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Diritto privato e della famiglia

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Presentazione sul tema: "Diritto privato e della famiglia"— Transcript della presentazione:

1 Diritto privato e della famiglia
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e della famiglia A.A. 2013/14 prof. Ciro CASCONE 1 1 1

2 Regime patrimoniale della famiglia
La comunione legale (regime legale) Comunione attuale: tutti i beni mobili e immobili che i coniugi (o uno solo) acuistano durante il matrimonio, nonché i valori mobiliari (titoli) Comunione de residuo: beni che entrano in comunione al momento dello scioglimento , se ancora sussistenti (redditi da lavoro, frutti dei beni di proprietà) Beni personali: acquistati ante matrimonio, ricevuti per successione, risarcimenti, beni strumentali al lavoro/professione, trattamenti previdenziali, beni acquistati con la vendita di beni personali (se dichiarato), ecc. Pubblicità (162): atto pubblico a pena di nullità con annotazione a margine atto di matrimonio

3 Vicende della comunione
Amministrazione: spetta ad entrambi i coniugi; gli atti compiuti senza il necessario consenso sono annullabili (entro un anno) Responsabilità patrimoniale: i creditori della comunione possono soddisfarsi sul patrimonio comune ed in via sussidiaria sul patrimonio di ciascun coniuge (per ½ del credito), mentre i creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni personali e sono sussidiariamente sui beni comuni del coniuge debitore (e quindi fino alla metà della comunione) Scioglimento: separazione, divorzio, annullamento, morte, fallimento, sentenza per cattiva gestione o interdizione/inabilitazione Divisione: ripartizione di attivo e passivo in parti uguali

4 I regimi convenzionali
La comunione convenzionale (210) La separazione dei beni (215) - denaro versato cu c/c cointestato? Se è provato che il saldo attivo risulta da versamenti effettuati da uno solo dei coniugi, l’altro no può avanzare su di esso alcuna pretesa Il fondo patrimoniale (167): complesso di beni (imm., m.r., titoli) destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà spetta ad entrambi se non stabilito diversamente, l’amministrazione è comune. Di fatto, è un patrimonio separato il vincolo di destinazione permane fino al 18° dei figli. Per lo scioglimento è necessaria autorizzazione del giudice se vi sono figli minori. L’impresa familiare (230 bis) : tutela del familiare-lavoratore, con previsione di - diritto al mantenimento -partecipazione agli utili, agli acquisti effettuati con essi, agli incrementi aziendali, in proporzione al lavoro prestato - partecipazione alle decisioni più importanti

5 Le unioni di fatto Matrimonio e convivenza. Gli effetti del matrimonio
Risoluzione del Parl. Europeo: garantire alle fam. monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie omosessuali parità di diritti rispetto alle coppie e famiglie tradizionali Art. 13 Carta di Nizza: diritto a sposarsi e a costituire una famiglia Necessità di una regolamentazione delle convivenze Le unioni omosessuali Famiglia di fatto e filiazione: parificazione dei figli, la cui presenza genera obblighi giuridici tra i genitori (dovere di mantenimento) Rapporti personali tra conviventi: non vi è alcun obbligo giuridico – altri effetti giuridici: OdP (342bis cc), 572 cp, 609quater cp; estensione ad altri fini: 30 OP(permessi), 199 cpp (astensione dalla testimonianza), 307 cp (desimente per i parenti)? Rapporti patrimoniali: sostanziale separazione dei beni; specifiche convenzioni Rapporti con i terzi: riconoscimento del risarc. per uccisione del convivente, successione nel contratto di locazione (se vi sono figli)

6 La fine del matrimonio Nullità Separazione Divorzio
Invalidità del matrimonio concodatario Principi generali

7 L’invalidità del matrimonio
Principi generali Cause di invalidità: Bigamia Incesto Delitto Minore età Interdizione Incapacità naturale

8 I vizi del consenso Violenza
Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo Errore Esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale tale da limitare lo svolgimento della vita coniugale Esistenza di una condanna (delitto non colposo, non inf. 5 anni), dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per prostituzione (non inf. 2 anni) Stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito

9 Il matrimonio simulato
Si ha quando gli sposi hanno convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che discendono dal matrimonio Casistica Legittimati ad impugnare sono solo i coniugi, entro un anno dalla celebrazione, e purchè non sia iniziata la convivenza

10 Invalidità del matrimonio concordatario
La nullità dei matrimoni concordatari può essere pronunciata dal giudice civile, oltre che da quello ecclesiastico Le sentenze ecclesiastiche devono essere «delibate» dalla Corte d’Appello, che verificherà: La competenza del giudice ecclesiastico Che sia stato assicurato il diritto di agire e resistere nel giudizio ecclesiastico Che non vi sia contrasto con l’ordine pubblico Casistica: riserva mentale, termine annuale per l’azione di simulazione

11 La separazione Quando vigeva il principio di indissolubilità del matrimonio, la separazione aveva la funzione di allentare il vincolo, costituendo l’unico rimedio al fallimento dell’unione. Con l’introduzione del divorzio, e mutato il concetto sociale di famiglia, cambia anche la funzione della separazione: non più stato temporaneo in vista della riconciliazione, ma momento iniziale di un percorso che sfocerà poi nel divorzio (e quindi sua «anticamera»). Con la riforma del 1975 scompare la separazione per colpa, e viene introdotta la separazione per «intollerabilità della convivenza» Le colpe, se anche ci sono, e vengono accertate, restano in secondo piano, in quanto il diritto non intende sanzionare le condotte dei coniugi, ma porre rimedio al fallimento del matrimonio, regolandone le conseguenze nell’interesse dei coniugi e dei figli Viene prevista la possibilità di pronunciare l’ADDEBITO, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma questa incide non sul «se» della separazione, ma solo su alcune effetti patrimoniali e successori

12 La separazione consensuale
Trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, e diventa efficace con l’omologazione del Tribunale, momento conclusivo di un procedimento di volontaria giurisdizione che si snoda in due fasi: La prima si svolge davanti al Pres. del trib., che effettua il tentativo di conciliazione, e dispone i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse di coniugi e figli La seconda si svolge davanti al collegio che omologa la separazione, cioè la rende efficace Il tribunale non può sindacare le ragioni dei coniugi che chiedono la separazione, può solo rifiutare l’omologazione se gli accordi non tutelano adeguatamente i figli Autonomia delle parti e omologazione : gli accordi non omologati

13 La separazione giudiziale
Può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio all’educazione dei figli. L’intollerabilità può essere: Soggettiva, attribuendosi rilievo al rifiuto di proseguire la convivenza, anche se espresso da uno solo dei coniugi Oggettiva, apparendo necessario un controllo giudiziale sull’obiettività dell’intollerabilità, attraverso il riscontro di circostanze oggettive che rendano impossibile la continuazione della vita comune, non essendo sufficiente il mero rifiuto di uno dei due Nella realtà è difficile distinguere

14 Separazione con addebito
L’addebito costituisce una sanzione per i comportamenti in violazione dei doveri coniugali tenuti consapevolmente da uno dei coniugi o entrambi. Può pronunciarsi l’addebito quando la violazione dei doveri ha avuto una efficacia determinante della crisi coniugale (non è tale, pertanto, se successiva alla crisi). In caso di addebito, il coniuge responsabile perde il diritto al mantenimento e conserva solo quello agli alimenti; perde inoltre i diritti successori (conservando solo il diritto ad un assegno a carico dell’eredità se gli era stato riconosciuto l’assegno alimentare. Non vi sono invece conseguenze relativamente ai figli L’addebito va pronunciato nel giudizio di separazione, anche se non necessariamente contestualmente (ad es., sentenza parziale)

15 Addebito e responsabilità civile
La violazione dei doveri coniugali può giustificare la pronuncia di addebito, ma può anche comportare un risarcimento danni? La giurisprudenza ha chiarito che bisogna distinguere tra violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (sanzionata con l’addebito) e violazione dei diritti fondamentali della persona. Casistica: comportamenti offensivi di particolare gravità, gravi mancanze di assistenza, comportamenti violenti, lesione della dignità del coniuge «debole», mobbing familiare, denigrazione sistematica dell’altro genitore con ostacoli ai rapporti con i figli, ecc. Violazione del dovere di fedeltà?

16 La separazione di fatto
Non produce gli effetti della separazione legale, ma non è priva di rilevanza giuridica (es.: requisiti per adottare, successione nel contratto di locazione) Pur non essendo previsto, è difficile non ritenere che produca una modifica dei diritti e doveri coniugali, provocandone una attenuazione.

17 La riconciliazione Gli effetti della separazione vengono meno in seguito alla riconciliazione, che può risultare per accordo espresso, o da comportamenti inequivoci incompatibili con lo stato di separazione. Può avvenire durante o dopo il procedimento di separazione. In tal caso una nova separazione può essere chiesta solo per fatti successivi. Venendo meno gli effetti della separazione, riprendono vigore i diritti e doveri coniugali. Secondo i più, torna automaticamente in vita, ex tunc, la comunione legale

18 Gli ordini di protezione
Artt. 342bis e 342ter c.c. L’articolo 342bis prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice (T.O.), su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342ter.

19 Provvedimenti Consistono essenzialmente nell’ingiunzione al coniuge, o al convivente violento, di cessare la condotta pregiudizievole e, contestualmente, di allontanarsi dalla casa familiare, con ulteriore prescrizione, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli.

20 Segue… Il giudice può disporre, altresì, ove occorra:
l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonchè il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, rimangono privi di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento. Il provvedimento ha una durata limitata: massimo un anno, eventualmente rinnovabile per il tempo «strettamente necessario» ed in presenza di «gravi motivi». La violazione dell’OdP è punita con la reclusione fino a 3 anni Se vi sono figli minori, coordinamento con artt c.c. (competenza del TM)

21 Convivente qualsiasi…
La normativa in questione si applica anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal modo, viene preso in considerazione dalla legge ogni comportamento violento tenuto all’interno della famiglia, non solo dal coniuge nei confronti dell’altro, ma da qualsiasi componente nei confronti di tutti gli altri.

22 Condotta violenta La norma non specifica, in termini di tipicità, il contenuto della condotta violenta, limitandosi a richiamare, come unico criterio di valutazione, il pregiudizio, di natura grave, che ne possa derivare per l’integrità fisica o morale, o per la libertà dei conviventi familiari. Solo in presenza di detto pregiudizio, collegato causalmente e derivante dalla condotta del coniuge o convivente, potrà adottarsi un provvedimento contro quest’ultimo.

23 Gestire il conflitto familiare
L’intervento giudiziario, attraverso l’ordine di allontanamento, prova a “gestire” e “contenere” una situazione di crisi familiare…

24 Il divorzio Funzione del divorzio: rimedio al venir meno della comunione materiale e spirituale, dopo un certo periodo di separazione (3 anni ora, 5 anni all’origine), in modo che sia documentabile l’irreversibilità della rottura. Scioglimento del matrimonio civile Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario Divorzio breve? Divorzio diretto?

25 Le cause di divorzio La separazione personale dei coniugi: 3 anni non interrotti, decorrenti dalla udienza presidenziale, con sentenza di separazione (anche parziale) passata in giudicato Il fatto che l’altro coniuge straniero abbia ottenuto all’estero l’annullamento/scioglimento del matrimonio, o abbia contratto nuovo matrimonio L’inconsumazione del matrimonio (matrimonio rato e non consumato del diritto canonico) Il mutamento di sesso Le cause c.d. penali (condanne a lunga pena detentiva, per delitti che offendono la famiglia, per delitti in danno dei familiari): idoneità a «frantumare la vita coniugale»

26 Le conseguenze della separazione (e del divorzio)
Affidamento dei figli minori Gli interventi che riguardano i rapporti tra genitori e figli “riguardano non tanto dei soggetti ... quanto la relazione affettiva che tra essi intercorre...il giudice non deve tanto prendere in considerazione i diritti...quanto qualcosa d’altro”. 26

27 Vecchio regime La regola : affidamento esclusivo, o monogenitoriale (art. 155 c.c.) Le eccezioni (art. 6 l. 898/70): affidamento alternato affidamento congiunto affidamento a terzi 27

28 Nuovo regime: affidamento condiviso
 Art. 155 c.c., come modificato dalla legge 54/06 Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ 28

29 Intervento del giudice
Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. 29

30 La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
In tal caso… La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. 30

31 Mantenimento Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:         1) le attuali esigenze del figlio;         2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;         3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;         4) le risorse economiche di entrambi i genitori;         5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 31

32 Assegnazione casa Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. 32

33 L’eccezione: affidamento esclusivo
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore 33

34 Revisione I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. 34

35 Procedimento di revisione
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:         1) ammonire il genitore inadempiente;         2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;         3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;         4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di euro a favore della Cassa delle ammende. 35

36 Figli maggiorenni Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.      Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. 36

37 Mediazione familiare Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. Gestione del conflitto. 37


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