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PubblicatoPaolina Gallo Modificato 8 anni fa
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Nel nostro ordinamento, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata da numerose norme giuridiche, contenute in fonti diverse.
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COSTITUZIONE. Art. 32: definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Art. 35: prevede il principio generale della “tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”. Art. 41: stabilisce che l’iniziativa economica non possa svolgersi “in modo da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana”.
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CODICE CIVILE. Art. 2087: sancisce l’obbligo del datore di lavoro “di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
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STATUTO DEI LAVORATORI (L. n. 300/1970). Art. 9: riconosce ai lavoratori il diritto dei lavoratori di controllare, mediante la loro rappresentanza, l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di “promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
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D.LGS. N. 626/1994. È il primo provvedimento normativo organico che nel nostro Stato disciplina la tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Esso si basa su un nuovo approccio alla materia che prevede: la prevenzione dei rischi del lavoratore; un nuovo modello di gestione della sicurezza, fondato sulla condivisione e sulla partecipazione responsabile di tutti i soggetti.
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TESTO UNICO del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal D.Lgs. n. 10672009). Esso porta a compimento il processo di riordino e di riforma, già iniziato nel 1994, semplificando e coordinando le disposizioni vigenti in un unico testo e abrogando la precedente legislazione (D.Lgs. n. 626/1994 compreso), di cui, tuttavia, recepisce i principi innovatori.
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Il Testo Unico, come già il precedente decreto del 1994, suddivide principalmente l’ obbligo di sicurezza all’interno dell’impresa tra i seguenti soggetti : datore di lavoro; dirigenti e preposti; Lavoratori.
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Il datore di lavoro è definito come colui che è titolare del rapporto di lavoro o che comunque ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva. I dirigenti sono coloro che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (es. direttore amministrativo).
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I preposti sono coloro che sovrintendono all’attività lavorativa e che sono tenuti a sorvegliarne la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (es. capi-cantiere). I lavoratori, oltre ad essere i beneficiari della legislazione in materia di prevenzione, sono tenuti anche a rispettare le prescrizioni per la sicurezza, utilizzando in modo corretto i dispositivi di protezione e sottoponendosi ai controlli sanitari previsti.
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All’assolvimento dell’obbligo di sicurezza, concorrono anche ALTRI SOGGETTI : rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nominato dai lavoratori per agire in nome e per conto dei lavoratori per tutto ciò che attiene alla salute e alla sicurezza sul lavoro; medico competente, con funzioni di sorveglianza sanitaria; rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, che può essere un dipendente o un soggetto esterno, con funzioni consultive e propositive in tema di sicurezza.
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