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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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Presentazione sul tema: "Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"— Transcript della presentazione:

1 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Rapporto assicurativo Infortunio sul lavoro Malattia professionale La tutela assicurativa: Risk Analysis Risk Assessment Valutazione del Rischio: Classificazione e definizione dei rischi Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta >>

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7 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 SCOPO Titolo I - Disposizioni generali
Contiene le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 123 del 3 agosto 2007, in particolare con riguardo all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all'azione pubblica e alla rappresentanza Partendo da quanto previsto dalla Direttiva n. 89/391/CEE è stato introdotto un articolo di portata generale ed esplicativa diretto a precisare la finalità del provvedimento stesso dello schema decreto, individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo, L'articolo 1 incomincia con l'indicazione dello SCOPO da realizzare assicurando l'applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell'assetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali <<< << >>

8 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 2 – Definizioni
reca le "definizioni", in buona parte corrispondenti a quelle di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 Tra le definizioni aggiunte si segnalano quelle di "dirigente" "preposto" figure centrali per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi sono stati tratti dalla giurisprudenza in materia, quella di "salute", corrispondente alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità “O.M.S.”, "responsabilità sociale delle imprese" "norma tecnica" "buone prassi" quelle di questi ultimi considerati dall'art. 1, c. 2, let. l, come elementi fondamentali per “ orientare i comportamenti dei datori di lavoro " e migliorare i “ livelli di tutela definiti legislativamente " <<< << >>

9 L’AZIENDA D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Titolo I - Art. 2 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione IL LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO IL RESPONSABILE del Servizio prevenzione e protezione IL DIRIGENTE L’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione Servizio di prevenzione e protezione dai rischi IL PREPOSTO Il RAPPRESENTANTE dei lavoratori per la sicurezza IL MEDICO competente sorveglianza sanitaria prevenzione <<< << >>

10 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I Art. 2 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione salute sistema di promozione della salute e sicurezza valutazione dei rischi pericolo rischio unità produttiva norma tecnica buone prassi linee guida formazione informazione addestramento modello di organizzazione e di gestione organismi paritetici Responsabilità sociale delle imprese <<< << >>

11 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo IV - Art. 89 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione Cantieri Temporanei o Mobili Committente Responsabile dei lavori Lavoratore autonomo Coordinatore per la progettazione Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Uomini-giorno Piano operativo di sicurezza Impresa affidataria Idoneità tecnico-professionale Merita essere menzionato il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, al quale competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie “ art c.c. e D.Lgs. n.81/2008 – art 15 Misure generali di tutela ” (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991) <<< << >>

12 «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi <<<

13 «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno <<<

14 «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo
in un’assenza di malattia o d’infermità «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale <<<

15 «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi <<<

16 «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate <<<

17 “cantiere temporaneo o mobile”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X “committente”: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto “responsabile dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento “lavoratore autonomo”: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione “coordinatore per la progettazione”: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 (redige il piano di sicurezza e di coordinamento - predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori) <<<

18 “coordinatore per l'esecuzione dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 (verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento - verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento - organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione - verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere - segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze - sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni) non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato “uomini-giorno”: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera <<<

19 “piano operativo di sicurezza”: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), del d.lgs. n.81/08, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV “impresa affidataria”: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi “idoneità tecnico-professionale”: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera <<<

20 La tutela assicurativa
non soltanto assicurazione ma un sistema integrato di tutela del lavoratore e per la competitività delle imprese La tutela assicurativa I.N.A.I.L. D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 Legge n. 88 del 9 Marzo 1989 Decreto n.38/2000 Decreto Nuove Tariffe Ente pubblico erogatore di servizi Normativa e sentenze varie <<< << >>

21 Persegue Ridurre Assicurare Garantire
Inail Italia Persegue una pluralità di obiettivi I.N.A.I.L. Ridurre il fenomeno infortunistico Assicurare i lavoratori che svolgono attività di rischio Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. <<< << >>

22 La tutela assicurativa
D.P.R. n. 1124, del 30 giugno 1965: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Art. 1 - È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali,nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. Art. 2 - L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. <<< << >>

23 Il rapporto assicurativo
L’assicuratore I soggetti del rapporto giuridico di assicurazione sociale sono tre: L’assicurato L’assicurante Talora sono soltanto due, l’assicuratore e l’assicurante-assicurato, quando l’assicurazione riguarda i lavoratori autonomi, infatti la figura dell’assicurante si identifica con quella dell’assicurato. I soggetti si riducono a due anche nei rapporti di assicurazione sociale attuati secondo il sistema della gestione per conto dello Stato, in quanto la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in sé la duplice posizione di assicurante e di assicuratore. <<< << >>

24 Malattia professionale
Infortunio Malattia professionale Patologia Qualunque infermità prodotta da infortunio sul lavoro o da malattia professionale. Infortunio sul lavoro: evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro), in occasione di lavoro. Malattia professionale (tecnopatia): malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni (causalità diluita). <<< << >>

25 Infortunio sul lavoro Infortunio sul lavoro evento (danno)
che si produce alla persona ( lavoratore ) Infortunio sul lavoro che avviene per causa violenta azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro, in occasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è gestita dall’INAIL. <<< << >>

26 Malattia Professionale - tecnopatia
malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni. Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo il definitivo abbandono dell’attività lavorativa. Nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della "causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente) superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia. L’assicurazione contro le malattie professionali sul lavoro è gestita dall’INAIL. <<< << >>

27 Malattie professionali
La prima lista contenente n. 6 M.P si è avuta nel 1929, con essa si confermò un rischio professionale privilegiato che lasciava intendere non solo indennizzabile ma soprattutto preventivo (concetto: il rischio non monetizzato ma eliminato). quindi si cominciò a parlare di accertamento del rischio, della diagnosi di malattia e di nesso tra la noxa patogena e l’insorgenza della malattia. Seguirono il T.U. approvato dal D.P.R.  n.1124/1965   e  il D.M : Elenco delle Malattie Professionali articolato in sette gruppi di malattie, da agenti chimici, fisici, infettive parassitarie, dovute a carenze, etc… Art. 3 - L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 (industria), le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni … Art E’ obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali … Art L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 (agricoltura). … <<< << >>

28 … Malattie professionali
La prima grossa svolta nel percorso della trattazione delle malattie professionali si è determinata a seguito della Sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, per effetto della quale il sistema tabellare è stato "aperto" introducendo il cosiddetto “sistema misto” : "…la tutela opera non solo per le malattie contratte in lavorazioni elencate in Tabella, ma anche per quelle patologie contratte in lavorazioni non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale… ".  Da questa forte innovazione ne è derivata una profonda considerazione del rischio lavorativo e conseguentemente della necessità di una equa tutela dei suoi effetti lesivi ai fini dell'indennizzo assicurativo. <<< << >>

29 … Malattie professionali
Decreto 13 aprile 1994, n Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Le malattie professionali assicurate, 58 nell’industria e 27 in agricoltura, sono elencate in apposita lista e si definiscono come “tabellate”, oltre ad esse sono indennizzabili la silicosi e l’asbestosi. Nel D.L.vo 38/2000 art. 10 comma 4 infatti si afferma : “….l'elenco delle malattie di cui all'art.139 del T.U. conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali …”. <<< << >>

30 … Malattie professionali
D.L.vo 38/2000 Da qui  la conseguenza che si possono avere malattie : la cui origine lavorativa è di elevata probabilità che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex. art. 3 e 211 del T.U. – D.P.R. n la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo. la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze scientifiche. Si passa quindi dal concetto di malattia tabellata alla formulazione diagnostica <<< << >>

31 Decreto 27.04.2004 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. ha previsto l’elaborazione di tre liste con sette gruppi di malattie per cui è obbligatoria le denuncia: Malattie da agenti chimici; Malattie da agenti fisici; Malattie da agenti biologici; Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci; Malattie della pelle; Tumori professionali; Malattie psichiche o psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro. Le tre liste sono state redatte secondo i criteri consistenti nei parametri della consistenza, forza, specificità, temporalità e coerenza: Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (gr.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per la quale non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite (gr.1 -2 – 6 – 7) Malattie la cui origine lavorativa è possibile, ma per le quali non è definibile il grado di probabilità per le scarse evidenze scientifiche (gr.1 – 2 – 6) <<< << >>

32 Denuncia/segnalazione
ai sensi art. 139 del T.U. e art. 10 del D.Lgs. 38/2000 e D.M Il medico che si trovi di fronte ad una patologia presente nel Decreto , valutata, almeno anamnesticamente, la possibilità che vi sia un rapporto con l’attività lavorativa svolta, è tenuto a compilare la relativa denuncia e ad inviarla alla Direzione Provinciale del Lavoro, all’INAIL (sede competenti per territorio) ed all’U.O. PSAL dell’ASL territorialmente competente. Si tratta di denuncia utilizzabile solo a fini statistico-epidemiologici. Il referto (art.365 c.p.) è l’atto col quale il medico riferisce all’Autorità Giudiziaria di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale che abbiano determinato la morte o una lesione grave o gravissima, potenzialmente conseguenti a“ violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro ”. In base a questa segnalazione può originarsi la procedura per il riconoscimento di eventuali responsabilità nell’insorgenza della patologia. La finalità è pertanto la giustizia penale. <<< << >>

33 … denuncia/segnalazione
Denuncia ai sensi dell’art. 52 del Testo Unico 1124/65 E’ l’obbligo che il lavoratore ha di denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione. Tale denuncia viene fatta solitamente attraverso un “primo certificato medico di malattia professionale” che, ai sensi dell’art. 53 del T.U. “deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova “ eventualmente “ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata all’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.”. (Lo stesso obbligo incombe sull’assicurato per qualsiasi infortunio che gli accada, anche di lieve entità, con la differenza che la notizia deve essere immediata). <<< << >>

34 … denuncia/segnalazione
Denuncia ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico 1124/65 E’ l’obbligo che il datore di lavoro ha di denunciare all’Istituto Assicuratore la Malattia professionale. La denuncia di Malattia Professionale deve essere trasmessa all’INAIL corredata da certificato medico entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia . Le finalità degli att. 52 e 53 del T.U. sono assicurative. Gli obblighi che ne discendono per il medico sono certificativi, ai sensi del codice deontologico <<< << >>

35 Malattie professionali
Silicosi Asbestosi Silicosi: malattia respiratoria dovuta al deposito e all’azione di polvere contenente silice nei polmoni. Può colpire lavoratori che operano nel traforo di gallerie, nelle cave, nella frantumazione di pietre o che utilizzano la silice. Silicotici - Coloro che sono affetti da silicosi. Asbestosi :malattia dei polmoni provocata dalla respirazione di polveri contenti amianto. Può colpire chi lavora con materiali che contengono amianto. L’uso di amianto è stato vietato da recenti leggi. Possono essere ancora esposti i lavoratori che devono fare manutenzioni su impianti o che devono togliere materiale che contengono amianto. . Asbestotici - Coloro che sono affetti da asbestosi <<< << >>

36 M.P. - nel campo assicurativo
Nella valutazione di una M.P. diventa sempre più importante la "qualità" della denuncia e del  certificato medico allegato. Diventa sempre più importante la accuratezza nella definizione e valutazione del rischio lavorativo specifico, che deve essere sempre più dettagliato in ogni suo aspetto.  La valutazione del rischio lavorativo specifico, pregresso, lontano, un vago ricordo memoria dell'interessato dopo 20/30 anni, per una patologia neoplastica manifestatasi oggi diventa estremamente complesso e non certo obbiettivamente facile da ricercare. Gli operatori del settore devono confrontarsi con il nuovo significato di rischio lavorativo (ispettori) e di malattia a genesi multifattoriale (medici) per essere in grado di applicare ai casi  una maggiore sensibilità diagnostica, di valutazione eziopatogenetica. Il tutto in funzione della crescita scientifica, del riconoscimento assicurativo e della  valutazione del danno alla persona (prevenzione e ristorazione-indennizzo).   <<< << >>

37 L’infortunio – la malattia professionale
Infortunio – Malattia professionale Pericolo Esposizione Danno Energia Trauma Rumore Ipoacusia Polveri Broncopatia Amianto Mesotelioma <<< << >>

38 L’Infortunio Pronto soccorso
Anche se è un lieve incidente, l’infortunato deve essere medicato e dell’evento deve essere data comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) L’organizzazione Parametri: Caratteristiche dell’azienda Numero complessivo di lavoratori Tipologia delle attività svolte Tipologia dei fattori di rischi identificati Per le medicazioni ove non si disponga di un ambulatorio, deve essere disponibile una cassetta di pronto soccorso. Entità e frequenza dei rischi infortuni Numero dei lavoratori Numero degli addetti al servizio di pronto soccorso In caso di infortunio grave bisogna chiamare i soccorsi e nell’attesa l’addetto al primo soccorso presterà le prime cure Il Datore di lavoro individua gli addetti al servizio considerando Disposizioni e attitudini individuali Prerequisiti cognitivo minimo Per sviluppare le capacità richieste dal servizio <<< << >>

39 Registro infortuni Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione dell'organo di vigilanza. Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali. (Art. 47 D. Lgs. n. 81/2008). I.N.A.I.L. – Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie Conferma dell’inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni; Rischio biologico - Casi di infortunio da causa virulenta a trasmissione parenterale: … ponendo l’accento sulla opportunità che all’INAIL vengano subito denunciati – ovviamente con il corredo della scheda diagnostica – anche gli infortuni di scarso interesse clinico (punture d’ago, ferite superficiali, ecc.) che non comportano assenza dal lavoro o hanno una prognosi non superiore a tre giorni. <<< << >>

40 Lavorazione e Rischio IL CONCETTO DI LAVORAZIONE
E' l'insieme di operazioni necessarie a realizzare: un ciclo industriale completo in operazioni finalizzare alla realizzazione di un’opera o di un servizio. RISCHIO DI LAVORAZIONE - specifico si tratta della probabilità che l'evento dannoso possa verificarsi, nell'esecuzione della lavorazione. Il rischio è valutato esaminando la lavorazione nella sua interezza tecnologica e secondo la finalizzazione dell'attività. Una lavorazione presenterà un rischio maggiore di un'altra quando vi siano maggiori probabilità che si verifichino infortuni (aspetto quantitativo) o quando vi sia maggiore probabilità che gli infortuni siano più gravi (aspetto qualitativo). <<< << >>

41 Rischio oggettivo E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento delle procedure di lavoro e dei materiali usati. La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di azioni possibili che determinerebbero l’innalzamento della soglia di rischio. Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto lavorativo. Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni singola fase lavorativa. Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso l’osservazione e il loro ordinamento. <<< << >>

42 La valutazione soggettiva del rischio
dipende da un insieme di fattori sociali, individuali e culturali, che insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità. Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno della propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione oggettiva. La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa determina spesso un innalzamento del rischio, palesa sicurezza che in alcuni casi porta all’evento infortunio. E’ dunque opportuno osservare e ascoltare, guardare ciò che i soggetti fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all’azione preventiva e di controllo nell’interno del gruppo di lavoro e specifica area di produzione lavorativa. <<< << >>

43 Percezione del rischio
Fonte ISfol – Indagine 2007 In generale quasi il 30% dei lavoratori italiani ritiene a rischio la propria salute la percentuale sale al 36% tra chi lavora più di 45 ore settimanali al 40% tra gli operai supera il 48% tra chi svolge almeno un turno notturno al mese Il rischio è maggiormente percepito dai lavoratori “ con esperienza “: se infatti si ritiene a “ rischio “ quasi il 32% di chi lavora da più di 20 anni, l’indice scende a meno 20% tra chi lavora da non più di 5 anni. Quasi il 17% degli occupati ha subito un infortunio nel corso della sua vita lavorativa <<< << >>

44 dei parametri di rischio
Top Event - Danno Livello di controllo "misura" dei parametri di rischio Minaccia Top Event Danno Deviazioni Vulnerabilità Rischio limite di tolleranza area di rischio <<< << >>

45 frequenza o probabilità
Analisi del rischio Improbabile Possibile Probabile Molto probabile f = frequenza o probabilità di accadimento Il rischio in funzione della probabilità che si manifesti con possibile danno lesivo viene valutato con una scala di valori/significati Trascurabile Medio Alto Molto alto Gradualità numerica Rischio r = f x m Lieve Modesta Grave Gravissima m = magnitudo delle conseguenze <<< << >>

46 Analisi del rischio - probabilità
Improbabile - sulla base di eventi succedutesi, poco probabile nel manifestarsi Possibile - circostanza rilevata con possibile danno anche in concomitanza di altri eventi; Probabile - circostanza rilevata con eventuale danno lesivo in un determinato ciclo di lavorazione; Molto probabile - accadimenti relativi con manifestazione di danni. Magnitudo Rischio <<< << >>

47 Analisi del rischio - magnitudo
Probabilità: Improbabile – Possibile – Probabile - Molto probabile Magnitudo Lieve - evento con possibile danno lieve senza abbandono del lavoro; Modesta - circostanza di rischio con possibile danno limitato, infortuni in temporanea o malattie professionali reversibili; Grave - circostanze verificatesi con danni lesivi temporanei o permanenti di alquanta entità, infortunio invalidante o malattie professionali irreversibili; Gravissima - danni letali ad uno o più lavoratori, infortunio con riduzione notevole delle capacità lavorative, eventi mortali. Rischio <<< << >>

48 Analisi del rischio - gradualità
Probabilità: Improbabile – Possibile – Probabile - Molto probabile Magnitudo: Lieve – Modesta – Grave - Gravissima Rischio Trascurabile - potenzialità insignificante, eventuali correzioni in fase di programmazione; Medio - rischi da considerare, migliorie nella prevenzione e protezione; Alto - necessitano misure e verificare di prevenzione e protezione; Molto alto - livello di rischio pericoloso, misure drastiche per correggere anche fasi di lavorazioni. <<< << >>

49 Rischio Tecnologico Legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed ambiente. Eventi continui e molto frequenti con danni modesti. Rischi Specifici Legati all’attività di lavoro, agli apparecchi, agli impianti presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente di problemi di infortunistica). Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità che interessano una o più persone. Rischi Convenzionali Derivanti da eventi anomali capaci di provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo stabilimento. Frequenza molto bassa, danni gravissimi. Rischi Potenziali di incidenti rilevanti <<< << >>

50 Valutazione del Rischio
Analisi del Rischio Processo di identificazione degli elementi che possono portare al rischio di incidente (Top Event). Valutazione del Rischio Sintesi degli elementi che caratterizzano il rischio e relative conseguenze. Più in generale una indicazione, qualitativa o quantitativa, delle possibilità di danno che un sistema tecnico può causare. Affidabilità Attitudine di un oggetto (componente , sistema, servizio) ad adempiere alle sue funzioni specifiche, quando utilizzato nelle sue condizioni prefissate, ogni volta che ne è richiesto e per la durata desiderata Guasto Conclusione del periodi di regolare funzionamento per effetto di un fenomeno chimico - fisico prodottosi in una o più parti di un dispositivo che determina una o più variazioni delle prestazioni nominali tali da rendere il dispositivo stesso inaccettabile all’uso che se ne deve fare <<< << >>

51 Gestione dell’emergenza
Gestione del rischio Insieme delle azioni che devono, essere messe in atto per cercare di attenuare il rischio. La ricerca di condizioni di minor rischio ® (con maggior grado di sicurezza) comporta interventi mirati a diminuire l’entità della conseguenza “ protezione “ o la frequenza degli eventi pericolosi “ prevenzione “ o di entrambe F r e q u n z a Protezione r1 Prevenzione r2 r3 Gestione dell’emergenza Insieme delle azioni da mettere in atto per cercare di attenuare le conseguenze di un incidente rilevante Emergenza interna Piano di emergenza interno “ Gestore Stabilimento “ Emergenza esterna Piano di emergenza esterno “ Prefettura – Sindaco “ <<< << >>

52 Valutazione del Rischio
Risk Analysis acquisizione dati e studio dell'impianto individuazione dei rischi potenziali e quindi delle unità interessate e delle sostanze pericolose c) identificazione degli eventi primari e delle sequenze che possono portare all'incidente d) valutazione della probabilità del manifestarsi dell'incidente valutazione delle conseguenze valutazione quantitativa del rischio analisi e presentazione dei risultati Risk Assessment <<< << >>

53 Risk Analysis Documentazione necessaria Planimetria dell'installazione
con l'indicazione della posizione degli impianti, dei depositi, degli uffici e di tutti gli altri elementi fisici che compongono l'installazione stessa Planimetria dell'area circostante lo stabilimento con l'indicazione del sistema viario, della destinazione d'uso delle aree limitrofe, della ubicazione dei centri abitati,della localizzazione di siti vulnerabili quali scuole, ospedali, case di riposo, e di tutti gli altri elementi atti a mostrare come l'installazione si inserisce nel contesto territoriale Descrizione dello scenario ambientale meteorologico e delle perturbazioni geofisiche, meteomarine,… <<< <<< >>

54 Risk Analysis - Documentazione necessaria
Descrizione dettagliata dell'installazione nei suoi aspetti impiantistici e processuali, comprendente: descrizione contenente la natura e la quantità dei beni prodotti, i processi e le apparecchiature impiegate, le condizioni fisiche di operazione, le modalità di stoccaggio, la natura e la quantità dei consumi e delle emissioni nell'ambiente; schema a blocchi, per ogni impianto di produzione all'interno dello stabilimento, le funzioni fondamentali dello schema produttivo e le loro interconnessioni logiche; schema di processo quantificato, che è la rappresentazione grafica simbolica dei depositi, dei macchinari, delle tubazioni e condotte di interconnessione con i relativi organi di sezionamento e la strumentazione di controllo e sicurezza; bilancio di materia ed energia che riporti la contabilità dei materiali in ingresso ed in uscita e della energia consumata e prodotta nella installazione. <<< <<< << >>

55 Rappresentazione del rischio
Rischio Locale e Rischio Individuale espressi dal valore della frequenza con cui, in un certo punto di un'area geografica, si può verificare il danno di riferimento, ovvero la morte di un individuo Rischio locale si riferisce ad un individuo presente in modo permanente in un determinato punto e privato delle possibilità di fuga o di protezione nel punto considerato. Rischio individuale tiene conto della probabilità che l'individuo si trovi realmente in quel punto, e della sua capacità di mettere in atto misure di protezione per la sua incolumità (rischio individuale è in ogni punto non superiore al rischio locale). La rappresentazione di questi due valori è fatta tracciando sulla mappa della zona delle curve a rischio costante dette curve di isorischio, oppure disegnando le superfici di rischio <<< <<< <<

56 Risk Assessment è un'analisi
approfondita che individua analiticamente le aree e gli aspetti di maggiore criticità, le aree di vulnerabilità e di non conformità agli standard di sicurezza, analizzando l'adeguatezza del piano di sicurezza, consiste essenzialmente in due parti: Un piano d’azione Identificare i pericoli e associarli ai relativi rischi al fine di preparare una serie di provvedimenti (piano d'azione) che dovrebbero ridurre i rischi e ogni effettivo dannoso. Verifica e adattamenti Risk Assessment Circolo Deming “Miglioramento continuo” Un ciclo di miglioramento Le condizioni di un sistema cambiano continuamente e perciò il risk assessment è un processo di continuo monitoraggio e ottimizzazione. Questo processo assicura che i livelli di salute e sicurezza siano mantenuti elevati. Cambiamenti sul lavoro Migliorare salute e sicurezza Prevenire attivamente i problemi di salute e gli incidenti fa parte del buon management <<< <<< >>

57 Risk Assessment Elementi del processo
Identificazione del pericolo Controllo del rischio 1 5 Percezione del rischio Processo di gestione del rischio 2 6 Rischio Comunicazione del rischio 3 7 Valutazione del rischio Analisi rischi/benefici o costi/benefici 4 8 Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio Le problematiche che scaturiscono da un basso livello di controllo oltre a far soffrire le vittime e le loro famiglie, producono un serie di costi aggiuntivi non sottovalutabili, sia diretti e immediati che indiretti (quelli di maggiore entità). <<< <<< <<

58 Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio.
Risk Assessment Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio. Identificazione del pericolo - Riconoscimento dell'esistenza di un pericolo e definizione delle sue caratteristiche. Percezione del rischio - Consapevolezza che si sta verificando un effetto negativo per influenza di fattori esterni. Rischio - Misura della probabilità e della gravità di un effetto negativo per la salute, la proprietà, l'ambiente. Valutazione del rischio - Fase del processo di gestione del rischio in cui entrano in gioco valori e giudizi, per cui si devono prendere in considerazione l'importanza relativa di più rischi presenti contemporaneamente e le conseguenze correlate alle azioni adottate, comprese l'accettazione di un rischio e l'analisi di opinioni. Controllo del rischio - L'applicazione del processo decisionale per la gestione del rischio al fine di ridurlo o eliminarlo. Tale processo si avvale di strumenti come il “ risk assessment “ e comprende l'implementazione di misure, la verifica dell'applicazione e la misura dell'efficacia. << <<<

59 Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio.
Risk Assessment Processo congiunto di stima e di valutazione del rischio. Processo di gestione del rischio - L'intero processo di identificazione del fattore di rischio, stima del rischio, valutazione del rischio e controllo del rischio. Comunicazione del rischio - Scambiare o fornire informazioni al fine di informare, persuadere o mettere in guardia qualcuno su rischi per la salute. Si tratta della trasmissione di informazioni tra parti interessate circa i livelli di rischio per la salute, il significato di tali rischi, le decisioni, le azioni o le politiche per la loro gestione o controllo. Parti interessate sono enti o amministrazioni pubbliche, politici, imprese e gruppi industriali, sindacati, mezzi di comunicazione di massa, studiosi, associazioni professionali, gruppi di interesse pubblico e singoli cittadini. Analisi rischi/benefici o costi/benefici - Confronto tra le probabili conseguenze negative derivanti dalla accettazione di un certo livello di rischio e i vantaggi, per singoli individui o per una comunità, di tipo sociale, economico, per la salute o di altro genere che si ritiene ne derivino. Tali benefici possono essere espressi sia in termini quantitativi (monetari o di salute), sia in termini qualitativi (qualità di vita). Anche i rischi possono essere espressi in termini monetari e in questo caso il confronto viene definito come analisi costi/benefici. Questi tipi di confronti sono finalizzati all'adozione di decisioni. << <<<

60 Classificazione e definizione dei rischi
I Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie: a Rischi per la salute dovuti a: (rischi di natura infortunistica) strutture macchine impianti elettrici sostanze pericolose incendio-esplosioni b (rischi di natura igienico ambientale) agenti chimici agenti fisici agenti biologici c Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: (rischi di tipo trasversale) organizzazione del lavoro attori psicologici fattori ergonomici condizioni lavori difficili Criteri procedurali per la valutazione del rischio << <<<

61 A – Rischi per la sicurezza
I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un Non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; l’organizzazione del lavoro, le modalità operative; etc. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un “ Idoneo equilibrio bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO ” sulla base dei più moderni concetti ergonomici. <<< <<<

62 A1 – Rischi per la sicurezza
Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro relativamente a: Altezza dell’ambiente Superficie dell’ambiente Volume dell’ambiente Illuminazione (normale e in emergenza) Pavimenti (lisci o sconnessi) Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) Solai (tenuta) Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) Botole (visibili e con chiusura a sicurezza) Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) Porte (in numero sufficiente in funzione del personale) Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria) Esempi di rischi: Altezze: < 3,00 m. - Corridoi: ingombri da ostacoli fissi o mobili Pavimenti: sconnessi – scale: senza protezioni <<< <<<

63 A2 – Rischi per la sicurezza
Rischi da carenze di sicurezza su Macchine e Apparecchiature relativamente a: Protezione degli organi di avviamento Protezione degli organi di trasmissione Protezione degli organi di lavoro Protezione degli organi di comando Macchine con marchio ‘CE’. Riferimento Direttiva Macchine (89/392 CEE emendata) Macchine prive di marchio ‘CE’. Riferimento al D.P.R. 547/55 Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento Protezione nell’uso di ascensori e montacarichi Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti) Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili. Esempi di rischi: Assenza di protezione su organi in movimento o parti elettriche <<< <<<

64 A3 – A4 - Rischi per la sicurezza
A3 - Rischi da manipolazione di Sostanze pericolose: Sostanze infiammabili Sostanze corrosive Sostanze comburenti Sostanze esplosive. Esempi di rischi: Sostanze indicate come pericolose dai simboli dell’etichettatura e conservati in quantità superiori ad una confezione commerciale per ogni sostanza pericolosa usata. A4 - Rischi da carenza di Sicurezza Elettrica connessa a: Idoneità del progetto Idoneità d’uso Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza. Possibilità di contatto con conduttori; presenza di impianti inidonei all’uso o inidonei alle atmosfere presenti dell’ambiente (corrosive, infiammabili, esplosive). <<< <<<

65 A5 – Rischi per la sicurezza
Rischi da Incendio e/o Esplosione per: Presenza di materiali infiammabili d’uso Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione) Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali di ventilazione e di ricambi d’aria) Carenza di sistemi antincendio Carenza di segnaletica di sicurezza. Esempi di rischi: Presenza di bombole di gas compressi, in assenza di bombolaio e/o sistemi a pressione o sotto vuoto <<< <<<

66 B – Rischi per la salute I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO". <<< <<<

67 B1 - Rischi chimici Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a: ingestione; contatto cutaneo; inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: - polveri; - fumi; - nebbie; - gas; - vapori; Esempi di rischi: Il rischio da possibile esposizione a sostanze chimiche sussiste quando nell’ambiente si manipola o si lavorano sostanze che sono indicate nell’etichettatura come tossiche o nocive (vedi scheda allegata) in quantità d’uso e con modalità tali da favorire l’esposizione al contatto cutaneo o l’emissione in aria (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) con conseguente rischio di inalazione. Il rischio è funzione di vari parametri quali:quantità d’uso, scorta d’uso, depositi annessi all’ambiente di lavoro, carenze di informazione, carenze di formazione sulle modalità di impiego, carenze significati etichettatura, carenze significati schede di sicurezza. <<< <<<

68 B2 – Agenti fisici Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l’organismo umano: B 2-1 Rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro. B 2-2 Vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta. B 2-3 Ultrasuoni B 2-4 Radiazioni ionizzanti - Presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, etc.: Sorgenti di Radio frequenze, Sorgenti di Microonde, Radiazioni Infrarosse, Radiazione Ottica (visibile), Radiazioni Ultraviolette), Luce Laser (visibile e ultravioletto). B 2-5 Microclima - Carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla: Temperatura, Umidità relativa, Ventilazione, Calore radiante, Condizionamento. B 2-6 Illuminazione - Carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, etc.). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali. Presenza di videoterminali,Posizionamento, Illuminotecnica, Postura, Microclima. <<< <<<

69 B3 – Agenti biologici Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione. Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, etc.); Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, etc.); Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in ‘vivo’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie). B 3-1 Sperimentazione “ in vitro “ - Impiego di microrganismi naturali e/o geneticamente modificati e conservazione delle colture: batteri e organismi simili, virus, rickettsie, alghe, funghi e miceti, protozoi. - Colture cellulari per sperimentazione e produzione - Campioni Biologici Infetti manipolazione - conservazione - DNA Ricombinante: DNA Clonato (clonaggio e impiego DNA- clonato) per sperimentazione e produzione. B 3-2 Sperimentazione “ in vivo “ - Impiego di agenti: infettanti infestanti <<< <<<

70 C – Rischi trasversali o organizzativi
Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra ‘l’ operatore’ e "l’organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo. La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. <<< <<<

71 C1 organizzazione del lavoro - C2 attori psicologici
Processi di lavoro usuranti: per es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno; pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio; manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza; movimentazione manuale dei carichi; lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY). C2 attori psicologici Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala a condizioni di emergenza. <<< <<<

72 C3 fattori ergonomici - C4 condizioni lavori difficili
Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni; conoscenze e capacità del personale; norme di comportamento; soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili; C4 condizioni lavori difficili Lavoro con animali; lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale; condizioni climatiche esasperate; lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione. conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza; ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro; carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza. <<< <<<

73 Criteri procedurali per la valutazione del rischio
fase linee guida I Identificazione delle Sorgenti di Rischio II Individuazione dei Rischi di Esposizione III ‘STIMA’ dei Rischi di Esposizione Protezioni Al termine di questa III FASE di "STIMA" del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si potrà procedere alla definizione del PROGRAMMA DI PREVENZIONE INTEGRATA (Tecnica - Organizzativa - Procedurale), Riepilogo secondo le priorità indicate dall’art. 3 del D. L. gs. 626/94 e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell’ambiente esterno. <<< << >>

74 Identificazione delle Sorgenti di Rischio
Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata descrizione del ciclo lavorativo che viene condotto nell’ambiente di lavoro preso in esame. A supporto della descrizione dell’attività lavorativa svolta, dovranno essere riportate: la finalità della lavorazione o dell’operazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte e di eventuali intermedi; nella descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni, devono essere considerate le operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti; la destinazione dell’ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, studio, etc.); le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.); il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in quell’ambiente di lavoro; le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria se presente; la presenza di movimentazione manuale dei carichi. <<< <<<

75 La individuazione dei Rischi di Esposizione
costituisce una operazione, generalmente non semplice, che deve portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la Salute del personale addetto. Al riguardo si dovranno esaminare: le modalità operative seguite nell’espletamento dell’attività (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto); l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell’arco della giornata lavorativa; l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni; la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione - protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni. In conclusione si deve individuare ogni rischio di esposizione per il quale le modalità operative non ne consentano una gestione ‘controllata’: Rischi Residui. <<< <<<

76 La “ STIMA “ dei Rischi di Esposizione
ai fattori di pericolo residui ovvero ai rischi che permangono dall’esame delle fasi precedenti (Fase I, Fase II) può essere eseguita attraverso: una verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento; una verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame oggettivo della entità dei Rischi e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l’entità dell’esposizione, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello stesso settore operativo, in considerazione di consolidate esperienze. una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell’azienda; una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: Indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative (es.: rumore, amianto, piombo, cancerogeni, radiazioni ionizzanti, agenti biologici, etc.). <<< <<<

77 A - Esempi di interventi di Prevenzione e Misure di Sicurezza in caso di rischio
A) Interventi di prevenzione e misure di sicurezza in caso di Rischio Chimico a. Interventi di protezione dell’ambiente cappe aspiranti ventilazione amb. (R/h) aspirazioni localizzate lavorazioni a ciclo chiuso automazione - Robot sistemi di allarme corretto impiego di sistemi di produzione b. Interventi di protezione personal guanti maschere cappe di aspirazione; corretto impiego delle apparecchiature e strumentazioni di laboratorio; propipette; pipettatrici automatiche; materiali a perdere; disponibilità di recipienti per deposito provvisorio dei rifiuti; c. Misure di sicurezza e organizzazione del lavoro ▪ divieto di fumare; ▪ operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore, da scintille; ▪ formazione - informazione; ▪ etichettatura; ▪ scheda di sicurezza; ▪ segnaletica di sicurezza; ▪ servizi di sicurezza (docce di emergenza, lavaocchi, note di intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate) <<< <<< >>

78 B - Esempi di interventi di Prevenzione e Misure di Sicurezza in caso di rischio
B) Interventi di prevenzione e misure di sicurezza in caso di Rischio Fisico a. Interventi di protezione dell’ambiente controllo del microclima; corretto funzionamento del sistema di condizionamento; corretto funzionamento del sistema di insonorizzazione; schermatura macchine; controllo condizioni di emissione; corretto funzionamento dell’avvisatore di miscele infiammabili (se necessario); corretto funzionamento dell’impianto antincendio. b. Interventi di protezione personale occhiali schermi protettivi; maschere per polveri; cuffie insonorizzanti; guanti; caschi. <<< <<< <<

79 fasi <<< <<<

80 una cultura da trasmettere sicurezza nei cantieri
PREVENZIONE: una cultura da trasmettere sicurezza nei cantieri << <<<


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