto controllo gli aspetti della sicurezza connessi alle attività svolte Individuare le prescrizioni legali cogenti e recepirle correttamente ed integralmente; Stabilire e mantenere precise responsabilità; Adottare le procedure necessarie per la gestione operativa della sicurezza ed il monitoraggio dei fattori rischio; Individuare e soddisfare le necessità e gli obblighi di formazione; Mirare alla riduzione al minimo possibile dei rischi aziendali, coinvolgendo le parti interessate nel processo di miglioramento. <<< <<< << >>

24 SGS - Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro
La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza. Un “ SGS “ sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi. Il “ SGS “ definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. <<< <<< << >>

25 SGS - Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro
potrà avere successo perché fermo restando il rispetto delle norme di legge: il monitoraggio è effettuato preferibilmente con personale interno all’impresa/ organizzazione non è soggetto a certificazione da terzi imposta da legge; è economicamente giustificabile, in quanto produce anche economie di gestione; si adatta alle specifiche caratteristiche dell’impresa/organizzazione; migliora le capacità di adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica; non è sottoposto, in quanto tale, al controllo delle Autorità di vigilanza; coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione. <<< <<< << >>

26 SGS - principio della volontarietà
Si tratta di uno strumento nuovo nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, con numerose implicazioni di ordine tecnico, organizzativo e procedurale, la cui eventuale imposizione dall'esterno attraverso schemi organizzativi uguali per tutti o obblighi di certificazione comporterebbe tra l'altro difficoltà di gestione con riferimento a tipologie, dimensioni e caratteristiche delle differenti realtà aziendali. La politica di gestione della sicurezza, gli obiettivi di miglioramento a valle della valutazione dei rischi, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi di miglioramento devono rimanere nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive dell'imprenditore. La vigilanza da parte delle Autorità competenti si esplica esclusivamente sulla base della normativa vigente. <<< <<< << >>

27 Ogni organizzazione deve:
Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro Procedura – processo Ogni organizzazione deve: dotarsi di un sistema organizzativo deve scegliere un modello di gestione Anche in questo caso viene utilizzato il ciclo di Deming PLAN - pianificare ACT - agire DO - eseguire CHECK - controlla <<< <<< << >>

28 ACT PLAN DO CHECK Nella ciclicità del modello del Sistema
Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro Procedura – processo Nella ciclicità del modello del Sistema di Gestione Sicurezza è insito il miglioramento continuo. partendo dall'analisi e valutazione dei rischi correlati alle attività svolte, l’azienda definisce una politica per la sicurezza e  pianifica le azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati PLAN  consiste nell'attuazione e nel funzionamento delle azioni pianificate secondo le tempistiche definite dalla pianificazione DO consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e nell'apertura di azioni correttive in risposta ad eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dalla pianificazione CHECK consiste nel riesame e nella riedizione della politica della sicurezza e/o della pianificazione per recepire gli obbiettivi raggiunti e le difficoltà incontrate in precedenza. Tale fase rappresenta il punto di arrivo del primo ciclo PLAN - DO - CHECK - ACT ACT <<< <<< << >>

29 miglioramento continuità Principio dinamico del Considerazione:
La fase attuativa del ciclo produttivo genera sempre elementi ulteriori da pianificare, realizzare, verificare, eseguire Deduzione: la circolazione è in continuità <<< <<< << >>

30 Principio dinamico della continuità del miglioramento
PDCA Principio dinamico della continuità del miglioramento M i g l o r a m e n t Plan Do R i e s a m Pianificazione Realizzazione Operazione Monitoraggio Act Chech adottato nelle norme per i sistemi di gestione della sicurezza e salute sui posti di lavoro <<< <<< << >>

31 Conoscenza, Apprendimento e Qualità
L’acquisizione e lo sviluppo di conoscenza permettono una strategia di qualità di successo PLAN DO Creare conoscenza Distribuire conoscenza Gestione della conoscenza ACT Imparare e migliorare Misurare gli effetti CHECK Adattamento del ciclo Plan-act-do-check/pianificare-agire-fare-verificare di miglioramento continuo di Deming per permettere che la gestione della conoscenza sia una parte integrale della strategia di qualità di un’organizzazione. <<< <<< << >>

32 SGS La procedura Informazione, formazione, addestramento
e consapevolezza del personale descrive in dettaglio la pianificazione e lo svolgimento delle attività, Attività di sensibilizzazione estesa a tutto il personale dell’organizzazione ed attuata con continuità e periodicamente; si svolge in base ad un programma che può ripetersi o essere modificato in base al riesame annuale. Informazione fornita a tutti i lavoratori dell’organizzazione sia al momento della assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione a rischio; viene fornita in modo documentabile e ripetuta periodicamente. Gli argomenti oggetto di formazione, proposti dal RSPP nel programma di informazione, formazione e addestramento comprendono le istruzioni operative, gli aspetti di SSL significativi, i programmi di SSL, le prestazioni di SSL e ogni altro aspetto del SGS. Riesame e modifiche – il riesame dei programmi di sensibilizzazione, di informazione, di formazione e addestramento viene effettuato a seguito di altri possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario. <<< <<< << >>

33 “ comportamenti morali e volontari “
Necessita affiancare alla normativa Costituzione Italiana Codice civile D.P.R. 547 D.P.R. 303 D.Lgs. 626 Direttive CEE “ comportamenti morali e volontari “ Sistemi ISO 9000 di OHSAS 18001 ISO 14000 UNI-Inail Linee Guida SGSL gestioni integrabili <<< <<< << >>

34 SGSL – OSHSAS 18001 e UNI-INAIL costituiscono dei punti di riferimento
OHSAS rappresenta il principale standard per qualunque organizzazione che intenda attuare un SGSL, il suo punto di forza è rappresentato dalle clausole sulla pianificazione e controllo, requisiti indicati nel D.Lgs e successive integrazioni e/o quello esplicitato dal D.Lgs E’ stata sviluppata per essere compatibile con le ISO 9000 e (requisiti di Qualità e tutela dell’Ambiente) allo scopo di facilitare l’integrazione dei sistemi qualora l’organizzazione lo desideri -. L’UNI e l’INAIL hanno elaborato le “Linea guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, che sono un prezioso documento che ha cercato di contribuire alla realizzazione di un modello italiano sui SGSL. Tale documento prevede l’instaurazione di un sistema integrabile con le ISO 9000 e 14000, non è soggetto a certificazione; il monitoraggio è svolto preferibilmente interno alla struttura. In questo modo si è pensato di fornire alle aziende delle linee guida per poter usufruire degli incentivi della prevenzione, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (Asse n. 5 dedicato alle aziende che intendono adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro). <<< <<< << >>

35 Gestione della Sicurezza
Livello Nazionale Livello Internazionale OHSAS 18001/2 (certificabili) Linee Guida per i sistemi di Gestione della Salute e della sicurezza dei Lavoratori (SGSL) BS 8800 SGSL –”UNI-INAIL” La loro stesura è stata suggerita dall’INAIL, per promuovere una riduzione del fenomeno infortunistico e soprattutto per favorire lo sviluppo dei “programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, promossi dal dal D.Lgs. n. 38 del 2000 art. 23, i quali prevedono una linea specifica di finanziamento per l’implementazione di sistemi di gestione aziendali della sicurezza. <<< <<< <<

36 Che cosa è OHSAS ? Occupational Health and Safety Assessment Series L'OHSAS è una specifica che definisce i requisiti necessari per l’adozione di pratiche gestionali orientate alla sicurezza e salute sul lavoro. È stata sviluppata in risposta all'esigenza delle aziende di soddisfare i loro obblighi in termini di salute e sicurezza in modo efficiente. Pianificare Attuare Controllare Riesaminare La specifica OHSAS 18001 segue il ciclo con l'accento costante sul miglioramento continuo. La specifica si pone come strumento efficace per completare e razionalizzare l’applicazione di un sistema gestionale fornito dal D.Lgs e successive integrazioni e/o quello esplicitato dal D.Lgs E’ stata sviluppata per essere compatibile con le ISO 9000 e 14000 (requisiti di Qualità e tutela dell’Ambiente) allo scopo di facilitare l’integrazione dei sistemi qualora l’organizzazione lo desideri <<< <<< >>

37 Che cosa è la certificazione OHSAS 18001 ?
Occupational Health and Safety Assessment Series È una Certificazione appositamente studiata per aiutare le aziende a formulare obiettivi e politiche a favore della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro. La certificazione OHSAS definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della SSL (Sicurezza e della Salute sul Lavoro) Tali requisiti verranno implementati dall'azienda e verificati da un Ente qualificato a rilasciare il relativo Certificato di Conformità. Lo standard OHSAS 18001, frutto del lavoro congiunto di Enti di Normazione Nazionali, Enti di Certificazione e consulenti esperti in materia, è stato sviluppato per rispondere ad una precisa domanda del mercato che chiedeva con insistenza uno standard univoco per i Sistemi di Gestione della SSL. <<< <<< << >>

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La specifica OHSAS Componenti del sistema di gestione della S&SL comprende le seguenti clausole, corrispondenti a cinque capisaldi <<< <<< << >>

39 Corrispondenza fra OHSAS 18001 e 626.94
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40 Corrispondenza fra OHSAS 18001 e 626.94
La specifica OHSAS sia per la corrispondenza ad alcuni dettami del D.Lgs che per specifici requisiti propri è compatibile con gli standard ISO 9001 (Sistemi di Gestione della Qualità) e ISO (Sistemi di Gestione Ambientale). I tre sistemi, facendo sinergia tra loro, permettono alle aziende di definire un unico piano di miglioramento. <<< <<< << >>

41 La specifica OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series Adozione di una politica per la gestione della sicurezza; Tale politica dovrà: essere appropriata alla natura e alla misura dei rischi di Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’organizzazione; includere l’impegno a un miglioramento continuo; includere l’impegno di rispettare almeno la legislazione vigente in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro e gli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione; essere documentata, realizzata e mantenuta; essere comunicata a tutti i dipendenti al fine di rendere i dipendenti consapevoli dei propri obblighi individuali in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro; f) … <<< <<< << >>

42 La specifica OHSAS 18001 4.3 Pianificazione
Occupational Health and Safety Assessment Series Pianificazione Costituisce la fase in cui si determinano i requisiti che l’organizzazione deve soddisfare e si stabiliscono gli obiettivi e traguardi che vuol conseguire, ed infine si predispone un programma da raggiungere 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazioni e controllo L’organizzazione dovrà stabilire e mantenere delle procedure per: l’identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e l’implementazione delle delle necessarie misure di controllo. (D.Lgs. 626/94 - art. 4 comma 1) Queste dovranno includere: le attività di routine e le attività straordinarie; le attività di tutto il personale che ha accesso al luogo di lavoro (inclusi fornitori e visitatori); le strutture del luogo di lavoro, siano esse fornite dall’organizzazione o da altri. <<< <<< << >>

43 Direttive comunitarie
La specifica OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series Prescrizioni legali e altre L’organizzazione dovrà stabilire e mantenere delle procedure per identificare e conformarsi ai requisiti legislativi e agli altri requisiti di SSL che sono applicabili. L’organizzazione dovrà tenere tali informazioni aggiornate. Dovrà comunicare le più importanti informazioni sui requisiti legali e di altro tipo ai propri dipendenti e alle altre parti interessate attinenti. (D.Lgs. 626/94 - art. 4 comma 2/a-b-c)) Direttive comunitarie Prescrizioni legali D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955 D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 e altre D. Lgs. n. 155, 26 Maggio 1997 D. Lgs. n. 334, 17 agosto 1999 <<< <<< << >>

44 La specifica OHSAS 18001 4.3.4 Programma della direzione per la S&SL
Occupational Health and Safety Assessment Series 4.3.4 Programma della direzione per la S&SL (D.Lgs. 626/94 - art. 4 comma 2/a-b-c)) L’organizzazione dovrà stabilire e mantenere un programma di SSL per raggiungere i suoi obiettivi. Nel definire e riesaminare i propri obiettivi, un’organizzazione dovrà considerare i propri requisiti legali e di altro genere, i propri rischi e pericoli in tema di salute e sicurezza sul lavoro, le proprie opzioni tecnologiche, i propri requisiti finanziari, operativi e di attività, e le opinioni delle parti interessate. Gli obiettivi dovranno essere coerenti con la politica di Salute e Sicurezza sul Lavoro, incluso l’impegno al miglioramento continuo. Il programma dovrà includere la documentazione: delle responsabilità e delle autorità definite per il raggiungimento degli obiettivi nelle relative funzioni e ai relativi livelli dell’organizzazione; i mezzi con cui ed i tempi entro cui gli obiettivi devono essere raggiunti. Possono essere necessari uno o più programmi per raggiungere gli obiettivi e i traguardi stabiliti. <<< <<< << >>

45 La specifica OHSAS 18001 4.4 Attuazione e funzionamento
Occupational Health and Safety Assessment Series Attuazione e funzionamento 4.4.1 Struttura e responsabilità I ruoli, le responsabilità e le autorità del personale che: gestisce, esegue e verifica (D.Lgs. 626/94 - art. 4 comma 4/a e b) Attività che influenzano i rischi di SSL delle attività, delle strutture e dei processi dell’organizzazione devono essere definite, documentate e comunicate al fine di facilitare la gestione della SSL. (D.Lgs. 626/94 - art. 8 comma 2 e art. 9 comma 4) La responsabilità ultima per la salute sul lavoro resta dell’Alta Direzione. L’organizzazione dovrà designare un membro dell’Alta Direzione con la specifica responsabilità di assicurare che il sistema di gestione della SSL sia propriamente implementato in modo conforme ai requisiti in tutte le sedi dell’organizzazione. <<< <<< << >>

46 La specifica OHSAS 18001 4.4.1 Struttura e responsabilità
Occupational Health and Safety Assessment Series 4.4.1 Struttura e responsabilità Tutti quelli che hanno responsabilità di gestione dovranno dimostrare il loro impegno per la continuità del miglioramento della prestazione della SSL. (D.Lgs. 626/94 - art. 5 comma 1) 4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze Il personale dovrà essere competente per svolgere i compiti che possono avere un impatto sulla SSL sul luogo di lavoro. La competenza dovrà essere definita in termini adeguata: istruzione, formazione e/o esperienza. segue (D.Lgs. 626/94 - art. 21 comma 1 e art. 22 comma 1) <<< <<< << >>

47 La specifica OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series 4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze L’organizzazione dovrà definire e mantenere delle procedure per assicurare che il personale che lavora ad ogni funzione e livello sia consapevole: dell’importanza della conformità alla politica, alle procedure di SSL e ai requisiti del “ Sistema di Gestione della SSL “; delle conseguenze effettive o potenziali per la SSL delle loro attività e dei benefici per la SSL del miglioramento delle prestazioni personali; dei propri ruoli e responsabilità nel perseguire la conformità alla politica, alle procedure di SSL e ai requisiti del “ Sistema di Gestione della SSL “, inclusi la predisposizione di ogni cosa per le emergenze ed i requisiti di risposta; delle conseguenze potenziali, dello scostamento dalle specifiche procedure operative. (D.Lgs. 626/94 - art. 38 comma 1/b e art. 43 comma 5) <<< <<< << >>

48 La specifica OHSAS 18001 Prevenzione Consultazione Comunicazione
Occupational Health and Safety Assessment Series Consultazione e Comunicazione L’organizzazione dovrà avere delle procedure per assicurare che le informazioni relative alla SSL siano comunicate al/dal personale e alle/dalle altre parti interessate. Il coinvolgimento del personale e le disposizioni relative alle consultazioni dovranno essere documentate e le parti interessate dovranno essere informate. (D.Lgs. 626/94 - art. 7 comma 1/b) Prevenzione Consultazione Comunicazione <<< <<< << >>

49 La specifica OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series Controllo della documentazione e dei dati L’organizzazione dovrà definire e mantenere procedure per il controllo di tutti i documenti e i dati richiesti dalle specifiche OHSAS al fine di garantire che: possano essere localizzati; siano periodicamente riesaminati e corretti a seconda del caso ed approvati in termini di adeguatezza dal personale autorizzato; le versioni correnti dei documenti e i dati pertinenti siano disponibili in tutti i luoghi in cui si svolgono le operazioni indispensabili all’efficace funzionamento del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; i dati e i documenti obsoleti siano prontamente eliminati da tutti i punti di emissione e punti di utilizzo o altrimenti protetti da eventuale utilizzo involontario; c. siano adeguatamente identificati i documenti e dati di archivio conservati a fini legali o di salvaguardia della conoscenza, o per entrambi gli scopi. <<< <<< << >>

50 La specifica OHSAS 18001 4.5 Controlli e azioni correttive
Occupational Health and Safety Assessment Series Controlli e azioni correttive Sorveglianza e misurazione Preparazione di misure atte a individuare, prevenire e controllare i possibili eventi accidentali “ indicatori/ indice infortuni: frequenza e gravità - e mancati incidenti “ ed emergenze; Infortuni, incidenti, non-conformità ad azioni correttive e preventive Definizione e realizzazione di controlli sistematici (infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive) e periodici sull‘adeguatezza del sistema gestionale; Registrazioni <<< <<< << >>

51 La specifica OHSAS 18001 4.5.4 Audit
L' audit di sicurezza è uno strumento che permette ad un'azienda di conoscere la propria situazione in relazione alle leggi vigenti nel campo della prevenzione infortuni, che obbligano, tra l'altro, a valutare i rischi infortunistici e lo stato di adeguatezza dei propri impianti . L’Audit Interno Sicurezza favorisce un dialogo continuo fra la direzione e lo staff operativo con l’obiettivo di identificare comportamenti e/o situazioni di rischio sul luogo di lavoro e di comprenderne l’origine per evitare che possano verificarsi infortuni futuri. Il coinvolgimento di tutti, dagli operai alla direzione, è un aspetto importante del processo di auditing <<< <<< << >>

52 audit del sistema di gestione della SSL
In un audit di sicurezza si analizzano in profondità tutti gli aspetti, tecnici e organizzativi, che possono essere determinanti nel definire lo stato della sicurezza aziendale e il livello di consapevolezza nella gestione delle problematiche. Vengono visionati i documenti tecnici relativi ad impianti e attrezzatura, eseguite,se il caso lo richiede, analisi ambientali, analizzati gli infortuni e valutato il grado di sicurezza delle macchine. Grande importanza viene data all'analisi dei comportamenti, fondamentale per comprendere il grado di consapevolezza e di conoscenza delle problematiche da parte dei lavoratori. L' analisi è la base per poter intraprendere le corrette ed efficaci azioni mirate alla risoluzione delle problematiche antinfortunistiche e alla minimizzazione del rischio, nel rispetto delle leggi cogenti. <<< <<< << >>

53 audit del sistema di gestione della SSL
definire un piano di intervento, strutturato per gradi di urgenza,  per la messa in conformità della situazione aziendale e per la riduzione dei pericoli 1 Il conoscere la propria situazione nei confronti della sicurezza consente di... minimizzare il rischio e fornire garanzie per i dipendenti circa la continuità dell'impresa nell'azione prevenzionale. 2 prevenire eventuali sanzioni amministrative e/o penali previste in campo infortunistico 3 aumentare la propria competitività: il lavoratore è una importante risorsa aziendale, la sua salvaguardia si traduce in una riduzione dei costi (meno giornate perse, minori spese assicurative...), per non dire che una maggiore consapevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni si può tradurre in qualità e miglioramento del prodotto. 4 individuare con precisione i costi per la sicurezza 5 <<< <<< << >>

54 La specifica OHSAS 18001 4.6 Riesame della direzione
Occupational Health and Safety Assessment Series 4.6 Riesame della direzione … miglioramento continuo ... L’Alta Direzione dell’organizzazione dovrà riesaminare il sistema di gestione della SSL ad intervalli da essa prestabiliti per assicurare la sua continua adeguatezza ed efficacia; Il processo di riesame da parte dell’Alta Direzione dovrà assicurare che siano state raccolte tutte le informazioni necessarie perché la direzione possa svolgere la sua valutazione; Questo Riesame dovrà essere documentato (D.Lgs. 626/94 - art. 11 comma 1) Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi <<< <<< << >>

55 La specifica OHSAS 18001 4.6 Riesame della direzione
Occupational Health and Safety Assessment Series 4.6 Riesame della direzione Il Riesame della Direzione dovrà valutare anche la possibile necessità di cambiamenti: nella politica degli audit del sistema di gestione della SSL negli obiettivi negli altri elementi del sistema di gestione della SSL alla luce dei risultati del mutare delle circostanze dell’impegno per la continuità del miglioramento (D.Lgs. 626/94 - art. 11 comma 2/a-b e c)) (D.Lgs. 626/94 - art. 17 comma 1/a) <<< <<< << >>

56 La specifica OHSAS 18001 secondo il ciclo DEMING
PLAN – pianificare “ Direzione “ Visione, strategie Politica Opportunità (mercato, tecnologia, …) Analisi delle condizioni iniziali Obiettivi di miglioramento Vincoli DO – eseguire “ Struttura “ Implementazione del programma Eventuale per GSA ACT – agire “ Struttura “ Revisione e Azioni correttive CHECK – controllo “ Funzioni designate “ Convalida Verifica Monitoraggi Self-Audit <<< <<< << >>

57 La specifica OHSAS 18001 – esempio di schema applicativo
Rappresentante della Direzione Identificazione dei pericoli, valutazione, classificazione e controllo dei rischi SVILUPPO/AVVIO DEL SISTEMA Struttura e responsabilità Formazione, sensibilizzazione e competenze Coinvolgimento e Comunicazione Documentazione del sistema Controllo della documentazione Controllo operativo Preparazione alle emergenze e risposta Controlli e azioni correttive Sorveglianza e misurazioni Investigazioni infortuni e incendi, azioni prevenzionali e corr.ve, non-conformità, Registrazioni Requisiti di legge Politica Requisiti legali e altre obbligazioni Obiettivi di S&SL Opzioni tecnologiche Programma di S&SL Requisiti finanziari, operativi e di busines Monitoraggio e Audit Posizioni delle parti interessate Monitoraggio e Audit Certificazione di terza parte <<< <<< <<

58 UNI-INAIL: “Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“
Si tratta di un documento elaborato dalla UNI e dall'INAIL che costituisce "un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza", definendo "le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti". Il sistema si propone di: ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi; aumentando l’efficienza e le prestazioni dell’impresa; contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa. I principi di base, le finalità e le modalità di questo sistema, in linea con le direttive comunitarie ha maggiormente enfatizzato la centralità delle risorse umane e il loro coinvolgimento. <<< <<< >>

59 UNI-INAIL: “Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“
Punti principali: Adozione volontaria del sistema da parte dell’impresa e non assoggettabilità del SGSL e dei suoi contenuti applicativi ai poteri di vigilanza; Non applicabili alle industrie a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99) Non sono una norma o una specifica tecnica da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza Integrabilità con il sistema di gestione per la qualità (serie ISO 9000) e per l’ambiente (serie ISO 14000); L’impostazione logica è data dal cerchio di Deming (pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema), dalla gestione sistematica e per processi delle organizzazioni, e dall’approccio al miglioramento continuo; La pubblicazione delle linee guida SGSL rappresenta nel nostro paese una svolta essenziale nell’evoluzione culturale dell’approccio alle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro SSL. <<< <<< << >>

60 Linee Guida – UNI – INAIL
La sequenza ciclica Deming in una azienda diventerà una spirale per la gestione di un SGSL “ Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro “ Esame iniziale Riesame e miglioramento Politica Fonti: UNI-INAIL Monitoraggio Pianificazione e organizzazione Sensibilizzazione Azione <<< <<< << >>

61 UNI–INAIL: “Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“
Di seguito alcuni punti che trovano corrispondenza con il D. Lgs. n 4. La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere definita e documentata dal vertice aziendale. Dovrebbe includere, tra l’altro: l’impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili … l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione l’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa. (D.Lgs. 626/94 - art. 3 comma 1/d) <<< <<< << >>

62 UNI–INAIL: “Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“
5. Pianificazione Definizione degli obiettivi finalizzati al mantenimento ed al miglioramento del sistema Determinazione dei criteri di valutazione idonei a dimostrare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi (D.Lgs. 626/94 - art. 4 comma 2) 6. Compiti e Responsabilità Il datore di lavoro può individuare un soggetto, dotato di adeguata capacità ed autorità a cui affidare, in tutto o in parte, il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sia realizzato in conformità al presente documento. (D.Lgs. 626/94 - art. 4 comma 4) <<< <<< << >>

63 UNI–INAIL: “Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“
8. Informazione, formazione, addestramento, consapevolezza L’azienda dovrebbe definire e mantenere attive le modalità per assicurare che il personale sia consapevole: dell’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della salute e sicurezza sul lavoro Nel sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro lo svolgimento dei compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro dovrebbe richiedere adeguata verifica di competenza del personale addetto. L’azienda si dovrebbe attivare affinché i lavoratori siano sufficientemente competenti per partecipare realmente al funzionamento del sistema. (D.Lgs. 626/94 - art. 4 comma 5 e art. 22) <<< <<< << >>

64 UNI–INAIL: “Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“
9. Comunicazione, flusso informativo e cooperazione Maggiore è la condivisione delle informazioni e la partecipazione attiva alla gestione del sistema, maggiore sarà la probabilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro. A questo scopo si dovrebbe realizzare un’adeguata comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli aziendali, finalizzata alla raccolta e alla diffusione delle informazioni. (D.Lgs. 626/94 - art. 21) La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute del lavoro. (D.Lgs. 626/94 - art. 5 comma 2) <<< <<< << >>

65 UNI–INAIL: “Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“
11. Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa L'azienda dovrebbe individuare e definire anche (...) precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di manutenzione normale e straordinaria (D.Lgs. 626/94 - art. 32 comma 1) 12. Monitoraggio “Il monitoraggio costituisce una fase fondamentale del sistema , perché consente ad ogni operatore, prima di ogni altro, di tenere sotto controllo la propria attività, riscontrando eventuali anomalie rispetto agli standard di processo, non solo in termini di SSL, ma anche in termini produttivi e qualitativi …” 13. Riesame “Il riesame del sistema consente al vertice dell’azienda di ottenere gli elementi quantitativi e qualificativi atti a consentire una corretta e documentata valutazione sul funzionamento del sistema e sul raggiungimento degli obiettivi dell’azienda e sulla adeguatezza degli obiettivi stessi.” (D.Lgs. 626/94 - art. 11 comma 2/a-b-c e art. 17 comma 1/a) <<< <<< <<

66 SINCERT - IL REGOLAMENTO TECNICO RT-12
Perché SINCERT RT- 12 La prima risposta proviene dalla legislazione europea “Direttiva 89/391“ e nazionale “ D.Lgs. n. 626/94”, ma le sole misure “tecniche” di natura impositiva a volte sono risultate insufficienti se non inserite in un contesto di scelta consapevole ed impegno spontaneo di tutti i soggetti interessati . In ambito internazionale, sono stati sviluppati strumenti volontari che hanno conquistato ben presto una considerevole affermazione, proprio perché impostati in un’ottica di gestione per il miglioramento, alla base del quale stanno l’impegno e la partecipazione delle risorse umane coinvolte. Tali strumenti sono rappresentati, fra gli altri, dai documenti normativi OHSAS 18001:1999 ed OHSAS 18002:2000 (il primo una Specifica Tecnica ed il secondo una Linea Guida). In Italia nel 2001 è stato redatto un documento “UNI–INAIL: Linee Guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro“ che afferma la necessità di un approccio sistemico alla gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, basato soprattutto sulla consapevolezza e partecipazione delle risorse umane. <<< <<< >>

67 SINCERT - IL REGOLAMENTO TECNICO RT-12
Il documento SINCERT RT- 12 I contenuti del Regolamento tecnico pur ispirandosi alle raccomandazioni contenute nelle “Linee Guida UNI-INAIL” non introducono sostanziali requisiti aggiuntivi rispetto alla specifica tecnica “OHSAS 18001:1999”, ma rappresentano utili criteri per la efficace verifica e la credibile dimostrazione della conformità alle prescrizioni di riferimento normativo, favorendo altresì l’uniformità di approccio da parte degli Organismi di certificazione. Pertanto, le disposizioni del Regolamento RT-12 si collocano in piena armonia con la specifica OHSAS 18001:1999, rappresentando un importante strumento ai fini dell’applicazione ottimale del riferimento normativo. <<< <<< << >>

68 SINCERT - IL REGOLAMENTO TECNICO RT-12
Alcuni aspetti del Regolamento tecnico SINCERT RT- 12 Ai fini del rilascio della certificazione, deve essere riscontrata, non solo l’esistenza documentata del sistema di gestione, ma anche e soprattutto la sua efficacia, atteso che tale efficacia si sostanzia principalmente nella comunicazione intesa a favorire la partecipazione attiva di tutti i lavoratori e l’acquisizione della consapevolezza, dalle quali discendono i comportamenti virtuosi che, soli, possono ridurre il rischio delle attività lavorative. Le modalità e relative competenze di valutazione devono tenere conto delle diversità esistenti nei diversi settori merceologici e nelle diverse realtà aziendali. Sono stati definiti con precisione i criteri di campionamento da adottare nella programmazione e pianificazione degli audit, in modo da garantire l’uniformità di approccio da parte dei diversi Organismi di Certificazione. Sono state individuate regole stringenti per la gestione delle non conformità maggiori, che possono riguardare, sia gli aspetti volontari, sia quelli cogenti. Agli auditor è richiesta una elevata professionalità, in prospettiva garantita anche tramite conseguimento di apposita certificazione del personale. <<< <<< << >>

69 i principi della sicurezza
D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 Obiettivo infortuni I principi basilari per la Sicurezza sul lavoro i principi della sicurezza La sicurezza e la salute sono “ affari di tutti ”, tutti se ne devono occupare in un “quadro organizzativo trasparente” La sicurezza e la salute sul lavoro sono un “ diritto ” e un “dovere” di tutto il personale S&SL Non è possibile demandare a “ pochi ” la sicurezza e la salute di “tutti” zero <<< <<< <<

70 Glossario A B C D E F H I L M N O P R S T U V Asbestosi Silicosi
Ag.zia EU per la sicurezza e la salute sul lavoro Alta Direzione Ambiente Agente Antinfortunistisca Appaltatore ASL ASPP B BSI C CEI D DdL Decibel Denuncia Inf.ni/Malattia Dirigente DPI E ECI Effetti nocivi Emissione EN EPI Esposizione F Fabbricante Formazione H HSE I IF IG ILO - OIL IMQ INAIL Incidente Informazione Infortunio Inter.ti Org.vi Proc.li di Prev.ne ISO ISPESL ISSA,AIS,IVSS L Lavoratore/i e inc.ti per Pr. Soc.so, Antin.dio, emer.za LEP,d – LEP,w Luogo di lavoro - sicuro M Malattia professionale MC Microclima Miglioramento continuo Monitoraggio Ambientale Biologico N n.c. O Obiettivi OHS OHSAS OMS - WHO Organizzazione P PDCA Pericolo Precauzione Preposto Prevenzione Procedura Processo Posto di lavoro R RD Registrazioni Registro infortuni Riesame RLS Requisiti legali Rischio RSGSL RSPP S SG SGA SGI SGQ SGS SGSL SINCERT Sistema di lavoro Sit.ne pericolosa SPP T Terzi U UNI Unità prod.va V Validazione VDR Valori Limite di Esposizione <<<

71 Glossario: a - c Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: L’Agenzia, nata il 27 ottobre 1995 a Bilbao, in Spagna, si occupa della raccolta, trattamento e diffusione di informazioni di natura tecnica, economica e scientifica relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ambiente: Contesto nel quale un'organizzazione opera; comprende l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. Agente: sostanza chimica, biologica, fisica che può avere degli effetti sulla salute del lavoratore. Alta Direzione; Vertice: Persona o gruppo di persone che dal livello più elevato di una organizzazione la guidano e la gestiscono. Antinfortunistica :riguarda tutto quanto viene fatto per ridurre la probabilità di incidente o infortunio sul lavoro. Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. Asbestosi :malattia dei polmoni provocata dalla respirazione di polveri contenti amianto. Può colpire chi lavora con materiali che contengono amianto. L’uso di amianto è stato vietato da recenti leggi. Possono essere ancora esposti i lavoratori che devono fare manutenzioni su impianti o che devono togliere materiale che contengono amianto. A.S.L.: Azienda Sanitaria Locale ASPP: Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. BSI: British Standard Insitute – Ente di normazione inglese (corrispondente UNI) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano – Svolge attività normativa nel settore elettrico ed elettrotecnico <<

72 Glossario: d - e DdL: Datore di lavoro – il soggetto titolare del rapporto di lavoro von il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale defibita ai sensi della lettera i), in quanto titolare di poteri decisionali e di spesa (D.Lgs , art. 2). Decibel: unità con cui si misura il rumore. Si abbrevia in dB (o anche in DBA). La normativa italiana sul rumore negli ambienti di lavoro pone, ad esempio, un limite massimo di 90 decibel per l’esposizione personale e impone il controllo medico per esposizioni superiori a 85 decibel. Denuncia di infortunio/denuncia di malattia professionale: comunicazione che il datore deve inviare all’INAIL quando un lavoratore presenta un certificato di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. Una denuncia simile deve essere inviata anche all’organo di vigilanza per gli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria. Dirigente: dipendente che ricopre un ruolo caratterizzato da elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. DPI: Dispositivo di protezione individuale - qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Sono dispositivi di protezione personale ad esempio: i caschi, i tappi o le cuffie per le orecchie, i guanti, i grembiuli, gli stivali, le maschere, le scarpe antinfortunistiche, ecc. ECI: Environmental Conditions Indicators – Indicatori di qualità ambientale, il cui scopo è quello di fornire indicazioni circa le condizioni dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale o globale. <<

73 Glossario: e - f Effetti Nocivi: sono gli effetti dannosi provocati da una situazione, da un agente chimico o fisico sulla salute del lavoratore. Emissione: inquinamento che viene prodotto da una fonte: per es. i fumi che si liberano da una saldatura, i vapori di solventi da una verniciatura, il rumore che viene prodotto da una macchina ecc. EN: European Norm – La sigla EN indica le norme emesse dal “ CEN “ Comitato Europeo di Normalizzazione responsabile in tutti i campi, eccetto quello elettrotecnico (demandate al CENFLEC) e quello delle Telecomunicazioni (demandate all’FTSI) EPI: Environmental Performance Indicators – Indicatori di efficienza (o prestazioni) ambientali. Gli EPI vengono a loro volta suddivisi in due categorie: i “ MPI - management Indicators “ e gli “ OPI – Operattions Perfomance Indicators” Esposizione: si dice esposizione quando c’è un contatto tra un agente chimico o fisico e il lavoratore. Per es.: quando lavora in un ambiente rumoroso si dice che il lavoratore è esposto a rumore, quando manipola sostanze chimiche si dice che è esposto a queste... Si dice esposizione acuta quando avviene in un tempo breve o con alte dosi: gli effetti nocivi che possono esserci si dicono effetti acuti. Si parla di esposizione cronica invece quando il contatto avviene durante un tempo lungo: gli effetti sono effetti cronici. Fabbricante: soggetto che produce e immette sul mercato o in servizio macchine, impianti, apparecchiature dispositivi (DPR 459/96). Il fabbricante può essere sia interno che esterno all’organizzazione Formazione: addestramento che ha lo scopo di rendere esperti e abili in una professione, in una mansione, nello svolgere un compito. <<

74 Glossario: h - i HSE: Health, Safety, Environment – Salute, Sicurezza (sul lavoro), Ambiente IF: Indice di frequenza – E’ un indice della frequenza degli infortuni che hanno interessato una certa posizione in un certo periodo (di norma un anno). Si misura di solito in giornate perse per infortunio per milione di ore lavorate. IG: Indice di gravità – E’ un indice della gravità degli infortuni che hanno interessato una certa popolazione in un certo periodo di tempo (di norma un anno). Si misura di solito in giornate perse per infortunio per migliaia di ore lavorate. ILO,OIL: International Labour Organization - L’OIL, con sede a Ginevra, è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che persegue la promozione della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro. L’OIL formula, sotto forma di Convenzioni e di Raccomandazioni, le norme internazionali in materia di lavoro. Nel sistema delle Nazioni Unite è l’unica organizzazione a struttura tripartita : lavoratori, imprenditori e governi vi sono rappresentati con pari dignità negli organismi esecutivi. IMQ: Istituto del Marchio di Qualità INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Agisce come un ente assicuratore dei datori di lavoro, i quali pagano una quota proporzionale al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolgono. E’ l’ente che paga al lavoratore i giorni di assenza per infortunio o per malattia di origine lavorativa e che eroga la "pensione/rendita" di invalidità nei casi in cui gli infortuni o la malattia professionale abbiano provocato al lavoratore una invalidità. <<

75 Glossario: i Incidente: Evento dovuto a causa fortuita che ha potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose. Informazione: atto con cui viene fatto conoscere ai lavoratori quanto devono sapere in merito ai rischi per la salute e la sicurezza, le misure di prevenzione e di protezione ecc. Infortunio sul lavoro: evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro), in occasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Italia, è gestita dall’INAIL. Interventi organizzativi di prevenzione: interventi finalizzati a ridurre i rischi fatti attraverso modificazioni dell’organizzazione del lavoro. Ad esempio: quando un utensile sia fonte di rischio per chi lo usa e non possa essere modificato può essere fatto usare per un tempo minore a ciascun lavoratore, alternandoli nell’uso. Interventi procedurali di prevenzione: interventi di prevenzione dai rischi che agiscono sui modi di lavorare, ossia sulle procedure. Per es.: si stabilisce qual è il modo più sicuro per utilizzare un utensile o una sostanza e si prescrive che tutti seguano quella procedura. Iso: International Standard Organization ISPESL: Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. Ente che dipende dal Ministero della Sanità e che ha il compito di realizzare studi che servano al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. Ha una sede a Roma e sedi periferiche in alcune regioni. <<

76 Glossario: i - l ISSA-AIS -IVSS : The International Social Security Association è un'organizzazione internazionale che essenzialmente porta insieme istituzioni e corpi amministrativi che trattano con uno o più aspetti della sicurezza sociale in paesi diversi del mondo, vale a dire tutte le forme di protezione sociale ed obbligatoria che, da virtù di legislazione o pratica nazionale, è una parte integrante del sistema di sicurezza sociale di questi paesi. Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Ai fini delle norme diIgiene e Sicurezza sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di lavoratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (D.Lgs art.2). I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi. Lavoratori Incaricati per Pronto Soccorso, Antincendio ed Emergenze: lavoratori che sono incaricati ed addestrati per queste emergenze all’interno dell’azienda Livello di esposizione personale a rumore (Lep): livello di esposizione a rumore "medio" a cui un lavoratore è esposto nella giornata lavorativa ( Lep,d ) o nella settimana ( Lep,w ). Il livello si calcola tenendo conto del tempo di esposizione e del rumore misurato col fonometro. <<

77 Glossario: l - m Luogo di lavoro: luogo destinati a contenere posti di lavoro, ubicato all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza. Il luogo sicuro è definito come spazio scoperto ovvero compartimento antincendio (separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico). Malattia professionale (tecnopatia): malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni. Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo il definitivo abbandono dell’attività lavorativa. Come nel concetto di infortunio è insito quello di causa violenta (che agisce, cioè, entro un turno di lavoro), nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della "causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente) superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia. L’assicurazione contro le malattie professionali, in Italia, è gestita dall’INAIL. <<

78 Glossario: m MC - Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; • autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. N. 277/15 agosto 1991 (D.Lgs art. 2). Microclima: clima di un ambiente in cui si svolgono le attività di vita e di lavoro di una persona o di un gruppo. Si tratta dell'insieme dei componenti chimico-fisici che caratterizzano l'aria di un ambiente di lavoro: valori di temperatura, umidità e ventilazione che caratterizzano. Il microclima è importante per determinare lo stato di benessere del lavoratore durante il lavoro. Miglioramento continuo: Processo di accrescimento del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione. <<

79 Glossario: m – n - o Monitoraggio ambientale: si effettua con la misurazione di inquinanti (polveri, fumi, vapori, rumore, vibrazioni, calore ecc.) presenti nell’ambiente di lavoro. Le misure servono per avere una valutazione quantitativa dell’esposizione dei lavoratori. Viene fatto con l’uso di attrezzature quali pompe per il prelievo di aria (che dopo sarà analizzata in laboratorio), fonometri per la misura del rumore, rilevatori di gas ecc. Monitoraggio biologico: viene fatto cercando alcune sostanze nel sangue o nelle urine dei lavoratori. Serve per capire la quantità di inquinanti che i lavoratori possono aver assorbito durante il lavoro. Per esempio: si esamina la quantità di piombo sul sangue per capire quanto un lavoratore sia esposto a piombo, si misurano alcune sostanze sulle urine a fine lavoro per capire quanto sia esposto a solventi ecc. n.c. – non conformità: difformità dagli standard adottati o mancato rispetto dei requisiti legali, dei regolamenti, delle pratiche, delle procedure, delle istruzioni operative, dello schema di sistema di gestione adottato. Obiettivi: risultati, in termini di prestazioni di SSL, che una organizzazione stabilisce di raggiungere. OHS: Organizational Health & Safety – Corrisponde all’italiana S&SL OHSAS: Occupational Health & Safety Assessment Series – Sigla che individua le morme emesse dal BSI (British Standard Insitute) in materia S&SL (Sicurezza e Salute sul Lavoro) <<

80 Glossario: o - p OMS, (WHO in inglese): L‘Organizzazione Mondiale della Sanità, agenzia delle Nazioni Unite specializzata per la salute, è stata fondata il 7 aprile 1948, con sede a Ginevra. L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella relativa costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita nella medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità. Organizzazione: Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa. PDCA - Ruota di Deming indica che il miglioramento della qualità avviene attraverso un ciclo continuo di pianificare (plan), fare (do), controllare (check), agire (action). Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni (orientamenti CEE). Precauzione: Assunzione di cautela per garantire un elevato livello di protezione dall’entità del rischio ad esso associato Preposto: dipendente dell'azienda che ha alcune responsabilità di direzione dei lavori o dei lavoratori senza essere un dirigente (per. esempio un caporeparto, capofficina ecc.). Anche ai preposti le leggi danno degli obblighi in merito all'igiene e la sicurezza sul lavoro. Preposto ai lavori: persona responsabile che sovrintende ai lavori. A tale titolo è anche responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro. <<

81 Glossario: p Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 626/94). Si può distinguere: Prevenzione primaria: azione diretta ad individuare le cause di rischio che possono determinare una malattia o un infortunio per eliminarle o, se ciò non è possibile, per attenuarne gli effetti. Prevenzione secondaria: consiste nell’effettuare la diagnosi del danno alla salute in una fase molto precoce: prima cioè che si manifestino i sintomi e, soprattutto, prima che il danno diventi irreversibile. Prevenzione terziaria: insieme di misure (terapeutiche, comportamentali, ecc.) che si adottano per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi, dare origine a complicanze, provocare invalidità permanenti, ecc. Prevenzione Tecnica: interventi che possono essere fatti sulle strutture di un ambiente di lavoro (es. creazione di muri separatori tra lavorazioni diverse, trattamento antiscivolo di pavimenti ecc.), sulle macchine e sugli utensili (es. dotazione di fotocellule per l’arresto della macchina in caso di pericolo, sostituzione di macchine o utensili rumorosi con macchine silenziate), sulle sostanze utilizzate (es. sostituzione di sostanze pericolose con altre che lo sono meno, dotazione di sistemi di aspirazione vicino ai punti di emissione delle sostanze ecc.). In questi casi si dice che la prevenzione viene fatta "alla fonte", cioè proprio dove il rischio si produce. <<

82 Glossario: p - r Procedura: Modo specificato per svolgere un’attività o un processo. Processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita. Gli elementi trasformati possono essere anche informazioni. Posto di lavoro: postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione. RD: Rappresentante della Direzione – Registrazioni: Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte. Registro Infortuni: documento nel quale il datore di lavoro deve registrare tutti gli infortuni che avvengono in azienda. Riesame. Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti. Si sottolinea che gli obiettivi devono essere stabiliti RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza : persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (denominato anche rappresentante per la sicurezza). Viene eletto o nominato dai lavoratori stessi e deve ricevere dal datore di lavoro una formazione specifica. (D.Lgs art. 2) Requisiti legali: norme di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale, ed ogni impegno assunto volontariamente applicabile all’organizzazione in materia di SSL. <<

83 Glossario: r - s Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso (orientamenti CEE). Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (Norma UNI EN 292/1991). RSGLS – Responsabile del SGSL: soggetto incaricato dal Ddl, dotato di adeguata capacità ed autorità all’interno dell’azienda, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, Indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il “ SGSL-Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sia realizzato in conformità al modello di gestione adottato. RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione : persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Coordina la strategia aziendale finalizzata all’eliminazione o riduzione dei rischi, alla prevenzione delle patologie correlate al lavoro, alla promozione della salute dei lavoratori (D.Lgs , art. 2). Silicosi: malattia respiratoria dovuta al deposito e all’azione di polvere contenente silice nei polmoni. Può colpire lavoratori che operano nel traforo di gallerie, nelle cave, nella frantumazione di pietre o che utilizzano la silice. SG - Sistema di gestione:- Parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro e gestire i propri aspetti ambientali ed i rischi di salute e sicurezza sul lavoro. <<

84 Glossario: s SGSL - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro: definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. SGA – Sistema di Gestione Ambientale: Parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. SGI – Sistema di Gestione Integrato: L’insieme del personale, delle responsailità, delle risorse e delle procedure impiegate dall’azienda per raggiungere e mantenere gli obiettivi di miglioramento definiti in termini di qualità, sicurezza degli impianti, salute dei lavoratori ed efficienza ambientale. Esso permette di gestire in un unico sistema gli aspetti di: Qualità, Sicurezza, Ambiente. SGQ - Sistema di Gestione per la Qualità: Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti, per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi, che l’azienda ha istituito per guidare e tenere sotto controllo la propria organizzazione con riferimento alla qualità. SGS – Sistema di Gestione della sicurezza (e della Salute):rappresenta lo strumento gestionale con cui un’azienda si prefigge l’obiettivo di mitigare i potenziali effetti dei rischi per la salute dei lavoratori e per l’ambiente circostante derivanti dall’impiego di sostanze e processi produttivi pericolosi. Il pilastro portante di un SGS si basa sull’organizzazione strutturata delle attività svolte all’interno aziendale, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti aziendali. <<

85 Glossario: s – t - u SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione Sistema di lavoro: si compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all’interno dell’ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo (norma ISO 6385 del 1981, UNI ENV del 1991). Situazione pericolosa: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli (Norma UNI EN 292/1991). SPP – Servizio di prevenzione e protezione: funzione aziendale prevista dal D.Lgs per assistere il datore di lavoro nell’adempimento delle sue responsabililità in materia di S&SL Servizio interno dell'azienda costituito dalle persone che si occupano della prevenzione dai rischi in azienda, per mandato del datore di lavoro (al quale rimane comunque la responsabilità). In molte situazioni può essere costituito anche da una sola persona. In altri è il datore di lavoro stesso a svolgere le funzioni del servizio. Terzi: soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a qualsiasi titolo, trovarsi all’interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati o influenzare le attività lavorative e/o le condizioni di prevenzione. UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione: Associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realtà della Pubblica Amministrazione. Svolge attività mormativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI <<

86 Glossario: u - v Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale (D.Lgs art. 2) VDR - Valutazione del rischio: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza (Norma UNI EN 292/1991). Valutazione dei rischi: insieme delle azioni che il datore di lavoro mette in atto per conoscere quali rischi sono presenti nell’ambiente di lavoro e per fare una stima di quanto possano essere di danno ai lavoratori. Valutazione del rischio di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. Validazione: Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad una specifica utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti. Esempi di validazione di un prodotto possono essere la sua bontà o la sua durata, anche a prescindere dalle modalità della sua progettazione. Valori Limite di Esposizione: massimo livello di un agente di rischio a cui può essere esposto un lavoratore, giorno per giorno per tutta la vita lavorativa, senza che ne derivi un pregiudizio per la sua integrità biologica. Va sempre ricordato che, a causa della grande variabilità individuale esistente fra le persone (diverse costituzioni fisiche, abitudini, suscettibilità ad ammalare), tali limiti possono costituire una garanzia per la maggior parte della popolazione lavorativa, ma non per la sua totalità. Il rispetto di tali limiti di riferimento è da considerarsi, pertanto, necessario ma non sufficiente per l’attuazione di una corretta pratica di prevenzione. <<

87 ai fini I.N.A.I.L. Controllo della classificazione INAIL
Si verifica la classificazione INAIL, accertando la corrispondenza fra l'attività effettivamente esercitata dall'Azienda e le voci di tariffa attribuite dall'INAIL . L'esito dei controlli stabilisce se l'Azienda paga un premio assicurativo superiore o inferiore al dovuto; la riduzione del premio è possibile. Richiesta di riduzione del tasso INAIL per prevenzione Verifica prerequisiti: regolarità contributiva e assicurativa, adempimenti in materia di sicurezza, nonché i requisiti: adozione di particolari misure intese al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 626/94 richiesti dall'INAIL per l'ottenimento della riduzione dei tassi di tariffa ai sensi del D.M. 12/12/2000, Art. 20 (può variare da un massimo del 15%) o Art. 24 (fino al 10% o 5% ). D.M le “nuove tariffe dei premi “ per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione, avuto riguardo all’andamento infortunistico aziendale ed all’attuazione delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui alla L.626/94. Art Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività Art Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività <<< >>

88 Considerazioni economiche sui costi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Morte - Invalidità Arresto del processo di formazione della ricchezza Perdita di produzione Danni economici per la collettività Oneri sanitari Riduzione capacità lavorativa Assistenza sanitaria Danni alle risorse Perdita diretta Danni ecologici Aumento premio assicurativo Inail Retribuzione giorni di carenza Costi diretti Integrazione c.n.c. Rivalsa Inail Costi aziendali Danni agli impianti Riduzione rendimento Aumento assenteismo Crescita microconflittualità Costi indiretti Oneri vari <<< << >>

89 Costi e Responsabilità
RESPONSABILITA’ CIVILE AUMENTANO gli INFORTUNI nell’Azienda ? L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortuni sul lavoro Nonostante l’assicurazione permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato SI NO AZIONE di SURROGA Aumento del tasso di rischio L’Istituto può esercitare diritto di regresso: per somme pagate a titolo di indennità; per la somma corrisp.te al valore capitale rendita. Riduzione del tasso di rischio La sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a costituire l’Inail in credito verso la persona civilmente obbligata. <<< <<

90 Indici infortunistici
L'indice di frequenza E’ definito come il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura dell’esposizione al rischio (ore lavorate) entrambe omogemeamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc.). Fz Indice di frequenza d numero infortuni denunciati all’Inail f’ numero infortuni denunciati all’Inail con inabilità lavorativa da 1 a 3 giorni, escluso quello dell’infortunio L numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. Ed inoltre vengono definiti altri indicatori di gravità: Durata media dell'inabilità temporanea: rapporto tra il numero di giornate effettive di inabilità temporanea e relativo numero di infortuni; Durata mediana dell'inabilità temporanea: numero di giornate effettive di inabilità temporanea, relativa al caso di infortunio al di sotto o al di sopra del quale si distribuisce il 50% degli eventi; Grado medio dell'inabilità permanente: rapporto tra la somma dei gradi di inabilità permanente ed il relativo numero di infortuni. Indice di frequenza Fz = d - f'/ L x 106 <<< >>

91 Indici infortunistici
L'indice di gravità E' definito come il rapporto tra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (ore lavorate) entrambi omogeneamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc,). Gt Indice di gravità K’t numero di giornate di inabilità temporanea relative ai casi con inabilità maggiore di 3 giorni per i quali vige l’obbligo di denuncia all’Inail L numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione Inail tm tasso medio è il rapporto tra le erogazioni effettuate dall'Inail per infortuni e la massa salariale. Indice di gravità Gt = K't / L x 103 <<< <<


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