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PubblicatoSilvia Lombardo Modificato 10 anni fa
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi I Piani di Risanamento attestati ex art. 67 comma III lett. d) L.F. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Non sono soggetti allazione revocatoria ( = strumento attraverso il quale è possibile recuperare dalla struttura patrimoniale del debitore fallito quelle attività che fossero eventualmente uscite anteriormente a dette procedure o per rendere inefficaci eventuali garanzie concesse): Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dellimpresa ed ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dallart. 28, lettera a) e b) ai sensi dellarticolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Presupposti soggettivi Il piano attestato di risanamento può essere predisposto da qualsiasi imprenditore non piccolo, ai sensi del novellato art. 1 L. Fall., ovvero qualunque debitore assoggettabile al fallimento. Tali soggetti sono tutti gli imprenditori che superino anche uno solo dei tre seguenti parametri: a) totale dellattivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo (rif. Art. 2424 c.c.) superiore ad 300.000, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dellistanza di fallimento o dallinizio dellattività se di durata inferiore; b) totale dei ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad 200.000, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dellistanza di fallimento o dallinizio dellattività se di durata inferiore; c) totale dei debiti complessivi non scaduti superiori ad 500.000. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Presupposti oggettivi Crisi dimpresa da intendersi di natura squisitamente finanziaria, tale da indurre lorgano amministrativo dellimpresa ad eseguire una serie di atti ritenuti idonei al risanamento ed al rilancio delle prospettive reddituali dellimpresa (si parla di squilibrio finanziario nel quale linsolvenza irreversibile non si è ancora manifestata). Ad ogni modo, sia lo stato di crisi che lo stato di insolvenza possono essere presupposto per la pianificazione della ristrutturazione prevista dal piano di risanamento attestato. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Obiettivi del piano attestato Gli obiettivi che esso deve perseguire consistono: - nel risanamento dellesposizione debitoria; - nella realizzazione dellequilibrio finanziario per avviare e consolidare un processo di ritorno al valore dellimpresa (turnaround). Il primo aspetto rimanda ad interventi non solamente interni allimpresa- che attengono alla gestione, e che possono esemplificarsi anche in una razionalizzazione dei costi- quanto a sostegni esterni, che possono consistere in rinegoziazioni dellindebitamento, dilazioni, moratorie, conversione dei debiti scaduti e a scadere. Il secondo aspetto, realizzazione dellequilibrio finanziario, deve seguire un miglioramento del rapporto tra flussi finanziari in uscita e in entrata dellimpresa nel breve e medio periodo, verificabili secondo il criterio aziendalistico degli indici di bilancio e del rendiconto dei flussi di cassa. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi a)Requisiti del piano attestato Il nuovo art. 67 lett. d) L.F. precisa che il piano deve possedere dei requisiti tassativi: - consentire il risanamento dellesposizione debitoria e il ritorno allequilibrio finanziario dellimpresa; - possedere lattestazione di ragionevolezza di un professionista iscritto nel registro dei Revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dallart. 28, lett a) e b) ai sensi dellart. 2501-bis, co. 4 c.c. Lopera del professionista attestatore deve rimanere del tutto estranea allimpresa, affinchè lo stesso possa procedere ad una valutazione obiettiva, imparziale ed indipendente: ciò a maggior ragione in quanto detto professionista attestatore è nominato dallo stesso soggetto «controllato» (si esclude che esso possa essere esercitato dal sindaco di società di capitali ovvero del soggetto incaricato del controllo contabile del bilancio desercizio ex art. 2409 bis cc.) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Requisiti del piano attestato -non deve per forza coinvolgere tutti i creditori, ma solo quelli indispensabili per il risanamento/riequilibrio; -non necessariamente struttura contrattuale unitaria, ma accordi differenti «fascio di plurimi accordi» -può avere come base un accordo contrattuale, ma iniziativa libera (proposte) dallimpresa ai creditori che prestano acquiescenza senza esercitare azioni cautelari ( assenza di un procedimento di convocazione e formazione ai creditori). - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Elementi critici da privilegiare Nella predisposizione del piano occorre tenere presente i fattori critici, che possono determinare linsuccesso o meno del risanamento: 1) non esiste un modello standard di risanamento: non esiste un piano vincente a priori; 2) occorre un adeguata struttura finanziaria: fondamentale lanalisi critica del cash flow; 3) sostegno del sistema finanziario/creditizio a supporto del capitale circolante dellimpresa; 4) durata commisurata al ciclo economico ordinario della produzione ed al grado di coinvolgimento dei creditori: non oltre i 3 o 5 anni; 5) le conclusioni del piano devono risultare chiare e precise, e sempre collegate ai fattori di rischio del piano; 6) il piano dovrebbe contenere la previsione di strategie alternative e multiorientate, affinchè il risanamento possa raggiungere il suo scopo anche in presenza di variabili esterne, che possono condizionare lattuabilità del piano stesso. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Professionista-attestatore Lart. 67, co. 3, lett. d), L. fall. prevede che «la ragionevolezza (del piano) sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori e che abbia i requisiti previsti dallart. 28, lett. a) e b) ai sensi dellart. 2501-bis, co. 4 c.c.»; di conseguenza si evidenzia la necessità del concorso sia delliscrizione al registro dei revisori contabili che a quello degli avvocati, o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Il professionista dovrà rendere una dichiarazione di scienza, nel senso di attestare – sulla base degli elementi dedotti, allegati e/o richiesti allimpresa – che gli obiettivi perseguiti appaiano verosimilmente destinati a realizzarsi, stanti le condizioni economiche e finanziarie dellimpresa. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Il piano così attestato, quindi, renderà esentati, dalla revoca gli atti previsti dalla disposizione in esame, eseguiti a partire proprio dalla data dellattestazione. Il professionista chiamato ad attestare il piano, viene nominato esclusivamente dallimprenditore (non dallautorità giudiziaria), infatti, il richiamo operato dallart. 67, co. 3, lett.d), L fall allart. 2501-bis c.c. è esclusivamente riferito allutilizzo di criteri di attestazione. Solo per le società quotate è il Presidente del Tribunale a dover effettuare la nomina (dottrina prevalente) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Requisito dellindipendenza Quanto ai profili soggettivi di tipicità (ed indipendenza) del professionista, lattestatore deve essere un professionista indipendente, un soggetto terzo rispetto allimpresa e allinteresse di questa al risanamento. La legge non impedisce che il soggetto che predispone il piano possa essere anche il professionista consulente dellimprenditore. Tuttavia, ragioni di imparzialità e di tutela dei creditori, fanno propendere per la soluzione di scegliere il professionista tra «soggetti indipendenti», che non abbiano già prestato consulenza allimpresa in crisi. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Attestazione Con lattestazione ex art. 67, L fall. del piano di risanamento, il professionista è chiamato ad esprimere un giudizio sulla ragionevolezza e, quindi, sulla possibilità (astratta idoneità) che il piano possa essere attuato con successo. Il professionista in parola, nellattestare la ragionevolezza, garantisce indirettamente anche lattendibilità del piano, e quindi, la sua idoneità a perseguire il riequilibrio dellesposizione debitoria. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Lesperto, inoltre, deve ottenere dallimpresa in crisi, prove appropriate sulle cd. assumpitions (affermazioni) su cui si basano le informazioni e i dati prospettici e verificare che non siano irragionevoli, quindi: predisposte in modo appropriato e coerente; che le informazioni e i dati prospettici siano presenti in modo comprensibile con adeguate informazioni su tutte le affermazioni significative; analizzare che le variabili del piano non abbiano un elevato tasso di modificabilità; sino ad arrivare allattestazione finale formulata in termini di giudizio prognostico: - negativo «non sono emersi elementi atti a far ritenere che le ipotesi prospettate dal debitore non siano ragionevoli» - positivo in relazione ai dati storici oggettivamente verificabili che lesperto ha controllato «i dati prospettici sono coerenti rispetto alle ipotesi del piano e i criteri contabili utilizzati sono omogenei con quelli adottati dallimpresa, anche in relazione dei suoi bilanci» - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Responsabilità del professionista Pertanto, operate le debite «attenuazioni», il regime della responsabilità del professionista attestatore dovrebbe essere il seguente: sotto il profilo civilistico: -extracontrattuale nei confronti dei soci, dei terzi e dei creditori danneggiati da un giudizio considerato irragionevole ed inadeguato; -contrattuale nei confronti della società (imprenditore) che lo ha nominato. Tale regime dovrà poi essere coordinato con la disciplina sulla responsabilità del revisore, dovendosi pertanto applicare i canoni della diligenza e della professionalità richiesti dalla natura dellincarico previsti dallart. 2407 c.c. per i soggetti ai quali è affidato il controllo contabile. Sotto il profilo penalistico, lambito di responsabilità dovrebbe essere quello dei delitti di falsità in atti ex artt. 453 e segg. c.p. e della truffa ex art. 640 c.p. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -
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