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Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione

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Presentazione sul tema: "Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione"— Transcript della presentazione:

1 Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI L. N. 219/2012 Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Art. 2 Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento Art. 4 Disposizioni transitorie Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

2 MODIFICHE DI COMPETENZA PER MATERIA DI ALCUNI ISTITUTI
INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI

3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione (12) Finalità della legge Modificata la definizione di parentela Riconoscimento: modifica dell’art. 250 cc Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (sostituito l’art. 251 cc) Effetti del riconoscimento (art. 258, comma 1, cc)

4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Legittimazione passiva: in tema di domanda per la dichiarazione di paternità o maternità Coordinamento normativo. Modifica della rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile che cambia in “della potestà dei genitori e dei diritti e doveri dei figli” Status giuridico della filiazione (art. 315 del cc) Diritti e doveri dei figli: art. 315 bis cc Effetti della decadenza della potestà genitoriale in tema di alimenti e successione (art. 448 bis cc)

5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del CC Sostituzioni: le parole figli legittimi e figli naturali sostituite con figli

6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N
Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento Sostituisce l’art. 38 delle disp. att. Codice civile Modifica della competenza TRIBUNALE ORDINARIO/ TRIBUNALE PER I MINORENNI MANTENIMENTO DELLA PROLE: A) GARANZIE PATRIMONIALI B) SEQUESTRO

7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N
Art. 4 Disposizioni transitorie AI GIUDIZI INSTAURATI A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2013, SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI AI PROCESSI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO E AL MANTENIMENTO DEI FIGLI DEI GENITORI NON CONIUGATI PENDENTI AVANTI AL TM SI APPLICANO GLI ART. 737 E SS CPC E IL COMMA 2 DELL’ART. 3 l 219/2012, IN QUANTO COMPATIBILI

8 FIGLI NATURALI = FIGLI LEGITTIMI
STATUS GIURIDICO FIGLI NATURALI = FIGLI LEGITTIMI

9 STATUS GIURIDICO Il legislatore delegato dovrà sostituire in tutta la legislazione vigente i riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali, “salvo l’utilizzo della denominazione di figli nati fuori dal matrimonio, quando si tratti di disposizione ad essi specificamente relative”

10 STATUS GIURIDICO L’art. 315 cc Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (naturali /legittimi /adottivi)

11 STATUS GIURIDICO l’art. 315 bis e l’art. 147 cc Obblighi/diritti “assistenza morale” (risarcimento danni)

12 STATUS GIURIDICO Per presunzione Per riconoscimento Per dichiarazione giudiziale Per adozione di minorenni

13 VINCOLO TRA PERSONE CHE DISCENDONO DA UNO STESSO STIPITE
ART. 74 c.c. PARENTELA VINCOLO TRA PERSONE CHE DISCENDONO DA UNO STESSO STIPITE Sia all’interno del matrimonio Sia al di fuori del matrimonio Sia nel caso di adozione (salvo l’adozione del maggiorenne)

14 ART. 74 c.c. Il rapporto di parentela, a differenza della normativa precedente, ricorre anche in presenza di adozione di minori in casi particolari

15 Dell'adozione in casi particolari (art. 44 L 184/83)
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

16 ANTE RIFORMA POST RIFORMA
PARENTELA ANTE RIFORMA POST RIFORMA FIGLIO E GENITORE FRATELLI NATI NEL MATRIMONIO E FUORI DAL MATRIMONIO FIGLIO E ASCENDENTI DEL GENITORE FIGLIO E FRATELLI DEL GENITORE (ZII) FIGLIO E FIGLI DEGLI ZII (CUGINI)

17 ANTE RIFORMA POST RIFORMA
PARENTELA ANTE RIFORMA POST RIFORMA FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E FIGLI DEL GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E ASCENDENTI DEL GENITORE FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (ZII) FIGLI DEI FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (CUGINI)

18 RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio Riconoscimento dei figli incestuosi Effetti del riconoscimento

19 RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
OCCORRE DISTINGUERE SE IL FIGLIO ABBIA O MENO COMPIUTO I 14 ANNI SE IL MINORE HA COMPIUTO I 14 ANNI E’ INDISPENSABILE IL SUO CONSENSO

20 RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
Età necessaria per l’assenso del figlio al riconoscimento Sistema previgente 16 anni Sistema attuale 14 anni

21 RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
CONSENSO DEL FIGLIO 14ENNE MINORE DEI 14 ANNI DELL’ALTRO GENITORE

22 RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
SE IL MINORE NON HA COMPIUTO I 14 ANNI OCCORRE DISTINGUERE CONSENSO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO RIFIUTO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO

23 RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO
1. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO (non più TM); 2. Puntuale disciplina del procedimento 3. Eliminazione della previsione espressa della partecipazione necessaria del PM 4. Ampliamento dei poteri del TO in caso di accoglimento del ricorso

24 L’art. 250, comma 4, cc tace sulla partecipazione del PM.
Tuttavia, è da ritenersi indispensabile: ex art. 38, comma 3, delle disp di att. del cc ex art. 70, comma 1, n. 3 cpc ex sentenza 214/1996 Corte Costituzionale

25 Convenuto è unicamente l’altro genitore
procedimento Ricorso al TO competente per territorio Convenuto è unicamente l’altro genitore Dunque il foro competente è determinato ex art. 18 cpc e non rileva l’eventuale diverso domicilio del minore

26 procedimento Il Giudizio si svolge in camera di consiglio ed è devoluto alla competenza del Tribunale ordinario del luogo di residenza del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che si oppone alla richiesta dell’altro

27 Il Giudice fissa un termine per la notifica all’altro genitore
procedimento Il Giudice fissa un termine per la notifica all’altro genitore Trascorsi trenta giorni: Mancata opposizione del convenuto Proposta opposizione del convenuto

28 Mancata opposizione del convenuto
procedimento Mancata opposizione del convenuto Il tribunale pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante, in quanto la mancata opposizione viene interpretata, per scelta legislativa, come adesione alla richiesta dell’altro genitore

29 OPPOSIZIONE DEL GENITORE
Assume ogni opportuna informazione; Audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore, qualora risulti capace di discernimento Adotta provvedimenti provvisori ed urgenti (es: autorizza le visite)

30 ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
La sentenza, che in accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso mancante, deve contenere: la disciplina dell’affidamento/collocamento del minore; Mantenimento del figlio Stabilire, ai sensi dell’art. 262 cc, quale sarà il cognome del minore stesso

31 IN SINTESI PROCEDIMENTO CAMERALE
COMPETENZA TO DELLA RESIDENZA DEL CONVENUTO INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PM DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SENTENZA

32 IN SINTESI Rifiuto del primo genitore
Ricorso dell’altro genitore per riconoscimento Non opposizione entro 30 giorni dalla notifica Sentenza sostitutiva del consenso mancante e provvedimenti ex art. 315 bis cc e 262 cc Opposizione entro 30 giorni dalla notifica Informazioni Rigetto ricorso Audizione del minore Provvedimenti per instaurare la relazione

33 IMPUGNAZIONE SENTENZA SOGGETA AD APPELLO CHE VA PROPOSTO CON RICORSO
SENTENZA DI APPELLO SUSCETTIBILE DI RICORSO PER CASSAZIONE TERMINI DI 30 GIORNI (DALLA NOTIFICA) O SEI MESI (DALLA PUBBLICAZIONE)

34 LA POSIZIONE DEL MINORE ANTE RIFORMA
NON E’ PARTE – NON NECESSARIA NOMINA CURATORE SPECIALE (TESI MAGGIORITARIA) CURATORE SPECIALE NEL CASO DI MORTE DEL GENITORE CHE PER PRIMO AVEVA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO CONFLITTO DI INTERESSI MINORE INFRASEDICENNE / NOMINA CURATORE SPECIALE

35 DOPO LA RIFORMA un conflitto di interessi
LA NORMA NULLA DICE, MA OCCORRE CONSIDERARE LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 83/2011 e che pertanto possa procedersi alla nomina di un curatore unicamente nell’eventualità il giudice adito ritenga sussistere un conflitto di interessi tra il genitore che si oppone al riconoscimento e il minore

36 (divieto di) RICONOSCIMENTO DEL GENITORE INFRASEDICENNE
LA RIFORMA CONSENTE IL RICONOSCIMENTO AL GENITORE INFRASEDICENNE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, “VALUTATE LE CIRCOSTANZE E AVUTO RIGUARDO ALL’INTERESSE DEL FIGLIO”

37 GENITORE INFRASEDICENNE
PROCEDIMENTO = non disciplinato Dottrina: Ricorso di volontaria giurisdizione Legittimato attivo il genitore infrasedicenne Non necessità di sua rappresentanza Autorizzazione con decreto, reclamabile in Corte di Appello.

38 NATI DA GENITORI TRA I QUALI ESISTE:
FIGLI INCESTUOSI NATI DA GENITORI TRA I QUALI ESISTE: UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA RETTA ALL’INFINITO UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA COLLATERALE NEL SECONDO GRADO UN VINCOLO DI AFFINITA’ IN LINEA RETTA

39 FIGLI INCESTUOSI SON CONSIDERATI SEMPRE RICONOSCIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE, A PRESCINDERE DALLA BUONA O MALA FEDE DEI GENITORI AL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO

40 FIGLI INCESTUOSI COMPETENZA:
RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI

41 FIGLI INCESTUOSI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
PARTECIPAZIONE DEL PM DECISIONE CON DECRETO MOTIVATO IN ORDINE AL FATTO CHE NON VI SIA PREGIUDIZIO PER IL MINORE RECLAMABILITA’ ALLA CORTE DI APPELLO IMPUGNABILE IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST.

42 FIGLI INCESTUOSI NON è NECESSARIO CHE L’ISTANZA PROVENGA DA ENTRAMBI I GENITORI E L’ALTRO GENITORE NON E’ LITISCONSORTE NECESSARIO; NEL CASO IN CUI SI RICONOSCA IL FIGLIO SUCCESSIVAMENTE AL RICONOSCIMENO DA PARTE DELL’ALTRO: OCCORRERA’ SIA L’AUTORIZZAZIONE EX ART. 251 CC SIA LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 250, 4 COMMA, CC

43 Riconoscimento ammesso
FIGLI INCESTUOSI Riconoscimento figli incestuosi Ante riforma Riconoscimento vietato - Eccezioni: Buona fede del genitore, al tempo del concepimento Declaratoria di nullità del matrimonio da cui deriva affinità Previa autorizzazione del Giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli pregiudizio Riconoscimento ammesso

44 PROBLEMA INTEPRETATIVO
La riforma esclude l’art. 250 cc dalla competenza del TM Autorizzazione del TM per tutti i figli minori nati fuori dal matrimonio La riforma prevede che sia competente il TM per l’autorizzazione al riconoscimento di persona minore di età (art. 251 cc)

45 FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
COMPETENZA: RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI

46 EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO
DIRITTI E DOVERI CHE SI HANNO VERSO I FIGLI LEGITTIMI (RECTIUS: NATI NEL MATRIMONIO) NEI CONFRONTI DEL GENITORE CHE LO HA EFFETTUATO NEI CONFRONTI DEI PARENTI DI ESSO (PARENTELA) DEVOLUZIONE EREDITARIA APERTA ANCHE AI PARENTI NATURALI FINO AL SESTO GRADO

47 cognome CONTINUA A VALERE LA MEDESIMA DISCIPLINA
NEL CASO DI RICONOSCIMENTO NON CONTESTUALE: A) COGNOME DOPPIO B) SOSTITUZIONE CON QUELLO DEL PADRE

48 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N
Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile Art. 35 (Nome) Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

49 Art. 448-bis cc Esonera il figlio dall’adempimento dell’obbligo alimentare nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e consente l’esclusione di questi dalla successione del figlio

50 LA DICHIARAZIONE DI PATERNITA’ NEL CASO DI MORTE DEL PRESUNTO GENITORE
La sola disposizione novellata è il comma 1 dell’art. 276 cc Nei confronti dei suoi eredi; In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso

51 COMPETENZA TRIBUNALE ORDINARIO TRIBUNALE MINORENNI AMPLIAMENTO
RIDUZIONE TRIBUNALE ORDINARIO TRIBUNALE MINORENNI

52 Tribunale ordinario Affidamento e Mantenimento dei figli, nati fuori dal matrimonio Esercizio della potestà dei genitori ex art. 317 bis cc

53 Figli nati fuori dal matrimonio ART. 317 bis CC
Figlio riconosciuto da un solo genitore Figlio riconosciuto da entrambi i genitori tra loro conviventi Figlio riconosciuto da entrambi i Genitori non conviventi Genitori non conviventi che abbaino fatto ricorso al giudice per la regolamentazione dell’affidamento Esercizio della potestà in via esclusiva Esercizio congiunto della potestà Esercizio della potestà in via esclusiva da parte del genitore con cui convive Regolamentazione dell’esercizio della potestà secondo le regole dell’affido condiviso

54 TRIBUNALE ORDINARIO Decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni importanti per il figlio Ex art. 316 cc

55 TRIBUNALE ORDINARIO Provvedimenti ex art. 171 cc – fondo patrimoniale;
Costituzione di usufrutto, ex art. 194, comma 2, cc Riconoscimento figli ex art. 250 cc : sentenza sostitutiva consenso mancante (?) Provvedimenti relativi all’affidamento e all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori ex art. 252 cc

56 TRIBUNALE ORDINARIO Provvedimenti in ordine al cognome del figlio ex art. 262 cc Autorizzazione ad impugnare il riconoscimento da parte del figlio minore, ex art. 264 cc Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità nel caso di minori

57 TRIBUNALE PER I MINORENNI
AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO DEL MINORE CHE ABBIA COMPIUTO 16 ANNI; NOMINA DEL CURATORE SPECIALE PER L’ASSISTENZA ALLA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI DECADENZA DELLA POTESTA’ SUI FIGLI

58 TRIBUNALE PER I MINORENNI
REINTEGRAZIONE DELLA POTESTA’ SUI FIGLI RIMOZIONE (RIAMMISSIONE) AMMINISTRAZIONE BENI DEI FIGLI AUTORIZZAZIONE AL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

59 TRIBUNALE PER I MINORENNI
AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI MINORENNI (ART. 251, COMMA 2, CC) INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL MINORE EMANCIPATO (ART. 40 DIS ATT CC) I RECLAMI AVVERSO DECRETI GT (ART. 45 DISP ATT CC)

60 TRIBUNALE PER I MINORENNI
PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE

61 TRIBUNALE PER I MINORENNI // TRIBUNALE ORDINARIO
SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE: - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - GIUDIZIO EX ART. 316 CC I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO

62 Provvedimenti ex art. 333 cc
SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE: - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - GIUDIZIO EX ART. 316 CC I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO

63 Provvedimenti ex art. 333 cc
- GIUDIZIO EX ART. 316 CC Non intende riferirsi al giudizio ex art. 316 comma 3,cc ma in generale ai procedimenti concernenti l’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 317bis e 155 cc

64 Giudice ordinario = Giudice della separazione
TRIBUNALE ORDINARIO Provvedimenti ex art. 333 cc. Quale rito avanti al Tribunale Ordinario ? Rito camerale ex art. 737 ss cpc Giudice ordinario = Giudice della separazione

65 Provvedimenti ex art. 333 cc
Allorquando il tribunale per i minorenni sia stato interessato ex art. 333 cc e il relativo giudizio sia pendente, la successiva introduzione del giudizio di separazione/divorzio non potrà esercitare, sulla base del disposto letterale, alcuna vis attractiva.

66 Provvedimenti ex art. 333 cc
Si può agire contestualmente sia per la separazione (o divorzio) sia per invocare una misura ex art. 333 cc ? La formulazione contestuale delle due domande esclude che possa dirsi già pendente il giudizio di separazione

67 Strumenti di garanzia patrimoniale ante riforma
Sequestro ex art. 156, comma 6, cc dettato in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi – esteso dalla Giurisprudenza alla prole Sequestro ex art. 156 cc = sequestro ex art. 8 LD (preventivo) Ordine di pagamento ex art. 156 cc = ordine di pagamento ex art. 8 LD

68 Strumenti di garanzia patrimoniale
Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti.

69 Strumenti di garanzia patrimoniale
il giudice puo' disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

70 Strumenti di garanzia patrimoniale
La riforma prevede per la prima volta espressamente la possibilità di adozione di misure di garanzia direttamente legate al mantenimento della prole Quindi la riforma appronta strumenti di garanzia patrimoniale uniformemente destinati a tutti i figli.

71 Strumenti di garanzia patrimoniale
Idonea garanzia personale o reale, in caso di pericolo Sequestro dei beni, ex art. 8 LD Ordine diretto a terzi debitori dell’obbligato, ex art. 8 LD Provvedimenti definitivi – titolo per ipoteca giudiziale ex art cc


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