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PubblicatoMassimiliano Buono Modificato 10 anni fa
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I Laici nella Chiesa Nella Chiesa primitiva fino al medioevo: partecipazione attiva. Chiesa-Impero/Monachesimo: Laico Passivo Decreto Graziano: Chierici/monaci: più intensa vita cristiana, dedizione alla preghiera e alla contemplazione, vivono la povertà e si allontanano del mondo. Laici: Possiedono beni temporali, contraggono matrimonio, coltivano la terra, giudicano tra gli uomini, possono collocare doni sull’altare, danno la decima. Possono salvarsi nella misura che evitano i vizi. Bonifacio VIII: Laici nemici dei chierici Trento: Reazione al protestantesimo, difesa dello stato clericale e della società disuguale
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CIC-1917: Il laico non è chierico ne religioso
Concilio Vaticano II: Riscoperta del Fedele Cristiano; Laico attivo nella Chiesa. “Col nome di laici s’intendono qui tutti i fedeli a esclusione dei membri dell’ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla Chiesa, i fedeli cioè, che dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, e nella loro misura, resi partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano” (LG, n. 31). CIC-1983: Christifideles (204); Uguaglianza fondamentale (208); Maggiore preoccupazione per il laico ( ). Esortazione apostolica Christifidelis Laici (30 dicembre 1988): Fine del cammino iniziato con il Sinodo del 1987 intitolato Fedeli laici. Vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo a venti anni del Concilio Vaticano II. Istruzione Ecclesia de mystero (15 agosto 1997): sulla collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti.
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Nuova visione del Laico nel CIC
Tratto più chiaro ed esteso degli obblighi e dei diritti. Meno discriminazione. Speciale enfasi nel sacerdozio comune dei fedeli. Maggiore partecipazione nell’esercizio del potere di governo. Partecipazione più consultiva. Ruolo attivo nelle diocesi e nelle parrocchie. Possono esercitare diverse attività nella Chiesa
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Distribuzione dei diritti ed obblighi nel CIC - 1983
Munus regendi: partecipazione in uffici ed incarichi ecclesiali (228). Munus docendi: Dovere/diritto evangelizzazione (225). La vita coniugale e familiare (226). Diritto/dovere di formarsi ed insegnare (229; cfr. 812) Munus sanctificandi: Accolito e lettore (230) Altri: Diritto alla libertà nelle realtà della città civile (227) Dovere di adeguata formazione per la funzione ecclesiale (231 §1) Diritto a remunerazione adeguata (231 §2)
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Partecipazione all’apostolato (225)
“È del tutto necessario che ciascun fedele laico abbia sempre viva coscienza di essere un «membro della Chiesa», al quale è affidato un compito originale insostituibile e indelegabile, da svolgere per il bene di tutti” (Christifideles laici, n° 28). §1: I laici hanno l’obbligo e il diritto d’impegnarsi nella diffusione del messaggio di salvezza, sia come singoli sia in associazioni. Principalmente là dove solo loro possono testimoniare Importanza che i chierici promuovano la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Cfr. Christifidelis laici, n° 23. §2: Dovere di animare e perfezionare le realtà temporali con lo spirito evangelico Solo il laico può fare presente la Chiesa effettivamente nella vita familiare, economica, sociale, politica, ecc.
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Gli obblighi specifici degli sposati (226)
Il ministero coniugale è emblematico dello stato laicale: mediante il matrimonio e la famiglia edificano il popolo di Dio e la società civile. §1: Impegnarsi mediante il matrimonio e la famiglia nell’edificazione del popolo di Dio. Vita coerente con il Vangelo e base della vita di fede (cfr. LG, n° 35) Particolarmente là dove solo loro possono conservare la fede (cfr. 225 §1). §2: Grave obbligo di educare cristianamente la prole. Primi educatori nella fede e testimoni dell’amore di Cristo. In corrispondenza con il can. 217: ogni fedele ha il diritto di una educazione cristiana. Cfr. alcuni canoni: 774 §2; 793; 796 §2; 835 §4; 1055 §1; 1366.
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La fecondità secolare dei laici (227)
Doppia cittadinanza dei fedeli laici: ecclesiale e civile Il CIC custodisce la libertà e autonomia dei laici. Loro sono esclusi di ogni coazione o discriminazione. Criterio per l’uso della propria libertà: Scelte animate dallo spirito evangelico Attenzione alla dottrina magisteriale (cfr. 747) Non confondere l’opinione propria (in materia opinabile) come dottrina della Chiesa
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Partecipazione al munus regendi (228)
§1: I laici idonei possono essere assunti i uffici ecclesiastici ed altri incarichi Limite: che non comporti la cura delle anime (c. 150). Possono assumere uffici ecclesiastici in senso proprio (c. 145 §1; 129 §2). Loro hanno capacità, e anche idoneità, ma non diritto: quindi vengono chiamati dall’autorità competente. §2: I laici possono essere assunti come esperti e come consiglieri Senza problemi si può affidare una funzione di carattere consultivo a norma del diritto.
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Partecipazione al munus docendi (229)
§1: I laici hanno il dovere/diritto di acquisire la dottrina cristiana Formazione necessaria per dare ragione della propria fede e difenderla Formazione adeguata per partecipare attivamente nell’attività apostoliche. §2: I laici hanno diritto di acquisire una più profonda formazione nelle scienze sacre ottenendone i gradi accademici rispettivi A parità di condizioni dei chierici e dei religiosi Frequentando le rispettive università o facoltà ecclesiastiche. §3: I laici sono abili a ricevere il mandato di insegnare le scienze sacre. Avendo l’idoneità richiesta, ricevere il mandato d’insegnare a norma del c. 812 Anche se non detto, viene considerata anche l’ipotesi di ricerca, studio e pubblicazione (cfr. can. 218)
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Partecipazione al munus sanctificandi (230)
§1: Ministero stabile di lettore e accolito Solo laici di sesso maschile e secondo i criteri della Confer. Episcopale. Mediante un rito liturgico di “istituzione”. §2: Ministero straordinario (temporaneo) di lettore. Possono essere chiesti ad actum a laici di entrambi i sessi Non si tratta di un atto di “istituzione”. Questo ministero può comprendere anche il servizio all’altare. §3: Altre supplenze in caso di bisogno. Casi stabiliti dallo stesso canone. Istruzione Ecclesia de Mystero, 15 agosto 1997
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Dovere di adeguata formazione e diritto ad una onesta remunerazione (231)
§1: Dovere di un’adeguata formazione In corrispondenza ad un particolare ufficio nella Chiesa Responsabilità con quanto è stato affidato §2: Diritto ad un’onesta rimunerazione In corrispondenza ad un speciale servizio nella Chiesa Implica onesta retribuzione, previdenza sociale, assicurazione e assistenza sanitaria. Lettore e Accolito: Non hanno diritto a norma del c. 230 §1 Eccezione: prestano la sua opera a tempo pieno
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