La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –"— Transcript della presentazione:

1 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione – –due esempi Processo telematico Elaborazione di un contratto Lezione 15

2 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 2 Processo telematico Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123 (Regolamento recante disciplina sulluso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti) ha posto le basi per la realizzazione del c.d. processo telematico.

3 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 3 Le parti –il locatore-proprietario; –il conduttore-inquilino; –i consulenti delle parti-avvocati - commercialisti ecc; –l'ufficio del registro-pubblica amministrazione Il contratto di locazione

4 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 4 Il contratto - elaborazione Contratto di locazione: 1-elaborazione del contratto di locazione 2-sottoscrizione delle varie copie 3-apposizione di marche da bollo 4-invio del contratto all'ufficio del registro 5-pagamento della tassa di registro 6-registrazione ed archiviazione del documento 7-ritiro del contratto dall'ufficio del registro 8-distribuzione del contratto registrato alle parti 9-archiviazione del contratto nelle cartelline delle parti 10-registrazione annuale del contratto Una infinita serie di attività caratterizzate da perdita di tempo, elevati costi di elaborazione, spese di trasporto ecc.

5 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 5 contratto di locazione informatico possono essere ipotizzate le seguenti fasi: 1-elaborazione del contratto di locazione utilizzando un programma di video scrittura; 2-sottoscrizione del contratto, visualizzato sul monitor, quindi direttamente sul PC, utilizzando la firma digitale; 3-trasmissione all'ufficio del registro per la registrazione utilizzando la rete telematica; 4-invio telematico dell'ordine alla banca di pagare la tassa di registrazione; 5-registrazione da parte dell'ufficio del registro mediante apposizione della firma digitale per la validazione ed archiviazione su supporto elettronico; 6-restituzione del contratto registrato da parte dell'ufficio del registro sulle caselle postali delle parti; 7-archiviazione del contratto. Il contratto di locazione informatico può essere archiviato dalle parti e dall'Ufficio del registro sul disco rigido del PC o può essere trasferito su floppy o su disco ottico. Il contratto - elaborazione

6 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 6 I vantaggi derivanti dal differente sistema di stipula del contratto sono evidenti: - minore tempo impiegato; - minore spese sostenute; - maggiore velocità di elaborazione del contratto; - minore intervento da parte della P.A. Il sistema ipotizzato per la realizzazione del contratto di locazione informatico può essere usato per qualsiasi altro atto giuridico. Il contratto informatico – vantaggi

7 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 7 caratterizzazioni 1 rappresentazione 2 elaborazione del documento informatico

8 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 8 1 Rappresentazione informatica Era digitale – Era delle reti telematiche Passaggio dal computer come calcolatore - al computer come strumento per elaborare informazioni Informazioni in formato digitale

9 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 9 ….rappresentazione informatica Digitale = (Digit = cifra) era dei numeri Sistema decimale - sistema binario

10 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 10 2 Elaborazione de materializzazione del documento Nuova scrittura - nuovo alfabeto - nuovo inchiostro = flusso di elettroni Collocazione --> non necessario il supporto documento informatico = liquido travasabile

11 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 11 dematerializzazione Il termine dematerializzazione ha fatto la sua prima apparizione durante gli anni 80 nel settore finanziario, con particolare riferimento ai titoli di credito al fine di superarne la fisicità e consentire forme di circolazione virtuali. Da allora è entrato a far parte del lessico giuridico (vedi: articolo 10 legge 17 dicembre 1997 n. 433; titolo V decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213) fino ad arrivare allarticolo 42 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dellAmministrazione digitale) con il quale il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, allatto della loro sostituzione con documenti informatici.

12 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 12..dematerializzazione In questo senso il concetto di dematerializzazione si può considerare come lestensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, delluso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dellinformazione nei processi produttivi.

13 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 13.. dematerializzazione Oggi si può correttamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata allinterno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59) ha confermato pieno valore giuridico.

14 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 14..dematerializzazione Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nellambito dellattività della pubblica amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo allinterno dei processi di riforma della gestione dellattività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze.

15 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 15..dematerializzazione nel CAD 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni. 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dellarticolo 71.

16 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 16 Documento informatico è il documento redatto attraverso sistemi informatici, è, secondo quanto previsto dalla normativa, equiparato a quello cartaceo. e sottoscritto tramite le firme elettroniche.

17 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 17 Documento informatico Problemi tecnici e giuridici risolti dalla tecnologia e dalla normativa Ricordiamo quali erano questi problemi

18 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 18 …..problemi tecnici Problemi tecnici certezza stabilità - volatilità autenticità inalterabilità

19 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 19 Problemi giuridici –1 integrità dei dati –2 autenticazione –3 non ripudiabilità dellatto –4 riservatezza delle informazioni ….problemi giuridici

20 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 20 Definizione documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; Codice della Amministrazione Digitale CAD - Dlgs 82/2005

21 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 21 Sottoscrizione del documento La firma

22 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 22 Funzioni della firma La dottrina ha attribuito alla firma tradizionale le seguenti funzioni: - indicativa - dichiarativa - probatoria

23 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 23 Funzione indicativa: Consiste nella possibilità di risalire con certezza allidentità del sottoscrittore.

24 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 24 Funzione dichiarativa: Approvazione del contenuto del documento da parte del sottoscrittore ed assunzione della responsabilità delle dichiarazioni contenute nel documento.

25 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 25 Funzione probatoria: Costituisce mezzo di prova della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento del sottoscrittore.

26 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 26 Funzioni della sottoscrizione informatica: La firma digitale intende assumere le funzioni tipiche della sottoscrizione manuale (firma con penna su carta). Raffrontando le garanzie offerte dalla firma manuale su documento cartaceo con quelle proprie della firma digitale, si nota come sia possibile la imitazione della prima da parte di chiunque (con un po di impegno!), mentre la riproduzione del corretto algoritmo relativo alla firma digitale su un determinato documento informatico è possibile soltanto possedendo la chiave privata di criptazione.

27 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 27....funzioni assunte dalla sottoscrizione informatica La funzione dichiarativa, avente lo scopo di assunzione della paternità del contenuto del documento da parte di colui che viene identificato con una determinata firma, viene soddisfatta dalla firma digitale in ragione della non modificabilità del contenuto del documento dopo lavvenuta sottoscrizione informatica.

28 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 28 La sottoscrizione La sottoscrizione può essere considerata come un atto giuridico sostanziale che consiste nella manifestazione di volontà del soggetto che la appone di aderire al contenuto del testo. Nellambito delle scritture private la sottoscrizione, da intendersi come apposizione su un documento della propria firma autografa, attua quel meccanismo di imputabilità diretta voluto dal legislatore per assicurare la paternità della dichiarazione negoziale incorporata nel documento al suo autore.

29 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 29 Sottoscrizione autografa La sottoscrizione è latto con cui la parte si assume la paternità del documento, quale scrittura privata. (es. Domenico Condello) art. 2702 c.c. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

30 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 30 Sottoscrizione informatica La sottoscrizione è la procedura di attestazione della provenienza dellatto e di garanzia dellintegrità del suo contenuto. (firma digitale) Borruso: Può qualificarsi sottoscrizione informatica ogni mezzo realizzabile con il computer attraverso il quale riconoscere con certezza lautore di un atto o di un fatto.

31 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 31 Tipologie di documento informatico Il documento informatico 1 senza alcuna firma 2 con firma elettronica

32 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 32 senza alcuna firma definizione

33 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 33 senza alcuna firma (DPR 445/00) Effetti del documento informatico senza alcuna firma: 1.Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. (art. 10, DPR 445/2000 T.U. della documentazione amministrativa come modificato dal D.Lgs 10/02 ed abrogato dal Dlgs 82/05)

34 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 34 con firma elettronica 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, –soddisfa il requisito legale della forma scritta. –Sul piano probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. (art. 10, DPR 445/2000)

35 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 35 Documento cartaceo - informatico Differenziazioni Nel mondo della carta, la sottoscrizione autografa apposta dal privato in calce al documento esprime, sino a prova contraria, il consenso del firmatario sul contenuto dellatto sottoscritto. Nel mondo informatico il nuovo metodo di sottoscrizione consiste nell'applicazione ad un documento attraverso la crittografia asimmetrica di una impronta digitale con la quale il proprietario della chiave privata appone al documento informatico la propria firma digitale.

36 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 36 Codice dellamministrazione digitale DLgs 82/05 Art. 20. Documento informatico. 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui allarticolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

37 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 37 Codice dellamministrazione digitale 1-bis. Lidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

38 Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 38 Codice dellamministrazione digitale DLgs 82/05 art. 20 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dellarticolo 71, che garantiscano lidentificabilità dellautore, lintegrità e limmodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dellarticolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dallarticolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.


Scaricare ppt "Informatica giuridica e diritto dellinformatica IUS20 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Il documento informatico la rivoluzione –"

Presentazioni simili


Annunci Google