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Il subappalto nei servizi di handling
VI Corso di Formazione Giuridico-Amministrativa “LA LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO E LA COSTITUZIONE DEL COMPARTO AEROSPAZIALE” Il subappalto nei servizi di handling AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO VIA DEI PORTOGHESI, 12 ROMA DICEMBRE 2011 Prof. Avv. Laura Pierallini
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Fonti De iure condito IATA SGHA – Service Ground Handling Agreement ICAO Airport Services Manual (Doc 9137) - Part 8 Airport Operational Services Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità Decreto Legislativo n. 18 del 13 gennaio Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. ENAC Regolamento Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (Edizione 4 del 23 marzo 2011) ENAC Circolare APT02A del 25 gennaio Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra. Accertamenti di idoneità, Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi negli aeroporti – Limitazioni e deroghe. Prof. Avv. Laura Pierallini
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Fonti De iure condendo ENAC Circolare APT02B - Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (Bozza del 25 maggio 2011) Commissione Europea – Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Servizi di Assistenza a Terra negli Aeroporti dell’Unione Europea (2011) Prof. Avv. Laura Pierallini
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I Principi Liberalizzazione dei servizi di handling nell’UE tale liberalizzazione si colloca nel più ampio processo di apertura al mercato e alla concorrenza, al fine di realizzare un mercato interno volto ad assicurare la libera circolazione delle merci e delle persone; essa ha il fine di giungere al superamento delle diseconomie legate ad un’organizzazione monopolistica l’apertura dell’accesso al mercato mira a contribuire alla riduzione dei costi di gestione delle compagnie aeree e al miglioramento della qualità offerta agli utenti; Principio dell’unbundling, sancisce la separazione contabile tra le attività legate alla fornitura dei servizi e le altre attività. Prof. Avv. Laura Pierallini
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Limitazioni alla completa liberalizzazione dell’Handling Il mercato dell’handling è un mercato regolato, in quanto deve tener conto di: Esigenze di sicurezza e di capacità: l’accesso al mercato può essere ostacolato da vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, necessità di limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire queste categorie di servizi; Certificazioni circa l’accertamento dell’idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra Prof. Avv. Laura Pierallini
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Certificazioni e requisiti Certificazioni L’ENAC, previo accertamento, rilascia al prestatore di servizi di assistenza a terra il certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (che è valido per tre anni e non è cedibile) con cui attesta che l’impresa possiede i requisiti d’idoneità previsti dall’art. 13 del D.lg. n. 18/1999 atti a garantire idonei standard di qualità e sicurezza Requisiti Requisiti di idoneità (art. 2 Regolamento ENAC): capitale sociale idoneità delle risorse strumentali e capacità organizzative in relazione alle categorie di servizio che il prestatore intende svolgere rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro copertura assicurativa Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Requisiti soggettivi (artt. 5-6 Regolamento ENAC). Possono ottenere la certificazione le imprese esercitate sotto forma di: società commerciale; società cooperativa; società consortile con attività esterna. Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Requisiti economico-finanziari (art. 7 Regolamento ENAC). Le modalità di valutazione di tale requisito sono indicate all’art. 7 del Regolamento ENAC e riguardano: bilanci; capitale sociale In mancanza, l’impresa deve dimostrare di possedere una situazione finanziaria sana in grado di garantire la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza relativamente ai servizi da espletare Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Requisiti organizzativi e tecnici (art. 8 Regolamento ENAC) L’organizzazione dell’impresa deve prevedere: la figura di un responsabile aziendale una struttura organizzativa adeguata per la gestione in sicurezza e la supervisione dei settori indicati nel medesimo art. 8; il personale sufficiente e i mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra un Manuale delle Operazioni un piano delle attività di impresa Prof. Avv. Laura Pierallini
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Ambito di applicazione soggettivo precedente... ENAC Regolamento (2008) sulle certificazioni (art. 7, comma 1) ENAC Circolare APT-02A DEL 2007 (art. 7, comma 1) potevano ricorrere all’istituto del subappalto il prestatore certificato o il gestore aeroportuale vigente... ENAC Regolamento del 2011 (art. 9, comma 1) la possibilità di ricorrere al subappalto è prevista solo con riguardo al prestatore certificato. Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Ambito di applicazione oggettivo ENAC Regolamento del 2011 art. 9, comma 2, lett. b) stabiliscono che possono essere oggetto di subappalto, oltre alle categorie 1, 2, 5.4, 6.1, 6.3, 10, All. A al D.Lgs. n. 18 del 1999, anche le categorie 5.7, 6.2, 6, 10.2 (escluso il trasporto delle merci pericolose) del medesimo All. A. Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Condizioni di ammissibilità al subappalto ENAC Regolamento del 2011: art. 9, comma 1, lett. a) la figura di un responsabile aziendale Le due più recenti versioni del Regolamento (gennaio 2011 e marzo 2011) si differenziano in punto di disciplina: vers. gennaio 2011: le attività subappaltate non possono superare, in valore, il 30 % del giro d’affari realizzato dal prestatore certificato sul singolo aeroporto vers. marzo 2011: tale percentuale deve essere correlata al fatturato globale annuo realizzato dal prestatore sul singolo aeroporto. Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Il prestatore certificato può subappaltare previa autorizzazione da parte dell’ENAC. Art. 10.1, comma 3, bozza di Circolare: per ottenere tale autorizzazione, il prestatore deve presentare alla Direzione Aeroportuale il certificato camerale relativo al subappaltatore, di data non anteriore a sei mesi, completo di attestazione relativa al rispetto della normativa antimafia e all’assenza di procedure concorsuali, oltre al documento di regolarità contributiva/assicurativa. La Circolare del 2007 non prevede la presentazione del certificato camerale. Tale Circolare si limita a stabilire che il prestatore certificato presenti alla Direzione Aeroportuale le “evidenze documentali” che i requisiti elencati all’art. 7, della medesima circolare siano soddisfatti. Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) La bozza di Circolare contiene un’altra novità rispetto alla vigente Circolare del 2007 Art. 10.1, comma 4, della bozza: l’autorizzazione dell’ENAC non può essere concessa per un subappaltatore al quale sia stata precedentemente rifiutata la certificazione per carenza dei requisiti previsti, ovvero sia stata sospesa o revocata la certificazione già conseguita, a meno che sia accertata la risoluzione delle problematiche che avevano causato il rifiuto o la sospensione/revoca. Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Responsabilità. Circolare del 2007 (art. 7, comma 1) il prestatore certificato può subappaltare assicurando che l’operatore possegga uno standard di sicurezza e qualitativo pari a quello proprio; Prof. Avv. Laura Pierallini
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Responsabilità e sanzioni Responsabilità (Regolamento del 2011, art. 9, comma 4, entrambe le versioni; bozza di Circolare, art. 10.1, comma 7) al prestatore certificato è attribuita la responsabilità di controllare che il subappaltatore mantenga nel tempo i requisiti e gli standard di sicurezza, qualitativi e di tutela ambientale accertati ai fini dell’autorizzazione al subappalto. Da una generica “assicurazione” preliminare, al prestatore viene attribuita la responsabilità di un controllo costante nel tempo (da esercitare attraverso meccanismi di verifica da esso stesso predisposti) circa il mantenimento dei requisiti, sopra ricordati, in capo al subappaltatore (v. art. 10.1, comma 5, e art. 16.1, della bozza di circolare). Prof. Avv. Laura Pierallini
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(Segue) Sanzioni (Regolamento del 2011, art. 17, comma 1, lett. l); bozza di Circolare (art. 17, comma 1) l’inosservanza di tale disposizione (art. 9, comma 4, Regolamento del 2011) determina la sospensione della certificazione di idoneità fino a sei mesi, che può essere disposta dall’ENAC con provvedimento motivato Prof. Avv. Laura Pierallini
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