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Separazione E Divorzio
Velletri 5 Maggio 2010 Avv. Giulia ADOTTI Studio Legale ADOTTI & Associati FRASCATI – via F. Cecconi, 37 ROMA – via Lisbona, 12
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Sommario La Separazione personale dei coniugi
Scioglimento del matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio L. 54/2006 Affido Condiviso Giurisprudenza
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Statistiche Separazioni e Divorzi
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La separazione personale dei coniugi
Presupposti: intollerabilità della prosecuzione della convivenza Conseguenze: Non viene soppresso lo status di coniuge; Permangono doveri verso i figli; Sospensione dovere di coabitazione; Sospensione dovere reciproco alla fedeltà; Sospensione dovere reciproco alla collaborazione; Sopravvivenza diritto al rispetto reciproco; Dovere di assistenza materiale si trasforma in dovere al mantenimento; Sopravvivono diritti successori.
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La separazione personale dei coniugi
Addebito della separazione (art. 151 c.c.) Conseguenza della violazione dei doveri coniugali accertata giudizialmente: Abbandono ingiustificato del tetto coniugale; Violazione dovere di fedeltà; Violazione intenzionale (o per negligenza) dei doveri di collaborazione o assistenza. Perdita dei diritti successori No assegno di mantenimento ma solo eventuale diritto agli alimenti
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L’assegno di mantenimento
Presupposti: Richiesta del coniuge No addebito della separazione al richiedente Stato di disagio economico del richiedente (carenza di redditi patrimoniali o da lavoro; impossibilità di procurarsi i redditi in modo autonomo) Possibilità economica di corrisponderlo da parte dell’altro coniuge
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L’assegno di mantenimento
Decorrenza: dal momento della proposizione della domanda Determinazione: tenore di vita in costanza di matrimonio Modalità di erogazione: Prestazione pecuniaria periodica in mensilità anticipate; Clausola di indicizzazione ISTAT Somma complessiva. Modifiche in caso di nuove circostanze: la regola “rebus sic stantibus” Mutamento delle condizioni economiche dell’obbligato; Cessazione dell’insufficienza reddituale del destinatario. Tutela del diritto all’assegno di mantenimento: Sequestro conservativo dei beni; Distrazione dei redditi dell’obbligato.
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Diritto agli alimenti Art. 433 c.c. obbligo del coniuge.
Art. 438 c.c. possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e di chi li somministra.
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Ripartizione detrazione figli tra genitori
SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO E IN MANCANZA DI ACCORDO DETRAZIONE100% AL GENITORE AFFIDATARIO OPPURE, IN CASO DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO O CONDIVISO, IN MANCANZA DI ACCORDO 50% TRA I GENITORI
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Ripartizione detrazione figli tra genitori
IN CASO DI GENITORE AFFIDATARIO O DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO E UNO DEI GENITORI AFFIDATARI NON POSSA USUFRUIRE IN TUTTO O IN PARTE DELLA DETRAZIONE PER LIMITI DI REDDITO DETRAZIONE 100% AL SECONDO GENITORE CON OBBLIGO, SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI, DI RIVERSARE LA QUOTA DI SPETTANZA ALL’ALTRO GENITORE
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Mantenimento e Alimenti
Analogia (Corte Cost. 17/2000 e Cass. Civ /2007) Decorrenza (art. 445 c.c.) Divieto di compensazione (art. 447 c.c.)
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L’assegnazione della casa coniugale
coniuge affidatario della prole : 1) figli minori conviventi 2) figli maggiorenni aventi diritto al mantenimento. Assenza di prole: coniuge bisognoso
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Il divorzio Cause di divorzio: situazioni a rilevanza penale;
separazione personale dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno tre anni; pronunzia di annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuta all’estero dal coniuge straniero; celebrazione da parte del cittadino straniero di un nuovo matrimonio nei paesi ove è ammessa la bigamia; inconsumazione del matrimonio.
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Il divorzio Effetti personali: estinzione dei doveri coniugali;
status libero; perdita del diritto all’uso del cognome maritale (solo per la donna);
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Il divorzio Effetti patrimoniali: scioglimento della comunione legale;
cessazione diritto partecipazione impresa familiare; successione nel contratto di locazione della casa familiare (coniuge con diritto di abitazione); perdita diritti successori; assegno post-matrimoniale (coniuge che non ha mezzi adeguati); assegno successorio (solo al titolare di assegno post-matrimoniale); pensione di reversibilità e percentuale TFR (solo al titolare di assegno post-matrimoniale che non sia convolato a nuove nozze).
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L’assegno post-matrimoniale
Richiesta di parte; Stato di disagio economico del richiedente (carenza di redditi patrimoniali o da lavoro; impossibilità di procurarsi i redditi in modo autonomo); Possibilità economica dell’altro coniuge di corrisponderlo; Indici: reddito di entrambi i coniugi, ragioni della decisione di divorzio, contributo personale o patrimoniale alla conduzione familiare, durata del matrimonio.
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L’affidamento dei figli minori prima della L. 54/2006
In separazione: Al Padre: 3,8% Alla Madre: 83,9% Congiunto e/o alternato: 11,9% Ad Altri: 0,4% In divorzio: Al Padre: 5,7% Alla Madre: 83,8% Congiunto e/o alternato: 9,8% Ad Altri: 0,8%
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Art. 155 – Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Affido condiviso Minori titolari del diritto Genitori interpreti dell’obbligo
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Art. 155 ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
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Art. 155 bis – Art. 155 ter 1) Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori con provvedimento motivato 2) Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo 3) Diritto a richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
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Art. 155 quinquies Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Mantenimento fino all’indipendenza economica come per la vecchia normativa Anche versamento diretto al figlio maggiorenne
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Art. 155 sexies Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore “Convenzione europea di Strasburgo del 1996 ratificata con l , n. 77 e Convenzione di New York del , ratificata con l , n. 176”: diritto del minore ad essere ascoltato Qualora non abbia altro mezzo di valutazione
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Art. 155 sexies il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. Dal conflitto al consenso Soluzione concordata del conflitto
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Giurisprudenza Figli Minori – Diritto a mantenere il loro habitat domestico Cass. Sez. Unite n /2002 e Corte Cost n. 166 Nonni – legittimazione processuale – Elemento di indagine e valutazione Cass. Civ., sez. I, 16/10/2009 n Ragioni ostative affido condiviso – violazione obbligo mantenimento Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009 n
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Separazione E Divorzio
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