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Diritto Internazionale Umanitario
Origini e sviluppo Istruttore D.I.U. Volontario C.R.I. Nice Zauli
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Il DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (D.I.U.)
NOZIONE Il DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (D.I.U.) è L’ insieme delle regole di diritto internazionale che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono o non prendono più parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra
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Il diritto internazionale umanitario …
v è parte del diritto internazionale v disciplina le relazioni tra Stati durante i conflitti armati v tende a ridurre per quanto più possibile le sofferenze, le perdite e i danni causati dalla guerra v impone obblighi agli individui negli Stati belligeranti, in primis ai membri delle FFAA Non ha lo scopo di compromettere l’efficienza militare nb: il DIU è del tutto compatibile con i principi militari fondamentali, quali: v economia delle forze v semplicità di azione v concentrazione della forza v unità dell’azione v libertà di manovra
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Non indaga sulla liceità o meno della guerra, ne prende atto e si preoccupa di limitare le sofferenze causate dal conflitto tutelando, proteggendo ed assistendo le sue vittime nonché disciplinando la condotta delle ostilità. Ius ad bellum e Ius in bello • Ius in bello = Diritto Internazionale Umanitario • Ius ad bellum (o Ius contra bellum) si occupa di considerare le ragioni o la legittimità del conflitto • il DIU resta indipendente dallo Ius ad bellum.
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• Umanità (o “clausola Martens”)
PRINCIPI DEL D.I.U. L’obiettivo del D.I.U. è la tutela della vita, della dignità e dei beni dei soggetti che versano in situazioni di grave necessità e pericolo. Il D.l.U. comprende un corpo di principi consuetudinari: • Umanità (o “clausola Martens”) • Proporzionalità e necessità militare • Distinzione • Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue
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PRINCIPIO DI UMANITA’ Clausola Martens: (1899) “ [...] I civili ed i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti di pubblica coscienza” Ma ancor prima Jean Jacques Rosseau , ne “Il Contratto Sociale “ (1792) La guerra è una relazione […] tra Stato e Stato e gli uomini sono nemici solo accidentalmente […] come soldati […] Lo scopo della guerra essendo la distruzione dello Stato nemico, si ha il diritto di ucciderne i difensori finché sono armati, ma appena questi posano le armi e si arrendono, cessano di essere nemici o strumenti del nemico e ritornano ad essere semplicemente uomini, la cui vita nessuno ha il diritto di prendere
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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA
Vantaggio militare diretto e concreto, in relazione con le perdite umane e con la distruzione o il danneggiamento di beni civili e culturali : questo principio è volto a limitare i danni prodotti dalle operazioni militari e, richiede che l’impiego dei mezzi e dei metodi di combattimento non siano sproporzionati rispetto al vantaggio militare che si vuole conseguire, costringendo i belligeranti a cercare un equilibrio fra la necessità militare e le esigenze umanitarie .
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Dichiarazione di San Pietroburgo - 1868
il solo fine legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l’indebolimento delle forze militari del nemico a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il maggior numero possibile di nemici si va al di là dello scopo anzidetto se si impiegano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile
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PRINCIPIO DELLA NECESSITA’ MILITARE
Definizione: ragioni militari imperiose ed ineluttabili che rendono necessario, e non altrimenti rinviabile, un determinato comportamento, in assenza del quale non si concretizzerebbe un vantaggio militare concreto per le proprie forze armate o si determinerebbe un eccessivo vantaggio per l’avversario. La ragione militare e’ talvolta ammessa come esimente di alcuni reati contro le leggi e gli usi della guerra. (cfr. Codice Penale Militare di Guerra italiano, Tit. IV)
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PRINCIPIO DELLA NECESSITA’ MILITARE
Il diritto internazionale umanitario ammette il ricorso a questo istituto solo: nei casi espressamente previsti (in presenza di disposizioni che contengano clausole del tipo “salvo necessità militare” od equivalente) e nei limiti consentiti; se il vantaggio e’ diretto e verificabile oggettivamente nel caso concreto (non è ammesso il ricorso in astratto); se rispetta il principio di proporzionalita’
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PRINCIPIO DI DISTINZIONE
distinzione tra popolazione civile e combattenti e tra beni civili e obiettivi militari: (art. 48, i protocollo aggiuntivo del 1977) le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonche’ fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.
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OBIETTIVO MILITARE (Art. 52 co. 2, I Prot. 77)
Bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce efficacemente all’azione militare e la cui distruzione totale o parziale, conquista o la cui neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso. BENI DI CARATTERE CIVILE (Art. 52 co. 2, I Prot. 77) Tutti i beni che non costituiscono obiettivo militare. Essi non possono essere: - oggetto di atti di ostilità o rappresaglia; - utilizzati in appoggio allo sforzo militare.
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Limitazione delle perdite inutili ed
eliminazione delle sofferenze superflue • Proibizione di armi o sistemi d’ arma con munizionamento o modalità d’impiego tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, arrecando sofferenze inutili ed inalleviabili; • Riduzione degli “effetti collaterali” . • Durante la guerra il solo scopo legittimo è indebolire le Forze Armate nemiche, per far ciò è sufficiente neutralizzare il maggior numero possibile di nemici; • si oltrepassa lo scopo se si usano armi che aggravano le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento; • l’uso di tali armi o sistemi d’arma è contrario alla morale umana
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ED ORA UN PO’ DI STORIA………………….
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Prima della codificazione la disciplina della guerra era affidata a norme di diritto interno e a norme consuetudinarie . Ogni civiltà aveva proprie regole : Il Codice di Hammurabi ( XVIII sec. A.C.), Il Poema indiano Mahabharata (V° sec. A.C.), la Bibbia, il Corano, in tutti si rinvengono norme che impongono il rispetto per l’avversario.
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S. Agostino: “se il nemico che combatte deve perire, che sia per necessità non per tua volontà […] il vinto e il prigioniero hanno diritto alla compassione” Francisco de Vitoria ( ): de jure belli “non è mai lecito uccidere l’innocente in quanto tale e intenzionalmente” “tuttavia incidentalmente, anche se consapevolmente, è lecito in certi casi uccidere innocenti” MA “si deve evitare che dalla guerra derivino mali superiori a quelli a cui la guerra pone rimedio”.
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Francisco Suarez ( ) Condizioni per la guerra giusta: (1) autorità legittima, (2) giusta causa, (3) mezzi adatti e proporzionalità nell’inizio, prosecuzione e vittoria. Gentili ( ) la necessità militare può rendere legale qualunque cosa. MA l’abuso dei mezzi militari potrebbe indebolire la causa della giustizia e dare all’avversario ragione per muovere a sua volta una guerra giusta. Quindi, non violare le donne del nemico né provocare offese contro la giustizia naturale
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verso la “codificazione”….
Rousseau: Le contrat social – 1772 Fyodor Martens Dichiarazione di San Pietroburgo verso la “codificazione”…. Cavalleria e codici dell’onore militare Ordinanza della Marina francese – 1832 Codice penale militare del Regno delle Due Sicilie – 1819 Regolamento di servizio per le truppe in campagna (Regno di Piemonte – 1833) Codice Lieber – USA 1863 →principio di Distinzione fra belligeranti e popolazione civile ed obbligo di Rispetto e Protezione dei prigionieri
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battaglia di Solferino – 24 giugno 1859
Henri Dunant 1862 ”Un Souvenir de Solférino”
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Dunant propose due misure per l’assistenza alle vittime della guerra
1. la creazione di Società di soccorso ai militari feriti che mobilitassero le risorse della carità privata 2. l’adozione di una Convenzione per la protezione dei feriti sul campo di battaglia e di tutti coloro che prestano loro soccorso origine delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa origine delle Convenzioni di Ginevra
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ripartizione tra “diritto di Ginevra” “diritto dell’Aja”
(diritto dell’assistenza) (diritto della violenza) significato solo classificatorio protezione delle vittime regola modo di svolgimento delle ostilità Oggi tale ripartizione è decaduta perché i Protocolli del 1977 trattano sia dei mezzi e metodi di combattimento che della tutela delle persone.
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Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864
per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra obbligo di soccorrere i feriti e i malati a qualunque nazione appartengano (art. 6) neutralità e inviolabilità del personale e delle installazioni e trasporti sanitari (artt. 1 e 2) segno distintivo della croce rossa su fondo bianco (art. 7)
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Le prime codificazioni
1864 – 1^ Convenzione di Ginevra 1868 – Dichiarazione di San Pietroburgo rinuncia all’uso, in tempo di guerra, di proiettili esplosivi inferiori ai 400 grammi 1899- Dichiarazione L’ Aja relativa all’uso di proiettili che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano ^ Convenzione di Ginevra 1907- Revisioni delle Convenzioni de L’ Aja ed adozione di nuove convenzioni TUTTAVIA - primato della necessità militare - clausola si omnes, in base alla quale l’applicazione delle convenzioni era obbligatoria solo ove ne fossero parte tutti gli Stati belligeranti
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successivamente 1925- Protocollo di Ginevra relativo all’impiego in guerra di gas asfissianti , tossici o similari e di mezzi batteriologici ^ Convenzione di Ginevra (revisione della 2^ ed una nuova) 1949- Quattro Convenzioni di Ginevra 1954- Convenzione L’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 1972- Convenzione (Londra, Mosca e Washington) sul divieto dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distruzione 1977- I^ e II^ Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra rafforzativi della protezione delle vittime nei conflitti armati Internazionali (1°) e Non Internazionali (2°)
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Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati. Questa convenzione comprende: - il Protocollo (I) relativo alle schegge non localizzabili; - il Protocollo (II) sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi; - il Protocollo (III) sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di armi incendiarie; Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro distruzione; Protocollo sull'uso di armi laser accecanti (IV Protocollo [nuovo] alla Convenzione del 1980); Revisione del Protocollo sul divieto o sulla restrizione dell'impiego di mine, trappole esplosive e altri dispositivi (II Protocollo [emendato] alla Convenzione del 1980);
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1997- Convenzione sulla proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione (Ottawa ) Statuto della Corte Penale Internazionale; II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aia per la protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto armato 2000- Protocollo ( New York) alla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati 2005- III° Protocollo Aggiuntivo sull’adozione di un emblema distintivo addizionale 2008- Convenzione sulle munizioni a grappolo (Dublino)
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