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PubblicatoGiacinto Motta Modificato 8 anni fa
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Equivalenza finanziaria PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FINANZIARIA: in estrema sintesi, semplificando, c’è un valore che rende equivalenti il capitale prestato e il flusso delle rate di restituzione, questo valore è il tasso d’interesse. Prima considerazione, esiste un unico tasso, un unico valore. Quando si dice che ci sono diverse formule, più o meno equivalenti, si dice una cosa semplicemente sbagliata. O, più precisamente, le formule possono essere diverse, ma il risultato è uno solo. Es: 3+2=5, 8-3=5, l’importante è ottenere 5.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it L.108/96, art.1 modifica art.644 cp Art.644, 3°c: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» L.108/96, art.2 delega ministero rilevazione Taeg Nei DM di rilevazione dei tassi medi ai fini dell’usura: «le banche si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni di banca d’italia». «Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, …sproporzionati.. difficoltà economica» Nei DM di classificazione operazioni creditizie si incarica Banca d’Italia della rilevazione
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Il Dm di rilevazione dei tassi richiede l’applicazione dei criteri espressi nelle istruzioni di Banca d’Italia, creando una disomogeneità con l’art.644 cp. Di fatto, si impone l’utilizzo di aggregati statistici di rilevazione diversi dalla matematica finanziaria La conseguenza di detta disomogeneità tra la matematica (principio di equivalenza finanziaria) e le formule di Banca d’Italia, determina l’esplodere del contenzioso, con due interpretazioni fondamentali:
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it a) Cassazione Penale, per la quale le istruzioni non hanno alcun rilievo; b) Moltissimi tribunali di merito, che richiedono l’applicazione delle istruzioni per principio di omogeneità tra il tasso soglia e quello rilevato nel caso concreto. In sostanza, le ragioni di tali impostazioni sono le seguenti: con interpretazione a), gran parte dei rapporti bancari sarebbero usurari; con interpretazione b), l’opposto, tutti i rapporti bancari sono regolari e quindi tutela inadeguata del debitore.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Sulla tutela del debitore, forse non si sono utilizzate tutte le possibilità della tutela soggettiva ex art.644, c.3, capoverso 2 e ss.. Comunque, le formule applicabili per il calcolo del tasso di un finanziamento sono: a) Banca d’Italia per il confronto con i tassi soglia (con le innumerevoli modifiche apportate dai singoli giudici) b) tasso matematico determinato col principio di equivalenza finanziaria per gli altri casi (anatocismo, altri vizi contrattuali, risarcimento danni ecc.). Prima di riportare alcuni casi che chiariscano il concetto, alcune basilari riflessioni matematiche.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Formula mutuo ai fini usura 2 Le istruzioni di Banca d’Italia indicano al punto C2, lett.b, che sono soggetti a rilevazione esclusivamente i nuovi rapporti di mutui e leasing, a differenza dei c/c per i quali è prevista una rilevazione trimestrale. Pertanto, i tassi soglia sono formati dai nuovi contratti, non dai contratti esistenti che si svolgono nel tempo. Sono inoltre escluse dalla rilevazione i crediti difficili, le penali, gli interessi di mora, i crediti in valuta, quelli a tasso agevolato.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Formula mutuo ai fini usura 3 La omogeneità tra la formula imposta da Banca d’Italia e quella ottenuta applicando il principio di equivalenza finanziaria, sembrerebbe limitare l’indagine a quali componenti considerare nel costo del finanziamento e quali no. Ad esempio, le assicurazioni, le spese di istruttoria ecc. Stabilito quindi che alcune spese accessorie sono da considerare oneri finanziari, basterebbe ridurre il capitale erogato di detti oneri e ricalcolare il tasso, per ottenere il Tasso nominale, che diventerebbe il tasso annuo effettivo (Taeg) con la formula di cui sopra.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Formula mutuo ex post 2 Inoltre, in presenza di tassi crescenti, la valutazione a posteriori potrebbe determinare un tasso > di quello soglia alla stipula. Infine, un contratto definito in periodo di alti tassi, sarebbe lecito anche se i tassi si abbassassero significativamente, vanificando, di fatto, la volontà del legislatore che con l’art.644 cp. ha inteso vietare finanziamenti a tasso eccessivamente elevato rispetto alla media del mercato.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Criticità calcolo interessi I problemi summenzionati derivano dai limiti imposti dalle Istruzioni di Banca d’Italia: nella modalità ex ante, oneri eventuali complicano i calcoli (E’ intuitiva la differenza tra una mora eventuale ed una effettiva); in quella ex post, la mancata rilevazione dei tassi in corso di rapporto, induce a un confronto tra tasso attuale e tasso alla stipula che non ha molto senso. Un terzo sistema, potrebbe essere la valutazione ex post, ed il confronto del tasso ottenuto con quello vigente al momento del calcolo, vale a dire con quello medio dei nuovi rapporti iniziati nel periodo. Questa è l’opzione fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione penale, di considerare le Istruzioni di Banca d’Italia una mera indicazione statistica, utili per determinare il valore, ma ininfluenti ai fini della determinazione del tasso effettivo da confrontare con il tasso soglia.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Caso Leasing Fotovoltaico 1 Contratto di leasing fotovoltaico del 2012, importo 20 milioni di euro, tasso fisso oltre il 9%, i ricavi della vendita dell’energia superavano i canoni. Intervento governativo che riduce la remunerazione. Attualmente la società fotovoltaica perde ogni esercizio, perché i ricavi < costi. Inoltre il tasso vigente sul mercato è intorno al 5%. Il conduttore vorrebbe cambiare finanziatore, e quindi usufruire del tasso del 5%, ma la società di leasing richiede, in caso di risoluzione anticipata, tutti i canoni, con un tasso di sconto irrisorio. In sostanza, in caso di recesso, il conduttore pagherebbe un tasso complessivo del 30%.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Caso Leasing Fotovoltaico 2 Ci si chiede, questa remunerazione al 30%, può essere considerata usura oggettiva? Risposta: se si considerano solo gli interessi corrispettivi, no, in quanto il recesso anticipato non è monitorato da Banca d’Italia, quindi è una forma di penale. Se si fa un’analisi ex post, e si confronta il 30% col tasso usura vigente alla stipula, avremo usura, Analogamente avremo usura se confrontiamo il 30% con la soglia al momento del recesso.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Mutuo con floor Non sono rari mutui a tasso variabile (euribor + spread), il cui tasso non può scendere sotto un livello minimo, detto «floor». Tale clausola (derivato) ha un valore per il creditore, perché garantisce un rendimento al calare dei tassi, che invece aumenta al crescere degli stessi. Risulta intuitiva la convenienza di guadagnare quando i tassi crescono e di non perdere quando calano. La valutazione di tale opzione si rende necessaria in almeno due casi: 1)contestazione della liceità della opzione (ad es.violazione art.23, c.6 Tuf); 2)verifica del superamento del tasso soglia ai fini dell’usura.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Mutuo con floor valutazione ex ante La formula comunemente usata per il pricing dei floorlet a partire dai dati di mercato è la formula di Black. Floorlet i (t) =v(t, T+tau)*tau*Nom*(Kn(-d 2 )-F(t,T,tau)N(-d 1 )) Utilizzando dati statistici del mercato (formule di Bloomberg) si stabilisce il valore di un derivato in un dato momento. Problemi: 1) le formule più note sono quelle di Bloomberg, molto costose, sono coperte da copyright e non utilizzabili pubblicamente; 2) in nessun contratto viene previsto l’utilizzo di tali dati statistici, quindi ci si discosta di molto dal valore di mercato giuridico.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Mutuo con floor valutazione ex post E’ senz’altro agevole valutare l’andamento storico di un mutuo, ovverosia determinare le singole rate effettivamente richieste dal creditore. E’ altresì possibile determinare l’ammontare delle singole rate come se l’opzione floor non ci fosse stata, sulla base dell’euribor vigente e dello spread concordato. Si ottiene così un differenziale, tra finanziamento con e senza floor. Questo differenziale è il valore del floor. In caso di annullamento del derivato, infatti, sarà l’importo ripetibile.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Mutuo con floor valutazione ex post 2 Ma come determinare il valore dell’opzione al momento della stipula, al fine della verifica dell’usura? E’ intuitivo che se un mutuo con tasso previsto del 4%, in presenza di floor, fa guadagnare al creditore il doppio di interessi, il tasso sarà……………….dell’ 8%. Caso di mutuo tasso 3,9%, interessi senza floor 1.179.177, con floor 1.417.964, ottengo x (tasso con floor)=4,69%. Il calcolo, risulta tanto più impreciso quanto si è prossimi alla stipula, tanto più preciso, al contrario, all’avvicinarsi del termine. Come qualsiasi elaborazione a consuntivo.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Caso Usura Leasing Contratto leasing camion, 120.000 euro + iva, garanzia fideiussoria soci, dopo due anni il conduttore smette di pagare e, decorsi alcuni mesi, viene ritirato il mezzo. Quattro anni dopo, azione esecutiva su immobile dei garanti. Quesito: accerti il consulente tecnico il tasso di interesse applicato ai rapporti di finanziamento e di locazione finanziaria intercorsi tra le parti nel periodo oggetto di esposto dagli anni 2008 al 2012 relativamente al contratto di locazione finanziaria xx stipulato da xx con la suddetta xxSPA e lo scostamento rispetto al tasso trimestrale rilevato dal Ministero del Tesoro ai fini dell’applicazione del terzo comma dell’articolo 644 c.p.;
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Considerazioni finali formule Banca d’Italia Con i casi illustrati, si è inteso evidenziare come le Istruzioni di Banca d’Italia, stante il richiamo dell’art.3 dm che ne impone l’utilizzo ai fini della verifica dell’usura oggettiva, alterano i calcoli matematici, in modo più o meno incisivo, a seconda della sensibilità dell’organo giudicante. In altre parole, più si prendono alla lettera dette istruzioni, meno risulta efficace il controllo dell’usura oggettiva, in quanto sostanzialmente quasi ogni rapporto può non essere considerato usurario, anche con tassi del 40/50%.
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Studio Fontanelli - Dottori Commercialisti Via IV Novembre 9, 40123 Bologna, Tel.051/602.15.17, Fax.051/042.06.47 email: fontanelli.a@libero.it Considerazioni finali formule Banca d’Italia 2 Poiché la soluzione prospettata dalla Cassazione Penale di considerare ininfluenti dette formule, renderebbe gran parte dei finanziamenti accordati usurari, con una «conseguente» tendenza dei tribunali ad evitare tale usura generalizzata utilizzando le formule di Banca d’Italia e quindi, nei fatti, a neutralizzare l’istituto dell’usura oggettiva, non resta che valutare i rapporti anche sotto l’aspetto dell’usura soggettiva, che, se presentano l’onere di dimostrare la conoscenza della difficoltà del debitore, hanno per converso il vantaggio di poter applicare formule matematiche corrette, universalmente verificabili.
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