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Giurisdizione e Competenza
I limiti esterni alla giurisdizione Introduzione alla competenza Università di Pisa, 29 Ottobre 2013
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I Limiti Esterni alla Giurisdizione
I criteri attributivi della giurisdizione si dividono in principali e sussidiari. I criteri principali sono disciplinati dagli artt. 3 e 5 l. 218/95. Sussiste giurisdizione italiana ogniqualvolta: Il convenuto sia domiciliato o residente in Italia, oppure Ivi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, oppure In tutti gli altri casi previsti dalla legge.
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Bruxelles Il comma 2 dell’art. 3 precisa in oltre che sussiste giurisdizione anche in base ai criteri di cui alle sez. 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, oggi sostituita tra Stati membri dal Regolamento n. 44/2001. Tutti i criterio del regolamento 44/2001 presuppongono che il convenuto abbia il domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, anche se non necessariamente coincidente con quello in cui l’azione viene esercitata. I criteri del regolamento 44 si differenziano in base all’oggetto della controversia:
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Criteri di giurisdizione secondo il regolamento 44
Materia contrattuale: luogo ove l’obbligazione caratterizzante è stata o deve essere eseguita; Obbligazioni alimentari: domicilio o residenza del creditore; Illeciti civili: luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; Danni da reato: luogo di esercizio dell’azione penale; In tema di contratti con la parte debole, si enucleano vari criteri che favoriscono tutti la parte debole.
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Azioni reali Ex art. 5, la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero.
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Criteri sussidiari Quando la giurisdizione non sussiste in forza di alcuno dei criteri principali, potrà essere considerata esistente in base a uno dei due criteri sussidiari, di cui all’art. 4: Accettazione espressa delle parti; Accettazione tacita da parte del convenuto
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Giurisdizione cautelare
Ex art. 10, il giudice italiano ha giurisdizione in materia cautelare in due ipotesi: Quando ha anche giurisdizione nel merito; Quando il provvedimento cautelare va eseguito in Italia.
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Giurisdizione volontaria
In tema di volontaria giurisdizione i criteri di riparto generali non possono agevolmente operare, perché manca una controversia tra le parti. Per questa ragione, si è stabilito che sussite la giurisdizione italiana anche quando: Il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia; Il provvedimento riguarda situazioni o rapporti a cui è applicabile la legge italiana. In questo caso la tendenza espansiva della giurisdizione italiana si giustifica per la necessità di coordinare procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo.
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Divorzio, separazione, annullamento: Giurisdizione comunitaria
In tema di divorzio, separazione ed annullamento del matrimonio, a livello comunitario opera il regolamento 22011/2003, in forza del quale ha giurisdizione lo Stato membro di cui i coniugi sono entrambi cittadini o sul cui territorio hanno residenza abituale entrambi o uno di essi. Per gli altri Stati, valgono le regole generali del criterio di cittadinanza (art. 3 e 32 l. 218/95).
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Successioni In tema di successioni c’è giurisdizione italiana:
Se il de cuius è cittadino italiano al momento della morte; Se la successione è aperta in Italia; Se la parte dei beni di maggior consistenza economica è situata in Italia; Se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a immobili situati all’estero; Se la domanda riguarda beni situati in Italia.
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Derogabilità della giurisdizione
Ex art. 4 comma 2, la giurisdizione italiana può essere derogata convenzionalmente. La deroga deve essere provata per scritto e la causa deve vertere su diritti disponibili. Ex art. 4 comma 3, la deroga è inefficace ove l’arbitro o il giudice estero convenzionalmente prescelti non possano conoscere della causa. Il regolamento 44 permette anche la deroga per fatti concludenti, senza forma scritta ad probationem.
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Litispendenza internazionale
Ex art. 7, la previa pendenza davanti ad un giudice straniero della stessa causa può escludere la giurisdizione italiana. Tuttavia, ci sono delle condizioni: La litispendenza internazionale non può essere rilevata d’ufficio, ma solo su istanza di parte; Deve esserci identità di parti, oggetto e titolo; Il provvedimento adottato al termine del processo straniero deve poter produrre effetti sul territorio nazionale.
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Effetti della litispendenza internazionale
Se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, il giudice dispone la sospensione del processo italiano in attesa della definizione di quello straniero. Contro la decisione è esperibile il regolamento necessario di competenza.
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Disciplina sovranazionale della litispendenza internazionale
La disciplina sovranazionale della l.i. denota una maggiore apertura. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che, ove davanti a giudici di Paesi contraenti siano state proposte tra le stesse parti domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, la sospensione deve essere pronunciata d’ufficio finché non sia stata accertata la giurisdizione del giudice adito per primo. Accertata questa, il giudice adito per secondo dichiara anche d’ufficio la propria assenza di giurisdizione.
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Disciplina sovranazionale della litispendenza internazionale per connessione
La disciplina del regolamento 44/2001 va oltre e prevede un’ipotesi di litispendenza internazionale per connessione. In presenza di un’ipotesi di connessione e su richiesta delle parti, il giudice adito successivamente potrà dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito per primo anche quando il procedimento non sia identico. Si parla di litispendenza comunitaria.
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Momento determinante della giurisdizione
Si applica la regola generale dell’art. 5 c.p.c.: si fa riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, dopodiché opera la perpetuatio iurisdictionis. La giurisdizione sussiste, però, anche se i suoi presupposti sopravvengono dopo la proposizione della domanda.
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Immunità dalla giurisdizione italiana
Ne godono: Gli Stati stranieri, per ciò che concerne gli atti che costituiscono diretta estrinsecazione della loro sovranità (atti jure imperii); Le organizzazioni internazionali, a seconda di cosa prevedano gli accordi o trattati istitutivi; Gli agenti diplomatici, con riferimento agli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza.
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La competenza: nozione generale
La competenza è la misura della giurisdizione spettante a ciascun ufficio giudiziario. Tramite la competenza, il potere di decidere viene distribuito tra i diversi uffici appartenenti al medesimo ordine. A ciascun giudice, pertanto, competerà una determinata frazione della giurisdizione. La competenza ha lo scopo di individuare tale frazione.
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Perpetuatio Iurisdictionis
Anche per la competenza vige la regola già illustrata della perpetuatio iurisdictionis: essa si individuerà in base alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale (art. 5). Le vicende successive non potranno scalfire il radicamento della competenza in base ai criteri di cui sopra.
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Artt. 7 e segg. Competenza Verticale Orizziontale Valore Materia
Territorio
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Competenza per valore La competenza per valore si determina sulla base del valore economico della causa. Ex art. 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda, indipendentemente dalla fondatezza della stessa. Si applica il principio del cumulo: nel caso di più domande proposte nello stesso processo, esse si sommano tra loro (capitale + interessi scaduti). Il cumulo può essere: Oggettivo: Più domande proposte contro la stessa persona. I valori si sommano tra loro. Soggettivo: Adempimento per quote di un’obbligazione, richiesto da più persone o contro più persone. Si ha riguardo all’ammontare dell’obbligazione nel suo complesso.
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Limiti della competenza per valore
La competenza per valore si ripartisce tra Tribunale e Giudice di pace. Il Giudice di pace ha competenza per le cause fino a € 5.000,00, tranne che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di autoveicoli e natanti, per le quali è competente fino a € ,00. Il Tribunale ha competenza residuale su tutte le altre cause che non siano di competenza di un altro giudice.
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Criteri particolari di determinazione del valore: Rapporti Obbligatori e Divisione
Quando la controversia ha ad oggetto un rapporto obbligatorio, il valore della causa si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione. Può darsi che il rapporto complessivamente inteso sia di importo maggiore, ma se il giudice è chiamato a pronunciarsi solo su una parte di esso, ciò non influenza il valore della causa e quindi la determinazione della competenza per valore. Quando la controversia ha ad oggetto una divisione, il valore si determina in base all’importo della massa attiva oggetto di divisione.
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Criteri particolari di determinazione del valore: Prestazioni Alimentari e Rendite
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue (cioè non solo in favore del beneficiario, ma anche delle generazioni successive), il valore si determina sommando venti annualità. Nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci.
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Criteri particolari di determinazione del valore: Cause relative a somme di denaro e beni mobili
Ex art. 14, nelle cause relative a somme di denaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore. In mancanza di indicazione o dichiarazione, si presume che la causa sia di competenza del giudice adito. Il convenuto nella prima difesa può contestare che il valore rientri nella competenza del giudice adito; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a ciò che risulta dagli atti di causa e senza attività istruttoria. Se il convenuto non contesta, il valore rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
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Criteri particolari di determinazione del valore: Cause relative a beni immobili
Nelle cause relative a beni immobili, il valore si determina moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato per un certo coefficiente, che cambia a seconda che l’oggetto della controversia sia la proprietà o un diritto reale minore.
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