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RECLAMO e MEDIAZIONE TRIBUTARIA

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Presentazione sul tema: "RECLAMO e MEDIAZIONE TRIBUTARIA"— Transcript della presentazione:

1 RECLAMO e MEDIAZIONE TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO RECLAMO e MEDIAZIONE TRIBUTARIA Ufficio legale – Ascoli Piceno 29 novembre 2012 RISERVATO

2 Riferimento normativo Art. 17 bis del D.lgs. 546/92
Ai sensi dell’articolo 39, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile 2012.

3 Finalità RISERVATO

4 FINALITÀ 1. Deflazionare il contenzioso tributario
L’efficace gestione del nuovo istituto può ridurre la conflittualità tra fisco e cittadini attraverso l’esame delle eccezioni del Contribuente direttamente all’interno degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate prima dell’instaurazione del contenzioso RISERVATO

5 2. Incrementare la tax compliance
… segue FINALITÀ 2. Incrementare la tax compliance Il Contribuente deve poter fare affidamento su una risposta da ottenere in tempi rapidi da parte dell’Agenzia, senza dover sostenere i costi o attendere i tempi della giustizia tributaria La mediazione introduce l’obbligo di rispondere alla richiesta di annullamento (autotutela) avanzata dal Contribuente con l’istanza RISERVATO

6 … segue FINALITÀ 3. Incrementare la qualità degli atti stimolando la riflessione critica all’interno dell’Ufficio RISERVATO

7 DATI DEL CONTENZIOSO DP AP
Ricorsi presentati in CTP dal 01/01/2011 al 20/11/2011 n. 474 Ricorsi presentati in CTP dal 01/01/2012 al 20/11/2012 n. 391 Istanze ex art. 17bis dal 01/04/2012 al 20/11/2012 n. 110 di cui: - n. 46 in istruttoria; - n. 41 concluse con esito positivo - n. 23 concluse con esito negativo Ricorso

8 Natura giuridica

9 NATURA GIURIDICA La mediazione è una procedura amministrativa di deflazione del contenzioso tributario in quanto: chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare istanza il procedimento si svolge dinanzi all’Agenzia il fine è quello di evitare il rinvio alla fase del contenzioso RISERVATO

10 … segue NATURA GIURIDICA
Il procedimento ha riflessi di carattere processuale in quanto: Vi è coincidenza fra contenuto dell’istanza e contenuto del ricorso L’istanza può produrre gli effetti del ricorso Si applicano alcune disposizioni del DLGS 546/92 RISERVATO

11 … segue NATURA GIURIDICA
A differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso, la mediazione è obbligatoria Per chi voglia adire la Commissione tributaria è un rimedio amministrativo para-processuale RISERVATO

12 Ambito di applicazione
RISERVATO

13 AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutti gli atti suscettibili di impugnazione in giudizio notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 di valore non superiore a € emessi dall'Agenzia delle entrate [escluse le contestazioni riguardanti gli atti (l’attività) dell’Agente della riscossione] RISERVATO

14 ENTRATA IN VIGORE La mediazione si applica:
agli “… atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012” (art. 39, comma 11, DL 98/11) alle ipotesi di rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (art. 21, comma 2, DLGS 546/92) RISERVATO

15 ATTI MEDIABILI Sono mediabili, quindi, poiché emessi dall’Agenzia, i seguenti atti individuati dall’art. 19: avvisi di accertamento avvisi di liquidazione provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ruoli rifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o di altri accessori dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione agevolata di rapporti tributari ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie RISERVATO

16 LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENZIA
L’Agenzia ha legittimazione passiva in quanto: ha emesso l’atto impugnato viene contestata la pretesa tributaria oggetto dell’atto emesso da altro ente RISERVATO

17 ATTI NON MEDIABILI Atti individuati dall’art. 19 non emessi dall’Agenzia delle entrate. Ad es. atti dell’Agente della riscossione: iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 DPR 602/73 fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 DPR 602/73 cartella di pagamento (per vizi propri della cartella) atti di altre Agenzie fiscali: atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 3, D. Lgs. 546/92 RISERVATO

18 ATTI NON MEDIABILI Non sono mediabili le liti di valore indeterminabile (es. diniego concernente esclusivamente la spettanza di un’agevolazione o di iscrizione/cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus) di contro, sono mediabili le controversie aventi ad oggetto sia il diniego o la revoca dell’agevolazione sia il tributo o il maggior tributo accertato La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il valore della lite va comunque determinato al netto dei contributi accertati. RISERVATO

19 CARTELLA DI PAGAMENTO CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA NO MEDIAZIONE (per attività non svolta dall’Agenzia) CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO SI MEDIAZIONE CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA MEDIAZIONE SU RUOLO RISERVATO 19

20 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92, ossia, il valore della controversia: Va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal Contribuente, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni contestate RISERVATO

21 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa. Ne consegue che per ciascun atto con valore non superiore a ventimila euro il contribuente è tenuto ad osservare la procedura di mediazione RISERVATO

22 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi: il valore della controversia è dato dall’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori se l’istanza di rimborso riguarda più periodi d’imposta, rileva l’importo del tributo richiesto a rimborso per ogni singolo anno RISERVATO

23 Istanza RISERVATO

24 LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio tributario e la legittimazione a presentare l’istanza Applicazione delle disposizioni degli artt. 10 e 11 D.LGS. 546/92 RISERVATO

25 ... segue LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Può presentare l’istanza di reclamo/mediazione: - il contribuente che ha la capacità di stare in giudizio sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale - il rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio - il difensore abilitato all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie nelle controversie di valore pari superiore a € 2.582,28 (art. 12 DLGS 546/92) RISERVATO

26 UFFICIO DESTINATARIO L’Ufficio a cui presentare l’istanza coincide con quello che è parte nell’eventuale giudizio ai sensi dell’art. 10 DLGS 546/92 . L’istanza quindi deve essere presentata alla DR o alla DP che ha emanato l’atto impugnato (o non ha emanato l’atto richiesto). RISERVATO

27 NOTIFICA DELL’ISTANZA - TERMINI
L’istanza è notificata, a pena di inammissibilità, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto impugnabile. Il termine per proporre l’istanza di mediazione è sospeso per 90 giorni dalla data in cui viene eventualmente presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2, D. Lgs. 218/97) In caso di rifiuto tacito di rimborso, dopo il 90° giorno dalla presentazione della domanda di rimborso. Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Tale sospensione non trova applicazione nel corso della procedura di mediazione che deve pertanto concludersi nel termine di 90 giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. RISERVATO 27

28 CONTENUTO DELL’ISTANZA
I requisiti dell’istanza sono gli stessi del ricorso, compresa la nomina del difensore ex art. 12 D. LGS. 546/92. In sostanza, i motivi posti a base dell’istanza coincidono con quelli previsti, a pena di inammissibilità, per il ricorso. RISERVATO 28

29 … segue CONTENUTO DELL’ISTANZA
Elementi da indicare nel ricorso contenuto nell’istanza (art. 18 DLGS 546/92): Commissione tributaria provinciale competente contribuente e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche il legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato Direzione regionale o provinciale nei cui confronti è proposta atto impugnato e oggetto dell’istanza motivi codice fiscale e indirizzo PEC sottoscrizione del contribuente o del difensore RISERVATO 29

30 … segue CONTENUTO DELL’ISTANZA
L’istanza, in aggiunta al contenuto del ricorso, può contenere: richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa RISERVATO 30

31 … segue CONTENUTO DELL’ISTANZA
L’oggetto e i motivi dell’istanza si individuano nelle specificazioni della richiesta di annullamento (autotutela), totale o parziale, dell’atto e nell’indicazione degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si richiede l’annullamento dell’atto stesso nelle argomentazioni a supporto della proposta di mediazione eventualmente formulata nell’istanza RISERVATO 31

32 … segue CONTENUTO DELL’ISTANZA
All’istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nell’eventuale giudizio RISERVATO 32

33 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
Se l’istanza è presentata dal difensore appartenente alle categorie previste dall’art. 12, comma 2, DLGS 546/92, quest’ultimo deve essere munito della procura rilasciata secondo le modalità previste per il ricorso. La potestà di sottoscrivere l’accordo di mediazione deve essere prevista nell’ambito della procura alle liti (o in un atto separato). RISERVATO 33

34 IMPOSTA DI BOLLO L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento di mediazione – tra i quali anche la procura alle liti e a mediare – sono esenti da imposta di bollo. (Circolare n. 70/E del Risoluzione n. 13/E del 2011) RISERVATO 34

35 CONTRIBUTO UNIFICATO Il contributo unificato per le spese di giustizia risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell’atto o non avendo concluso la mediazione - depositi il ricorso presso la segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011). RISERVATO 35

36 La trattazione dell’istanza
RISERVATO

37 L’Ufficio, in esito all’esame dell’istanza, può:
Accogliere integralmente il reclamo annullando l’atto impugnato Accogliere parzialmente il reclamo annullando in parte l’atto impugnato Formulare una proposta di pagamento dell’intero importo del tributo con riduzione delle sanzioni al 40% Mediare la controversia rideterminando la pretesa Respingere l’istanza di reclamo e confermare la fondatezza dell’atto impugnato

38 INAMMISSIBILITÀ Motivi di inammissibilità
presentazione dell’istanza di mediazione oltre il termine di decadenza carenza di elementi che consentano di riferire l’istanza al ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore) carenza di elementi che consentano di ricostruire il contenuto minimo indispensabile dell’istanza (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto) Si tratta di motivi che tendenzialmente coincidono con quelli di inammissibilità del ricorso RISERVATO

39 … segue INAMMISSIBILITÀ
Trattandosi di una procedura amministrativa, eventuali motivi di inammissibilità dell’istanza rilevanti in sede processuale non precludono la mediazione, fatta eccezione sostanzialmente per la tardiva presentazione della stessa istanza RISERVATO

40 IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA
Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge Ad es. controversie di valore superiore a euro, di valore indeterminabile, che riguardano l’attività dell’agente della riscossione o atti in cui non è legittimata passivamente l’Agenzia delle Entrate, atti notificati prima del 1° aprile 2012 o che riguardano rifiuti taciti di rimborso con riferimento ai quali alla data del 1° aprile 2012 siano già decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato, le sanzioni accessorie (art. 21, D.lgs. n. 472/1997), le istanze di ipoteca e sequestro conservativo (art. 22, D.lgs. n. 472/1997), il diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti (art. 39, comma 12, Dl n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011) In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione RISERVATO

41 MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI RIDURRE LE SANZIONI
In assenza di spazio per la mediazione che comporti la diminuzione della pretesa  proposta di pagamento dell’intera imposta, usufruendo della riduzione delle sanzioni al 40% (circ. n. 9/E del 2012, punto 6.2). Si tratta di una facoltà e non di un obbligo per l’Ufficio (circ. n. 33/E del 2012, punto 3.1). La riduzione delle sanzioni, in particolare, non è possibile nei casi in cui il beneficio sia più elevato di quanto consentito per effetto dell’acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione (circ. n. 9/E, punto 6.2; circ. n. 33/E, punto 2); Non è possibile applicare una riduzione diversa rispetto a quella del 40% (circ. n. 33/E, punto 3.2) RISERVATO

42 COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Gli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione possono essere portati a conoscenza del contribuente nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari dall’art. 60 DPR 600/73 utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) Per esigenza di speditezza e celerità, il provvedimento di accoglimento o il diniego dell’istanza potrà essere portato a conoscenza del contribuente anche avvalendosi dei recapiti di posta elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante RISERVATO

43 Accordo di mediazione RISERVATO

44 CONTRADDITTORIO: ASPETTI PROCEDIMENTALI
L’Ufficio legale invita il contribuente al contraddittorio quando valuta possibile la mediazione con rideterminazione della pretesa. Non sono richieste forme particolari per l’invito, che può essere comunicato anche tramite posta elettronica ordinaria. Al contraddittorio può partecipare il difensore munito di procura quando il contribuente non intenda parteciparvi personalmente RISERVATO

45 … segue CONTRADDITTORIO: ASPETTI PROCEDIMENTALI
L’esito del contraddittorio va riportato in apposito verbale Il verbale di contraddittorio deve essere sottoscritto, da un lato, dal contribuente o dal difensore munito di procura e, dall’altro, dal funzionario o dirigente incaricato del contraddittorio RISERVATO

46 … segue CONTRADDITTORIO: ASPETTI PROCEDIMENTALI
Nelle ipotesi di infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, l’Ufficio legale valuta: la possibilità di raggiungere un accordo di contenuto eventualmente anche analogo alla proposta di accertamento con adesione la sussistenza di elementi non noti, sopravvenuti o comunque non presi in considerazione in sede di adesione (desunti da: documenti vari, prassi, giurisprudenza, motivi del ricorso) RISERVATO

47 CONCLUSIONE DELL’ACCORDO
La sottoscrizione dell’accordo di mediazione può essere effettuata dalle parti contestualmente in momenti diversi La conclusione dell’accordo può anche avvenire tramite accettazione della proposta di mediazione del contribuente. Dalla data di conclusione dell’accordo, decorrono i termini per effettuare il pagamento e quindi perfezionare la mediazione RISERVATO

48 SOTTOSCRIZIONE L’accordo di mediazione è sottoscritto:
per l’Agenzia dell’entrate: dal Direttore provinciale/regionale o preferibilmente, considerata l’esiguità di valore degli atti, da un suo delegato (Capo Ufficio legale o Funzionario addetto a tale struttura) per il contribuente: dal medesimo o da un suo delegato ovvero dall’assistente tecnico (se previsto nella procura alle liti o procura speciale) RISERVATO

49 Conclusione e perfezionamento della mediazione
RISERVATO

50 PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE
ATTO IMPOSITIVO  Versamento dell’importo dovuto o della 1^ rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione ISTANZA DI RIMBORSO  Conclusione dell’accordo RISERVATO

51 EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO
La pretesa tributaria viene rideterminata nella misura fissata dall’accordo di mediazione Il rapporto giuridico si intende definito e non ulteriormente contestabile  l’accordo di mediazione non è impugnabile Viene meno l’interesse ad agire in giudizio (motivo di inammissibilità del ricorso) RISERVATO

52 IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO
L’atto impositivo originario continua a produrre effetti Il contribuente può costituirsi in giudizio o rinunciare a proseguire il contenzioso  l’atto impositivo originario diventa definitivo RISERVATO

53 VERSAMENTO Atto impositivo
In un’unica soluzione o in forma rateale (8 rate trimestrali) Mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione RISERVATO

54 dell’effettiva disponibilità delle somme da rimborsare
… segue VERSAMENTO 2. Istanza di rimborso Nell’accordo di mediazione deve essere inserito un termine per la materiale erogazione del rimborso in considerazione: delle procedure in uso dell’effettiva disponibilità delle somme da rimborsare RISERVATO

55 EFFETTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI ALTRE RATE
In caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva  decadenza dal beneficio della rateazione  iscrizione a ruolo dell’importo residuo e sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute a titolo di tributo Errore o lieve ritardo o minime irregolarità  il pagamento può essere considerato valido (cfr. circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E, punto 14) RISERVATO

56 Sospensione RISERVATO

57 SOSPENSIONE Su richiesta del contribuente che ha presentato l’istanza, l’Ufficio può disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto sia per i ruoli sia per gli atti di accertamento (all’esito del procedimento di mediazione il carico verrà affidato all’Agente della riscossione) RISERVATO 57

58 Fase processuale RISERVATO

59 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 gg.: dalla data di notificazione del provvedimento di diniego qualora l’Ufficio abbia notificato tale diniego prima del decorso dei suddetti 90 giorni Dalla data di notificazione del provvedimento di accoglimento parziale nel caso in cui l’ufficio prima del decorso dei suddetti 90 giorni abbia accolto parzialmente l’istanza dalla data di scadenza dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza nel caso in cui non sia stato notificato alcun provvedimento di accoglimento della medesima ovvero se le parti non hanno concluso alcun accordo di mediazione Si applica la sospensione feriale dei termini processuali Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato/spedito con l’istanza La costituzione in giudizio rileva ai fini del versamento del contributo unificato RISERVATO

60 CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE
Il Giudice: condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione RISERVATO

61 RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 11 Circolare n. 9/E del 19/03/2012 dell’Agenzia delle Entrate Circolare n. 33/E del 3/08/2012 dell’Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 37/E del 19/04/2012 dell’Agenzia delle Entrate


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