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Le immissioni nel codice civile (art. 844 c. c
Le immissioni nel codice civile (art. 844 c.c.) Le immissioni nel codice penale (art. 674 c.p.) il caso di radio vaticana avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo
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LE IMMISSIONI NEL CODICE CIVILE (ART. 844 C.C.)
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LE IMMISSIONI NEL CODICE CIVILE (ART. 844 C.C.)
Art. 844 del Codice Civile «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.»
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Questa norma è inserita all’interno del libro del codice civile dedicato al diritto di proprietà e può essere letta, in qualche modo, come una limitazione di questo diritto sia rispetto a chi deve sopportare nel proprio fondo ciò che è tollerabile sia rispetto a colui che nel proprio fondo non può fare ciò che vuole, ma solo ciò che è tollerabile.
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PROPRIETARIO Ci si può domandare se l’affittuario (e non il proprietario) di un immobile che subisce le immissioni provenienti dal vicino stabilimento produttivo e che lamenti un danno alla salute possa invocare l’applicazione dell’art. 844 del codice civile. Al quesito la giurisprudenza ha dato risposta affermativa ricorrendo due volte ad un’interpretazione analogica: per applicare i criteri di cui all’art. 844 (relativi al diritto di proprietà) al diritto alla salute per riconoscere questa tutela non solo al proprietario (come letteralmente prevede la norma), ma anche a colui che dispone dell’immobile in forza di un contratto di affitto
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NORMALE TOLLERABILITA’ Soglia oltre la quale l’immissione diventa illecita se sono superati i limiti dettati dalla normativa speciale (in materia di aria, acque, rumore) l’emissione è sicuramente intollerabile; anche se i limiti sono rispettati può essere comunque ritenuta intollerabile. In questo senso si è pronunciata la Cassazione Civile, , sent. n. 1418: «In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ.»
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STATO DEI LUOGHI Deve essere preso in considerazione per verificare se effettivamente l’immissione è intollerabile, distinguendo tra aree a destinazione residenziale, agricola o industriale: «Per stabilire se le immissioni che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona ove sono situati gli immobili, perché se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve esser effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino» (Cass. civ., sez. II , sentenza n. 5697)
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PRIORITA’ DI UN DETERMINATO USO E’ un criterio facoltativo. La giurisprudenza sul punto ha affermato che: «il criterio del preuso cui fa riferimento l'art. 844 secondo comma cod. civ. ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità» (Cass. civ., sez. II , sentenza n. 9865)
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CONTEMPERAMENTO DELLE ESIGENZE E’ possibile che vengano imposte prescrizioni nello svolgimento dell’attività o stabilire un indennizzo laddove non ci siano soluzioni tecniche praticabili. «In tema di limitazioni legali della proprietà, l'art.844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili derivanti dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio» (Cass. civ., sez. II, , sent. n )
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Interessante è l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza circa i rapporti tra art. 844 c.c. e la normativa di settore. Non si deve infatti dimenticare che negli anni quaranta il concetto di inquinamento era praticamente inesistente, o quantomeno lo era sul piano giuridico nel senso che non esistevano norme che fissavano limiti o prescrizione per le attività inquinanti. L’evoluzione delle coscienze, l’acquisita consapevolezza in merito agli effetti dell’inquinamento sull’ambiente e sulla salute ha dato il via alla normativa di settore (scarichi, emissioni, bonifiche ecc.) dove i limiti fissati dallo Stato sono la linea di demarcazione che distingue un’attività lecita da un’altra illecita. Quanto incidono questi limiti (dettati solo di recente) sulle norme del codice civile che quando furono concepite non contenevano limite alcuno?
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La giurisprudenza ha così risposto (Cass. civ., sez. II , , sent. n ) «I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 cod. civ., delle emissioni, ancorchè contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità»
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L’art. 844 c.c. è stato utilizzato per invocare tutela, ad esempio, nelle seguenti situazioni: i proprietari e gli affittuari di appartamenti posti in un condominio sito nei pressi di un impianto di trattamento di rifiuti urbani lamentavano le emissioni sia come inquinamento atmosferico sia come esalazioni, collegando in entrambi i casi un danno alla salute; i neo acquirenti di un appartamento posto in un condominio eretto dove un tempo esisteva uno stabilimento (in precedenza tutta l’area era a destinazione industriale) lamentavano emissioni sonore provenienti dall’ultimo stabilimento produttivo rimasto attivo nella zona;
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i proprietari di un immobile collocato nei pressi di una discarica lamentavano un danno alla salute collegato alle emissioni provenienti dall’impianto di smaltimento e contestavano sia la scelta operata dalle Autorità Pubbliche competenti (che ne avevano permesso la realizzazione in quel sito così prossimo alla loro abitazione), sia le modalità di gestione operativa (che, non essendo condotte a regola d’arte, causavano esalazioni maleodoranti); il concessionario di autoveicoli colpiti da diverse picchiettature da lui attribuite alla vicina industria chimica affermava che le emissioni provenienti dall’impianto produttivo, una volta raggiunta una certa altezza dal suolo, subivano una mutazione nella loro composizione e consistenza, per poi ricadere sulle sue autovetture e danneggiarle irrimediabilmente.
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In tutti i casi sopra considerati, gli attori (chi si lamentava di subire un torto) hanno chiesto al giudice: il risarcimento del danno (ex artt e 2050 c.c.); l’azione inibitoria con ordine del giudice di chiudere o adeguare gli impianti o di versare una somma una tantum quale indennizzo (ex art. 844 c.c.); L'azione inibitoria si basa su criteri di non facile identificazione e delimitazione quali la "normale tollerabilità" e le "migliori tecnologie disponibili". A complicare ulteriormente la disciplina dello strumento inibitorio si aggiunge poi il Bilanciamento richiesto al giudice tra le ragioni dell'ambiente salubre e le esigenze, spesso configgenti, della produzione.
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La Legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge n. 208/2008 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" ha introdotto l’Art. 6-ter. - Normale tollerabilità delle immissioni acustiche «Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso»
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LE IMMISSIONI NEL CODICE PENALE (ART. 674 C.P.)
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LE IMMISSIONI NEL CODICE PENALE (ART. 674 C.P.)
Art. 674 c.p. – Getto pericoloso di cose. «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206»
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Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza questo reato (che è una contravvenzione) trova applicazione anche nel caso l’attività (molesta per i terzi, ad esempio perché fonte di odori) sia regolare dal punto di vista amministrativo, cioè autorizzata. Pertanto l'unica condizione per configurare il reato previsto dall'art. 674 c.p. è che «siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi» (Cass., sez. III, n del , Roz Gastaldi).
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Secondo questo orientamento l’art. 674 c.p. è praticamente il corrispondente penale dell’art. 844 del codice civile. Nessuna differenza se non per le conseguenze: risarcimento/indennizzo/contemperamento nel civile; espiazione della pena, detentiva o pecuniaria, nel penale.
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Un opposto orientamento è stato però sostenuto inizialmente dalla dottrina (Fuzio, D’Angelo) e successivamente accolto dalla Suprema Corte (Cass., sez. I, n del ) secondo la quale: «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Perciò non basta che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio)».
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Ecco dunque che l’inciso "nei casi non consentiti dalla legge”, presente nella norma penale ma non in quella civile, costituisce la differenza tra le due discipline. Infatti, secondo la giurisprudenza: in sede penale il confine tra lecito e illecito è costituito dagli standard (i limiti) fissati dal legislatore; nel civile il confine tra lecito e illecito dalla normale tollerabilità valutata caso per caso.
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Circa i rapporti tra autorizzazione amministrativa alle emissioni e configurabilità della contravvenzione in esame, la giurisprudenza ha affermato che: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., emissioni di gas, vapore o fumo atti a cagionare offesa o molestia alle persone nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività» (Cass. pen., sez. III, , n )
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«Il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un' attività regolarmente autorizzata o da un' attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. (In motivazione la Corte ha precisato che all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale, da un lato, e dell'illecito civile, dall'altro).» (Cass. pen., sez. III, , n )
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In senso contrario: «La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico.» (Cass. pen., sez. III, , n )
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E nei casi in cui non è prevista l’autorizzazione? «nei casi in cui non sia richiesta l' autorizzazione si deve avere riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c» (Cass. pen., sez. III, , n ) «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, nei casi in cui non sia stata richiesta l'autorizzazione, la cui assenza non determina automaticamente la integrazione del reato, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ.» (Cass. pen., sez. III, , n )
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Reato di danno o di pericolo? «La fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana» (Cass. pen., sez. III, , n )
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LE IMMISSIONI NEL CODICE PENALE (ART. 674 C.P.)
«Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 cod. pen. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione» (Cass. pen., sez. III, , n )
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L’applicazione di questa norma è vastissima ed è un esempio di interpretazione logica-evolutiva. Essa è stata ritenuta validamente applicabile anche alle onde elettromagnetiche che, nella nostra comune percezione, fatichiamo a qualificare come “cose” suscettibili di essere “gettate”
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Corte di Cassazione, I Sezione Penale, Sentenza 29 novembre 1999, n. 5626: «Con ordinanza del 20 aprile 1999 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 322 bis, c.p.p., avverso il provvedimento con il quale, il precedente 25 marzo, il giudice per le indagini preliminari della locala pretura aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione collocati in località Malcontenta, nei pressi di una casa colonica, avanzata dallo stesso pubblico ministero, in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli articoli 674 e 675, c.p. , per i quali si procede nei confronti di (...), i primi tre, dirigenti locali dell'E.N.E.L., il quarto, amministratore della società "Edison termoelettrica", comproprietario di uno degli elettrodotti»
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«Il giudice di merito, premesso che, secondo lo stesso consulente tecnico del rappresentante della pubblica accusa, i valori del campo elettromagnetico generato dal passaggio dell'energia elettrica nella zona considerata rientrano nei limiti indicati - a scopo, peraltro, meramente precauzionale per la mancanza allo stato attuale delle ricerche di dati scientificamente certi sulla pericolosità per la salute umana delle onde elettromagnetiche - dalla normativa vigente in materia (Dpcm 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995), perviene alla conclusione che, proprio in considerazione degli esiti dell'indagine specifica e degli studi condotti in tutto il mondo sul tema, nella specie non è consentito parlare di "cose" sicuramente idonee a offendere o anche semplicemente a molestare le persone. Ché, anzi, aggiunge il tribunale, neppure di cose , almeno nel senso inteso dal legislatore nell'articolo 674 c.p., deve parlarsi a proposito dei campi elettromagnetici, che non sono elementi materiali di immediata percezione e suscettibili di essere gettati o versati, donde l'impossibilità, senza violare il principio costituzionale di legalità, di estendere agli stessi la portata della norma incriminatrice. »
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«[…] il quesito cui occorre dare una risposta è solo quello relativo all'applicabilità al fatto per cui si procede della norma incriminatrice dettata dall'articolo 674 c.p. senza violare il principio costituzionale di legalità (articoli 25/2, Cost.; 1, c.p.). In merito va rilevato che sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi della contravvenzione in parola sono rappresentati, per quanto qui interessa, dal "getto" nei luoghi specificamente indicati dalla norma di "cose" "atte a offendere....o molestare persone". Le varianti a tale schema previste dal testo legislativo per la loro evidente estraneità al caso in esame possono essere tranquillamente tralasciate»
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«A questo punto, però, il discorso potrebbe esaurirsi sul nascere per effetto della constatazione fatta dal tribunale e non agevolmente superabile che, allo stato attuale delle ricerche, non risulta in alcun modo dimostrata l'attitudine delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quali sono quelle emesse dagli elettrodotti, a recare danni apprezzabili, ancorché transitori e limitati alla sfera psichica agli individui direttamente coinvolti per ragioni di lavoro o altro. È quasi superfluo rilevare che il problema, assai dibattuto nella comunità scientifica internazionale, appare tuttora aperto ad ogni soluzione»
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«Il sospetto da tempo affacciato dagli studiosi del ramo che le onde anzidette, superando facilmente ostacoli e barriere non espressamente apprestati e penetrando all'interno degli edifici e degli organismi viventi possono cagionare l'insorgenza di gravi malattie ha, comunque, indotto molti Enti statuali e locali ad adottare, sia pure per scopi meramente cautelativi, specifiche normative. […] Ora, secondo lo stesso consulente del pubblico ministero, nella località Malcontenta questi limiti non sono stati varcati, sicché anche ammettendo che le onde elettromagnetiche generate dagli elettrodotti ad alta tensione siano, teoricamente, idonee a ledere o infastidire le persone, nella specie, il concorso di tale condizione è escluso, in radice, dai risultati dell'indagine condotta dagli esperti. Non è possibile ignorare, tuttavia, che, come s'è accennato, si tratta di un argomento tuttora in discussione e di estrema delicatezza per le diverse implicazioni di carattere sanitario, sociale ed economico che presenta. »
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«[…] È inutile dire che quando il legislatore del 1930 ha dettato la norma non ha pensato, né poteva pensare alla diffusione delle onde elettromagnetiche. Ma il problema dell'inquadramento ontologico dell'energia se l'è posto e risolvendo una lunga diatriba sorta sotto il vigore del codice Zanardelli ha formulato il secondo comma dell'articolo 624 con il quale equipara l'energia medesima, quella elettrica e le altre aventi un valore economico, alle "cose mobili". L'inserimento, del resto ovvio sul piano concettuale, in tale categoria di elementi non materiali ma, almeno strumentalmente percepibili, misurabili e apprezzabili, contrariamente a quanto sostenuto anche dai difensori degli interessati, giova ad una corretta interpretazione della lettera dell'articolo 674 c.p.»
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«Com'e noto, accantonata la teoria soggettiva dell'interpretazione, rivelatasi assolutamente inadeguata a corrispondere alla continua evoluzione della realtà sociale, "l'intenzione del legislatore" di cui parla l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge va, oggi, intesa come volontà della legge obiettivamente considerata, indipendentemente, cioè, dal pensiero di chi l'ha materialmente redatta. Ma poiché un altro articolo delle disposizioni medesime, il 14, statuisce che le leggi penali "non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati" (articolo 25 Cost..; articolo 1. c.p.), è compito dell'interprete di accertare se la "volontà", che pretende di attribuire alla norma, sia interna o esterna alla stessa, nel senso che possa ricavarli dalla norma stessa, pur dando al testo un significato più ampio di quello che apparentemente risulta da essa (interpretazione estensiva), ovvero debba essere mutuata da una norma diversa o anche dai principi generali dell'ordinamento giuridico (interpretazione analogica)»
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«Ebbene, proprio l'apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale autorizza ad attribuire all'articolo 674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno. Non sembra arbitraria, dunque, la conclusione che tra le "cose" di cui parla la norma incriminatrice debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici per la loro stessa essenza considerati da A. Einstein altrettanto reali "della sedia su cui ci si accomoda", o, più esattamente, i treni di onde, che si disperdono in tutte le direzioni a somiglianza di quelle generate nell'acqua dal lancio di un sasso, quale effetto delle variazioni dei campi medesimi prodotte dalla oscillazioni delle cariche elettriche.»
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«Ancora più agevole è ricondurre il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nell'ambito dell'amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo "gettare". Esso, infatti, non sta solo a indicare l'azione di chi lancia (più popolarmente, butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato, ma è anche sinonimo di "mandar fuori, emettere" e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di "produrre, far nascere"»
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«Pertanto, sia che si voglia imputare agli elettrodotti direttamente la formazione dei campi elettromagnetici, sia che si faccia risalire a loro soltanto la variazione del campo generale preesistente con la formazione di sequele di onde, è evidente che, in entrambi i casi, essi rappresentano la fonte del turbamento, il quale, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi tale da mettere in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone e non assume, quindi, rilevanza penale. Il principio di diritto che, in conclusione, può enunciarsi è che il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell'articolo 674 c.p., il quale, tuttavia, risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa»
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La giurisprudenza più recente in merito ha affermato che (Corte di Cassazione civile 23 gennaio 2007, n. 1391) il fenomeno può effettivamente essere ricompreso nella fattispecie di cui all’art. 674 c.p. ma per la configurazione concreta occorre che i valori di campo elettromagnetico superino i valori soglia fissati dal legislatore. La Corte ha escluso il risarcimento del danno esistenziale sempre rilevando che mancava il superamento dei valori ha svolto interessanti considerazioni in merito al principio di precauzione che, non essendo codificato, preclude la possibilità di offrire una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità.
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La giurisprudenza più recente in merito ha affermato che (Corte di Cassazione civile 23 gennaio 2007, n. 1391) il fenomeno può effettivamente essere ricompreso nella fattispecie di cui all’art. 674 c.p. ma per la configurazione concreta occorre che i valori di campo elettromagnetico superino i valori soglia fissati dal legislatore. La Corte ha escluso il risarcimento del danno esistenziale sempre rilevando che mancava il superamento dei valori ha svolto interessanti considerazioni in merito al principio di precauzione che, non essendo codificato, preclude la possibilità di offrire una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità.
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IL CASO DI RADIO VATICANA
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IL CASO DI RADIO VATICANA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 29 SETTEMBRE N «Il fenomeno della emissione di onde elettromagneti che rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’articolo 674 c.p. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivo»
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IL CASO DI RADIO VATICANA
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale, in base ad una interpretazione estensiva dell’espressione getto di cose le emissioni di onde elettromagnetiche rientrano nel reato di cui all’art. 674 c.p. Riconoscere, nel caso di elettrosmog, l’applicabilità di questa sanzione penale è significativo (al di là della concreta condanna che potrà essere irrogata al reo), in quanto consente l’adozione di misure cautelari di tipo reale, quali ad esempio il sequestro degli impianti di emissione.
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IL CASO DI RADIO VATICANA
La questione tra origine dal rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 674 c.p. di tre responsabili di Radio Vaticana i quali avrebbero diffuso, tramite gli impianti siti in Santa Maria in Galena, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere e molestare persone residenti nelle aree circostanti «arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio e turbamento» Il fatto
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IL CASO DI RADIO VATICANA
Il Tribunale di Roma riconobbe la responsabilità degli imputati, ritenendo che le onde elettromagnetiche potessero essere ricondotte, in base ad un’interpretazione estensiva, alla prima delle due ipotesi dell’art. 674 c.p. La Corte d’appello riformò la sentenza di primo grado ed assolse gli imputati ritenendo che il fatto non fosse previsto dalla legge come reato, stante l’impossibilità, se non attraverso un’applicazione analogica della norma (non consentita in materia penale), di ricondurre il fenomeno delle emissioni di onde elettromagnetiche al getto pericoloso di cose. Avverso la sentenza d’appello proposero ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Corte d’appello di Roma e le parti civili negando l’analogia e insistendo per un’interpretazione estensiva della norma.
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IL CASO DI RADIO VATICANA
Tra i diversi criteri di interpretazione della legge – da quello letterale a quello estensivo sino all’analogia – la Corte di Cassazione ha scelto di utilizzare quello logico evolutivo. Ha condotto una valutazione di tipo ermeneutico oggettivo la legge deve essere interpretata non secondo la volontà storica del legislatore che l’ha pronunciata, ma secondo il senso proprio (e quindi oggettivo) delle parole che compongono la disposizione, sulla base di una valutazione dell’intero sistema normativo vigente nel momento di applicazione della norma Ha quindi fornito un’interpretazione dell’art. 674 c.p. sia nel suo complesso che con riferimento alla normativa speciale di settore, alla luce dei principi costituzionali. Il criterio interpretativo logico evolutivo
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IL CASO DI RADIO VATICANA
La Corte è così giunta a condividere l’orientamento giurisprudenziale sopracitato, in quanto: nulla osta al fatto che le energie possano essere ricondotte al termine di cosa, ampiamente generico ed idoneo ad esprimere una pluralità di significati; l’art. 624 c.p. stabilisce che agli effetti penali si consideri cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico e le onde elettromagnetiche sono sicuramente suscettibili di valore economico; anche la giurisprudenza civile ha riconosciuto nelle onde elettromagnetiche un bene mobile, peraltro suscettibile di tutela possessoria; l’ampiezza del verbo gettare, utilizzato per descrivere la materialità della condotta dell’art. 674 c.p., ha anche il significato di mandar fuori, emettere, espellere e può quindi ricomprendere il fenomeno della emissione e propagazione delle onde elettromagnetiche.
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Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi analizzato il rapporto esistente tra l’art. 674 c.p. e la normativa speciale in tema di elettrosmog, partendo dall’inciso «nei casi non consentiti dalla legge» La norma sembra infatti disciplinare due differenti ipotesi di illecito: quella di chi getta o versa cose atte ad offendere o imbrattare o molestare la persona quella di chi, nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, vapori e di fumo, atti sempre a cagionare tali effetti
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Secondo la Corte, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, l’inciso richiamerebbe in modo esclusivo la violazione di norme o prescrizioni di settore volte a regolare un particolare tipo di attività considerata dal legislatore socialmente utile. Pertanto il reato non potrebbe ritenersi perfezionato nel caso in cui le emissioni, provenienti da un’attività regolarmente autorizzata o disciplinata da atti normativi speciali, fossero contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi (il cui rispetto configurerebbe una sorta di presunzione di legge). Qualora non vi fosse superamento dei limiti, le eventuali molestie potrebbero, pertanto, trovare tutela solo nel versante dell’illecito civile.
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Ad avviso della Corte, tale principio dovrebbe essere esteso anche all’elettrosmog per evitare ingiustificate e irrazionali applicazioni di legge. Le difficoltà interpretative dovute alla riconducibilità delle onde elettromagnetiche alle emissioni di gas, vapori e fumo (espressamente elencate nella seconda parte dell’art. 674 c.p.), possono, infatti, essere superate ritenendo che la norma penale configuri un’unica ipotesi di reato la seconda parte sarebbe una specificazione della prima in quanto caratterizzata non dall’oggetto dell’emissione (gas, vapori, fumo o altro), ma dal fatto che l’emissione, in quanto socialmente utile, sia disciplinata dalla legge o da un provvedimento dell’autorità.
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Considerando quindi le emissioni di onde elettromagnetiche come un’attività socialmente utile (ed in quanto tale legislativamente o amministrativamente disciplinata), il comportamento, quand’anche idoneo a provocare offesa o molestia, resterebbe ugualmente lecito sotto il profilo penale qualora non superasse i limiti previsti dalla normativa di settore. Ai fini del perfezionamento della contravvenzione dovrà pertanto essere prima di tutto «oggettivamente provato» il superamento dei limiti fissati dal legislatore in relazione alle onde elettromagnetiche
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Vale a dire il superamento: dei limiti di esposizione, che sono valori di immissione c.d. “efficaci” non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, in quanto definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti; dei valori di attenzione, non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (costituiscono, in applicazione del principio di precauzione, misure di cautela per la protezione dai possibili effetti a lungo termine connessi con all’esposizione ai campi elettromagnetici).
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Riguardo alle possibili interferenze con la disciplina in tema di elettrosmog (in particolare con la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 che ha introdotto un articolato apparato sanzionatorio amministrativo), la Corte non prende una posizione netta. Si limita a rilevare come la volontà del legislatore sia stata chiaramente quella di privilegiare, anche nella tutela della salute contro i pericoli derivati dalla creazione di campi elettromagnetici, il ruolo della P.A., limitando il potere di intervento del giudice penale. La normativa di settore
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Il legislatore infatti, sulla base del principio di precauzione, ha adottato una disciplina che determina i parametri di una condotta cautelativa generalizzata da parte di tutti gli operatori in materia di elettrosmog, cercando di arginare contrastanti applicazioni da parte della magistratura, in una materia in cui le risultanze scientifiche sono ancora controverse. La Cassazione evidenzia come una delle sanzioni amministrative contenute nella legge n. 36/2001 (art. 15) sia espressamente volta a sanzionare il responsabile delle emissioni elettromagnetiche eccedenti i limiti fissati dall’autorità «salvo che il fatto costituisca reato»
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Si ritiene quindi che la configurabilità del getto pericoloso di cose sia possibile solo evitando una sovrapponibilità tra illecito penale ed amministrativo Allora l’idoneità a offendere o molestare non potrà risolversi nel solo superamento dei limiti non potrà ritenersi sufficiente una nozione estremamente ampia e generica di molestia che possa desumersi da affermazioni, sensazioni o preoccupazioni, non verificati scientificamente (altrimenti «qualsiasi superamento dei limiti potrebbe integrare il reato purché si dimostri che vi sia stato qualcuno che avrebbe potuto essere esposto al campo elettromagnetico»).
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Conseguentemente, l’art. 674 c.p. dovrà essere interpretato quale reato di pericolo concreto per dirsi perfezionato necessiterà della prova certa ed obiettiva di un’effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i potenziali soggetti ad esse esposti. Secondo tale interpretazione, l’illecito penale e quello amministrativo si differenzierebbero, richiedendo la fattispecie penale la presenza di almeno un elemento ulteriore e diverso rispetto all’illecito amministrativo (configurandosi l’art. 674 c.p. come norma speciale rispetto alla sanzione amministrativa).
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La Corte non prende una chiara posizione in merito alla possibilità di concorso tra la normativa codicistica e quella di settore. Si limita a precisare che: «l’irrazionalità, invero, non sussisterebbe qualora, nel caso di superamento dei limiti accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di offesa o di molestia, fossero ravvisabili sia l’illecito amministrativo sia il reato di cui all’art. 674 c.p.». Il concorso tra sanzione amministrativa e contravvenzione
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La Cassazione puntualizza che anche nel caso in cui il concorso fra i due illeciti dovesse essere escluso, rimarrebbero valide: l’interpretazione secondo cui le onde elettromagnetiche rientrano nell’ambito del getto pericoloso di cose la necessità che l’elemento ulteriore, indispensabile per caratterizzare e distinguere il getto pericoloso di cose dall’illecito amministrativo, sia oggettivamente verificabile e di esso si fornisca prova certa e concreta.
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La Corte conclude annullando la sentenza rinviando gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma affinché quest’ultima proceda ad un nuovo giudizio. Il nuovo giudizio in appello deve attenersi al principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione. Esito
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Principio di diritto: Il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di un’interpretazione estensiva, nell’ambito dell’articolo 674 c.p. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità alle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo
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