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SUCCESSIONE E DONAZIONE
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SUCCESSIONE: PRINCIPI GENERALI
Per successione si intende il passaggio da un soggetto ad un altro di un insieme di rapporti giuridici e quindi di un insieme di diritti e di doveri. Questo può verificarsi fra soggetti viventi (ad es. una successione nel contratto) oppure a causa di morte; in quest’ultimo caso si parla di successione “mortis causa” e coloro che succedono al defunto (de cuius) si dicono “eredi”. Gli eredi subentrano al defunto in tutte le situazioni attive e passive che facevano capo a questi (es. hanno diritto a riscuotere e pretendere i crediti del defunto ma anche debbono pagarne i debiti); c.d. successione a “titolo universale” Accanto a quest’ultima abbiamo il fenomeno del “legato” con cui il defunto facendo testamento lascia qualcosa a qualcuno (di solito una somma di denaro) senza però nominarlo erede. Questi non è comunque obbligato a ricevere il beneficio potendo rinunciarvi. In ogni caso chi riceve il legato non risponde (a differenza dell’erede) dei debiti ereditari.
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APERTURA DELLA SUCCESSIONE
Il procedimento di successione si “apre” (comincia) al momento della morte e nel luogo dove il defunto aveva l’ultima residenza (es. Tizio è residente a Milano e muore a Torino e possiede un immobile a Genova; il luogo di apertura della successione sarà Milano e lì andrà presentata la denuncia di successione e quello sarà l’Ufficio competente per eventuali accertamenti di maggior valore). Con l’apertura della successione non si verifica l’immediato passaggio dei beni ereditari dal defunto agli eredi ma l’eredità deve essere “accettata” o con dichiarazione espressa (resa in atto pubblico o scrittura privata autenticata) o con un comportamento che implichi la volontà di accettare (es. rivendicare un bene dell’eredità da chi ne abbia il possesso, utilizzare un bene ereditato). L’accettazione deve effettuarsi entro 10 anni dall’apertura della successione è può essere pura e semplice o con beneficio di inventario (in quest’ultimo caso il patrimonio del defunto e quello dell’erede rimangono distinti e l’erede risponde dei debiti ereditari solo con i beni caduti in successione (ciò a differenza di quello che accade in caso di accettazione pura e semplice nella quale invece si verifica una confusione fra il patrimonio del defunto e quello dell’erede). Non è ammessa un’accettazione parziale. Cosi come è prevista l’accettazione è possibile la rinuncia all’eredità (con dichiarazione resa davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale); anche la rinuncia non può essere parziale. Attenzione: se si accetta l’eredità NON si può più rinunciare; Se si rinuncia si può ancora accettare a condizione che: 1) non siano oassati 10 anni dall’apertura della successione; 2) non abbia accettato qualche altro erede. Sia in caso di successione legittima che testamentaria se qualche erede rinuncia intervengono alternativamente: 1) La sostituzione del testatore (che ha già indicato il sostituto dell’erede rinunciante); 2) La rappresentazione (al posto dell’erede che rinuncia subentra il suo discendente); 3) L’accrescimento (la quota o il bene del rinunciante va a favore degli altri eredi che non hanno rinunciato).
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TIPOLOGIA DI SUCCESSIONI
TESTAMENTARIA – esiste un testamento che stabilisce chi deve essere erede e che cosa deve ereditare; LEGITTIMA – non esistendo una volontà del defunto da rispettare è la Legge che stabilisce chi deve essere erede e in che misura (in tal caso l’erede non ha diritto ad un bene determinato ma solo ad una quota del patrimonio del defunto)
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LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Esistono tre tipi di testamento: OLOGRAFO: redatto, datato e sottoscritto dal defunto di suo pugno; PUBBLICO: dettato davanti al Notaio alla presenza di due testimoni (quattro se il testatore non sa leggere oppure è sordo o muto); l’atto verrà conservato e pubblicato al momento del decesso; SEGRETO: redatto dal defunto e consegnato al Notaio perché lo conservi fino al momento della morte del testatore e poi proceda alla pubblicazione; a differenza del testamento olografo questo può essere solo sottoscritto dal testatore mentre il testo può essere anche scritto da un’altra persona Presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili in Roma esiste un Registro Generale dei Testamenti dove vengono registrati i testamenti pubblici e quelli segreti. Il testamento solitamente contiene la nomina degli eredi e la destinazione dei beni ad ognuno di essi; può contenere anche altre disposizioni ad es. il riconoscimento di un figlio naturale, oppure l’apposizione di un onere ecc…
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IL TESTAMENTO OLOGRAFO
REQUISITI OLOGRAFIA: deve essere scritto dal testatore di suo pugno (non vale come olografo il testamento scritto a macchina o al computer anche se ciò è stato fatto dal testatore); DATA: giorno, mese, anno del testamento; sono ammesse forme equipollenti (es. Natale 2000) ma non sono ammesse date incomplete (es. Gennaio 2000) oppure impossibili (es. 30 Febbraio 2000); SOTTOSCRIZIONE: nome e cognome (ma anche uno pseudonimo del testatore) Se mancano l’olografia o la sottoscrizione il testamento è nullo (quindi non produce effetti e la nullità può essere sempre accertata anche d’ufficio); Se manca la data (oppure è incompleta o impossibile) il testamento è annullabile (quindi produce effetti fino a che, su istanza di un interessato da farsi entro cinque anni, venga dichiarato nullo)
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TESTAMENTI SPECIALI Sono legati a particolari situazioni quali:
CALAMITA’ PUBBLICHE: il testamento può essere ricevuto dal Giudice di Pace, dal Sindaco o dall’Assessore che ne fa le veci; NAVIGAZIONE MARITTIMA O AEREA: il testamento può essere ricevuto dal Comandante della nave o dell’aereo; MILITARI IN TEMPO DI GUERRA: il testamento può essere ricevuto da un Ufficiale, dal Cappellano Militare o da un Ufficiale della Croce Rossa
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CAPACITA’ DI FARE E RICEVERE PER TESTAMENTO
Possono fare testamento tutti coloro che si dicono “capaci di agire” e quindi che abbiano compiuto i 18 anni di età, che possiedano la capacità di intendere e di volere (cioè si rendano conto di ciò che fanno) e non siano; interdetti (non possono compiere nessun atto né di ordinaria né di straordinaria amministrazione e per loro li compie il tutore) inabilitati (possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre, per compiere quelli di straordinaria amministrazione, hanno bisogno di un curatore che li assista); Per venire incontro alle necessità delle persone anziane le quali possono avere dei momenti in cui non si rendono ben conto di quello che accade (pur non essendo del tutto incapaci) è stata creata la figura dell’Amministratore di Sostegno; nominato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale; egli deve assistere l’anziano negli atti che compie ed informarlo delle conseguenze che ne derivano. Poi esistono dei casi particolari che rendono oggettivamente impossibile fare un certo tipo di testamento (ad es. chi non sa scrivere, pur capace di agire e pur capace di intendere e di volere, non potrà fare un testamento olografo); Possono ricevere per testamento tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) esistenti ed anche i nascituri ed i figli che nasceranno purchè, in quest’ultimo caso, il futuro padre sia vivente; Non possono ricevere per testamento il tutore o il curatore del defunto oppure il Notaio che abbia ricevuto il testamento stesso
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VIZI E REVOCA DEL TESTAMENTO
I VIZI DEL TESTAMENTO SONO: ERRORE – VIOLENZA – DOLO (INGANNO) Rendono annullabile il testamento (quindi finchè non venga riconosciuto il vizio il testamento è valido) REVOCA: Può essere ESPRESSA (il testatore dichiara di voler revocare il precedente testamento o con dichiarazione resa davanti al Notaio e due testimoni oppure con successivo testamento) o TACITA (in caso di testamento posteriore che contiene disposizioni incompatibili con le precedenti). Attenzione: in caso di testamenti successivi vale l’ultimo in ordine di tempo.
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I LEGITTIMARI Sebbene il defunto con il testamento possa disporre come vuole dei suoi beni la Legge prevede che determinate persone (legate da particolari vincoli di parentela) abbiano comunque diritto ad una quota del patrimonio ereditario indipendentemente dalle disposizioni del testatore. Queste persone sono: CONIUGE (cui spetta ½ dell’eredità se concorre da solo; 1/3 dell’eredità se concorre con un figlio; ¼ se concorre con più figli; ½ dell’eredità se concorre con gli ascendenti nel caso non vi siano figli) FIGLI LEGITTIMI e ADOTTIVI (un solo figlio: 1/2 dell’eredità se concorre da solo; 1/3 dell’eredità se concorre con il coniuge; più figli: 2/3 dell’eredità da dividere in parti uguali se concorrono da soli; ½ dell’eredità da dividere in parti uguali se concorrono con il coniuge) FIGLI NATURALI e i loro discendenti (come sopra) ASCENDENTI (padre e madre) ma solo se mancano i figli (1/3 dell’eredità se concorrono da soli; ¼ dell’eredità se concorrono con il coniuge) Se il testatore con il testamento o con donazioni fatte in vita abbia leso la quota di legittima spettante a costoro è possibile la c.d. “azione di riduzione” (da farsi entro 10 anni dall’apertura della successione) con la quale chi ha ricevuto il di più deve “ricostituire l’asse ereditario” e quindi o restituire il bene perché venga conteggiato nell’eredità oppure versare l’equivalente in denaro.
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LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
Si verifica nel caso in cui non vi sia testamento; in tal caso è la legge a stabilire chi e in che misura deve ereditare. Ovviamente sono privilegiati i gradi di parentela più prossimi infatti, i parenti che possono succedere, sono classificati in tre ordini successivi: DISCENDENTI: figli (legittimi, adottivi, naturali) e nipoti (di nonno c.d. “nipote abiatico”); ASCENDENTI (padre, madre, nonno) – FRATELLI – SORELLE; ALTRI PARENTI FINO AL SESTO GRADO. Oltre il sesto grado di parentela succede lo Stato (che accetta sempre con beneficio di inventario) REGOLA: all’interno di ciascun ordine il grado più prossimo esclude il più remoto (es. se esistono dei figli escludono i nipoti che pure rientrano nello stesso ordine dei discendenti). Il CONIUGE concorre (eredita insieme ai…) con i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle esclude gli altri parenti fino al sesto grado N.b. Il coniuge separato (purchè non separato con definitivo addebito) ma non divorziato mantiene gli stessi diritti successori. N.B. Il coniuge divorziato se al momento della morte godeva di un assegno a carico dell’altro ha diritto di ottenere un analogo assegno a carico dell’eredità se in stato di bisogno. Se si sposa perde questo diritto
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LE QUOTE DI EREDITA’NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
Coniuge da solo : tutta l’eredità Coniuge + 1 figlio : ½ per ognuno Coniuge + 2 figli (o più): 1/3 al coniuge ed i 2/3 ai figli in parti uguali: Coniuge + ascendenti, fratelli e sorelle del defunto: 2/3 dell’eredità al coniuge ed 1/3 da divedersi fra gli altri 1 Figlio da solo: tutta l’eredità 1 Figlio + Coniuge: ½ ciascuno; 2 Figli (o più) da soli: tutta l’eredità da dividersi in parti uguali; 2 Figli (o più) + Coniuge: 2/3 dell’eredità da dividersi in parti uguali Ascendenti padre e madre (succedono solo se non ci sono di figli): tutta l’eredità se concorrono da soli; 1/3 se concorrono con il coniuge; 1/2 dell’eredità se concorrono con fratelli e sorelle Nonni (succedono solo se mancano figli o genitori del defunto): tutta l’eredità se sono da soli; 1/3 dell’eredità se concorrono con il coniuge; ¼ dell’eredità se concorrono con fratelli e sorelle; Fratelli e sorelle: tutta l’eredità da dividersi in parti uguali se sono soli; ½ dell’eredità da dividersi in parti uguali se concorrono con i genitori del defunto; 1/3 dell’eredità se concorrono con il coniuge; ¾ dell’eredità da dividersi fra loro se concorrono con gli ascendenti (nonni) del defunto. Altri parenti (zii, cugini): tutta l’eredità da dividersi in parti uguali fra loro
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LA DONAZIONE Per donazione si intende un contratto (quindi un atto fra soggetti viventi) con cui una persona volontariamente arricchisce un’ altra disponendo a suo favore un diritto (es. donandogli un immobile o del denaro) o assumendo verso di lui un’obbligazione (es. impegnandosi a pagare un suo debito). E’ un contratto formale (cioè per essere valido richiede certi requisiti) e deve farsi per atto pubblico a mezzo notaio davanti a due testimoni e chi riceve deve dichiarare espressamente che accetta (infatti la donazione può essere rifiutata). A questo principio fanno eccezioni le donazioni di cose di modico valore o manuali in cui il requisito della forma è sostituito dalla consegna materiale del bene. Fanno pure eccezione le donazioni obnuziali (quelle che si fanno gli sposi fra di loro o da altri a favore degli sposi) le quali non richiedono accettazione e diventano nulle (quindi i doni vanno restituiti) se il matrimonio non si celebra oppure viene annullato La donazione è nulla e quindi priva di effetti se: Contrasta con una norma imperativa di Legge; Manca di uno degli elementi essenziali (es. è fatta con semplice scrittura privata); Ha oggetto illecito o impossibile. La donazione può essere revocata in caso di azione per riduzione di legittima (quando il testatore con la donazione ha leso la quota che spetta per legge ai legittimari). Scopi analoghi alla donazione hanno le c.d. liberalità indirette con cui un soggetto arricchisce comunque il patrimonio di un altro senza però ricorrere allo strumento della donazione (es. il pagamento di un debito altrui, acquisto di un immobile con soldi altrui, vendita di un immobile indicando un corrispettivo simbolico). In tali casi si applica la stessa disciplina delle donazioni e quindi anche queste liberalità indirette sono soggette ad azione di riduzione.
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I PATTI SUCCESSORI E IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA
In linea di principio non è possibile (e se viene fatto è nullo) che un soggetto disponga della propria successione (il testatore deve essere libero di decidere come gli pare) come pure non è possibile che un soggetto disponga dei diritti che gli potranno spettare su una futura successione. Un’eccezione a tale regola è contenuta nella disciplina del “patto di famiglia” definibile come un contratto con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte la sua azienda (o le sue quote di partecipazioni societarie) ad uno o più discendenti (solo discendenti e non coniuge). Questi patti debbono essere stipulati a mezzo atto pubblico cui debbono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se si aprisse la successione; costoro debbono venire “liquidati” (salvo espressa rinunzia) in denaro o in natura dagli assegnatari dell’azienda in base al valore delle quote.
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ADEMPIMENTI FISCALI Nel caso di successione sia testamentaria che legittima occorre presentare la “dichiarazione (denuncia) di successione” con la quale informare l’Amministrazione Finanziaria che c’è stato passaggio di beni dal defunto agli eredi. Il mod. di dichiarazione (attenzione che quest’ultima è valida solo se si utilizza il mod. ministeriale mentre è nulla – quindi come mai presentata - se si utilizzano altri stampati) è reperibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile dal relativo sito internet o presso i negozi specializzati; Va compilato in ogni sua parte: frontespizio, albero genealogico, generalità degli eredi, indicazione dei beni ereditati e valore loro attribuito (quest’ultimo deve essere maggiore della rendita catastale per impedire eventuali accertamenti di maggior valore dell’Ufficio fiscale), indicazione di eventuali spese sostenute (es. quelle funerarie) e di eventuali donazioni fatte dal defunto (le quali vanno a maggiorare l’asse ereditario); occorre allegare il certificato di morte e lo stato di famiglia del defunto (o la loro dichiarazione sostitutiva), eventuale testamento, eventuale documentazione per le spese, i certificati catastali degli immobili, il mod.F/23 per il pagamento delle imposte ed il prospetto di liqujidazione La dichiarazione di successione è obbligatoria (salvo il caso in cui l’eredità non superi 50 milioni delle vecchie lire ed eredi siano il coniuge o parenti in linea retta) in quanto senza di essa non è possibile trascrivere il passaggio dei beni con la conseguenza che gli stessi resterebbero sempre intestati al defunto; va firmata da almeno uno degli eredi. Va presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione e, nel caso di successiva scoperta di ulteriori beni ereditari, è sempre possibile presentare (nei 6 mesi dalla scoperta) una o più dichiarazioni integrative Attenzione che in caso di successione legittima i beni cadono in successione “pro indiviso” cioè ogni erede è proprietario di tutti in base alla propria quota quindi i beni ereditati vengono trascritti a favore di tutti gli eredi in base alla quota posseduta; ne consegue che l’erede non può vendere il bene intero ma, al limite la sua sola quota (sulla quale gli altri eredi hanno diritto di prelazione). Se vuole diventare proprietario di tutto il bene occorre stipulare un atto di divisione con cui si avrà l’attribuzione di questo o quel bene a ciascun erede. Nel caso di successione testamentaria invece la dichiarazione di successione viene presentata e trascritta in base al testamento e quindi automaticamente ogni erede è già proprietario di questo o quel bene in base all’atto di ultima volontà
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SUCCESSIONI E TRATTAMENTO FISCALE
Prima di presentare la dichiarazione di successione all’Ufficio competente (quello di ultima residenza del defunto) occorre versare in regime di autoliquidazione le seguenti imposte: 1% (sul valore netto dei beni ereditati) a titolo di imposta catastale; 2% a titolo di imposta ipotecaria; Entrambi questi tributi si riducono ad Euro 168,00 se almeno uno degli eredi possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”. N.B. Se in successione sono compresi più immobili quelli per i quali non sussitono le “agevolazioni prima casa” sconteranno le imposte ordinarie Se il valore complessivo netto dei beni caduti in successione supera l’importo di di Euro per ciascun beneficiario e gli eredi sono il coniuge o parenti in linea retta occorre versare un ulteriore imposta pari al 4% del valore eccedente la franchigia; Se eredi sono fratelli e sorelle la franchigia scende a Euro e l’aliquota sale al 6% (sempre calcolata sul valore eccedente la franchigia); Altri parenti aliquota del 6% senza franchigia; Estranei aliquota 8% senza franchigia. NB Gli eredi sono SOLIDALMENTE obbligati al pagamento delle imposte di successioni
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DONAZIONI E TRATTAMENTO FISCALE
Se chi riceve la donazione è il coniuge o un parente in linea retta (figlio, genitore) l’atto sconta l’imposta di donazione con aliquota al 4% sulla parte di valore che eccede la franchigia di Euro (nessuna imposta di donazione al di sotto di detto importo) oltre l’1% a titolo di imposta catastale ed il 2% per imposta di trascrizione. Questi tributi si riducono a 2 tasse fisse pari ad Euro 168,00 cadauna se si tratta di donazione di immobile e, in capo a chi la riceve, esistono le condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa”. Se chi riceve la donazione è un fratello o sorella del donante l’imposta di donazione è del 6% sulla parte di valore che eccede la franchigia di Euro; vanno inoltre versate le “solite” imposte catastale (1%) ed ipotecaria (2%) sempre riducibili a due tasse fisse di Euro 168,00 in caso di donazione “prima casa”. Se chi riceve la donazione è un altro parente (es. cugino) o affine (es. cognato) l’imposta di donazione è del 6% senza franchigia oltre catastale ed ipotecaria alle stesse aliquote e condizioni suddette. Se chi riceve la donazione è un soggetto diverso da questi l’imposta di donazione è pari all’8% senza franchigia oltre catastale ed ipotecaria.
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LIBERALITA’ INDIRETTE E TRATTAMENTO FISCALE
Le liberalità indirette (costituzione di rendita a favore di un soggetto, pagamento di un suo debito, immobile acquistato con soldi altrui ecc…) vengono tassate solo se sussitono entrambe queste condizioni: 1) che la loro esistenza risulti da dichiarazioni che l’interessato renda nel caso di un accertamento tributario; 2) che la donazione (o le donazioni se sono più di una anche fatte in tempi diversi) sia di importo maggiore di Euro ,51. Sussistendo queste condizioni le liberalità indirette vengono tassate al 7% (calcolato sul surplus rispetto alla franchigia) indipendentemente dal beneficiario.
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SUCCESSIONE E DONAZIONE DI AZIENDA
Non si versa nessuna imposta se si continua l’attività aziendale anche formalizzata con i “patti di famiglia”. Però ciò è valido solo nel caso in cui siano i discendenti a continuare l’attività dell’impresa e questo va dichiarato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione; non solo ma occorre anche dichiarare che almeno per cinque anni (dalla data di apertura della successione o dall’atto di donazione) i discendenti si occuperanno dell’azienda mantenendone il controllo. Nel caso di mancata dichiarazione occorre versare le imposte ordinarie previste per la successione o per la donazione e, in caso di dichiarazione falsa, anche le sanzioni e gli interessi.
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SUCCESSIONE – DONAZIONE ED IMMOBILI ALL’ESTERO
L’imposta di successione e donazione sono senza frontiere e seguono il principio generale per cui il residente in Italia è tassato per tutti i beni che possiede in Italia ed all’estero (detratte ovviamente le imposte pagate oltre frontiera) mentre il non residente è tassato solo per i beni posseduti in Italia e quindi: Gli eredi del defunto cittadino italiano che sia residente all’estero devono presentare la dichiarazione di successione (Ufficio competente Ag. Entrate Ufficio di Roma 6) per i beni posseduti in Italia e pagheranno le imposte solo su quelli; Gli eredi del defunto cittadino italiano residente in Italia che possedeva beni all’estero (es. in Francia) devono presentare la dichiarazione di successione (all’Ag. delle Entrate competente in base all’ultima residenza del defunto) comprendendovi anche i beni esteri, attribuendo loro un valore di mercato e versando le imposte anche su questi ultimi (dedotti i tributi eventualmente già versati nello Stato straniero). Quanto alle donazioni sono soggetti a registrazione in Italia anche gli atti aventi ad oggetto donazioni (dirette o indirette) formati all’estero ma a favore di beneficiari residenti in Italia; dall’imposta di donazione dovuta in Italia è possibile detrarre quanto pagato all’estero in dipendenza della stessa donazione
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