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PubblicatoAlessandro Gentile Modificato 10 anni fa
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IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 87 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI”
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PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Produzione e Trasformazione di Vitivinicoli PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI Rientrano nella categoria produzione e trasformazione di prodotti vitivinicoli le attività di: - coltivazione di uva - produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.. - produzione di vino spumante - produzione di vini liquorosi - produzione di vino da mosto d’uva concentrato - produzione di vino analcolico o a basso contenuto alcolico Definizioni a) Il nome di vino è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell’uva fresca, dell’uva ammostata o del mosto d’uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti della gradazione complessiva. La gradazione alcolica dei vini non può essere comunque inferiore a 6° mentre quella complessiva naturale non può essere inferiore a 8°. b) I vini liquorosi sono quelli ottenuti da un vino base -prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con decreto del Ministero per l’agricoltura e le foreste- di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12 gradi, addizionali di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti. c)I vini aromatizzati sono quei vini aventi un grado alcolico inferiori al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio nonché di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell’igiene e ella sanità pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino (DPR 12/02/1965 n. 162) d) per "vino passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L’appassimento può essere realizzato mediante uno o più procedimenti e tecniche, anche con l’ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l’appassimento. e) per "mosto cotto" si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica; f) per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l’ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
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g) per "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti; h) per "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici g) È definito "vitigno autoctono italiano" il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. Adempimenti per l’avvio dell’attività L’attività di produzione e trasformazione di prodotti vitivinicoli è di tipo agricolo e per tanto beneficia di tutte le agevolazioni proprie del settore agricolo. Gli adempimenti per l’avvio di un’impresa che opera nel campo della produzione e trasformazione di prodotti vitivinicoli sono: - Domanda di attribuzione del numero di partita iva - Dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate - Autorizzazione igienico-sanitaria, riferita ai locali - Autorizzazione della Regione - Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) - Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail - Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps. Riferimenti Normativi Nazionali - L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 11 - Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" - L. 26 febbraio 1963, n. 441 - Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750
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- D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 - Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti. - D.M. 23 settembre 1965 - Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico e della scheda di produzione dei mosti e dei vini - L. 28 dicembre 1967, n. 1374 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti - D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 Prassi · R.M. n del 28 maggio 1987 · C.M. n. 153 del 3 agosto 2000 Codice Attività Economica ATECO Coltivazione di uva Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. Produzione di vino spumante e altri vini speciali
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