Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoTecla Fusco Modificato 10 anni fa
1
DISCIPLINA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
NORME DI RIFERIMENTO Dott. Franco Gatti – Ordine dei Medici Veterinari di Trento – nov. 2009
2
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
Direttiva CEE N. 174/91 LEGGE N. 30 del 15 gennaio 1991 Disciplina della riproduzione animale disciplina (art.2) - l’istituzione per ogni singola specie … del libro genealogico -lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie … -lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori… -la riproduzione animale NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
3
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
LEGGE N. 30 del 15 gennaio 1991 Disciplina della riproduzione animale Allegato - Libro genealogico: libro tenuto da una Associazione nazionale de allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l’indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive; - Registro anagrafico: tenuto da una Associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con indicazione dei loro ascendenti (definizioni riprese integralmente dal D.L.vo 30 dicembre 1992, N. 529) NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
4
Disciplina della riproduzione animale Libri genealogici (art.3)
LEGGE N. 30 del 15 gennaio 1991 Disciplina della riproduzione animale Libri genealogici (art.3) - I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministero dell’agricoltura e foreste dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell’agricoltura e foreste - detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch’essi con decreto del Ministero agr. for. - I disciplinari, i registri anagrafiche e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero agr. for. NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
5
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529 Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza Disciplina - Istituzione del libro genealogico per gli animali di specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla Legge N. 30 del 15 gennaio 1991 - Disciplina la commercializzazione degli stessi animali secondo norme stabilite, per ciascuna razza o specie, dai relativi disciplinari, libri genealogici e registri anagrafici. NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
6
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529 Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza Definizioni - I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministero dell’agricoltura e foreste dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell’agricoltura e foreste; - detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch’essi con decreto del Ministero agr. for.; - I disciplinari, i registri anagrafiche e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero agr. for. (testo ripreso integralmente dalla Legge N. 30 del 15 gennaio 1991) NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
7
Commercializzazione (art. 5)
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529 Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza Commercializzazione (art. 5) - È consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale o comunitaria esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
8
Sanzioni di cui all’art. 5 comma 3
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529 Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza Sanzioni di cui all’art. 5 comma 3 Chiunque commercializza gli animali in violazione delle prescrizioni relative al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa che varia da euro 5.164,56 a euro ,41 NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
9
D.M. 26 luglio 1994 Attuazione dell’art. 3 della Legge 15 gennaio 1991 Disciplina della riproduzione animale Requisiti tecnico-amministrativi Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registi anagrafici devono rispondere ai seguenti requisiti: Avere personalità giuridica Essere regolati da uno statuto Essere dotati di apposito disciplinare approvato da apposito provvedimento ministeriale NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
10
D.M. 26 luglio 1994 Attuazione dell’art. 3 della Legge 15 gennaio 1991 Disciplina della riproduzione animale Requisiti tecnico-strutturali Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registi anagrafici devono rispondere ai seguenti requisiti: Disponibilità di patrimonio animale; Dotazioni adeguate per la raccolta di dati e l’esercizio dei controlli; Adozione di un sistema di identificazione degli animali e registrazione delle genealogie NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
11
≠ Biglietto da visita Carta di identità
Un animale, secondo la normativa vigente, è giuridicamente un “soggetto di razza” esclusivamente quando viene registrato in un libro genealogico gestito da una associazione giuridicamente riconosciuta. Quindi prima della registrazione, pur possedendo una genealogia, un animale non è ufficialmente un soggetto di razza Biglietto da visita Carta di identità ≠ Documento senza valore ufficiale Documento con valore ufficiale NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI DI RAZZA
12
Associazione Nazionale Felina Italiana
GATTI DI RAZZA Associazione Nazionale Felina Italiana MIPAF - Decreto Direttore Generale Dipartimento N del 9 giugno 2005: istituzione libro genealogico e approvazione del disciplinare del libro genealogico del gatto di razza presso ANFI Decreto Direttore Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo Economico e Rurale del MIPAF N del 13 ottobre 2008 approvazione del nuovo disciplinare del libro genealogico del gatto di razza pregiata e norme tecniche relative al corpo degli esperti e alle mostre ed esposizioni ufficiali presso ANFI NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEI GATTI DI RAZZA
13
DISCIPLINA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
NORME DI RIFERIMENTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dott. Franco Gatti – Ordine dei Medici Veterinari di Trento – nov. 2009
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.