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Cattedra di Principi di Diritto Amministrativo e dell’Ambiente

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Presentazione sul tema: "Cattedra di Principi di Diritto Amministrativo e dell’Ambiente"— Transcript della presentazione:

1 Cattedra di Principi di Diritto Amministrativo e dell’Ambiente
Prof.ssa Anna Romano Cattedra di Principi di Diritto Amministrativo e dell’Ambiente

2 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1 INIZIATIVA 2 ISTRUTTORIA 3 CONCLUSIONE 4 Integrazione dell’Efficacia

3 D’UFFICIO INIZIATIVA PRIVATA AUTONOMA (stessa P.A. procedente)
ETERONOMA (P.A. diversa dalla procedente) INIZIATIVA DENUNCIA (rendere edotta la P.A. su fatti / circostanze) PRIVATA ISTANZA / DOMANDA (richiesta di un provvedimento ampliativo: autorizzazione, concessione, ecc.)

4 FORMA dell’ISTANZA Indicazione autorità adìta
Generalità e domicilio dell’istante Specificazione provvedimento richiesto Dichiarazioni / allegazioni prescritte Sottoscrizione Inoltro (raccomandata / presentazione)

5 AUTOCERTIFICAZIONE Dichiarazione sostitutiva di: Dati personali
Possesso titoli (studio, professionali, ecc.) Situazioni reddituali Condizioni lavorative / personali Esibizione copia fotostatica in luogo dell’originale

6 COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO
Destinatari: Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti Soggetti che per legge vi debbono intervenire Soggetti diversi dai destinatari, individuati o facilmente individuabili, cui può derivare pregiudizio dal provvedimento Contenuto: Amministrazione competente Oggetto del procedimento Ufficio / Responsabile del procedimento Termine conclusivo (e rimedi in caso di inerzia) Data ricezione istanza di parte Ufficio dove espletare l’accesso

7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Organizzazione Pubblica Amministrazione: Individuazione dell’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria per ciascun tipo di procedimento Individuazione del Responsabile del singolo procedimento che ne cura l’istruttoria e, se competente, ne adotta il provvedimento conclusivo Compiti: Valutazione dei presupposti per l’emanazione del provvedimento Svolgimento operazioni istruttorie Convocazione (eventuali) conferenze di servizi Comunicazioni / Pubblicazioni Adozione provvedimento finale (se competente) o trasmissione atti all’organo competente

8 ISTRUTTORIA Informazione STORICA Accertamento requisiti / presupposti
Verificazione fatti: consultazione / esame documenti; ispezioni, sopralluoghi, accessi; indagini informative; richieste di informazioni; accertamenti tecnici, perizie; ecc. Acquisizione interessi (pubblici / privati): partecipazione dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e degli (eventuali) intervenuti Informazione VALUTATIVA Elaborazione fatti: consultazione / esame documenti; ispezioni, sopralluoghi, accessi; indagini informative; richieste di informazioni; accertamenti tecnici, perizie; ecc.

9 STRUMENTI DELL’ISTRUTTORIA
1) PARERI 2) VALUTAZIONI TECNICHE 3) CONFERENZA DI SERVIZI

10 1. ATTIVITÁ CONSULTIVA: PARERI (art. 16 L.241/90)
pareri OBBLIGATORI : quando la legge impone che essi si inseriscano nel procedimento. l’amministrazione interpellata deve rendere il parere entro 20 giorni dalla richiesta. b) pareri FACOLTATIVI l’amministrazione interpellata indica il termine entro cui renderà il parere, comunque non superiore ai 20 giorni dalla richiesta.

11 PARERI (segue) Se l’amministrazione NON comunica il parere entro il termine e non sono state rappresentate esigenze istruttorie (richiesta di nuovi documenti): pareri obbligatori: l’amministrazione procedente può chiudere il procedimento senza il parere. pareri facoltativi: l’amministrazione procedente deve prescindere dal parere. (salvo che in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini)

12 PARERI VINCOLANTI In alcuni casi la legge prevede espressamente che il parere obbligatorio sia vincolante: in questi casi l’amministrazione procedente NON può non adeguarsi al contenuto del parere. Normalmente, invece, il parere non è vincolante nel senso che l’amministrazione può discostarsene motivando sulle ragioni per cui lo ritiene superabile.

13 2. ATTIVITÁ VALUTATIVA: VALUTAZIONI TECNICHE (art. 17 L.241/90)
In alcuni casi espressamente previsti da leggi o regolamenti, l’adozione di un provvedimento deve essere preceduta da una valutazione dal contenuto di carattere tecnico da parte di organi o enti appositi. La valutazione tecnica deve essere resa: nel termine fissato dalla disposizione che la prevede; in mancanza: entro 90 giorni.

14 VALUTAZIONI TECNICHE (segue)
Se l’amministrazione NON comunica la valutazione entro il termine e non sono state rappresentate esigenze istruttorie (richiesta di nuovi documenti): il responsabile del procedimento deve chiederla: ad altri organi dell'amministrazione pubblica ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti ad istituti universitari. (salvo che in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini)

15 PARERI TECNICI vs VALUTAZIONI TECNICHE
Sotto il profilo del contenuto, il parere è espressione di una valutazione di opportunità, mentre la valutazione ha contenuto tecnico; Sotto il profilo dell’oggetto, il parere riguarda il procedimento nel suo insieme, mentre la valutazione insiste sui fatti complessi che vengono in rilevanza nell’istruttoria procedimentale; Sotto il profilo procedurale, il parere può anche essere omesso nei casi di infruttuosa richiesta all’organo o ente consultivo (purchè non si tratti delle materie “protette”.)

16 STRUMENTI DELL’ISTRUTTORIA: 3) CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ss. l
Esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti Acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi Conferenza Istruttoria La determinazione conclusiva rappresenta le manifestazioni di Interesse delle p.a. sulla base delle quali la p.a. procedente adotta Il provvedimento Conferenza Preliminare - Progetti complessi - Preliminare / studio Fattibilità - Condizioni per assenso sul progetto Definitivo Conferenza Decisoria Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla -osta o altro atto di assenso

17 Conferenza di Servizi: Lavori
Indizione da parte della p.a. procedente (o titolare dell’interesse pubblico prevalente) per: [istruttoria] esaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento (o più se connessi) [decisoria] acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi non ottenuti dopo 30 gg. dalla loro richiesta, oppure superare dissenso Durata: max 90 gg. (salvo sospensione per v.i.a.) Richieste istruttorie (chiarimenti / documentazione) ammesse una sola volta Ogni p.a. convocata partecipa con un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della p.a. => si considera acquisito l’assenso della p.a. il cui rappresentante non esprime in modo definitivo la volontà della p.a. Il dissenso di una p.a. deve, a pena di inammissibilità, essere motivato, riferito solo a questioni oggetto della conferenza ed indicare le modifiche progettuali per l’assenso

18 Conferenza di Servizi istruttoria ex artt. 166 ss
Conferenza di Servizi istruttoria ex artt. 166 ss. del Codice de Contratti Pubblici Indizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell’approvazione del CIPE di progetti preliminari di infrastrutture strategiche o insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, per acquisire le motivate proposte di adeguamento o le richieste di prescrizioni o di varianti migliorative (nel rispetto della localizzazione e delle caratteristiche essenziali dell’opera, nonché dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare) eventualmente presentate da parte delle p.a. competenti (interessate dal progetto e rappresentate nel CIPE o competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo) o dei gestori di opere interferenti Al termine dei 90 gg. il Ministero formula al CIPE una proposta di approvazione o rinvio a nuova istruttoria

19 L A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Salvi i casi di silenzio assenso il procedimento si conclude con un provvedimento espresso, cioè un atto scritto (art. 2 l. 241/1990), che deve essere motivato, cioè (art. 3), cioè “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

20 La conclusione del procedimento: il termine
Il provvedimento finale deve essere adottato entro il termine per la conclusione del procedimento assegnato dai regolamenti di ogni amministrazione (di norma non superiore a 90 gg.) o, in mancanza, in quello generale di 30 giorni previsto dall’art. 2 l. 241/1990. Il termine decorre dall’inizio del procedimento se instaurato di ufficio, o dal ricevimento dell’istanza se ad iniziativa di parte.

21 La conclusione del procedimento: sospensione del termine
Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per esigenze istruttorie quando: debbano essere acquisiti pareri o valutazioni tecniche (art. 16 e 17 l. 241); per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Viene sospeso anche in caso di preavviso di rigetto.

22 La conclusione del procedimento: inosservanza del termine (artt
La conclusione del procedimento: inosservanza del termine (artt. 2 e 2 – bis) L’inosservanza del termine: 1) Consente all’interessato di adire il giudice (T.A.R.) con uno speciale ricorso, caratterizzato da tempi rapidi e diretto a far riconoscere l’obbligo di provvedere (con conseguenze penali per l’inosservanza); 2) Consente all’interessato di richiedere il risarcimento del danno da ritardo; 3) Costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dirigente responsabile del procedimento (responsabilità anche per danno erariale);

23 La conclusione del procedimento: il preavviso di rigetto (art
La conclusione del procedimento: il preavviso di rigetto (art. 10 – bis) Solo nei procedimenti ad istanza di parte (ma non concorsi e procedimenti previdenziali); Viene comunicato dal responsabile del procedimento o dall'autorità competente prima della formale adozione di un provvedimento negativo; Deve indicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; Entro 10 gg. gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

24 Segue preavviso di rigetto
Il preavviso interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 gg.; Se l’amministrazione non accoglie le osservazioni dell’istante, deve darne ragione nella motivazione del provvedimento finale.

25 L’INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA
La decisione dell’amministrazione espressa dal provvedimento amministrativo non produce effetti se non è portata a conoscenza degli interessati.

26 Segue integrazione efficacia
Per i provvedimenti che hanno destinatari diretti, la decisione viene comunicata (mediante notifica formale, raccomandata, PEC, etc.). Dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini per proporre ricorso; b) Per gli atti a contenuto generale o che possono interessare la legge richiede forme di pubblicità (es. in albo pretorio, BUR, GURI). Il termine per proporre ricorso decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione.

27 Vicende patologiche successive al provvedimento
Vi sono alcuni casi in cui all’amministrazione è consentito ritornare sulle proprie decisioni (provvedimenti c.d. di autotutela): Revoca del provvedimento; Annullamento d’ufficio del provvedimento

28 Revoca del provvedimento (art. 21 quinquies)
Presuppone una nuova valutazione da parte dell’amministrazione, possibile solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; La revoca produce effetti solo per il futuro, cioè determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Non elimina invece gli effetti già prodotti; Determina possibilità di indennizzo

29 Annullamento d’ufficio (21 nonies)
Differisce dalla revoca perché si verifica quando il provvedimento finale è illegittimo e non avrebbe dovuto essere adottato; L’annullamento d’ufficio richiede una ponderazione degli interessi da parte dell’amministrazione, tra l’interesse pubblico ad eliminare il provvedimento illegittimo e l’affidamento dei destinatari del provvedimento stesso

30 Annullamento d’ufficio (segue)
Quando sussistono gli estremi è possibile convalida L’annullamento d’ufficio pone problemi di responsabilità dell’amministrazione (ad es. risarcimento danni, responsabilità del funzionario per danno erariale, etc..)


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