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PubblicatoErcole Scognamiglio Modificato 10 anni fa
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PRINCIPI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
-Principi comuni al procedimento disciplinare dei dipendenti privati: proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti commessi (art.2106 c.c.) tempestività dell’azione disciplinare tassatività delle sanzioni disciplinari gradualità sanzionatoria contraddittorio procedimentale -Principi peculiari del procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici: obbligatorietà dell’azione disciplinare responsabilità disciplinare, amministrativo contabile e penale in caso di mancata attivazione equipollenza tra affissione del codice disciplinare e sua pubblicazione nel sito web dell’amministrazione
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FONDAMENTO CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
- Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - Natura privatistica del procedimento disciplinare punitivo e delle sanzioni inflitte - Gli atti non sono più provvedimenti amministrativi ma atti privatistici del potere datoriale - Devoluzione delle controversie al giudice ordinario
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AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.150/2009
Rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Doveri del dipendente previsti dalla legge e dai codici di comportamento Materia disciplinare rientra nella competenza esclusiva esercitata dallo Stato: art.68: responsabilità, infrazioni, sanzioni, procedure conciliative; art.69: procedimento disciplinare, forme e termini del procedimento, licenziamento disciplinare e casi di licenziamento; art.73: divieto di impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina.
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4. Fase transitoria: - i procedimenti di impugnazione pendenti davanti ai collegi arbitrali di disciplina dovevano essere esauriti entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto legislativo; -le disposizioni di legge non incompatibili (ad esempio l’art.7 dello Statuto dei lavoratori impugnazione davanti al Collegio di Conciliazione ed arbitrato costituito presso la D.P.L.) con quelle del decreto n.150 continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo. 5. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dalla legge (d.lgs. n.165/2001 così come modificato dal d.lgs. n.150/2009) e in via integrativa dai contratti collettivi (per es. per procedimento per rimprovero verbale). 6. Le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari sono regolate dalla legge (divieto di istituzione da parte dei contratti collettivi). 7. I contratti collettivi possono disciplinare soltanto procedure di conciliazione non obbligatoria per i casi per i quali non sia prevista la sanzione del licenziamento.
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
infrazioni per rimprovero verbale: procedura prevista dal contratto collettivo; infrazioni di minore gravità (sanzione superiore al rimprovero verbale ma inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg.): 1. se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale egli: -entro 20gg. dalla notizia contesta per iscritto l’addebito -convoca il dipendente per contraddittorio con eventuale assistenza e con preavviso di almeno 10 gg. -entro il termine fissato il dipendente può inviare una memoria scritta o, in caso di impedimento, chiedere il rinvio del termine per l’esercizio del diritto di difesa -espletata l’eventuale istruttoria, il responsabile conclude il procedimento (archiviazione o applicazione della sanzione) entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito -la violazione dei termini fissati implica per la P.A. la decadenza dall’azione o per il dipendente dall’esercizio della difesa
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2.se il responsabile non ha qualifica dirigenziale, egli deve trasmettere gli atti, entro 5 gg. dalla notizia del fatto, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari costituito presso la singola Amministrazione, che seguirà la stessa procedura prevista nel caso precedente c) infrazioni gravi (sospensione dal servizio senza retribuzione per più di 10 giorni e sanzioni superiori): L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari: -contesta l’addebito entro 20gg. dall’acquisizione della notizia dell’infrazione -convoca il dipendente -eventuale difesa scritta -eventuale istruttoria e conclusione del procedimento entro 120 giorni dall’acquisizione della notizia dell’infrazione -la violazione dei termini implica decadenza per la P.A. dall’azione o per il dipendente dal diritto di difesa.
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GLI ISTITUTI FINALIZZATI A RAFFORZARE L’EFFETTIVITA’ DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
-Nel caso di mancato esercizio o di decadenza dall’azione disciplinare, il responsabile è soggetto alla sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sanzione massima della sospensione per tre mesi (nel caso l’infrazione del dipendente fosse punibile con licenziamento).Nel caso il responsabile sia dirigente si aggiunge la mancata attribuzione della retribuzione di risultato. -Obbligo di collaborazione verso l’autorità disciplinare procedente dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per il procedimento. In caso di inosservanza sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 15 gg.
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RESPONSABILITA’ PER DANNO INGIUSTO ANCHE EVENTUALMENTE DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE E NUOVE IPOTESI DI INFRAZIONI DISCIPLINARI E DI SANZIONI DISCIPLINARI -Violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che comportino la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno a terzi. Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni a un massimo di 3 mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. -Nel caso di grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza a causa di inefficienza o incompetenza professionale (evidentemente non determinate dalla reiterata e volontaria violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa … che darebbe luogo al licenziamento disciplinare tout court) accertate dall’amministrazione in sede di valutazione del personale, il dipendente è collocato in disponibilità (nessuna retribuzione, ma solo indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale per massimo 24 mesi) nel corso della quale può essere ricollocato anche su altre mansioni e con altra qualifica.
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NORME PENALI AGGIUNTIVE
False attestazioni o certificazioni: - A carico del dipendente, oltre al licenziamento disciplinare, è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da €.400 ad € In aggiunta il dipendente è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale (compenso corrisposto nel periodo di mancata prestazione) e del danno all’immagine subito dall’amministrazione. - La stessa sanzione penale si applica al medico e/o ad altri che concorrono nella commissione del delitto. - Il medico, condannato con sentenza definitiva, è punito con la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo e con il licenziamento per giusta causa o con la decadenza dalla convenzione.
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RESPONSABILIA’ DISCIPLINARE E RESPONSABILITA’ PENALE
Procedimento disciplinare prosegue e si conclude anche in pendenza di procedimento penale. Procedimento disciplinare può essere sospeso fino al termine del procedimento penale nel caso di infrazioni di maggiore gravità (sanzione sospensione lavoro per più di 10 gg. o superiore), salva la possibilità di adottare la sospensione cautelare o altri provvedimenti cautelari. Nel caso di procedimento disciplinare non sospeso: - se si conclude con sanzione e il procedimento penale si conclude con assoluzione, l’interessato può chiedere, entro 6 mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, all’autorità competente, di riaprire il procedimento disciplinare. La riapertura del procedimento deve avvenire entro 60 gg. dalla presentazione dell’istanza e avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito seguita dagli altri incombenti previsti dalla procedura disciplinare.
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- se si conclude con l’archiviazione e il procedimento penale si conclude con una condanna, l’autorità competente entro il termine di 60gg. dalla comunicazione della sentenza riapre il procedimento disciplinare per le nuove determinazioni conclusive, sempre previo rinnovo della contestazione dell’addebito. Il procedimento disciplinare ripreso o riaperto si deve concludere entro 180 gg. dalla ripresa o dalla riapertura. La sentenza penale irrevocabile (sia di assoluzione che di condanna) ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.
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LICENZIAMENTO Licenziamento per giusta causa (art.2119 c.c.)
Licenziamento per giustificato motivo (art.2118 c.c.) Licenziamento previsto dal contratto collettivo Licenziamento disciplinare con preavviso o senza preavviso previsto dall’art.55 quater del d.lgs. n.165/2001 modificato dal d.lgs. n.150/2009: a) falsa attestazione della presenza in servizio b) assenza priva di valida giustificazione per un determinato numero di giorni (licenziamento con preavviso) c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto (licenziamento con preavviso) d) falsità documentali o dichiarative e) reiterazione di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui f) condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione del rapporto di lavoro
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- Licenziamento disciplinare per valutazione di insufficiente rendimento a seguito di giudizio dell’amministrazione sulla prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, a causa di reiterata e volontariaviolazione degli obblighi riferibili alla prestazione stessa, stabiliti da leggi, contratto collettivo, contratto individuale, atti o provvedimenti dell’Amministrazione, o codici di comportamento - Licenziamento per permanente inidoneità psicofisica al servizio (art.55 octies d.lgs. n.165/2001) L’Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro secondo la procedura prevista da appositi regolamenti delle singole amministrazioni. Nei casi di pericolo per il dipendente o per gli altri dipendenti e utenti, l’Amministrazione, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità o di rifiuto del dipendente di sottoporsi alla stessa, può sospendere cautelarmente il dipendente dal servizio.
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CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIA (art. 55 septies d. lgs. n
- L’assenza per malattia per un periodo superiore a 10gg. deve essere giustificata da certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o da medico convenzionato con S.S.N. - L’assenza per malattia (di qualsiasi durata) dopo il secondo evento nell’anno solare deve essere giustificata con le stesse modalità di cui sopra. In ogni caso di assenza per malattia (indipendentemente dalla durata) la certificazione medica deve essere inviata dal medico per via telematica all’INPS (che la inoltra all’Amministrazione interessata). In caso di inosservanza da parte del medico, lo stesso incorre in illecito disciplinare, che se reiterato comporta la sanzione del licenziamento o della decadenza dalla convenzione. In ogni caso, l’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente (anche per un solo giorno di assenza).
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RESPONSABILITA’ DIRIGENTI COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
- Prevista dall’art.21 del d.lgs. n.165/2001 e regolata dalle procedure e dai criteri di valutazione dei risultati - C.C.N.L. 22 febbraio 2010 art.3: nel caso di responsabilità particolarmente grave (mancato raggiungimento di obiettivi rilevanti previamente individuati e formalmente assegnati al dirigente; inosservanza delle direttive generali formalmente comunicate al dirigente e di contenuto qualificato di rilevante interesse), interviene giusta causa di recesso Procedura: - contestazione dell’addebito per iscritto - convocazione dell’interessato non prima di 5 giorni - facoltà di assistenza da parte di rappresentante sindacale o di legale di fiducia - eventuale sospensione dal servizio durante la procedura per massimo 30 gg. con corresponsione della retribuzione complessiva
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LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI
- Responsabilità per violazione in generale degli obblighi di comportamento a carico dei dirigenti previsti da leggi, regolamenti, contratto collettivo, contratto individuale e codici di comportamento In particolare il dirigente del comparto regioni e autonomie locali ha gli obblighi di cui all’art.5 del contratto collettivo del Responsabilità disciplinare (ma anche amministrativo-contabile e penale) in caso di mancata attivazione o di decadenza del procedimento disciplinare a carico dei dipendenti (sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 3 mesi, se la sanzione applicabile al dipendente era il licenziamento, e mancata attribuzione della retribuzione di risultato per il periodo di riferimento) - Obbligo di collaborazione verso l’autorità disciplinare procedente nel caso di accertamenti su dipendenti appartenenti ad altra Amministrazione
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SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI (artt.6 e 7 del c.c.n.l. 22.02.2010)
Criteri generali per l’applicazione delle sanzioni secondo i principi di gradualità e proporzionalità: - intenzionalità del comportamento, grado di negligenza ed imperizia, rilevanza della inosservanza delle disposizioni e degli obblighi; - responsabilità connesse all’incarico ricoperto e gravità della lesione del prestigio dell’Ente; - eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - eventuale recidiva nel biennio antecedente.
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Sanzioni applicabili: a) sanzione pecuniaria da un minimo di €
Sanzioni applicabili: a) sanzione pecuniaria da un minimo di €.200,00 fino a un massimo di €.500,00 b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione: fino a 15 gg. nel caso di mancata collaborazione al procedimento disciplinare fino a 3 mesi e mancata attribuzione della retribuzione di risultato nel caso di condanna della P.A. al risarcimento del danno a terzi a causa del comportamento del dirigente da 3 giorni a 6 mesi nel caso di recidiva in talune mancanze meno gravi, di minacce e ingiurie verso dipendenti e utenti ed altre mancanze c) licenziamento con preavviso, oltre che per i casi di cui all’art.2118 c.c., anche per i casi di cui all’art.55 quater, comma 1, lett b) e c) del d.lgs. n.165/2001 e in caso di recidiva plurima in altre sanzioni minori d) licenziamento senza preavviso (art.7, comma 9, punto 2) del c.c.n.l )
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE E SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE - Procedimento identico a quella per gli altri dipendenti pubblici - Facoltà per l’Ente di sospendere cautelarmente, durante il procedimento disciplinare, il dirigente per un periodo non superiore a 30 giorni, con retribuzione - Facoltà per l’Autorità disciplinare competente e per il dirigente di proporre in via conciliativa la determinazione concordata della sanzione disciplinare secondo l’art.13 del contratto collettivo Obbligo per l’Ente di sospendere dal servizio il dirigente con sospensione dell’incarico e privazione della retribuzione nel caso di restrizione della libertà personale
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- Facoltà per l’Ente di sospensione cautelare dal servizio per la durata del procedimento penale nel caso l’Ente abbia sospeso il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale Obbligo per l’Ente di sospensione nei casi più gravi Si applicano a ogni caso le regole in materia di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale previste dal d.lgs. n.150/2009 Al dirigente sospeso dal servizio è corrisposta un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione di anzianità o il maturato economico
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RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare, se interviene sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di condanna, il procedimento disciplinare riprende per adottare le determinazioni conclusive (la sentenza penale fa stato nel procedimento disciplinare) Nel caso di mancata sospensione del procedimento disciplinare e di irrogazione della sanzione del licenziamento se interviene sentenza penale irrevocabile di assoluzione, il procedimento disciplinare è riaperto e il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio e all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello in precedenza posseduto e al pagamento degli assegni che sarebbero stati corrisposti dalla data del licenziamento
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EFFETTI DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE
- L’Ente su richiesta del dirigente reintegra in servizio il dirigente dalla data della sentenza e gli corrisponde il trattamento economico che gli sarebbe stato corrisposto dalla data del licenziamento - In sostituzione della reintegrazione sia l’Ente che il dirigente possono proporre il pagamento in favore del dirigente della indennità supplementare (di cui all’art.12 del c.c.n.l )
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In caso di pagamento dell’indennità supplementare l’Ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente ricoperto dal dirigente cessato per un periodo corrispondente alle mensilità riconosciute nell’indennità supplementare(!!!). Nel caso di accettazione dell’indennità supplementare, il dirigente per un periodo pari ai mesi corrispondenti all’indennità stessa può chiedere il trasferimento ad altra amministrazione.
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