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DICO, FAMIGLIA E DINTORNI.
INDICE 1. DICO E DINTORNI. BREVE ANALISI STORICA. 2. DICO. DECRETO LEGGE 3. FAMIGLIA, DICO E COSTITUZIONE. 4. CONVIVENTI E ATTUALE LEGISLAZIONE. 5. LA RIFLESSIONE ECCLESIALE. Relatore: Giuseppe Zeppegno
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DICO E DINTORNI. BREVE ANALISI STORICA.
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Famiglia in trasformazione?
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Dalla famiglia patriarcale (nonni, figli, nipoti, nuore, ecc…), alla famiglia nucleare (genitori, figli) Dalla famiglia nucleare (costituitasi almeno con atto civile) alle unioni di: - conviventi: coppie non sposate, che vivono sotto lo stesso tetto
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- omosessuali … - allargate: divorziati risposati con figli del primo e secondo matrimonio
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Le ragioni culturali
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La sessualità a disposizione della libertà che decide quale significato attribuirvi.
Si pone la base per una libera interpretazione dell’istituto matrimoniale e familiare.
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PATTI CIVILI DI SOLIDARIETÀ
I PACS ALLA RIBALTA PATTI CIVILI DI SOLIDARIETÀ O MATRIMONIO LEGGERO PER ETEROSESSUALI ED OMOSESSUALI
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Risoluzione del Parlamento Europeo (19 gennaio 2006)
matrimonio gay = diritto fondamentale legislazioni che lo rifiutano = omofobiche
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Le motivazioni Gli aderenti ai diversi partiti possono costituire un intergruppo (sull’economia sociale, sulla difesa della famiglia, …) L’intergruppo gay e lesbico conta 120 aderenti (è il più numeroso all’interno del Parlamento Europeo)
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Solo alcune decine di coppie hanno usufruito della Legge.
I PACS IN EUROPA DANIMARCA 1989 NORVEGIA 1993 SVEZIA 1994 BELGIO 1998 FRANCIA 1999 OLANDA 2001 FINLANDIA 2001 GERMANIA 2001 PORTOGALLO 2001 REGNO UNITO 2005 SPAGNA 2005 SPAGNA Unioni omosessuali possibili dal 2005 Solo alcune decine di coppie hanno usufruito della Legge.
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IL CONFRONTO CON L’AMERICA
CANADA: legge favorevole dal 2006 STATI UNITI: la maggio parte degli Stati dice no ai pacs
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La legge francese Pacte civil de solidarité 944/1999
Riconosce le coppie di fatto anche tra persone dello stesso sesso La legge è servita a modello per l’Italia
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La legge francese Art. 515.1: contratto bilaterale a titolo oneroso
giuridicamente estraneo al matrimonio (il celibe resta celibe) suppone: - vita di coppia, residenza comune, contribuzione a vita comune - non obbliga alla fedeltà, soccorso, assistenza
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Art Non possono concludere un patto ascendenti e discendenti in linea retta, affini in linea retta, collaterali sino al terzo grado incluso, persone già unite a qualcun altro con pacs o matrimonio
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Art 515.3 Il patto si stipula portando una dichiarazione congiunta al cancelliere del tribunale di istanza nella cui giurisdizione i contraenti hanno residenza Il cancelliere, dopo aver controllato l’insieme dei documenti, iscrive il patto in un apposito registro e restituisce la dichiarazione ai contraenti
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Art e 5 Dalla stipula del patto i contraenti hanno in comune ciò che riguarda l’abitazione comune e tutti i beni dichiarati comuni di volta in volta al momento della stipula dei successivi acquisti Godono di alcune agevolazioni fiscali
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Art 515.7 Il patto può essere sciolto con una dichiarazione consegnata al cancelliere e da questi riportata nel registro È sufficiente la dichiarazione di scioglimento di uno dei due contraenti (7,2% nei primi tre anni)
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Il cancelliere notifica lo scioglimento all’atro contraente
Decorsi tre mesi il patto decade Il giudice, se le parti non si accordano, potrà stabilire una riparazione per il danno subito
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L’accoglienza dei patti francesi dalle diverse religioni
ISLAMICI (La Croix, ): Unica unione valida è quella aperta alla filiazione. EBREI (La Croix, ): Segno della dissoluzione dei valori nella società francese.
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L’accoglienza dei patti francesi da parte delle diverse religioni
PROTESTANTI (La Croix, ): La società continui a sostenere il matrimonio tra un uomo e una donna. CATTOLICI: (Documento Conferenza episcopale francese): Une loi inutile et dangereuse,
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La situazione italiana
2003: nuclei familiari Unioni di fatto: nel 2003 ( tra celibi) [ nel 1993 ( tra celibi)] 1,8 % del totale
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Le proposte di legge italiane
RADICALI MOVIMENTO OMOSESSUALE (Arcigay) PARTITI DELLA SINISTRA STORICA
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La proposta radicale Pacs per tutte le coppie (eterosessuali ed omosessuali) Estendere l’istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali
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La proposta di Grillini (Arcigay)
DSM IV (MANUALE DIAGNOSTICO DEI DISTURBI MENTALI) Non individua più l’omosessualità tra i disturbi della personalità. Riconoscimento dell’identità ricevuta (della condizione gay si può solo constatare l’esistenza) Riconoscimento alle famiglie omosessuali degli stessi diritti delle famiglie eterosessuali
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Argomenti addotti dagli omosessuali
Gli omosessuali sono una minoranza con gli stessi diritti delle altre minoranze A chi è vissuto a lungo con un compagno gay è spesso negato il diritto di assistere il proprio partner, di subentrare nell’affitto della casa, di ottenere la pensione, …
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Il problema dei figli per le coppie omosessuali
«Quanto alla questione dell’adozione, o dell’inseminazione artificiale, si tratta di un capitolo totalmente estraneo a tutte le proposte di legge pendenti davanti al Parlamento italiano, e che non è al momento oggetto di specifiche rivendicazioni da parte nostra» (Grillini).
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2. DICO. DECRETO LEGGE
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DICO Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi
Ministero delle politiche per la famiglia Ministero per i diritti e le pari opportunità Decreto di legge sulle unioni di fatto DICO Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi NO MATRIMONIO DI SERIE B NO PACS
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Presentazione del decreto di legge
Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione) 1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
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2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.
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3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1,
- qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; - la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.
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4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”.
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Art. 2 (Esclusioni) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone: a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti; b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a); c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.
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Art. 3 ( Sanzioni ) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.
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Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero) 1
Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero) 1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.
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Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte) 1
Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte) 1. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
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2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
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Art. 6 (Permesso di soggiorno) 1
Art. 6 (Permesso di soggiorno) 1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.
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Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ) 1
Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
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Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione ) 1
Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione ) 1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
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Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro ) 1
Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro ) 1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.
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Art. 10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici) 1
Art. 10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici) 1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.
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Art. 11 ( Diritti successori ) 1
Art. 11 ( Diritti successori ) 1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.
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3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.
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5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i euro.
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Art. 12 (Obbligo alimentare) 1
Art. 12 (Obbligo alimentare) 1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.
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Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali ) 1
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali ) 1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.
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4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
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Art. 14 (Copertura finanziaria) 1
Art. 14 (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità (09 febbraio 2007)
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3. FAMIGLIA, DICO E COSTITUZIONE
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Famiglia e Costituzione
Costituzione, I parte, II titolo, Rapporti etico sociali: Costituzione, art. 29: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».
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Famiglia e Costituzione
Ulteriori specificazioni: Costituzione, art. 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».
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Famiglia e Costituzione
Ulteriori specificazioni: Costituzione, art. 31: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
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Famiglia e Costituzione
Ulteriori specificazioni: Costituzione, art. 36: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa …».
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Famiglia e Costituzione
Ulteriori specificazioni: Costituzione, art. 37: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione …».
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Osservazioni. Famiglia e Costituzione
La qualificazione costituzionale di famiglia riguarda la famiglia - tradizionalmente intesa - fondata sul matrimonio. Altre formazioni sociali non sono parificate alla famiglia (art. 29).
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Un riferimento ai DICO? Costituzione, art. 2:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
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Un riferimento ai DICO? Art 3:Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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4. Conviventi e attuale legislazione
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L’assistenza in ospedale
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE TUTELARSI COL DIRITTO PRIVATO L’assistenza in ospedale Nessuna legge impedisce di visitare o accudire il convivente in caso di malattia o ricovero. È il paziente che decide da chi farsi assistere.
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Il titolare di decisioni è solo il paziente.
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE Le decisioni in materia di salute Il titolare di decisioni è solo il paziente. Donazioni degli organi Il convivente ha il diritto di decidere in assenza di indicazioni del diretto interessato (legge 91/99).
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Gli alloggi e l’affitto
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE TUTELARSI COL DIRITTO PRIVATO Il tutore legale In caso di incapacità, il giudice nomina un tutore, preferendo il coniuge o il convivente (art. 424 c.c.). Con atto pubblico o scrittura privata autenticata una persona può designare chi sarà il proprio amministratore di sostegno, in previsione di una propria futura incapacità (art. 408 c.c.). Gli alloggi e l’affitto Il convivente subentra nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore (art 6, L. 392/78; Cort. Cost. 559/89) I conviventi possono decidere di essere entrambi titolari del contratto di locazione.
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Le pensioni e la previdenza
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE TUTELARSI COL DIRITTO PRIVATO Il lavoro Il convivente, come il coniuge, ha diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del partner (L.53/00). Le pensioni e la previdenza I fondi pensione complementari prevedono la possibilità di reversibilità a favore del convivente. Il convivente può stipulare a favore dell’altro contratti di previdenza privata e polizze sanitarie private.
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LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE Processi e carcere Il convivente, come il coniuge, non è tenuto a testimoniare contro il proprio partner. È riconosciuto al detenuto il diritto di avere colloqui anche con il convivente. È attribuito un permesso al condannato in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, intendendo anche il convivente (L.354/75). Il convivente può proporre la domanda di grazia.
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LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE Risarcimento alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Il convivente è destinatario dell’assegno vitalizio in caso di morte del partner (DPR 510/99).
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VERSO UNA PRIMA SINTESI
Alcune situazioni sono tutelate dalle leggi vigenti, altre possono essere sanate con modifiche di alcune norme giuridiche a favore di tutti i conviventi Altri diritti (al patrimonio, alla locazione, …) possono già essere messi in opera dai conviventi stessi nel rispetto della piena autonomia (testamenti, locazioni della casa stipulata congiuntamente, …)
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NECESSARI DISTINGUO … COLORO CHE NON VOGLIONO SPOSARSI
1. Se non vogliono assumere il vincolo del matrimonio perché ritengono la loro unione un fatto privato che può recedere in ogni momento senza traumi e complicazioni, non è il caso che la legge se ne occupi perché la loro intenzione è proprio quella di non essere legati giuridicamente. 2. Se non vogliono assumere i doveri dell’istituto matrimoniale ma accettano una certa visibilità può essere utile accordare loro dei diritti.
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Benedetto XVI, Discorso agli Amministratori della Regione Lazio, 11 gennaio 2007.
«È necessaria una politica della famiglia e per la famiglia (…). Si tratta cioè di incrementare le iniziative che possono rendere meno difficile e gravosa per le giovani coppie la formazione di una famiglia, e poi la generazione e l’educazione dei figli, favorendo l’occupazione giovanile, contenendo per quanto possibile il costo degli alloggi, aumentando il numero delle scuole materne e degli asili-nido». COLORO CHE NON POSSONO SPOSARSI per mancanza di condizioni lavorative, economiche o psicologiche adeguate. Una corretta politica familiare non può accontentarsi di tacitare le coscienze dei governanti offrendo un “piccolo matrimonio” ma deve attivare iniziative sociali a favore della famiglia.
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COLORO CHE NON POSSONO SPOSARSI per impedimenti transitori (minore età, attesa di divorzio, …).
Non possono neppure accedere ai DICO, quindi l’offerta per loro è priva di significato.
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LA SITUAZIONE DEL BELGIO
Dietro l’angolo … LA SITUAZIONE DEL BELGIO
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Le tappe del cambiamento del diritto di famiglia
13 febbraio 2003: matrimonio a persone dello stesso sesso 24 aprile 2003: adottanti di sesso diverso 20 aprile 2006: adottanti anche dello stesso sesso 15 giugno 2006: senato approva legge sulla PMA
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Art. 2 legge PMA Autore del progetto genitoriale è ogni persona che abbia deciso di diventare genitore per il tramite di una PMA, effettuata o no a partire dai propri gameti o embrioni»
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Progetti di legge Maternità sostitutiva per le coppie sterili
Omosessuali maschi con madre gestante
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Un problema aperto … La psicologia dell’età evolutiva insiste sull’importanza per l’armonico sviluppo dei bambini di possedere una doppia figura genitoriale (maschile e femminile) …
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5. LA RIFLESSIONE ECCLESIALE
NOTA DEL CONSIGLIO PERMANENTE A RIGUARDO DELLA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO E DI INIZIATIVE LEGISLATIVE IN MATERIA DI UNIONI DI FATTO, 28 marzo 2007
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«Non a caso l’esito più evidente del buon funzionamento di una coppia si esprime nella generatività (sia essa biologica o sociale), che si realizza proprio grazie all’incontro di differenze e rappresenta ciò che di più vitale ed appagante l’essere umano adulto possa sperimentare». R. Iafrate, Passa dal cuore il futuro dell’uomo realizzato, Convegno di Verona 2007. «Non abbiamo interessi politici da affermare; solo sentiamo il dovere di dare il nostro contributo al bene comune …». «Solo la famiglia aperta alla vita può essere considerata vera cellula della società perché garantisce la continuità e la cura delle generazioni».
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«Queste riflessioni non pregiudicano il riconoscimento della dignità di ogni persona; a tutti confermiamo il nostro rispetto e la nostra sollecitudine pastorale». «Siamo consapevoli che ci sono situazioni concrete nelle quali possono essere utili garanzie e tutele giuridiche per la persona che convive. A questa attenzione non siamo per principio contrari».
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«Siamo però convinti che questo obiettivo sia perseguibile nell’ambito dei diritti individuali, senza ipotizzare una nuova figura giuridica che sarebbe alternativa al matrimonio e alla famiglia e produrrebbe più guasti di quelli che vorrebbe sanare». «Una parola impegnativa ci sentiamo di rivolgere specialmente ai cattolici che operano in ambito politico». «Lo facciamo con l’insegnamento del Papa …
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Esortazione apostolica post–sinodale Sacramentum Caritatis: «i politici e i legislatori cattolici, consapevoli della loro grave responsabilità sociale, devono sentirsi particolarmente interpellati dalla loro coscienza, rettamente formata, a presentare e sostenere leggi ispirate ai valori fondati nella natura umana», tra i quali rientra «la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna» (n. 83).
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Grazie per la vostra cortese attenzione!
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