La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

NOTIFICAZIONI AVVOCATI

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "NOTIFICAZIONI AVVOCATI"— Transcript della presentazione:

1 NOTIFICAZIONI AVVOCATI
E PROCURATORI legge nr. 53 del 21 gennaio 1994 Gazzetta Ufficiale nr. 20 del 26 gennaio 1994

2 NO associazione professionale
Articolo 1 autorizzazione COA dov’è iscritto (art. 7) Avvocato personalmente procura alle liti (art. 83 c.p.c.) NO associazione professionale

3 sanzione disciplinare sospensione o più grave
Articolo 7 autorizzazione COA sanzione disciplinare sospensione o più grave procedimenti disciplinari pendenti

4 anche indipendentemente sanzioni disciplinari inopportuna prosecuzione
Articolo 7 revoca dell’autorizzazione dovuta discrezionale sospensione o sanzione + grave anche indipendentemente sanzioni disciplinari anche in via cautelare motivatamente inopportuna prosecuzione

5 immediatamente esecutivo
Articolo 7 rigetto revoca Camera di consiglio impugnabile a CNF sentito avvocato immediatamente esecutivo pubblico nei modi pù ampi solo motivi legittimità entro 10 giorni avvocato consegna il registro revoca annotati revoca ed eventuale annullamento

6 a mezzo servizio postale
Articolo 1 notificazione atti a mezzo servizio postale (l. 20 novembre 1982, n. 890) CIVILE STRAGIUDIZIALE AMMINISTRATIVO salvo autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente

7 NO notifiche in proprio
Articolo 3 NO notifiche in proprio pignoramento immobiliare pignoramento presso terzi preavviso di sfratto precetto cambiario o da assegno irreperibile atti stragiudiziali senza procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata

8 Articolo 2 buste avvisi di ricevimento a propria cura e spese conformi al modello prestabilito dalle Poste Italiane per notifica a mezzo posta

9 relazione di notificazione su menzione ufficio postale spedisce
Articolo 3 relazione di notificazione su copia originale menzione ufficio postale spedisce

10 compilato + numero di registro cronologico
Articolo 3 il notificante appone nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; il numero del registro cronologico (art. 8), sottoscrizione e domicilio notificante compilato + numero di registro cronologico

11 in corso di procedimento
Articolo 3 prima iscrizione a ruolo della causa deposito dell'atto introduttivo in corso di procedimento mittente = parte istante e suo procuratore mittente = parte istante e suo procuratore ufficio giudiziario eventuale sezione

12 copia atti da notificare
presentare all'ufficio postale originale + copia atto da notificare Articolo 3 l'ufficio postale timbro vidimazione in calce agli atti inserisce nelle buste copia atti da notificare

13 notificazioni dirette albo entrambi iscritti
Articolo 4 notificazioni dirette Consiglio Ordine albo entrambi iscritti originale + copia atto vidimati + datati

14 notificazioni dirette
Articolo 4 notificazioni dirette domicilio del destinatario consegna copia atto domiciliatario di una parte iscritto stesso albo notificante

15 notificazioni dirette qualità consegnatario
Articolo 5 notificazioni dirette atto consegnato a mani destinatario destinatario sottoscrive originale atto copia atto registro cronologico (art. 8) non può essere fatta personalmente atto consegnato, domicilio risultante al COA persona addetta allo studio o al servizio del destinatario specificazione generalità qualità consegnatario

16 avvocato compila relazione
Articolo 6 avvocato compila relazione (artt. 3 o 5) pubblico ufficiale irregolarità o abusi grave illecito disciplinare

17 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer
Articolo 8 registro cronologico validità subordinata previa numerazione e vidimazione ogni mezzo foglio COA nel cui albo il notificante è iscritto presidente o da un consigliere delegato può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer

18 ogni notificazione ed eventuali annotazioni
Articolo 8 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante

19 ogni notificazione ed eventuali annotazioni
Articolo 8 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante

20 ogni notificazione ed eventuali annotazioni
Articolo 8 pagina 1 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante

21 ogni notificazione ed eventuali annotazioni
Articolo 8 pagina 2 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante

22 ogni notificazione ed eventuali annotazioni
Articolo 8 autorizzazione registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante

23 opposizione o impugnazione ex art. 645 cpc
Articolo 9 opposizione o impugnazione ex art. 645 cpc contestualmente alla notifica notificante deposita copia atto notificato presso cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento

24 Per le violazioni sanzioni previste per l'imposta di bollo
Articolo 10 marca destinatari euro 1 > 2 2,60 3 > 6 7,70 7 < 12,40 Per le violazioni sanzioni previste per l'imposta di bollo

25 mancanza requisiti soggettivi ed oggettivi
Articolo 11 nullità rilevabile d'ufficio mancanza requisiti soggettivi ed oggettivi mancata osservanza disposizioni della legge incertezza su persona consegnata copia atto incertezza data notifica


Scaricare ppt "NOTIFICAZIONI AVVOCATI"

Presentazioni simili


Annunci Google