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Commissione gara giurisprudenza
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“In caso di affidamento di un contratto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima l’aggiudicazione effettuata sulla base di un criterio o di un sottocriterio di valutazione delle offerte non stabilito preventivamente nel bando (come richiesto dall’art. 83 Codice dei contratti pubblici), ma formulato dalla commissione di gara “. (T.A.R. Lombardia Brescia, 08 gennaio 2009, n. 3)
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“E' regola inderogabile a tutela della par condicio dei concorrenti, quella della immodificabilità dei criteri, anche discrezionali, fissati nel bando o ad opera della Commissione aggiudicatrice, dopo l'apertura delle offerte. I criteri posti in via di autolimitazione costituiscono parametri di legittimità, sotto il profilo funzionale, dell'operato dell'Amministrazione: detti parametri - tanto più ove fissati, come nel caso di specie, a garanzia di imparzialità nella valutazione dei requisiti di imprese concorrenti - non sono più suscettibili di modifica, una volta note le offerte di queste ultime”. (Consiglio Stato , sez. VI, 02 marzo 2009, n )
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“E’ illegittimo quel bando di gara di un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il quale prevede il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi, atteso che tale potere, sia pur ammesso nella disciplina ante codice, è precluso dalle disposizioni innovative dell'art. 83 del codice dei contratti, il quale prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 01 luglio 2008, n )
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“Anche dopo l'entrata in vigore della l. n
“Anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, il voto numerico espresso dalla Commissione giudicatrice di una procedura concorsuale esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato. Conclusione questa che si ritiene esaustiva soprattutto nel caso, ricorrente nel caso di specie, in cui il punteggio numerico costituisce applicazione di criteri valutativi prefissati” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2009, n. 2116)
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“In caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio numerico assegnato all'offerta dalla commissione può essere considerato sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione soltanto nell'ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito criteri di valutazione specifici, obiettivi e puntuali”. (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 08 maggio 2008, n. 1370)
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“Nella attribuzione dei punteggi negli appalti da aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è tenuta al rispetto dei criteri fissati nel bando di gara, ma ove questo non disciplini, in modo puntuale, l'attribuzione dei punteggi ai concorrenti, essa è tenuta a chiarire con idonea motivazione le ragioni della attribuzione di ciascun punteggio entro i limiti tra minimo e massimo previsti dal disciplinare di gara”. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 05 maggio 2008, n. 812)
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“In sede di attribuzione dei punteggi in una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, la commissione di gara è tenuta al rispetto dei criteri fissati dal bando di gara, ma ove questo non disciplini, in modo puntuale, l'attribuzione dei punteggi ai concorrenti essa è tenuta, in base al principio di trasparenza al quale l'intera attività amministrativa deve conformarsi, a prefissare oggettivi criteri di massima, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento, oppure a chiarire con idonea motivazione le ragioni dell'attribuzione di ciascun punteggio entro i limiti previsti e ciò, se non con diffuse esternazioni, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e a chiarire la valenza del punteggio in relazione all'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica”. (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 24 gennaio 2009, n. 6)
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“Nelle gare da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'appalto concorso, il progetto o l'offerta tecnica devono essere valutati dalla Commissione di gara prima di conoscere il contenuto dell'offerta economica, onde evitare che la valutazione del primo sia influenzata (in modo effettivo o solo potenziale) da motivi di economicità delle offerte e per far sì che il peso reciproco delle due valutazioni (quella tecnica e quella economica) sia esso stesso oggetto di autonoma valutazione” (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3638)
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“qualora la sottocommissione preposta alla valutazione delle offerte composta dai tre componenti tecnici della Commissione di gara, si sia limitata a svolgere attività strumentale di supporto alla valutazione della commissione di gara, mentre la fissazione dei criteri di assegnazione dei punteggi e la valutazione finale delle offerte sono state effettuate dalla Commissione al completo, il principio di collegialità non può dirsi violato. Difatti, se è vero che non vi è alcun impedimento normativo a che determinate attività di natura non solo istruttoria, preparatoria, vincolata ( simili), ma anche valutativa di elementi di fatto e di diritto, possano essere svolte da un membro della commissione giudicatrice di gara d'appalto, a condizione che il lavoro di questi sia sottoposto poi, alla valutazione dell'intera commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2002 n. 3182), è altrettanto vero che non pone problemi di legittimità il meccanismo istruttorio utilizzato da una commissione di gara nella forma della sub-articolazione interna in sottocommissioni ovvero in quella dell'affidamento a consulenti esterni di taluni approfondimenti tecnici, restando tuttavia fermo che spetta al plenum del collegio l'attività decisoria e valutativa di attribuzione dei punteggi”. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 269)
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“Ciò che rileva a fini di garanzia della collegialità è che non venga a mancare un momento di sintesi e confronto tra le opinioni dei componenti l'organo collegiale: nulla vieta, invece, che ciascuno di essi elabori ed approfondisca i temi oggetto di studio anche eventualmente singolarmente, per poi offrire il contributo del proprio studio alla valutazione collegiale”. (Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4699)
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“La Commissione di gara costituisce un collegio perfetto, che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico - discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, e tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall'intero consesso”. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 25 settembre 2008, n )
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“La natura non vincolante della progettazione preliminare e la possibilità per i concorrenti di proporre soluzioni alternative migliorative comporta l'ampia discrezionalità della Commissione di gara nell'esame e nella valutazione delle proposte, con conseguente insindacabilità della scelta effettuata, sempre che la scelta delle soluzioni tecniche alternative non contrasti con i criteri fondamentali fissati nel bando e che la valutazione tecnica del progetto sia immune da vizi logici” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 24 febbraio 2009, n. 399)
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“Le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo non attraverso una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per manifesta illogicità o per palese travisamento di fatto” (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 15 aprile 2008, n. 225)
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“In una gara pubblica di appalto concorso, può ritenersi legittima la presenza di esperti esterni in seno alla commissione giudicatrice se i soggetti in questione si limitano a prestare attività di consulenza e di assistenza professionale all'organo collegiale. Di conseguenza sussiste la violazione del principio di perfetta collegialità delle sedute della commissione di gara quando gli esperti esterni alla commissione operano come veri e propri componenti della stessa, partecipando a tutte le sedute, incluse quelle riservate, pur non avendo titolo a parteciparvi”. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 aprile 2008, n )
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“Il divieto di integrazione della commissione giudicatrice di una gara pubblica con soggetti estranei deve intendersi limitato alla delegazione delle operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, con la conseguenza che detto divieto non si attaglia al caso di partecipazione dell' estraneo ai lavori dell'organo collegiale con compiti di mera generica consulenza”. (Consiglio Stato , sez. V, 29 aprile 2009, n )
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“La nomina quale segretario della commissione di gara di persona legata da rapporti professionali con una delle concorrenti e, per tale ragione, in posizione preconcetta nei confronti di altra concorrente è viziata da eccesso di potere”. (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 26 marzo 2009, n. 676)
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“la presenza di un esperto chiamato ad integrare la Commissione di gara per profili tecnici, particolari e specifici, è consentita se egli non integra la Commissione medesima ma semplicemente la coadiuva nell'esaminare particolari aspetti tecnici di rilevante peculiarità e importanza, lasciando l'attività valutativa finale al plenum dell'organo all'uopo nominato”. (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 31 gennaio 2009, n. 327)
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“Il requisito generale dell'esperienza « nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto » (previsto, per i componenti della commissione giudicatrice di una gara per l'affidamento di un pubblico appalto, dall'art. 84 comma 2, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione” (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 04 giugno 2008, n. 1126)
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“L'art. 84 del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non consente la nomina di commissari esterni all'organico della stazione appaltante se non nell'ambito delle categorie professionali, e secondo le modalità, descritte dalle lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo; né, peraltro, l'ulteriore previsione dello stesso comma (secondo cui, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del d.lg. n. 163 del 2006) può ritenersi tesa a ricomprendere i funzionari di tutte le amministrazioni aggiudicatrici, oltre che di quella interessata dalla gara nella quale la commissione giudicatrice svolge le sue funzioni, posto che l'accertamento della « carenza in organico di adeguate professionalità » può e deve essere ragionevolmente effettuato nei confronti del proprio personale, non anche nei confronti del personale di altre amministrazioni.” (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 03 luglio 2008, n. 1297)
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“In sede di costituzione della commissione giudicatrice di una gara pubblica l'inidoneità tecnico professionale di funzionari interni a comporre l'organo collegiale deve essere motivata dalla stazione appaltante quando, in loro sostituzione, si procede alla nomina di commissari scelti fra liberi professionisti e professori universitari di ruolo, ma non anche quando si procede alla nomina di funzionari in servizio presso altre Pubbliche amministrazioni e in possesso di una adeguata competenza tecnica”. (Consiglio Stato , sez. V, 28 marzo 2008, n. 1332)
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“Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio di pubblicità delle operazioni di gara deve necessariamente connotare la seduta fissata per l'apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti, con obbligo della Commissione di garantire ai concorrenti l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle relative operazioni”. (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16 ottobre 2008, n. 1329)
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“L'art. 84 comma 10, d. lg. 12 aprile 2006 n
“L'art. 84 comma 10, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui dispone che per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, non codifica un principio di carattere generale in materia di appalti e di conseguenza non trova applicazione nelle gare indette con il criterio del prezzo più basso, atteso che si tratta di sistemi di aggiudicazione ontologicamente distinti, sì da comportare una distinta disciplina di gara, la quale trova giustificazione nel fatto che l'applicazione del criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" implica l'esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico- discrezionale, mentre al criterio del "prezzo più basso" consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara”. (Consiglio Stato , sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4613)
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“ l'art. 84, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, sulla nomina della Commissione di gara, è dettato per gli appalti che vengono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sicché non trova applicazione nelle fattispecie per le quali il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso” (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 28 luglio 2008, n. 1013)
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“è illegittima la mancata diramazione, da parte della Commissione giudicatrice, dell'avviso alle imprese concorrenti dello spostamento della seduta già fissata per l'apertura dei plichi delle offerte - che ha perciò impedito alle imprese stesse di partecipare alla predetta apertura ed alle altre operazioni di gara - irrilevante essendo l'asserita comunicazione orale di tale spostamento, che non è stata verbalizzata, come non lo sono state neppure le altre attività asseritamente svolte nella seduta fissata, mentre il predetto avviso era necessario, sia per il carattere pubblico delle operazioni di gara e per l'interesse della loro trasparenza sia per consentire ai partecipanti di svolgere un adeguato apporto collaborativo procedimentale”. (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 luglio 2008, n )
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“Il principio di pubblicità delle pubbliche gare vale in termini assoluti solo per la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e delle offerte economiche e può, viceversa, essere derogato quando la commissione debba effettuare la valutazione delle offerte tecniche, che opportunamente avviene di norma in seduta riservata” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 27 giugno 2008, n. 1583)
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“Qualora, durante lo svolgimento di un procedimento di scelta del contraente, si riscontri in un membro della Commissione giudicatrice una situazione di conflitto di interessi, la stazione appaltante deve, senza discrezionalità alcuna, revocare gli atti di gara e bandirne una nuova con diversa Commissione, in quanto l'art. 84 comma 7, del Codice degli appalti, approvato con d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, estende ai commissari gli obblighi di astensione, previsti dall'art. 51 n. 3 c.p.c.” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 09 giugno 2008, n. 354)
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