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27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA
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Il contributo della III C
Il nostro contributo alla commemorazione di quell’evento tragico ed incomprensibile dello sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti tedeschi avvenuto soltanto poco più di sessant’anni fa, prende spunto da un documento storico quale la legislazione razziale antisemita varata ed entrata in vigore nell’Italia fascista del 1938 e pubblicata, in parte, nella prima pagina del principale quotidiano italiano dell’epoca.
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MILANO – VENERDI’, 11 NOVEMBRE 1938
CORRIERE DELLA SERA
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Gli appartenenti alla razza ebraica:
Agli effetti di legge: È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica. È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno è di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera. È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica, qualora sia ignoto il padre. Art.9: L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata e annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.
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L’articolo 9 ci fa vedere come l’appartenenza alla razza ebraica andava denunciata all’autorità civile la quale la registrava puntualmente negli appositi registri. Questo ci porta a fare la triste riflessione sul contributo apportato dal regime fascista italiano allo sterminio degli ebrei: Infatti, senza l’aiuto dei fascisti e i censimenti degli ebrei da loro predisposti, il compito dei tedeschi sarebbe stato molto più difficile.
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Art.10: a) Prestare servizio militare in pace e in guerra.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) Prestare servizio militare in pace e in guerra. b) Essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende di qualunque natura né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l’ufficio di amministrazione o di sindaco. c) Essere proprietari di terreni. d) Essere proprietari di fabbricati urbani.
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Art.3: Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l’ iscrizione agli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalla autorità ecclesiastiche. Art.4: Nelle scuole e negli istituti di istruzione media frequentati da alunni italiani è vietata la adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate da persone di razza ebraica. LA TUTELA DELLA SCUOLA
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Le disposizioni a tutela della scuola (art 3 e 4) ci mostrano la discriminazione a cui furono sottoposti i bambini ebrei che non potevano più frequentare le scuole pubbliche e, indirettamente, l’irregimentazione della cultura operata dal regime fascista: c’era il libro di testo scolastico, rigidamente controllato, e non i libri: bisognava infatti esaltare i valori propagandati dal fascismo quali quello della virilità, della razza, del bellicismo, della conquista, dell’espansione imperialista.
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Provvedimenti relativi ai matrimoni:
Art.1: Il matrimonio del cittadino di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
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