La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La normativa di settore. D.L. n. 377 del 20.08.2001, Convertito, con modificazioni, in legge 19.10.2001, nr. 377 Disposizioni urgenti per contrastare.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La normativa di settore. D.L. n. 377 del 20.08.2001, Convertito, con modificazioni, in legge 19.10.2001, nr. 377 Disposizioni urgenti per contrastare."— Transcript della presentazione:

1 La normativa di settore

2 D.L. n. 377 del 20.08.2001, Convertito, con modificazioni, in legge 19.10.2001, nr. 377 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive LEGGE 13.12.1989 nr. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive D.L. n. 28 del 24.02.2003, Convertito, con modificazioni, in legge 24.04.03, nr. 88 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive Sintesi delle norme vigenti DD.MM. 6.6.2005 Pubbl. sulla G.U. 30.6.05 D.L. nr. 162 del 17.8.2005, Convertito, con modificazioni, in legge 17.10.2005, n. 210 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive Nuova disciplina della vendita e cessione dei biglietti I sistemi di video-sorveglianza interna ed esterna dellimpianto sportivo Modifica ed integrazione del DM 18 marzo 1996 in materia di sicurezza strutturale degli impianti D.M. 1.12.2005 Linee operative, attività strumentali all'espletamento dei compiti, nonchè organizzazione, modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive D.L. nr. 8 del 08.02.2007, Convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2007, N. 41 Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive D.M. 8.8.2007 Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi

3 Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07 Le norme previste dallart. 1-quater della Legge 24 aprile 2003, nr. 88 - dallinizio della stagione calcistica 2007/2008 - sono estese agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio. Pertanto I titoli di accesso sono numerati; l'ingresso a deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di delfesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. detti impianti devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. detti impianti devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. Tali disposizioni di cui ai commi sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi. All'adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta

4 Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare lordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea, ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del periodo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni. Art. 7 – bis della legge 401/89

5 Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «in assenza di pubblico». Le determinazioni in proposito sono assunte dal Prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41


Scaricare ppt "La normativa di settore. D.L. n. 377 del 20.08.2001, Convertito, con modificazioni, in legge 19.10.2001, nr. 377 Disposizioni urgenti per contrastare."

Presentazioni simili


Annunci Google