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Alcune della novità del regolamento sulla tenuta della contabilità

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Presentazione sul tema: "Alcune della novità del regolamento sulla tenuta della contabilità"— Transcript della presentazione:

1 Alcune della novità del regolamento sulla tenuta della contabilità

2 Alcune novità sulle destinazioni dei fondi a disposizioni delle S. A
Alcune novità sulle destinazioni dei fondi a disposizioni delle S.A. ( da quadro economico allegato al progetto) Art. 178 nuovo reg. già art. 152 dPR 554/99 a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, del codice; f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi; g) spese di cui agli articoli 90, comma 5 (polizze assicurative dipendenti progettisti), e 92, comma 7-bis (assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale all’intervento), del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; n) imposta sul valore aggiunto ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge;

3 Art. 187 - Liste settimanali delle somministrazioni
(art. 162, d.P.R. n. 554/1999) Introdotto il criterio per la valutazione del rispettivo importo, attraverso un rinvio alla norma sui lavori in economia contemplati in contratto “sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi”. (art. 179, comma 1, secondo periodo)

4 In tema di riserve (Art. 190 comma 3 )
Introdotto nel regolamento il principio, già presente nel DM n.145/2000, per il quale le riserve devono essere “quantificate” al momento dell’iscrizione della riserva Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

5 Forma e contenuto delle riserve (Art. 191)
Ripresa la disciplina dell’art. 31 del DM n.145/2000 1. L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute. 4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6 Il DURC in sede di esecuzione dei laovri (Art. 196)
Le Casse Edili, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati forniti dal DL relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto; sulla base di tali dati predispongono il DURC

7 Verbale di constatazione dello stato dei luoghi (Art. 199)
Il direttore dei lavori Al di là della redazione del certificato di ultimazione dei lavori (già previsto all’art. 172 dPR n, 554/99) “In ogni caso” alla data di scadenza prevista dal contratto redige, in contraddittorio con l’esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori

8 Conto finale dei lavori (Art. 200)
Adeguato il testo della norma (art. 173 dPR n. 554/99) alle “novità” del Codice Il DL accompagna il conto finale con una relazione, recante, tra l’altro: “f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;” ……

9 La relazione del RUP sul conto finale
il RUP invita l’esecutore a “prendere cognizione” (art. 201 c. 1) del conto finale; trascorsi 30 giorni da tale termine, nei successivi 60 giorni redige una propria relazione riservata, con i documenti indicati all’art. 202

10 “La contabilità semplificata” nel nuovo Regolamento
Art. 210 Lavori in amministrazione diretta di importo – euro Lavori affidati in cottimo fiduciario di importo euro La contabilità è redatta in forma semplificata, mediante “apposizione del visto” da parte del DL Il visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo le valutazioni del DL,che tenga conto dei lavori eseguiti

11 segue… “La contabilità semplificata” nel nuovo Regolamento
Art. 210 c.2 Nei lavori con contabilità semplificata Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa


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