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Gestione e valorizzazione del patrimonio Avv. Roberto Mastrofini 7 e 8 Viareggio 2008.

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Presentazione sul tema: "Gestione e valorizzazione del patrimonio Avv. Roberto Mastrofini 7 e 8 Viareggio 2008."— Transcript della presentazione:

1 Gestione e valorizzazione del patrimonio Avv. Roberto Mastrofini 7 e 8 Viareggio 2008

2 Volontà di giungere a una chiara e completa ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti al fine di realizzare un piano delle alienazioni e delle valorizzazioni Il patrimonio di comuni e province assume un ruolo strategico sia per la gestione corrente sia per quella investimenti. La norma può essere vista come un'ulteriore precisazione di quella già inserita nello scorso anno dal legislatore nel comma 599 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008. La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

3 Con delibera dellorgano di governo, Consiglio, deve essere approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, lelenco degli immobili non strumentali allesercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione. Attenzione verso il patrimonio dell'ente locale non visto più in un'ottica conservativa, tipica di una visione patrimonialistica di inizio secolo scorso, quanto, piuttosto quale «asset» strategico dinamico in grado di assicurare equilibri economici lungo termine. La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

4 Linserimento di un immobile nel Piano delle alienazioni hai seguenti rilevanti effetti giuridici: limmobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dellente; La destinazione urbanistica dellimmobile, che deve essere espressamente indicata nel piano, è efficace anche se in contrasto con il PGT, in quanto la deliberazione consigliare di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di ulteriori passaggi presso gli enti sovraordinati (Provincia, Regione); non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

5 La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta 1.nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, 2.ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente; DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA Il riparto delle competenze tra Stato e enti locali in materia di pianificazione urbanistica viene, in tal modo, scardinato, mentre la norma ha il sapore di palese violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Enti locali nella misura in cui è frutto del solo esecutivo. La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

6 linclusione di un immobile nellelenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui allart. 2644 c.c.; nonché effetti sostitutivi delliscrizione in catasto; allimmobile può essere applicata la procedura di valorizzazione che lart. 3-bis del D.L. n. 351/ 2001 convertito dalla Legge n. 410/2001 (possibilità di concedere o locare a seguito di gara a soggetti privati, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 50 anni, immobili ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini); La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

7 limmobile può essere conferito dallente in un fondo comune di investimento immobiliare esistente o appositamente costituito, in cambio di un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di cessione a investitori qualificati individuati dall'ente con procedura a evidenza pubblica; contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazione, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione. A detti conferimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 18 e 19, articolo 3, del decreto legge n. 351/2001 e in particolare l'esenzione dalla consegna dei documenti di proprietà e di regolarità urbanistico-edilizia e fiscale oltre che il dimezzamento degli oneri notarili. La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

8 In base allattuale ordinamento gli immobili possono essere conferiti dallente anche ad una società strumentale (cd società patrimoniali). Con riferimento ai servizi strumentali ad oggi la normativa di riferimento resta lart.13 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223. Il decreto prevede che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale pubblico o misto che svolgono le attività su descritte possano operare solo nei limiti appresso indicati: a) debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

9 b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; c) non possono partecipare ad altre società od enti; d) devono avere un oggetto sociale esclusivo; e) non possono operare in violazione delle regole descritte, pena la nullità dei contratti. Lesclusività delloggetto sociale va opportunamente riferita ad un duplice aspetto: - le società a partecipazione pubblica devono indicare nelloggetto sociale in maniera determinata e specifica lattività produttiva o funzionale che svolgeranno; - gli stessi soggetti – a tutela dei terzi – devono precisare nelloggetto sociale che possono operare esclusivamente con i soggetti costituenti, partecipanti o affidanti. La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

10 Le limitazioni dell'art. 23-bis non trovano applicazione nei confronti delle società «in house» costituite per la gestione e la valorizzazione del loro patrimonio (le cosiddette «società patrimoniali») gli affidamenti diretti effettuati dagli enti locali a tali realtà alle condizioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci (anche dopo il 31/12/2010). La Manovra 2009. Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare


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