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INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
A cura di Dal Farra Renata
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Normativa di riferimento
Legge n. 40/1998 – disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; artt istruzione e diritto allo studio DPR n. 394/1999 – regolamento sull’attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione; artt istruzione e diritto allo studio
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Normativa di riferimento
Legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini) conferma le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola D.lvo 76/2005 diritto-dovere all’istruzione per tutti i minori presenti sul territorio nazionale
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Normativa di riferimento
C.M. n. 24 / 1 marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri C.M. n. 28 / 15 marzo 2007 – esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
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Nel DPR 394/99 si legge: i minori stranieri hanno diritto all’istruzione, anche se immigrati irregolari sono soggetti all’obbligo scolastico e formativo come gli studenti italiani l’iscrizione a scuola può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno
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Nel DPR 394/99 si legge: gli alunni vengono iscritti nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti non decida per una classe precedente o successiva, in base alla documentazione del percorso scolastico compiuto, alla verifica delle competenze, all’ordinamento scolastico del paese di provenienza.
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Nel DPR 394/99 si legge: Gli stranieri presenti nella scuola vanno distribuiti nelle varie classi Si devono progettare i piani di studio personalizzati, adattando le indicazioni nazionali al livello di partenza degli alunni Si attivano corsi intensivi di lingua italiana
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C.M. 24/2006 Gli interventi per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri riguardano tre aree: l’area amministrativa l’area comunicativo - relazionale l’area educativo - didattica
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Area amministrativa Comprende l’iscrizione e l’acquisizione della documentazione in possesso della famiglia: permesso di soggiorno o ricevuta della questura attestante la richiesta, documentazione sanitaria (vaccinazioni) e la documentazione scolastica attestante il percorso scolastico compiuto nel paese d’origine
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Area comunicativo-relazionale
Comprende la comunicazione scuola – famiglia, se possibile con la presenza del mediatore linguistico il coinvolgimento della famiglia, anche attraverso un “POF” illustrativo tradotto nella lingua dell’alunno I lavori della commissione intercultura dell’istituto La formazione del personale amministrativo e docente
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Area educativo-didattica
Attiene alla preparazione dei colloqui con la famiglia alla preparazione dell’accoglienza all’alunno all’accertamento del suo livello di competenza alla scelta della classe di accoglienza alla progettazione del piano di studio personalizzato, con spazi e tempi privilegiati per l’acquisizione della lingua italiana
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Apprendimento della lingua italiana
Riguarda due aspetti: la lingua per comunicare, che può essere acquisita anche in tempi relativamente brevi La lingua per lo studio, che richiede l’acquisizione di termini specifici e la riflessione linguistica e quindi necessita di tempi molto più lunghi
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Progettazione del piano di studio
È compito di tutti i docenti della classe che accoglie Può essere necessario l’intervento del mediatore linguistico - culturale, che concorda con i docenti le modalità di intervento e la valorizzazione della diversità culturale degli alunni della classe
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Opportunità formativa
L’integrazione degli alunni stranieri deve essere vista come un’opportunità formativa per i compagni di classe che diventano protagonisti dell’educazione interculturale; questo è altrettanto valido per i docenti ed il personale scolastico in genere come sottolinea la direttiva ministeriale n. 45/2005
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Valutazione Le linee guida emanate nel 2006 fanno riferimento alla funzione educativa della valutazione, oltre a quella certificativa; verifica e valutazione sono la conclusione del piano di studio personalizzato, previsto dal d.lvo 59/2004: come si adegua alle capacità dell’alunno la proposta didattica, allo stesso modo si dovrà tener conto del suo percorso in sede di valutazione
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Valutazione Il superamento dell’esame di stato al termine del 1° ciclo è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi Anche gli studenti iscritti ad un corso di studi nella scuola secondaria di 2° grado, se sprovvisti del titolo, devono essere messi nella condizione di conseguirlo (con percorsi mirati nella scuola stessa o presso i CTP)
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Valutazione “ Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta” . (C.M. 28/2007)
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