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PubblicatoGastone Vitale Modificato 10 anni fa
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Decreto – Legge 7 settembre 2007 Art. 2 (Norme urgenti in materia di personale scolastico)
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Modifiche apportate al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Sanzioni disciplinari
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Art. 503 del Decreto Legislativo 297/1994 Modifiche ai sensi del Decreto Legge 5 settembre 2007 Art. 503 (sospensione dallinsegnamento o dallufficio e destituzione), comma 5 (in attesa della costituzione degli OO.CC. territoriali della scuola ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233): «Lorgano competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito il parere [nel testo unico: in conformità del parere] del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
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Art. 503 del Decreto Legislativo 297/1994 Segue testo: «…a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento [nel testo unico: salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente]».
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Art. 503 del Decreto Legislativo 297/1994 Si aggiungono, alla fine del comma 5 del suddetto articolo 503, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per leffettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttorî che si rendano necessarî. Decorso inutilmente tale termine, lamministrazione può procedere alladozione del provvedimento».
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Art. 503 del Decreto Legislativo 297/1994 È aggiunto, dopo il comma 5 del citato articolo 503, il comma 5-bis: «Fuori dai casi previsti dallarticolo 5 della Legge 27 marzo 2001, n. 97 [pena accessoria dellestinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva] il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttorî di cui al comma 5».
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Art. 506 del Decreto Legislativo 297/1994 Art. 506 (sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale), comma 2: «I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto allufficio scolastico regionale» [nel testo unico: «I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti: a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali»].
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Decreto legislativo 297/1994, Art. 506 Art. 506, comma 4: «Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto allUSR cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto allUSR. In mancanza di convalida - da parte del dirigente preposto allUSR, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione – della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma, da parte dello stesso dirigente preposto allUSR, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto».
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Art. 506 Decreto Leg.vo 297/1994 Modifiche [nel testo unico: «Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dellautorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dalladozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto ».]
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Decreto Leg.vo 297/1994 art. 468 La rubrica dellart. 468 è formulata nel modo seguente: «Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dallinsegnamento». [nel testo unico: «Trasferimento per incompatibilità ambientale»]
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Decreto Leg.vo 297/1994, art. 468 Dopo il comma 1 dellart. 468 è aggiunto il seguente: «1- bis. Qualora le ragioni di urgenza, di cui al comma 1, siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dellambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra listituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dellamministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con lesercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via di urgenza, lutilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dallinsegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale.
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Decreto Leg.vo 297/1994, art. 468 Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto allUSR, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente in caso di inerzia del dirigente scolastico, allutilizzo del docente in compiti diversi dallinsegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. Lutilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».
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