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PubblicatoFiorella Fedele Modificato 10 anni fa
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Bollino blu, termoregolazione e contabilizzazione impianti termici
Nuove disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (Regione Lombardia)
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Introduzione La regione Lombardia, con il DGR IX/2601 ha
introdotto nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale. Le principali novità introdotte si muovono nella direzione del contenimento dei consumi energetici: bollino blu o targa energetica contabilizzazione calore e termoregolazione
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Definizioni Bollino Blu Contabilizzazione Calore Termoregolazione
Etichetta che identifica l’impianto termico sulla quale è riportato il codice identificativo Contabilizzazione Calore La contabilizzazione del calore è la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi. Termoregolazione La termoregolazione è invece un sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante in un ambiente.
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Normative regionali di riferimento
Legge Regionale 24/2006 DGR IX/2601 DGR IX/3522 DGR IX/3855
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Bollino Blu o Targa Energetica (1/2)
A partire dal 1º gennaio 2012 ed entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico funzionante nelle nostre abitazioni dovràessere dotato di una targa identificativa o bollino blu. Ogni targa identificativa è contraddistinta da un codice univoco,generato dal CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) e valido per tutta la vita dell’impianto. Accedendo al portale del CURIT ogni cittadino potrà verificare che il proprio impianto sia regolarmente registrato e monitorato.
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Bollino Blu o Targa Energetica (2/2)
L’apposizione del bollino blu avviene una sola volta e viene fatta dall’installatore, nel caso di nuovo impianto o dal manutentore nel caso della prima manutenzione che prevede la trasmissione della documentazione al CURIT, riportandone il codice univoco sui modelli di registrazione delle schede identificativa dell’impianto o sugli allegati F e G e non deve essere ripetuta nell manutenzioni successive. Nel caso di impianti termici centralizzati a servizio di condomini la responsabilità di produrre la targa energetica ricade sull’amministratore o terzo responsabile dell’impianto.
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Termoregolazione e contabilizzazione calore (1/3)
La L.R. 24/06 prevede l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di ciascuna unità. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica. La contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso l’individuazione dei consumi volontari di energia termica utile. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all’acqua calda sanitaria, è prescritta l’installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.
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Termoregolazione e contabilizzazione calore (2/3)
I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Stesso obbligo per le sostituzioni dei generatori di calore. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale. Il termine per l’adeguamento degli impianti esistenti è differenziato in base alla potenza e alla data di installazione come di seguito indicato:
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Termoregolazione e contabilizzazione calore (3/3)
Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch’essi obbligati all’installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche previste sulla base della data di installazione e della potenza degli scambiatori di calore installati. Il responsabile dell’impianto soggetto all’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all’obbligo della propria scadenza.
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DGR IX/3522 e DGR IX/3855 Il DGR 3522 del 23 maggio 2012 ha posticipato l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore alla data del 1 agosto 2014 nei seguenti casi: impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l’1 agosto 1997; impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario. La deliberazione IX/3855 posticipa l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore all’1/8/2013 per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kW e installazione ante 1/8/97.
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Suddivisione delle spese (1/2)
Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. È fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà. Nel caso in cui il circuito di utilizzazione e distribuzio- ne del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia si dovrà procedere all’installazione di contatori di energia termica utile di tipo diretto per suddividere l’energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare le diverse zone di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.
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Suddivisione delle spese (2/2)
Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione dell’energia termica, il progettista deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti confinanti in maniera specifica per i primi ed ultimi piani dell’edificio, dell’equilibratura dell’impianto. Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una specifica relazione da consegnare al committente al fine di definire una equa suddivisione delle spese. La normativa di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati è la norma UNI Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è inoltre prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI TR o UNI 9019.
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Contatti Ing. Stefano Basso Certificatore Energetico CENED (14291)
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