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CONVEGNO Basilea 2 Opportunità o rischio?

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Presentazione sul tema: "CONVEGNO Basilea 2 Opportunità o rischio?"— Transcript della presentazione:

1 CONVEGNO Basilea 2 Opportunità o rischio?
I Confidi alleati delle PMI Di Massimo Pacella Studio Pacella

2 Nuovo accordo di Basilea
Tre pilastri : 1    Requisiti patrimoniali minimi delle banche; 2 Processo di controllo prudenziale; 3 Disciplina di mercato. Studio Pacella

3 Patrimonio di vigilanza = 8% Attività ponderate per il rischio
Primo Pilastro Patrimonio di vigilanza = 8% Attività ponderate per il rischio Studio Pacella

4 Le attività vengono ponderate secondo:
a)      Il rischio operativo; b)     Il rischio del credito. Studio Pacella

5 Probability of default (PD) = probabilità di inadempienza;
Il rischio del Credito Probability of default (PD) = probabilità di inadempienza; Loss given default (LGD) = perdita in caso di inadempienza Exposure at default (EAD) = esposizione in caso di inadempienza Maturity (M) = scadenza effettiva del prestito Studio Pacella

6 Metodi di valutazione IRB base IRB Avanzato
PD = probabilità di inadempienza Definito dalla Banca LGD = perdita in caso di inadempienza Valori fissati dall’autorità di vigilanza EAD = esposizione in caso di inadempienza M = scadenza effettiva del prestito Studio Pacella

7 La garanzia può essere: Reale; Personale; Finanziaria.
La presenza di garanzie è fondamentale al fine della mitigazione del rischio del credito La garanzia può essere: Reale; Personale; Finanziaria. Studio Pacella

8 L’accordo individua requisiti specifici per il riconoscimento delle garanzie individuali:
la garanzia deve essere esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta, completa; Studio Pacella

9    Viene individuato un elenco preciso e tassativo di garanti: ·        Lo Stato; ·        Un ente pubblico; ·        Un intermediario vigilato con PD inferiore a quella del debitore; · Un’impresa con rating > 0 (pari ad A), se viene usato l’approccio standard, oppure con rating equivalente Studio Pacella

10    Con il termine CONFIDI si individuano quegli organismi aventi natura cooperativa o consortile che esercitano in forma mutualistica l’attività di garanzia collettiva dei finanziamenti a favore di imprese socie o consorziate Studio Pacella

11    l’art. 155 del TUB, impone ai Confidi l’iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco degli intermediari finanziaria ex art 106 TUB, tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC). Studio Pacella

12   Politica economica a sostegno delle PMI 1)      La Banca d’Italia, insieme ad altre autorità di vigilanza europee, ha fortemente voluto ed ottenuto alcune correzioni all’accordo di Basilea; 2) E’ stato creato un coordinamento tra Governo, Banca d’Italia, ABI e Coordinamento nazionale CONFIDI, che ha portato alla riforma dei Confidi varata nel 2003 (art. 13 DL 269/2003, convertito con Legge 326/2003) Studio Pacella

13   La Riforma dei Confidi 1)      Confidi ex art 106 TUB; 2) Confidi “intermediari di garanzia “ ex art 107 TUB; 3) Banche di garanzia Studio Pacella


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