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LIBRO II IL POPOLO DI DIO
Ecclesiologia del Vaticano II nel Codice del 1983
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Introduzione Generale al Libro II
Elementi d’ecclesiologia conciliare nel Libro II: Chiesa popolo di Dio – Autorità come servizio Chiesa come comunione Ogni fedele cristiano è partecipe dei tria munera Maggiore attenzione ai fedeli laici Impegno della Chiesa per l’ecumenismo «… la Chiesa universale si presenta come “un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”» (LG 4).
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Cambio di prospettiva riguardo CIC-17:
Da società ineguale a comunione Il protagonista non è più il chierico ma il fedele cristiano Importanza della visione del singolo inserito attivamente nella comunione ecclesiale. «Uno solo è quindi il popolo eletto di Dio: ─un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo (Ef 4,5)─ comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, una sola la salvezza, una sola la speranza, e una carità senza divisione. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa per riguardo alla stirpe o alla nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché non c’è né giudeo né greco, non c’è schiavo né libero, non c’è né uomo né donna: tutti voi siete uno in Cristo Gesù (Gal 3,28)» (LG 32).
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La Chiesa non è soltanto una società giuridica, ma è soprattutto comunione, sacramento di salvezza o meglio, «…segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1). Il punto di partenza in questo secondo libro non è più il chierico ma il fedele cristiano.
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PARTE I I FEDELI CRISTIANI 1. Canoni introduttivi (can. 204-207)
CIC-17: si limita ad affermare nel can. 87 che l’uomo è costituito persona nella Chiesa e basta. «Per il battesimo l’uomo viene costituito persona nella Chiesa di Cristo, con tutti i diritti ed obblighi dei cristiani, tranne che, in quello che tocca ai diritti, oste qualche obice e che impedisca il vincolo della comunione ecclesiastica o una censura inflitta dalla Chiesa» E aggiungeva al can. 107: «Per istituzione divina, ci sono nella Chiesa chierici diversi dei laici, anche non tutti i chierici siano d’istituzione divina; ma uni e altri possono essere religiosi»
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In questo caso, i commentatori del Codice del 1917 della BAC scrissero in merito a questo canone:
«La Chiesa è, per istituzione divina, una società perfetta, ma disuguale, nella quale c’è una classe di persone che hanno come compito la direzione (chierici) e un’altra che deve essere governata (laici). I religiosi non costituiscono una classe adeguatamente distinta, perché o sono chierici o sono laici; ma il Codice tratta di loro in modo separato. Per la sua speciale consacrazione al servizio divino, i religiosi hanno la preferenza sui laici e partecipano di molti dei diritti ed obblighi dei chierici».
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CIC-83: delinea la categoria fondamentale del christifidelis al can
CIC-83: delinea la categoria fondamentale del christifidelis al can. 204 §1 cui tratti essenziali sono: l’incorporazione a Cristo con il battesimo, la partecipazione all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa. È a partire dalla realtà fondamentale del christifidelis che sono interpretati i diversi carismi nella Chiesa. La condizione di popolo di Dio, comune a tutti i suoi membri, si caratterizza dalla dignità e dalla libertà (LG 9), comportando come conseguenza che tutti i fedeli partecipino del fine della Chiesa in un sfera d’azione comune orientata, appunto, al raggiungimento di questo fine.
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Canone 207: Deve essere letto alla luce della dottrina conciliare e in connessione ai canoni 96 e 204. «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all’unico sacerdozio di Cristo» (LG 10). Il battesimo è il fondamento della comune vocazione alla santità e all’apostolato nella Chiesa I modi e le forme per rispondere a tale vocazione sono diversi. Can. 207 §1: distinzione operata per divina istituzione tra i fedeli: i ministri sacri e i laici. Can. 207 §2: distinzione operata dalla struttura carismatico-istituzionale: chierici, laici e consacrati.
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La vita consacrata non è uno stato intermedio o un “mezzo stato”, la sua indipendenza (e corrispondenza) è determinata sia dal Concilio sia dalla stessa legislazione canonica. «Un simile stato, se si tiene conto della divina e gerarchica costituzione della Chiesa, non è intermedio tra la condizione dei chierici e quella dei laici, ma da entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a godere di questo speciale dono della vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la missione salvifica di essa» (LG 43). Ai membri degli Istituti di vita consacrata, che non siano ordinati in sacris, si applicano le norme sui doveri-diritti dei fedeli laici Ai membri ordinati in sacris, si applicano le norme sui doveri-diritti dei fedeli chierici.
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La nozione di christifidelis coincide con quella di persona (c
La nozione di christifidelis coincide con quella di persona (c. 96): Non c’è distinzione tra l’essere persona nella Chiesa ed essere fedele. I diritti e doveri dei cristiani sono propri della persona battezzata e non sono altro che i diritti e doveri dei fedeli. Il fedele è: membro del Popolo di Dio; incorporato a Cristo con il battesimo; chiamato ad attuare, secondo la propria condizione, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. Tutti i fedeli, quindi, sono ontologicamente uguali, e hanno i medesimi diritti e dovere fondamentali elencati poi nei canoni Il can. 204 §1 ha un carattere più teologico che quello giuridico del can. 96: mentre quest’ultimo descrive la condizione canonica delle persone fisiche e gli effetti derivanti dal fatto che un uomo è battezzato, il can. 204 §1 tratta delle persone già divenute fedeli, in forza del battesimo, e perciò già costituite popolo di Dio.
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La comunione ecclesiale (can. 96; 204 § 2; 205; 209)
Il concetto di comunione è il cuore dell’autoconoscenza della Chiesa. È una realtà organica che esige una forma giuridica che la custodisca. La communio, quindi, è l’unione dei battezzati, realtà spirituale socialmente rappresentata. Elementi giuridici della piena comunione: Professione di fede. Unità dei sacramenti. Unità con i pastori. Questi vincoli si rompono con l’apostasia, l’eresia e lo scisma. Nel linguaggio giuridico detta separazione comporta la sospensione dai doveri-diritti specificamente ecclesiali. Eretici e scismatici possono comunque esercitare quei doveri-diritti che sono presupposti per la reintegrazione nella piena comunione ecclesiale.
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I catecumeni (can. 206) sono istruiti nella fede in Cristo,
La piena sussistenza del Popolo di Dio non toglie il significato e il peso che anche le altre comunità separate hanno nel mistero di salvezza. sono istruiti nella fede in Cristo, sono giustificati nel battesimo, sono incorporati in Cristo anche se non professano la fede integrale o non conservano l’unità della comunione sotto il successore di Pietro. I catecumeni (can. 206) «…nel nuovo codice sia definito chiaramente lo stato giuridico dei catecumeni. Infatti essi sono già uniti alla Chiesa, appartengono già alla famiglia del Cristo, e spesso vivono già una vita di fede, di speranza e di carità» (AG, 14). Eccezione ai canoni 96 e 204. Pur non essendo battezzati, sono considerati “come persone” dall’ordinamento canonico Sono soggetti di alcuni diritti ed obblighi Hanno alcune prerogative. Hanno il diritto di ricevere il battesimo. Hanno diritto-dovere di partecipare attivamente alla realizzazione dei fini della Chiesa. Sono chiamati a condurre una vita coerente con il sacramento che intendono ricevere.
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Christifidelis (c. 204; 207) Secolari Chierici Religiosi Istituti di
Diocesani Castrensi Prelatura personale Società di Vita Apostolica Istituti Secolari Secolari Chierici Religiosi Istituti di Vita Consacrata Religiosi Christifidelis (c. 204; 207) Uomini Donne Religiosi Istituti secolari Uomini Donne Laici Uomini Donne Società di vita apostolica Secolari Prelatura personale Uomini Donne Semplicemente secolari Uomini Donne
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Battezzati non cattolici Prima Evangelizzazione
Catecumeni Battezzati non cattolici Cattolici -Piena comunione ecclesiale (can. 205). -Sono persone nella Chiesa (can. 96). -Destinatari della legislazione della Chiesa (can. 11). Comunità Ecclesiale -In una certa comunione ecclesiale (in ragione del Battesimo) ma non piena (can. 844 §§3-5; ; 1183 §3). Azione Ecumenica Sono specialmente vincolati con la Chiesa (can. 206; 788 §3; 851, 1°; 865; 1170; 1183 §1). Il resto degli uomini non sono battezzati ma si ordinano potenzialmente alla Chiesa (can. 748; 787; 1476; 1086). Prima Evangelizzazione
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