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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
aspetti generali
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 SCOPO Titolo I - Disposizioni generali
Contiene le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 123 del 3 agosto 2007, in particolare con riguardo all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all'azione pubblica e alla rappresentanza Partendo da quanto previsto dalla Direttiva n. 89/391/CEE è stato introdotto un articolo di portata generale ed esplicativa diretto a precisare la finalità del provvedimento stesso dello schema decreto, individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo, L'articolo 1 incomincia con l'indicazione dello SCOPO da realizzare assicurando l'applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell'assetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali <<< << >>
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 2 – Definizioni
reca le "definizioni", in buona parte corrispondenti a quelle di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 Tra le definizioni aggiunte si segnalano quelle di "dirigente" "preposto" figure centrali per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi sono stati tratti dalla giurisprudenza in materia, quella di "salute", corrispondente alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità “O.M.S.”, "responsabilità sociale delle imprese" "norma tecnica" "buone prassi" quelle di questi ultimi considerati dall'art. 1, c. 2, let. l, come elementi fondamentali per “ orientare i comportamenti dei datori di lavoro " e migliorare i “ livelli di tutela definiti legislativamente " <<< << >>
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L’AZIENDA D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Titolo I - Art. 2 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE IL RESPONSABILE del Servizio prevenzione e protezione IL DIRIGENTE L’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione IL PREPOSTO Il RAPPRESENTANTE dei lavoratori per la sicurezza IL MEDICO competente sorveglianza sanitaria prevenzione <<< << >>
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I Art. 2 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione salute sistema di promozione della salute e sicurezza valutazione dei rischi pericolo rischio unità produttiva norma tecnica buone prassi linee guida formazione informazione addestramento modello di organizzazione e di gestione organismi paritetici Responsabilità sociale delle imprese <<< << >>
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo IV - Art. 89 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione Cantieri Temporanei o Mobili Committente Responsabile dei lavori Lavoratore autonomo Coordinatore per la progettazione Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Uomini-giorno Piano operativo di sicurezza Impresa affidataria Idoneità tecnico-professionale Merita essere menzionato il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, al quale competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie “ art c.c. e D.Lgs. n.81/2008 – art 15 Misure generali di tutela ” (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991) <<< << >>
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Art. 3 – Campo di applicazione
Al riguardo Si ribadisce che principale obbligato nel contratto di somministrazione è l'impresa utilizzatrice (D. Lgs. n. 276 del 2003), salvo l'obbligo per il somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei compiti per i quali è assunto (comma 5) ; eguale logica è stata seguita con riferimento al distacco (comma 6). i lavoratori a progetto beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente (comma 7) restano esclusi, in ragione delle modalità e della saltuarietà delle relative prestazioni, dalle medesime unicamente coloro che esplichino "piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili" (comma 8). nei confronti dei lavoratori a domicilio e di coloro ai quali si applichi il contratto coll.vo dei proprietari di fabbricati trovino applicazione gli obblighi di informazione e formazione e quelli relativi alle attrezzature di lavoro – DPI (comma 9) <<< << >>
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Art. 3 – Campo di applicazione
… al riguardo … i rapporti svolti a distanza mediante collegamento informatico o telematico, ai quali si applicherà comunque - indipendentemente dall'ambito (aziendale o non) nel quale è svolta l'attività di lavoro - l'insieme di previsioni in materia di videoterminali ove si tratti di lavoratori subordinati. Inoltre, il comma in parola ribadisce l'obbligo, qualora il datore fornisca attrezzature di lavoro ai “ telelavoratori ”di effettuarle in conformità alle regole di cui allo schema di decreto e recepisce in legge alcuni dei contenuti dell'accordo europeo in materia (comma 10) nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'art c.c. si applichino le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26, mentre il comma 12 diversifica, da quella dei prestatori d'opera, la tutela dei componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), dei piccoli imprenditori (art c.c.) e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ai quali si applicano unicamente le disposizioni di cui all'articolo 21 (comma 11) articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione <<< << >>
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Art. 8 – SINP “Sistema informativo nazionale per la prevenzione” nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. n e o, l. n. 123/2007) 1. È istituito, presso il Ministero della salute, che lo presiede, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero della salute, due del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero dell’interno e cinque delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’IPSEMA (settore marittimo) Collaborazione fattiva tra Stato e Regioni La creazione del SINP costituisce una rilevante novità, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, necessario soprattutto a indirizzare il coordinamento delle attività di vigilanza per il miglioramento dell’efficienza degli stessi interventi. Le Parti sociali partecipano al SINP attraverso la periodica consultazione <<< << >>
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Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007) 1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà , le seguenti attività: elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; interazione, per i rispettivi ruoli e competenze …; consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese …; progettazione ed erogazione di percorsi formativi …; formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione …; promozione e divulgazione, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni ..; partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato …; consulenza alla Comm.ne Consultiva …; elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi; predisposizione delle linee guida; contributo al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione … <<< << >>
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(rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007)
… Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007) 4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge , n. 67, dall’art. 2, comma 6, della legge , n. 549, e dall’art. 2, comma 130, della legge , n. 662, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) concorre, d’intesa con l’ISPESL, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge , n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007. <<< << >>
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Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 24 d.lgs. n. 626/1994) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. <<< << >>
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Art. 11 – Attività promozionali
(rif.: art. 1, comma 2, lett. p, e 4, comma 7, l. n. 123 del 2007) Individua una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, il comma 1 prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, anche con riferimento a progetti formativi, mentre il comma 4 dispone che la materia venga portata nell'ambito dell'"attività scolastica ed universitaria" con il chiaro obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell'esistenza del problema infortunistico. Inoltre, il comma 6, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, la promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici. 5. Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’art. 2, comma 1, let.v). <<< << >>
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Art. 12 – Interpello (rif.: art. 1, comma 2, lett. v, l. n. 123/2007)
In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, c. 2, lettera v, della L. n. 123/ , disciplina la possibilità di inoltrare alla apposita Commissione interpelli inerenti quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza (comma 3). Art. 13 – Vigilanza (rif.: art. 23 d.lgs. n. 626/1994) Opera una precisa ricognizione delle competenze in materia di vigilanza ribadendo, al c. 5, il principio in base al quale il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non possa prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. <<< << >>
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Art.15 - Misure generali di tutela
(rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991) Ripropone le misure generali di tutela, con qualche modifica quale la previsione della "informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti", ribadendo, al comma 2, il generale principio in base al quale le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro "non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori". <<< << >>
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Regole Criteri generali DI TUTELA Censimento: locali, Valutazione
dei rischi Censimento: locali, attrezzature e impianti per l’individuazione del rischio Eliminazione dei rischi e loro riduzione al minimo Massima fattibilità tecnologica Programmazione della prevenzione Organizzazione della sicurezza Rispetto dei principi ergonomici: metodi di lavoro, posti, attrezzature Benessere psicofisico ed attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo <<< << >>
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chimici, fisici, biologici Misure di prevenzione:
Regole Criteri Sostituzione di ciò che è pericoloso Riduzione dei rischi alla fonte Limitazione degli esposti al rischio Limitazione nell’uso di agenti: chimici, fisici, biologici Protezione Controllo sanitario in funzione dei rischi allontanamento dalla esposizione al rischio : per motivi sanitari Misure di prevenzione: tecniche, organizzative, procedurali; Misure igieniche Prevenzione <<< << >>
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Prevenzione Regole Criteri Consultazione Partecipazione AUTOGESTIONE
Misure di protezione collettiva: priorità della scelta Misure individuali di protezione qualora il rischio non sia evitabile in altro modo Consultazione Partecipazione dei lavoratori Manutenzione: Ambienti, impianti, macchine, dispositivi di sicurezza AUTOGESTIONE della salute Informazione Formazione Dirigenti - Preposti Misure di emergenza: - pronto soccorso - antincendio - evacuazione - pericolo grave CULTURA della sicurezza Informazione Formazione Lavoratori Pulizia Segnaletica - orizzontale - verticale <<< << >>
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Art. 16 - Delega di funzioni
Recepisce gli orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo sulla delega La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Art Obblighi del datore di lavoro non delegabili (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. <<< << >>
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale valutazione sia in caso di normali attività lavorative che in caso di appalto e subappalto. - Designazione del responsabile del servizio di prevenzione. - Nomina del medico competente. - Individuazione dei lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai quali devono essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale. Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme vigenti. - Informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. - Formare e informare i lavoratori, i dirigenti, i preposti. - Consentire la normale attività ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. - Consegnare agli Rls copia del documento di valutazione di rischio. <<< << >>
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… Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. - Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. - Munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento ivi compresi quelli delle ditte in appalto e subappalto. - Fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali e i relativi provvedimenti. - Interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività lavorativa. <<< << >>
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Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
(rif.: art 5 d.lgs. n. 626/1994 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro Elementi rilevanti ai fini della determinazione delle responsabilità sono : la formazione, le istruzioni ed i mezzi ricevuti. Il principio ha una carica innovativa notevole: Il Lavoratore destinatario della tutela diviene autore e partecipe della sicurezza in azienda <<< << >>
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… Art.20 - Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono in particolare: (rif.: art 5 d.lgs. n. 626/1994 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal D.L., dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente: i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, segnalare: immediatamente al D.L. al dirigente o al preposto le deficienze dei macchinari e dei dispositivi di protezione e di sicurezza nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione: i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa: operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che comprometterebbero la sicurezza propria e di altri lavoratori; sottoporsi: ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuire: insieme al D.L., ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durente il lavoro. <<< << >>
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Art. 22 - Obblighi dei progettisti
(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994) Art Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Art Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. <<< << >>
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Art. 25 - Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE) Potenzia il ruolo del medico competente individuandone gli obblighi. In particolare, il c. 1 prevede l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. Medesima documentazione deve essere consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l'azienda. Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle attività dei medici competenti ed, al contempo, di evitare che notizie fondamentali in ordine alla sicurezza dei lavoratori vadano perse, l'articolo in argomento dispone che il medico competente invii, unicamente per via telematica, all'ISPESL, le cartelle sanitarie e di rischio. 1. g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; <<< << >>
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Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, c. 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 mod. dalla l. n. 123/2007) Il Datore di lavoro Committente Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore Fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza nel contratto D’opera D’appalto Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione Lavoratori autonomi Imprese Coordinano gli interventi di prevenzione al fine di eliminare i rischi di interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese <<< << >>
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Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994) Il DATORE di LAVORO deve valutare I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato 1-nella scelta attrezzature 2-nella scelta sostanze e preparati chimici impiegati 3-nella sistemazione luoghi di lavoro <<< << >>
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… Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994) all’ESITO DELLA VALUTAZIONE DE RISCHI IL Datore di Lavoro elabora un DOCUMENTO contenente A) Una relazione - sulla valutazione dei rischi con indicati i criteri da adottare B) L’individuazione - delle misure di prevenzione da adottare in conseguenza della valutazione C) Il programma - di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione D) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale E) L’indicazione del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; F) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento <<< << >>
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Informazioni Necessarie
Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono conoscere o essere informate su quanto segue: rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne determinano l’insorgenza; materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni; organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei dipendenti con gli impianti ed i materiali impiegati; tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli; rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti; disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro; regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono norme giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa. <<< << >>
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Indirizzi per la valutazione
Per ottenere le informazioni per la valutazione si fa ricorso a: analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti; coinvolgimento partecipativo dei lavoratori; dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori; fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di sicurezza in rapporto all’attività in oggetto; riviste specializzate; circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne preposte nel campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro; dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le indagini epidemiologiche; controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni (indici Fz – Gt); dati conoscitivi forniti dalle ASL, INAIL, ecc.; pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore. <<< << >>
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Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia … Deve tendere al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. <<< << >>
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… Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, … 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6. 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lav.ri rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’art.11. <<< << >>
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SGSL – OSHSAS 18001 e UNI-INAIL costituiscono dei punti di riferimento
OHSAS rappresenta il principale standard per qualunque organizzazione che intenda attuare un SGS, il suo punto di forza è rappresentato dalle clausole sulla pianificazione e controllo, requisiti indicati dalle direttive comunitarie. E’ stata sviluppata per essere compatibile con le ISO 9000 e (requisiti di Qualità e tutela dell’Ambiente) allo scopo di facilitare l’integrazione dei sistemi qualora l’organizzazione lo desideri -. L’UNI e l’INAIL hanno elaborato le “Linea guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, che sono un prezioso documento che ha cercato di contribuire alla realizzazione di un modello italiano sui SGSL. Tale documento prevede l’instaurazione di un sistema integrabile con le ISO 9000 e 14000, non è soggetto a certificazione; il monitoraggio è svolto preferibilmente interno alla struttura. In questo modo si è pensato di fornire alle aziende delle linee guida per poter usufruire degli incentivi della prevenzione, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (Asse n. 5 dedicato alle aziende che intendono adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro). <<< << >>
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Ogni organizzazione deve:
Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro Procedura – processo Ogni organizzazione deve: dotarsi di un sistema organizzativo deve scegliere un modello di gestione Anche in questo caso viene utilizzato il ciclo di Deming PLAN - pianificare ACT - agire DO - eseguire CHECK - controlla <<< << >>
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ACT PLAN DO CHECK Nella ciclicità del modello del Sistema
Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro Procedura – processo Nella ciclicità del modello del Sistema di Gestione Sicurezza è insito il miglioramento continuo. partendo dall'analisi e valutazione dei rischi correlati alle attività svolte, l’azienda definisce una politica per la sicurezza e pianifica le azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati PLAN consiste nell'attuazione e nel funzionamento delle azioni pianificate secondo le tempistiche definite dalla pianificazione DO consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e nell'apertura di azioni correttive in risposta ad eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dalla pianificazione CHECK consiste nel riesame e nella riedizione della politica della sicurezza e/o della pianificazione per recepire gli obbiettivi raggiunti e le difficoltà incontrate in precedenza. Tale fase rappresenta il punto di arrivo del primo ciclo PLAN - DO - CHECK - ACT ACT <<< << >>
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Principio dinamico della continuità del miglioramento
PDCA Principio dinamico della continuità del miglioramento M i g l o r a m e n t Plan Do R i e s a m Pianificazione Realizzazione Operazione Monitoraggio Act Chech adottato nelle norme per i sistemi di gestione della sicurezza e salute sui posti di lavoro <<< << >>
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SGS La procedura Informazione, formazione, addestramento
e consapevolezza del personale descrive in dettaglio la pianificazione e lo svolgimento delle attività, Attività di sensibilizzazione estesa a tutto il personale dell’organizzazione ed attuata con continuità e periodicamente; si svolge in base ad un programma che può ripetersi o essere modificato in base al riesame annuale. Informazione fornita a tutti i lavoratori dell’organizzazione sia al momento della assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle condizioni di esposizione a rischio; viene fornita in modo documentabile e ripetuta periodicamente. Gli argomenti oggetto di formazione, proposti dal RSPP nel programma di informazione, formazione e addestramento comprendono le istruzioni operative, gli aspetti di SSL significativi, i programmi di SSL, le prestazioni di SSL e ogni altro aspetto del SGS. Riesame e modifiche – il riesame dei programmi di sensibilizzazione, di informazione, di formazione e addestramento viene effettuato a seguito di altri possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario. <<< << >>
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Linee Guida – UNI – INAIL
La sequenza ciclica Deming in una azienda diventerà una spirale per la gestione di un SGSL “ Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro “ Esame iniziale Riesame e miglioramento Politica Monitoraggio Pianificazione e organizzazione Sensibilizzazione Azione <<< << >>
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I sistemi gestionali SGQ SGA SGS migliora l’immagine aziendale
la economicità aziendale con la - razionalizzazione del ciclo produttivo - riduzione degli sprechi - l’aumento della soddisfazione del cliente SGQ Qualità migliora l’immagine ambientale dell’azienda strumenti per “ ottimizzare l’utilizzo delle materie prime “ - ridurre le emissioni - realizzare risparmi energetici SGA Ambiente l’immagine aziendale per il rispetto della persona e permette di - prevenire i rischi cui sono esposti i lavoratori - diminuire infortuni sul lavoro - diminuire le malattie professionali, - ridurre i premi assicurativi SGS Salute Sicurezza <<< << >>
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Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
(rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE) Il datore lavoro organizza Servizio interno di prevenzione e protezione INCARICA Persone o Servizi esterni Persone esterne di consulenza alla sicurezza DESIGNA Il Responsabile del servizio Gli Addetti alla sicurezza Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 <<< << >>
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… Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
all’interno dell’azienda è comunque obbligatoria nei seguenti casi: … Art Servizio di prevenzione e protezione (rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE) a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del d. lgs. n. 334 del , e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del d. lgs. n. 230, del , e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il R.S.P.P. deve essere interno. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico S.P.P. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. <<< << >>
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Art Compiti del S.P.P. (rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE) 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. <<< << >>
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in ordine ai processi di lavoro dell’azienda
Art. 31 c. 5 - S.P.P Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia Art. 33 c. 2 - Compiti del S.P.P IL RESPONSABILE del Servizio Prevenzioni I COMPONENTI del Servizio Prevenzione Obbligo del segreto in ordine ai processi di lavoro dell’azienda IL CONSULENTE Esterno I RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza <<< << >>
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Compiti del servizio di consulenza
alla INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischio alla VALUTAZIONE dei rischi alla INDIVIDUAZIONE delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro Provvede Il DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI le PROCEDURE DI SICUREZZA Elabora Il programma di INFORMAZIONE e FORMAZIONE Propone alle CONSULTAZIONI in occasione della riunione periodica di prevenzione dai rischi Partecipa l’INFORMATIVA specifica a tutti i lavoratori su: rischi potenziali, misure di prevenzione Fornisce <<< << >>
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Art Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE) 1. Salvo che nei casi di cui all’art. 32, c. 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del S.P.P. dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al R.L.S. ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al c. 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto … 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al c. 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 626/94 <<< << >>
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AZIENDE DI UNITA’ PRODUTTIVE
Riunione periodica di sicurezza ha luogo almeno una volta l’anno e in occasione di significative variazioni dei rischi Articolo 35 (rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994) AZIENDE DI UNITA’ PRODUTTIVE CON OLTRE 15 DIPENDENTI ORGANIZZAZIONE OGGETTO ESAME Datore di lavoro o suo rappresentante Responsabile Servizio Prevenzione Medico competente Rappresentante Sicurezza Lavoratori Piano di sicurezza Idoneità mezzi di sicurezza individuale Programma di informazione e formazione alla sicurezza Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione per la sua consultazione <<< << >>
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Art. 36 - Informazione ai lavoratori
(rif.: art. 21 d.lgs. n. 626/1994; art. 10 direttiva n. 89/391/CEE) È l’attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di carattere norm.vo, proc.rale e tecnico, utili al compimento dell’intero processo di prevenzione Il D.L. provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su: i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale, le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (sulla base delle schede tecniche delle varie sostanze), le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, fornisce le informazioni di cui al c. 1, lettere a) e al c. 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. Informazione facilmente comprensibile per i lavoratori e immigrati <<< << >>
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Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE) 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a)nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a)visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità ….. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. ………. <<< << >>
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Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, c. 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE) 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. …. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il R.L.S. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il R.L.S. è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lav.ri il R.L.S. è eletto o designato dai lav.ri nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. ……………. <<< << >>
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R.S.L. - modalità di elezione e numero
CHI E’? IL R.L.S. Persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro N° dipendenti R.S.L. - modalità di elezione e numero n < 15 eletto all’interno direttamente dai lavoratori individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto n > 15 eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali n < 200 1 201 < n < 1000 3 n > 1000 6 <<< << >>
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Formazione del RLS Il programma di formazione deve comprendere:
La formazione del RLS deve riguardare la normativa e i rischi specifici presenti nel proprio ambito di lavoro, per assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione. La formazione del RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro utilizzando un monte ore retribuito, a carico del datore di lavoro, pari a 32 ore annue (aggiuntivo alle ore di permesso per l'attività ordinaria del RLS e delle RSU). conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro Il programma di formazione deve comprendere: conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione metodologie sulla valutazione del rischio metodologie minime di comunicazione. Il programma di formazione deve prevedere una integrazione in presenza di modifiche tecniche e produttive aziendali. <<< << >>
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è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al S.P.P.
Consultazione del RLS Il Rappresentante lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a: Valutazione dei rischi; Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale; Designazione degli addetti al S.P.P., alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori; Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro. Il verbale deve recare la firma anche del RLS L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al S.P.P. <<< << >>
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Informazioni al RLS valutazione dei rischi misure di prevenzione
Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative a: valutazione dei rischi misure di prevenzione sostanze e preparati pericolosi macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro, infortuni e malattie professionali comunicazioni dei Servizi PISLL delle ASL Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS. (Art.18 e Accordo Interconfederale ) Qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza (ASL) e/o alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.) <<< << >>
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Art. 48 – “ R.L.S.T. “ Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale (rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007) 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’art. 47, c. 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il R.L.S.T. accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al c.2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico. 5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente art., al R.L.S.T., questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente. 7. Il R.L.S.T. ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza 8. L’esercizio delle funzioni di R.L.S.T. è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. <<< << >>
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Organismi paritetici territoriali
Articolo 51 (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994) Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al c. 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro Gli organismi paritetici di cui al c. 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al c. 3. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’art. 7 una relazione annuale sull’attività svolta Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’art. 48, c. 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti <<< << >>
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Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità 1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: …. <<< << >>
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Articolo 61 - Azione di regresso e costituzione di parte civile
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<<< << www.marcellosantopietro.135.it
Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta <<< <<
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«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi <<<
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«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno <<<
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«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo
in un’assenza di malattia o d’infermità «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale <<<
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«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi <<<
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«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate <<<
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“cantiere temporaneo o mobile”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X “committente”: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto “responsabile dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento “lavoratore autonomo”: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione “coordinatore per la progettazione”: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 (redige il piano di sicurezza e di coordinamento - predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori) <<<
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“coordinatore per l'esecuzione dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 (verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento - verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento - organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione - verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere - segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze - sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni) non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato “uomini-giorno”: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera <<<
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“piano operativo di sicurezza”: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), del d.lgs. n.81/08, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV “impresa affidataria”: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi “idoneità tecnico-professionale”: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera <<<
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ai fini I.N.A.I.L. Controllo della classificazione INAIL
Si verifica la classificazione INAIL, accertando la corrispondenza fra l'attività effettivamente esercitata dall'Azienda e le voci di tariffa attribuite dall'INAIL . L'esito dei controlli stabilisce se l'Azienda paga un premio assicurativo superiore o inferiore al dovuto; la riduzione del premio è possibile. Richiesta di riduzione del tasso INAIL per prevenzione Verifica prerequisiti: regolarità contributiva e assicurativa, adempimenti in materia di sicurezza, nonché i requisiti: adozione di particolari misure intese al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall'INAIL per l'ottenimento della riduzione dei tassi di tariffa ai sensi del D.M. 12/12/2000, Art. 20 (può variare da un massimo del 15%) o Art. 24 (fino al 10% o 5% ). D.M le “nuove tariffe dei premi “ per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione, avuto riguardo all’andamento infortunistico aziendale ed all’attuazione delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui alla L.626/94. Art Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività Art Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività <<<
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Indici infortunistici
L'indice di frequenza E’ definito come il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura dell’esposizione al rischio (ore lavorate) entrambe omogemeamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc.). Fz Indice di frequenza d numero infortuni denunciati all’Inail f’ numero infortuni denunciati all’Inail con inabilità lavorativa da 1 a 3 giorni, escluso quello dell’infortunio L numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. Ed inoltre vengono definiti altri indicatori di gravità: Durata media dell'inabilità temporanea: rapporto tra il numero di giornate effettive di inabilità temporanea e relativo numero di infortuni; Durata mediana dell'inabilità temporanea: numero di giornate effettive di inabilità temporanea, relativa al caso di infortunio al di sotto o al di sopra del quale si distribuisce il 50% degli eventi; Grado medio dell'inabilità permanente: rapporto tra la somma dei gradi di inabilità permanente ed il relativo numero di infortuni. Indice di frequenza Fz = d - f'/ L x 106 >> <<<
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Indici infortunistici
L'indice di gravità E' definito come il rapporto tra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (ore lavorate) entrambi omogeneamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc,). Gt Indice di gravità K’t numero di giornate di inabilità temporanea relative ai casi con inabilità maggiore di 3 giorni per i quali vige l’obbligo di denuncia all’Inail L numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione Inail tm tasso medio è il rapporto tra le erogazioni effettuate dall'Inail per infortuni e la massa salariale. Indice di gravità Gt = K't / L x 103 << <<<
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