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PubblicatoAnnunciata Ferrante Modificato 10 anni fa
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ANCI FVG3 maggio 20121 Il regolatore nazionale e locale nel settore idrico alla luce dei recenti sviluppi normativi Gerardino Castaldi Coordinatore Acquainfo.it
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ANCI FVG3 maggio 20122 AEEG: Il nuovo regolatore nazionale Con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11, sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas competenze anche in materia di servizi idrici. Larticolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481". Lo stesso provvedimento stabilisce inoltre che le funzioni da trasferire all'Autorità siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge..
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ANCI FVG3 maggio 20123 AVVIO AEEG Delibera 02 febbraio 2012 (29/2012/A/idr): istituisce un Gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento di attività preliminari preparatorie e ricognitive, da concludersi entro il 31 maggio 2012, in considerazione della prossima piena operatività delle medesime funzioni. Delibera 01 marzo 2012 (74/2012/R/idr ): Con riferimento alle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici, il presente provvedimento avvia un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio di attività di raccolta di dati ed informazioni. Comunicazione 13 aprile 2012: Comunicazione dell'Autorità a Regioni e AATO su nuova metodologia tariffaria dei servizi idrici Memoria 19 aprile 2012 (145/2012/I/Idr): Memoria predisposta per l'audizione dell'Autorità presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati del 18 aprile 2012, per rappresentare al Parlamento alcuni primi orientamenti dell'Autorità in merito alle nuove funzioni assegnate dalla legge 214/2011, in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici.
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ANCI FVG3 maggio 20124 AEEG: Regolamento di organizzazione e funzionamento dellAutorità per lenergia elettrica e il gas (30.03.2012)
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ANCI FVG3 maggio 20125
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ANCI FVG3 maggio 20126 Soppressione AATO Legge n. 191 del 23.12.2009 art.186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Comma inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 ) Proroga al 31.12.2011 (vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 e, successivamente, l'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.)
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ANCI FVG3 maggio 20127 REGOLATORI LOCALI SII Le Regioni che hanno legiferato e attribuito le competenze ex AATO: Molise: L.R. 03.03.2009 n. 8 Lombardia: L.R. 27.12.2010 n. 21 Abruzzo: L.R. 12.04.2011 n. 9 Puglia: L.R. 30.05.2011 n. 9 Emilia-Romagna: L.R. 23.12.2011 n. 23 Marche: L.R. 28.12.2011 n. 30 Toscana: L.R. 28.12.2011 n. 69
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ANCI FVG3 maggio 20128 MOLISE Ambito territoriale ottimale: Regione Soggetto regolatore: Regione Comitato di ambito per il servizio idrico integrato con funzioni consultive e propositive. è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto: a) dall'assessore regionale competente in materia di servizio idrico integrato; b) dai presidenti delle Province; c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia; d) dai sindaci di quindici Comuni individuati dall'Assemblea dei rappresentanti di tutti i Comuni della regione.
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ANCI FVG3 maggio 20129 MOLISE (2) Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla Giunta regionale ai fini: a) dell'approvazione del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti; b) dell'approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato; c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione; e) della definizione della programmazione regionale relativa alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato
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ANCI FVG3 maggio 201210 LOMBARDIA Ambito territoriale ottimale: ATO provinciale e ATO Comune Milano Soggetto regolatore: Provincia, Comune Milano. Nelle province deve essere istituito un Ufficio dAmbito nella forma di azienda speciale con funzioni operative avente un bilancio separato da quello provinciale Le Province verranno affiancate dalla Conferenza dei Comuni che dovrà esprimere un parere vincolante sulle principali decisioni riguardanti la scelta del modello gestionale, la redazione del piano dambito e la definizione delle tariffe.
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ANCI FVG3 maggio 201211 LOMBARDIA (2) Le province e il Comune di Milano (enti responsabili degli ATO), costituiscono in ciascun ATO, un'azienda speciale (Ufficio di ambito), dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente responsabile dell'ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito
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ANCI FVG3 maggio 201212 LOMBARDIA (3) Corte Costituzionale, 25 novembre 2011, n. 320: Sulla legittimità costituzionale dellart. 1, c. 1, l. t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21. Società patrimoniale dambito. Illegittimità.Corte Costituzionale, 25 novembre 2011, n. 320: La rilevata abrogazione tacita del comma 13 dellart. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dellart. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile allordinamento civile, riservata dallart. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò consegue la violazione, da parte della Regione Lombardia, di tale sfera di competenza statale e, quindi, lillegittimità costituzionale del comma 2 dellart. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, quale introdotto dalla disposizione impugnata.
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ANCI FVG3 maggio 201213 ABRUZZO Ambito territoriale ottimale: regione Soggetto regolatore:Ente regionale per il servizio idrico integrato (ERSI) LERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo. All'ERSI sono attribuite tutte le competenze delle ex AATO sul SII. Il Presidente dellERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dellERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dallANCI.
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ANCI FVG3 maggio 201214 ABRUZZO (2) In ciascuna Provincia è istituita l'assemblea dei sindaci (ASSI) per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano dAmbito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L'ASSI esprime pareri obbligatori e vincolanti allERSI. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento.
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ANCI FVG3 maggio 201215 ABRUZZO (3) LERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. LERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI al fine di mantenere luniformità di azione sullintero territorio regionale. Organi: Presidente, Consiglio d'Amministrazione, Direttore generale, Revisore dei conti Funzioni della Regione: di indirizzo, di controllo e sanzionatorie
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ANCI FVG3 maggio 201216 PUGLIA Ambito territoriale ottimale: Regione Soggetto regolatore: Autorità idrica pugliese Organi: a) il Consiglio direttivo: organo di indirizzo e programmazione, è composto da cinque sindaci dei comuni della Regione eletti dallAssemblea dei sindaci, convocata dal sindaco del comune capoluogo di regione. b) il Direttore generale ; c) il Collegio dei revisori dei conti.
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ANCI FVG3 maggio 201217 PUGLIA (2) l'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Funzioni: a) lorganizzazione unitaria, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità; b) la determinazione dei livelli e degli standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nellorganizzazione ed erogazione del servizio idrico integrato; c) la protezione e lutilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; d) lunitarietà nel territorio regionale della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio erogato; e) laggiornamento e lattuazione del programma di investimenti per lestensione, lottimizzazione e la qualificazione dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue; f) laffidamento della gestione del servizio idrico integrato; g) lapprovazione del regolamento e della carta del servizio idrico integrato; h) la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato, lapprovazione e laggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo; i) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 152/2006; j) lattività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da questultimo assunti con la convenzione di affidamento.
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ANCI FVG3 maggio 201218 PUGLIA (3) Corte Costituzionale, 21 marzo 2012, n.62: Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"). La norma regionale impugnata si pone in contrasto con la (…) normativa statale, perché - disponendo che la gestione del SII è affidata ad un'azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche - da un lato esclude che l'ente regionale successore delle competenze dell'AATO (ossia l'Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell'azienda denominata "Acquedotto pugliese - AQP", prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, come già rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosí determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimità costituzionale dell'impugnata normativa regionale.Corte Costituzionale, 21 marzo 2012, n.62:
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ANCI FVG3 maggio 201219 EMILIA-ROMAGNA Ambito territoriale ottimale: Regione Soggetto regolatore: Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) Partecipata obbligatoriamente da tutti i comuni e province, ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Funzioni relative al SII e al SGRU. Funzioni di primo livello: esercitate con riferimento al'intero ATO. Funzioni di secondo livello: esercitate nella prima applicazione della legge con riferimento al territorio provinciale. E' dotata di una struttura tecnico-operativa organizzata anche per articolazioni territoriali Organi:Presidente, Consiglio d'Ambito, Consigli locali, Collegio dei revisori
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ANCI FVG3 maggio 201220 EMILIA-ROMAGNA (2) Consiglio d'Ambito: è costituito dai rappresentanti dei 9 consigli locali. E' rinnovato ogni 5 anni. Svolge le funzioni di primo livello: Approva la ricognizione delle infrastrutture, i costi dei servizi. Il piano economico finanziario, il piano d'ambito. Decide le modalità di affidamento. Monitora e controlla. Consiglio locale: è costituito dai rappresentanti dei Comuni e della Provincia. Approva il piano degli interventi, le articolazioni tariffari.Individua i bacini di affidamento dei servizi.
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ANCI FVG3 maggio 201221 EMILIA-ROMAGNA (3) Regione: Formula indirizzi e linee guida vincolanti sull'organizzazione,la gestione, il controllo sull'attuazione degli interventi. Definisce elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, le modalità di conferimento dei dati alla regione. Esercita lòa vigilanza ed ha potere sanzionatorio. Attività specifiche relative alla tutela del consumatore Presso il Consiglio d'Ambito è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori d'interesse
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ANCI FVG3 maggio 201222 EMILIA-ROMAGNA (4) L'Agenzia provvede all'applicazione delle sanzioni previste dai propri regolamenti utilizzando gli organi di vigilanza dei comuni e Province. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia Sono in quota parte a carico delle tariffe del SII e del SGRU, nel rispetto della normativa vigente
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ANCI FVG3 maggio 201223 MARCHE Ambito territoriale ottimale:Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO: a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino; b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona; c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata; d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese; e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo. Soggetto regolatore: Assemblea di Ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO L'Assemblea di ambito è costituita dai Sindaci dei comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono ed elegge tra i suoi componenti il Presidente, cui compete la rappresentanza legale.
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ANCI FVG3 maggio 201224 MARCHE (2) è istituita presso la regione la Conferenza regionale del servizio idrico integrato, con funzioni consultive e propositive. Ne fanno parte: il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Assemblee di ambito La Conferenza regionale svolge in particolare le seguenti funzioni: a) propone alla Giunta regionale atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio idrico; b) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai gestori del servizio idrico integrato e di quegli altri servizi di pubblica utilità di competenza delle Assemblee di ambito; c) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Giunta regionale, degli Enti locali e delle Assemblee di ambito; d) interviene nella definizione di accordi transfrontalieri con Ambiti territoriali di altre Regioni con particolare riferimento al trasferimento di risorse idriche o al risanamento di bacini idrografici condivisi; e) predispone una relazione annuale sullo stato del servizio idrico integrato e sull'attività svolta, da inviare alla Giunta regionale; f) fornisce servizi di carattere tecnico e informativo alle Assemblee di ambito, curando altresì la omogeneità degli strumenti informativi-territoriali utilizzati nel territorio regionale.
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ANCI FVG3 maggio 201225 MARCHE (3) In rappresentanza degli interessi dei cittadini ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, è istituita in ogni Assemblea di ambito la Consulta degli utenti. La Regione esercita funzioni, di programmazione, di indirizzo e di controllo. Approva il piano regolatore degli acquedotti, la convenzione tipo. Piani d'ambito: valuta la compatibilità con gli obiettivi regionale, verifica l'attuazione e il livello di qualità dei servizi e degli investimenti. Approva gli indirizzi della carta dei servizi
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ANCI FVG3 maggio 201226 TOSCANA Ambito territoriale ottimale: Regione Soggetto regolatore:Autorità idrica toscana Lautorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile. Svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sullattività di gestione del servizio idrico integrato. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate: a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord"; b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno"; c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno"; d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno"; e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa"; f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone". Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nellambito territoriale di riferimento. Le conferenze territoriali nominano i componenti dellassemblea nel numero e nel rispetto dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio, individuati per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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ANCI FVG3 maggio 201227 TOSCANA (2) Gli organi dellautorità idrica sono: a) lassemblea; b) il direttore generale; c) il revisore unico dei conti. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dellente e provvede in particolare: a) allaffidamento del servizio; b) alla gestione della convenzione per laffidamento del servizio; c) al controllo sullattività del soggetto gestore del servizio ed allapplicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché allesercizio dei poteri sostitutivi di cui allarticolo 152, comma 2, del d.lgs.152/2006; d) allapprovazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano dambito; e) alla predisposizione della relazione annuale di cui allarticolo 24; f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile; g) allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale secondo quanto disposto allarticolo 5, commi 2, 3 e 6 e allarticolo 11, comma 2, della l.r. 20/2006; h) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sullapplicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui allarticolo 27; i) alla predisposizione degli atti da sottoporre allapprovazione dellassemblea; l) alla revisione tariffaria
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ANCI FVG3 maggio 201228 TOSCANA (3) Lassemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni. Lassemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dellautorità idrica. In particolare provvede: a) allapprovazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dellautorità idrica, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale; b) allapprovazione e aggiornamento del piano di ambito sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali; c) allapprovazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile; d) allapprovazione del piano operativo pluriennale; e) alla formulazione di proposte alla Regione per lindividuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito; f) alla determinazione della tariffa di base del servizio; g) alla definizione degli standard qualitativi del servizio; h) alla scelta della forma di gestione; i) allapprovazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare; l) allapprovazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare; m) allapprovazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna conferenza territoriale può proporre ai sensi dellarticolo 14, e alla quantificazione delle stesse; n) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui allarticolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dallinquinamento); o) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto allarticolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo; p) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per lamministrazione dellautorità idrica; q) allapprovazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dellente predisposti dal direttore generale; r) allapprovazione della relazione annuale di cui allarticolo 24.
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TOSCANA (4) Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da tredici membri, nominati dallassemblea tra i suoi componenti. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di: a) individuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, i comuni che partecipano allassemblea dellautorità idrica; b) definire, nei limiti delle risorse stabilite dallassemblea ai sensi dellarticolo 8, comma 1, lettera m), lelenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da proporre allassemblea; c) definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre allassemblea; d) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dellorganizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento dutenza. ANCI FVG3 maggio 201229
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Fonte: Federconsumatori ANCI FVG3 maggio 201230
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